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PDL 5859-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5859-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 19 maggio 2005 (v. stampato Senato n. 3149)

presentato dal ministro degli affari esteri
(FRATTINI)

di concerto con il ministro dell'interno
(PISANU)

con il ministro della giustizia
(CASTELLI)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

con il ministro del lavoro e delle politiche sociali
(MARONI)

con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
(MATTEOLI)

e con il ministro delle comunicazioni
(GASPARRI)

Ratifica ed esecuzione della Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, con Allegati, adottata a Merano il 19 novembre 2002 dai Ministri dell'ambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima, nonché dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 19 maggio 2005

(Relatore: RIZZI)


NOTA: La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), il 7 luglio 2005, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato il disegno di legge A.C. 5859 Governo, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione della Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Segretariato, permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, con Allegati, adottata a Merano il 19 novembre 2002 dai Ministri dell'ambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima, nonché dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003»,

            rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che la lettera a) della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

    La V Commissione,

          esprime

      sul testo del provvedimento

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto, dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: «mediante utilizzo della proiezione per lo stesso anno,» con le seguenti: «mediante corrispondente utilizzo»;

 

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            all'articolo 3, sostituire il comma 2 con i seguenti:

            «2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2) della citata legge n. 468 del 1978.

            2-bis. Agli eventuali nuovi o maggiori oneri derivanti dalla variazione in aumento della quota a carico dell'Italia del contributo al bilancio del Segretariato permanente, a norma dell'articolo 1, comma 3, dell'Allegato III alla Decisione VII/2, di cui all'articolo 1 della presente legge, si provvede mediante apposito provvedimento legislativo».


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 5859 Governo, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione della Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, con Allegati, adottata a Merano il 19 novembre 2002 dai Ministri dell'ambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima, nonché dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003»,

            sottolineata l'opportunità di tenere conto delle esigenze di salvaguardia e di sviluppo di tutte le zone alpine comprese nel territorio nazionale, comprese quelle ubicate nelle ragioni a statuto ordinario, che necessitano di essere valorizzate nel loro complesso,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

PARERE FAVOREVOLE
 

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TESTO
Approvato dal Senato della Repubblica

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TESTO
della Commissione

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, con Allegati, adottata a Merano il 19 novembre 2002 dai Ministri dell'ambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima, nonché l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003.

      Identico.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data alla Decisione ed all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall'articolo XVI dell'Accordo stesso.

      Identico.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 489.060 annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante utilizzo della proiezione per lo stesso anno, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 489.060 annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo


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per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, ad eccezione della copertura degli eventuali maggiori oneri derivanti da variazioni della quota a carico dell'Italia del contributo al bilancio del Segretariato permanente, a norma dell'articolo 1, comma 3, dell'Allegato III alla Decisione VII/2, di cui all'articolo 1 della presente legge, cui si provvede mediante apposito provvedimento legislativo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.       2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2) della citata legge n. 468 del 1978.
      3. Agli eventuali nuovi o maggiori oneri derivanti dalla variazione in aumento della quota a carico dell'Italia del contributo al bilancio del Segretariato permanente, a norma dell'articolo 1, comma 3, dell'Allegato III alla Decisione VII/2, di cui all'articolo 1 della presente legge, si provvede mediante apposito provvedimento legislativo.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.       4. Identico.

Art. 4.
(Entrata in vigore).

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

      Identico.

    
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