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PDL 5946

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5946



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PERROTTA

Disposizioni in materia di retribuzione sociale

Presentata il 27 giugno 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente iniziativa legislativa propongo l'istituzione della «retribuzione sociale» a favore di coloro che sono in cerca della prima occupazione da almeno due anni e per sostenere il reddito dei disoccupati di lunga durata.
      Al tempo stesso la presente proposta di legge si preoccupa di sottrarre i disoccupati e i precari da una situazione di instabilità che genera ansia e preoccupazioni, anche se gli interventi sul mercato del lavoro, da questo punto di vista, stanno dando i primi risultati significativi. Infatti, proprio di recente, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ha reso noto che da gennaio a fine marzo di quest'anno sono stati creati 84 mila nuovi posti di lavoro e per la prima volta il tasso di disoccupazione, nel nostro Paese, è sceso sotto il muro dell'8 per cento. Siamo di fronte a dati e cifre, quindi, incontrovertibili. L'incremento dell'occupazione persino in un periodo di crescita economica negativa significa, comunque, che la riforma del mercato del lavoro sta funzionando. La flessibilità aiuta l'occupazione: aumentano i posti di lavoro dipendente part time (+180 mila) e quelli a tempo determinato (+187 mila). Questi dati fanno ben sperare ma purtroppo, al momento, non sono sufficienti a colmare la disoccupazione esistente.
      L'obiettivo che si vuole raggiungere con la presente proposta di legge è di ottenere l'eliminazione della disoccupazione strutturale. Pertanto la retribuzione sociale costituirà del reddito che verrà trasferito direttamente al disoccupato, e solo in caso di assunzione il reddito potrà essere ritrasferito al datore di lavoro.
      I soggetti che possono godere della retribuzione sociale devono essere cittadini italiani, iscritti alla prima classe delle liste del collocamento da almeno ventiquattro mesi. È il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a corrispondere la menzionata retribuzione, tramite una
 

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struttura appositamente creata per questo tipo di istituto.
      I soggetti aventi diritto alla retribuzione sociale possono percepirla per un periodo massimo di tre anni, elevato a quattro anni per i soggetti che hanno compiuto quarantacinque anni di età. Nel caso in cui i soggetti rifiutino i contratti di lavoro proposti all'interno della regione di residenza, si perdono i benefìci che ne derivano, a meno che il contratto non faccia riferimento ad altra professionalità.
      L'entità mensile della retribuzione sociale da corrispondere a ogni soggetto è pari a 600 euro, è corrisposta per dodici mensilità in un anno ed è soggetta a rivalutazione annuale sulla base degli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati rilevati dall'ISTAT.
      Ritengo che sia giusto e doveroso offrire a tutti coloro che sono stati meno fortunati la possibilità di godere degli stessi diritti di cui godono gli altri cittadini italiani.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la retribuzione sociale da corrispondere ai soggetti in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni di seguito indicati, su richiesta dei medesimi soggetti:

          a) cittadinanza italiana;

          b) iscrizione alla prima classe delle liste del collocamento da almeno ventiquattro mesi;

          c) residenza da almeno ventiquattro mesi nelle aree del territorio nazionale comprese nell'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.

Art. 2.

      1. La retribuzione sociale di cui all'articolo 1 è corrisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali tramite le sue articolazioni territoriali.
      2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede a istituire, nell'ambito delle articolazioni territoriali del Ministero, una apposita struttura.

Art. 3.

      1. I soggetti di cui all'articolo 1 hanno diritto a percepire la retribuzione sociale per un periodo massimo di tre anni, elevato a quattro per i soggetti che hanno compiuto quarantacinque anni di età.
      2. Ai fini di cui al comma 1, i periodi di lavoro con contratto a termine non sono calcolati.

 

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      3. Il rifiuto di un contratto di lavoro a termine o a tempo indeterminato dovuto a motivi di salute non comporta la perdita della retribuzione sociale.

Art. 4.

