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PDL 5926

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5926



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SANDI

Disposizioni in favore delle province a specificità montana

Presentata il 17 giugno 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - L'articolo 4 della legge finanziaria dello scorso anno, legge n. 350 del 2003, ha identificato come destinatarie di particolari deleghe in materia di risorse idriche le province composte per almeno il 95 per cento di comuni classificati montani.
      Con la presente proposta di legge si intende dare rilevanza istituzionale a queste province, definite «province a specificità montana», date la tipicità e l'esclusività dei problemi che si trovano ad affrontare rispetto agli omologhi enti, e prevedere in forza di tale specificità idonee risorse.
      Per l'attuazione di quanto esposto e nel pieno rispetto delle competenze esclusive dello Stato e delle regioni, si ritiene opportuno articolare nei rispettivi livelli gli interventi necessari.
      Lo Stato dovrà innanzi tutto provvedere all'individuazione delle province in questione, e dovrà identificare le risorse e gli interventi idonei ad attuare le condizioni di autonomia di gestione del territorio, con particolare riguardo alle aree montane di confine, anche mediante il conferimento di specifiche deleghe.
      Lo Stato e le regioni dovranno riconoscere ad esse particolari condizioni di autonomia organizzativa e gestionale compreso il coordinamento delle comunità montane, nonché il compito di provvedere alla ripartizione e all'impiego di un apposito «fondo locale per la montagna» nel quale dovranno confluire tutte le risorse statali e regionali destinate alla montagna.
      Nell'articolo 1 della proposta di legge vengono definite le province montane e nell'articolo 2 sono previste le procedure per il loro riconoscimento da parte dei Ministri interessati. L'articolo 3 definisce le condizioni di autonomia nell'organizzazione e nella gestione delle risorse con le relative deleghe di programmazione, competenze
 

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e funzioni amministrative (articolo 4). Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge il Governo (articolo 5) deve individuare le risorse e gli interventi per attuare le condizioni di autonomia e, entro lo stesso termine (articolo 6), le regioni dovranno delegare la programmazione, la promozione e l'attuazione anche di accordi di cooperazione transfrontaliera di importanza locale afferenti il loro territorio. L'articolo 7, infine, reca norme a sostegno delle piccole imprese e delle attività marginali delle province a specificità montana.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizione).

      1. Le province di cui all'articolo 4, comma 38, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono definite «province a specificità montana».

Art. 2.
(Procedure di riconoscimento).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica, per le riforme istituzionali e la devoluzione e per gli affari regionali, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede all'individuazione e al riconoscimento delle province a specificità montana. Nei tre mesi successivi le regioni adottano i provvedimenti atti a ratificare il riconoscimento delle province a specificità montana situate nei rispettivi territori.

Art. 3.
(Condizioni di autonomia).

      1. Al fine di dare ottimale organizzazione alle zone montane, lo Stato e le regioni riconoscono alle province a specificità montana particolari condizioni di autonomia nella organizzazione e nella gestione delle risorse del proprio territorio. A tali province sono demandati il coordinamento delle comunità montane e dei comuni, l'organizzazione dei servizi e degli uffici pubblici di rilevanza provinciale, nonché il compito di individuare i criteri relativi alla ripartizione e al relativo

 

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impiego, fra gli enti di rilevanza locale interessati, dei proventi di un apposito fondo locale per la montagna, istituito in attuazione della presente legge e costituito dalle risorse individuate dall'articolo 4, commi 38 e 41, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, oltre che dai trasferimenti ordinari e straordinari operati direttamente dallo Stato e dalle regioni di appartenenza anche sulla base delle disposizioni della presente legge, della normativa a tutela delle zone montane e dei provvedimenti riguardanti la promozione e lo sviluppo delle attività produttive localizzate nelle province interessate.

Art. 4.
(Competenze e funzioni amministrative).

      1. In attuazione dell'articolo 118 della Costituzione e sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, al fine di rendere effettiva l'autonomia nella gestione delle risorse del territorio montano è in potestà dello Stato e delle regioni di appartenenza, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, comma 41, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, delegare direttamente alle province a specificità montana compiti di programmazione, competenze e funzioni amministrative ulteriori, nell'osservanza del principio di copertura finanziaria e patrimoniale dei costi a mezzo di trasferimento delle necessarie risorse nel fondo di cui all'articolo 3 della presente legge.

Art. 5.
(Risorse e interventi).

      1. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le risorse e gli interventi idonei ad attuare le condizioni di autonomia nella gestione delle risorse del territorio delle province a specificità montana e promuove una politica di coesione comunitaria

 

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attraverso l'incentivazione alla piena integrazione europea delle aree montane di confine, espressamente delegando in tutto o in parte alle province a specificità montana, a tale fine, la programmazione, la promozione, la conclusione e l'attuazione di accordi di cooperazione transfrontaliera di importanza locale afferenti il loro territorio; con il medesimo strumento attuativo sono altresì stabiliti criteri e misure volti a conferire a tali enti i necessari strumenti di autogestione delle funzioni normative e amministrative delegate in attuazione del presente articolo, nonché di delega agli enti locali presenti sul loro territorio.

Art. 6.
(Risorse territoriali).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in attuazione dell'articolo 4 della presente legge e dell'articolo 4, comma 41, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le regioni individuano le ulteriori risorse al fine di garantire alle province a specificità montana autonomia di gestione; nel medesimo termine, per quanto di loro competenza ed osservato il principio della copertura dei costi, le regioni delegano in tutto o in parte alle province a specificità montana la programmazione, la promozione, la conclusione e l'attuazione di accordi di cooperazione transfrontaliera di importanza locale afferenti il loro territorio.

Art. 7.
(Sostegno alle piccole imprese e alle attività marginali delle province a specificità montana).

      1. Le piccole imprese e le attività marginali situate nei territori delle province a specificità montana con un volume d'affari fino a 5.000 euro sono esentate dall'imposta sul valore aggiunto e sono esentate da tutti i connessi obblighi contabili e burocratici, ai sensi dell'articolo 24 della

 

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direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, e successive modificazioni.
      2. A decorrere dal 1o gennaio 2006, il costo sostenuto dalle piccole imprese di cui al comma 1 per il personale impiegato è escluso dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.


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