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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5937 |
1. All'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, è aggiunto il seguente periodo: «Per le medesime finalità, il fornitore conserva per sei mesi anche i dati relativi al traffico telematico, individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'interno, con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e con il Ministro per le pari opportunità, su conforme parere del Garante, acquisito secondo le modalità di cui all'articolo 154, comma 5»;
b) al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: «Per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, individuati ai sensi del comma 1, sono conservati dal fornitore per ulteriori sei mesi».
2. All'articolo 181 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il comma 6-bis è sostituito dal seguente:
«6-bis. Fino alla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 132, comma 1, per la conservazione dei dati relativi al traffico telematico, e fino alla data in cui divengono efficaci le misure e gli accorgimenti prescritti ai sensi del medesimo articolo 132, comma 5, per la conservazione del traffico telefonico, la conservazione dei citati dati è prescritta sino alla fine del periodo durante il quale può essere legalmente contestata la fattura o preteso il pagamento relativi al rispettivo traffico telematico o telefonico».
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