      1. I contratti di lavoro proposti ai soggetti di cui all'articolo 1 all'interno della rispettiva regione di residenza non possono essere rifiutati pena la decadenza dalla retribuzione sociale, a condizione che tali contratti siano relativi all'ambito professionale o al titolo di studio del soggetto interessato e che siano stipulati dallo Stato, dagli enti pubblici e dagli enti pubblici economici.

Art. 5.

      1. L'entità mensile della retribuzione sociale da corrispondere a ciascun soggetto di cui all'articolo 1 è pari a 600 euro, è corrisposta per dodici mensilità in un anno ed è soggetta a rivalutazione annuale sulla base degli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati rilevati dall'Istituto nazionale di statistica.

Art. 6.

      1. La retribuzione sociale non è sottoposta a tassazione.
      2. I periodi di godimento della retribuzione sociale non sono riconosciuti utili ai fini della contribuzione figurativa, ad esclusione della contribuzione volontaria.
      3. Gli aventi diritto alla retribuzione sociale possono versare contributi volontari all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con le modalità e secondo le percentuali stabilite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 7.

      1. Per gli aventi diritto alla retribuzione sociale sono stabilite particolari agevolazioni

 

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nei servizi pubblici comunali, fino a prevedere la loro totale gratuità nei casi di grave e documentato stato di disagio economico.
      2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti locali e le loro società o aziende partecipate o controllate responsabili dell'erogazione di servizi pubblici per finalità assistenziali, sociali e lavorative, devono prevedere apposite agevolazioni per i soggetti fruitori della retribuzione sociale.
      3. Gli enti controllati o partecipati dallo Stato devono altresì prevedere apposite agevolazioni per i soggetti fruitori della retribuzione sociale nell'ambito dei servizi erogati per finalità assistenziali, sociali e lavorative.

Art. 8.

      1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali cura la tenuta di appositi elenchi, suddivisi per regioni, dei soggetti percettori della retribuzione sociale. Tali elenchi sono inviati ogni sei mesi all'INPS ai fini della verifica di eventuali irregolarità o anomalie della posizione lavorativa e contributiva dei soggetti interessati.

Art. 9.

      1. Al datore di lavoro, pubblico o privato, che assume a tempo pieno e indeterminato un lavoratore fruitore della retribuzione sociale è erogato un contributo mensile posto a carico dello Stato, pari al 100 per cento della retribuzione sociale spettante al lavoratore per il periodo intercorrente tra il momento dell'assunzione e lo scadere del periodo massimo ancora da usufruire.
      2. Nel caso il lavoro sia a tempo determinato, il contributo di cui al comma 1 è erogato al datore di lavoro, pubblico o privato, solo per il periodo di durata del contratto e per le ore di lavoro effettuate.
      3. Il datore di lavoro, pubblico o privato, che usufruisce del contributo statale di cui al presente articolo per un periodo

 

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continuativo almeno pari a cinque anni non ha diritto a nessun altro beneficio finanziario destinato alle medesime finalità.

Art. 10.

      1. I fruitori della retribuzione sociale che intendono avviare un'esperienza imprenditoriale, sotto forma di lavoro autonomo o cooperativo, hanno diritto, anche durante il periodo di fruizione e sulla base di progetti sottoposti ai competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, di ottenere in un'unica soluzione l'intero ammontare della retribuzione sociale che sarebbe loro spettata in caso di mantenimento dello stato di disoccupazione, corrisposta da banche convenzionate con il Ministero sulla base della documentazione, rilasciata dallo stesso, relativa alla quota della retribuzione ancora spettante.
      2. Gli interessi sul versamento effettuato ai sensi del comma 1 sono posti a carico del bilancio dello Stato.
      3. I soggetti di cui al comma 1, qualora non ritengano di proseguire l'attività imprenditoriale, sono tenuti alla restituzione di tutti gli interessi e delle parti di mensilità non ancora scadute alla data di cessazione dell'attività.


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