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PDL 5947

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5947



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RUZZANTE

Introduzione dell'obbligo di esposizione del prezzo all'origine
dei prodotti ortofrutticoli

Presentata il 27 giugno 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - L'incremento dei prezzi al consumo, avvenuto dopo l'introduzione dell'euro e a causa degli scarsi controlli delle autorità di vigilanza preposte, rende molto difficile per migliaia di famiglie italiane arrivare alla fine del mese. Questa situazione non solo complica la vita della parte più debole della popolazione, coinvolgendo nella difficoltà anche ampi settori della classe media, ma impedisce la crescita economica del nostro sistema economico, visto che la domanda interna svolge un ruolo fondamentale nelle dinamiche di mercato.
      Per queste ragioni e per porre un piccolo rimedio all'incremento incontrollato del prezzo dei beni di prima necessità, sottopongo alla vostra attenzione questa proposta di legge, che prevede l'obbligo - a decorrere dal 1o luglio 2005 - di riportare il prezzo all'origine dei prodotti ortofrutticoli in tutte le fatture emesse fino alla vendita finale e nell'etichetta esposta al pubblico. Questo il contenuto dell'articolo 1. Nell'articolo 2, invece, sono previste le sanzioni per i trasgressori di tale obbligo. Non si tratta di una norma che penalizza il commercio al dettaglio e la grande distribuzione: infatti sono profondamente convinto che sia interesse degli stessi commercianti calmierare i prezzi, per evitare il drammatico calo delle vendite che si sta verificando in questi mesi. Inoltre la proposta di legge va incontro agli interessi dei produttori ortofrutticoli, che versano in una crisi senza precedenti.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ai fini della revisione e dell'aggiornamento annuali degli studi di settore nella filiera agro-alimentare, nonché al fine di garantire la trasparenza dei prezzi dei prodotti ortofrutticoli, a decorrere dal 1o luglio 2005 è fatto obbligo di riportare il prezzo all'origine di tali prodotti in tutte le fatture emesse fino alla vendita finale e di indicarlo nell'etichetta esposta al pubblico, secondo le modalità di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con la medesima evidenza del prezzo di vendita al consumo. Per prezzo all'origine si intende quello pagato direttamente al produttore e riportato nella fattura di vendita.

Art. 2.

      1. Chiunque omette di indicare o comunicare il prezzo all'origine dei prodotti di cui all'articolo 1 della presente legge, è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, aumentata del 50 per cento nella misura minima e massima, da irrogare secondo le modalità previste dal comma 7 del medesimo articolo 22.


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