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PDL 5944

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5944



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PERROTTA

Disposizioni concernenti lo sconto minimo da applicare
sui farmaci di classe C

Presentata il 27 giugno 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Considerata la necessità di diminuire la spesa sui farmaci, con la presente proposta di legge si prevede che i farmacisti applichino uno sconto sui prodotti di automedicazione del 10 per cento che può, in alcuni casi, arrivare al 20 per cento. Inoltre è previsto, a carico dei medesimi farmacisti, l'obbligo di informare il paziente, che presenta una ricetta medica per un farmaco appartenente alla classe C, dell'esistenza di un farmaco analogo di prezzo inferiore.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il farmacista al quale viene presentata una ricetta medica recante la prescrizione di un farmaco appartenente alla classe C è tenuto ad informare il paziente dell'esistenza in commercio di un farmaco analogo a quello richiesto a prezzo inferiore.
      2. Nel caso sulla ricetta presentata ai sensi del comma 1 non sia apposta la dicitura «non sostituibili», il farmacista è tenuto a fornire il farmaco analogo a prezzo inferiore computato su quantità unitarie.

Art. 2.

      1. Le farmacie pubbliche e private sono tenute a vendere i prodotti di automedicazione con uno sconto dal 10 per cento al 20 per cento del prezzo, su valutazione del farmacista. Lo sconto può comunque essere applicato in percentuali diverse in relazione al tipo di prodotto, purché non inferiori alla soglia stabilita dal primo periodo.
      2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sui medicinali di cui al comma 1 deve essere apposta a fianco del prezzo, l'indicazione della percentuale dello sconto da applicare ai sensi del medesimo comma.


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