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PDL 5937

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5937



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DE BRASI, GRANDI, GRIGNAFFINI, GRILLINI

Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di conservazione dei dati relativi al traffico telematico

Presentata il 23 giugno 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Le indagini della magistratura evidenziano che le organizzazioni criminali e terroristiche particolarmente pericolose non si avvalgono più, per comunicare, di telefoni fissi o di cellulari, ma per lo più di strumenti telematici.
      Sarebbe necessario, pertanto, ai fini dell'accertamento e della repressione dei più gravi reati, disporre di una disciplina che consenta la conservazione dei dati del traffico telematico, analoga a quella stabilita per i dati del traffico telefonico dall'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (tutela della privacy).
      È accaduto, invece, che, in sede di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, con la legge 26 febbraio 2004, n. 45, è stato escluso l'obbligo di conservazione dei dati del traffico telematico. Poiché questa esclusione ha prodotto e sta producendo effetti molto dannosi in indagini riguardanti procedimenti per reati gravissimi che hanno determinato allarme sociale nell'opinione pubblica nazionale, si rende necessaria una legge per risolvere al più presto tale problema, apportando le necessarie modificazioni al citato decreto legislativo n. 196 del 2003.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, è aggiunto il seguente periodo: «Per le medesime finalità, il fornitore conserva per sei mesi anche i dati relativi al traffico telematico, individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'interno, con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e con il Ministro per le pari opportunità, su conforme parere del Garante, acquisito secondo le modalità di cui all'articolo 154, comma 5»;

          b) al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: «Per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, individuati ai sensi del comma 1, sono conservati dal fornitore per ulteriori sei mesi».

      2. All'articolo 181 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il comma 6-bis è sostituito dal seguente:

      «6-bis. Fino alla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 132, comma 1, per la conservazione dei dati relativi al traffico telematico, e fino alla data in cui divengono efficaci le misure e gli accorgimenti prescritti ai sensi del medesimo articolo 132, comma 5, per la conservazione del traffico telefonico, la conservazione dei citati dati è prescritta sino alla fine del periodo durante il quale può essere legalmente contestata la fattura o preteso il pagamento relativi al rispettivo traffico telematico o telefonico».


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