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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5859-A |
La I Commissione,
esaminato il disegno di legge A.C. 5859 Governo, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione della Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Segretariato, permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, con Allegati, adottata a Merano il 19 novembre 2002 dai Ministri dell'ambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima, nonché dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003»,
rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che la lettera a) della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
La V Commissione,
esprime
sul testo del provvedimento
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto, dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: «mediante utilizzo della proiezione per lo stesso anno,» con le seguenti: «mediante corrispondente utilizzo»;
all'articolo 3, sostituire il comma 2 con i seguenti:
«2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2) della citata legge n. 468 del 1978.
2-bis. Agli eventuali nuovi o maggiori oneri derivanti dalla variazione in aumento della quota a carico dell'Italia del contributo al bilancio del Segretariato permanente, a norma dell'articolo 1, comma 3, dell'Allegato III alla Decisione VII/2, di cui all'articolo 1 della presente legge, si provvede mediante apposito provvedimento legislativo».
La VI Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 5859 Governo, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione della Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, con Allegati, adottata a Merano il 19 novembre 2002 dai Ministri dell'ambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima, nonché dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003»,
sottolineata l'opportunità di tenere conto delle esigenze di salvaguardia e di sviluppo di tutte le zone alpine comprese nel territorio nazionale, comprese quelle ubicate nelle ragioni a statuto ordinario, che necessitano di essere valorizzate nel loro complesso,
esprime
TESTO | |
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1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, con Allegati, adottata a Merano il 19 novembre 2002 dai Ministri dell'ambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima, nonché l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003. |
Identico. |
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1. Piena ed intera esecuzione è data alla Decisione ed all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall'articolo XVI dell'Accordo stesso. |
Identico. |
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1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 489.060 annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante utilizzo della proiezione per lo stesso anno, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze |
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 489.060 annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo |
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per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. | parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. |
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, ad eccezione della copertura degli eventuali maggiori oneri derivanti da variazioni della quota a carico dell'Italia del contributo al bilancio del Segretariato permanente, a norma dell'articolo 1, comma 3, dell'Allegato III alla Decisione VII/2, di cui all'articolo 1 della presente legge, cui si provvede mediante apposito provvedimento legislativo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978. | 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2) della citata legge n. 468 del 1978.
3. Agli eventuali nuovi o maggiori oneri derivanti dalla variazione in aumento della quota a carico dell'Italia del contributo al bilancio del Segretariato permanente, a norma dell'articolo 1, comma 3, dell'Allegato III alla Decisione VII/2, di cui all'articolo 1 della presente legge, si provvede mediante apposito provvedimento legislativo. |
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. | 4. Identico. |
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1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
Identico. |
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