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PDL 5778-A

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5778-5715-A



  
 

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DISEGNO DI LEGGE

n. 5778

presentato dal ministro degli affari esteri
(FINI)

di concerto con il ministro per gli affari regionali
(LA LOGGIA)

con il ministro dell'interno
(PISANU)

con il ministro della giustizia
(CASTELLI)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
(MATTEOLI)

e con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(LUNARDI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero, fatto a Vienna il 30 aprile 2004

Presentato il 13 aprile 2005


NOTA: La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), il 7 luglio 2005, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 5778. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
Per il testo della proposta di legge n. 5715 si veda il relativo stampato.
 

Pag. 2

e

PROPOSTA DI LEGGE

n. 5715, d'iniziativa dei deputati

BRUGGER, ZELLER, WIDMANN, DETOMAS, COLLÈ

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero, fatto a Vienna il 30 aprile 2004

Presentata il 10 marzo 2005

(Relatore: PAOLETTI TANGHERONI)
 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 5778 di iniziativa del Governo, adottato come testo base dalla III Commissione e recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero, fatto a Vienna il 30 aprile 2004»,

            rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», la cui disciplina è demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione;

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

PARERE FAVOREVOLE
 

Pag. 4


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

PARERE FAVOREVOLE

        

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il disegno di C. 5778 Governo e abb., recante Ratifica Accordo Italia-Austria per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero;

            rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

Pag. 5


TESTO
del disegno di legge n. 5778
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TESTO
della Commissione
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero, fatto a Vienna il 30 aprile 2004.

      Identico.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

      Identico.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 35.515 annui a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

      Identico.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Pag. 6

Art. 4.
(Sovvenzione comunitaria).

Art. 4.
(Sovvenzione comunitaria).

      1. Gli eventuali introiti derivanti dal contributo della Comunità europea per i progetti della Rete transeuropea di trasporti (TEN) sono versati allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per il tramite del fondo di rotazione, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per essere riassegnati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 1o agosto 2002, n. 166.

Art. 5.
(Entrata in vigore).

Art. 5.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

      Identico.

    


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