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PDL 5969

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5969



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BALLAMAN

Modifica all'articolo 74 del codice civile,
in materia di parentela

Presentata il 5 luglio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Recenti vicende giudiziarie hanno messo in evidenza come l'articolo 74 del codice civile, dove definisce cosa debba intendersi per «parentela» si presti a considerare «parenti» tutti coloro che derivano semplicemente l'uno dall'altro, a prescindere da un originario, identico vincolo matrimoniale.
      Nella successione legittima, tuttavia, tale considerazione comporta che una persona, più volte divorziata e più volte convolata a nuove nozze, in una società che vede sciogliersi i vincoli matrimoniali con sempre maggiore frequenza, possa lasciare dietro di sé come «parenti», aventi diritto all'eredità ai sensi dell'articolo 572 del codice civile - in assenza di nonni, genitori, fratelli o loro discendenti - soggetti non aventi tra loro nessun legame, perché derivanti da matrimoni e storie familiari completamente diversi.
      Quanto detto potrebbe verificarsi anche a scapito di parenti più prossimi, in quanto discendenti da uno stesso matrimonio che ha originato una famiglia e una discendenza: ad esempio, i cugini del de cuius (ovvero i figli del fratello-sorella del padre o della madre di quest'ultimo) finirebbero per soccombere, in base al calcolo dei gradi per mero fatto generazionale, rispetto ad un «fratellastro-sorellastra» dei genitori dello stesso, entrati nel nucleo familiare a seguito di nuove nozze dell'avo o dell'ava, con i quali tuttavia non può presumersi esservi stata alcuna comunanza di vita e di affetti.
 

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      In tale modo, persone lontane dai rapporti personali e familiari del defunto, nell'ipotesi di cui all'articolo 572 del codice civile (mancanza di nonni, genitori, fratelli o loro discendenti), potrebbero rivendicare il loro diritto all'eredità del predetto al posto di cugini, con i quali il defunto sia cresciuto per lunghi anni in modo fraterno.
      Siffatta interpretazione, evidentemente erronea, dell'articolo 74 del codice civile, comporta dunque in taluni casi un reale affievolimento della tutela costituzionale della famiglia legittima fondata sul matrimonio (da intendere riferito al vincolo che lega due persone che danno vita a uno stesso stipite e non già alla serie di matrimoni celebrati da ciascuna delle parti) poiché permetterebbe che i beni patrimoniali di una famiglia derivante da nozze originarie tra due soggetti possano entrare a fare parte dei beni di un'altra famiglia che, da un punto di vista sociale, economico e spirituale, non ha alcun legame con la prima.
      Si determina, in tale modo, un grave danno ai princìpi risalenti al diritto romano in materia di successioni, secondo i quali i beni devono restare nell'ambito della famiglia, da intendere costituita da coloro che sono soggetti alla medesima «patria potestas», nell'ambito della quale si svolgevano i vincoli di affetto e di interesse comune.
      Diversamente, si consentirebbe di depauperare la famiglia legittima (intesa appunto come quella derivante da uno stesso matrimonio-stesso stipite) e i suoi discendenti, a favore di discendenti di altre famiglie, che non derivano dalla predetta ma sono legati solamente a uno dei due soggetti fisici convolati a nuove nozze, con conseguente creazione di una nuova famiglia e di un nuovo stipite.
      Per quanto concerne, invece, i rapporti tra «fratelli», anche se non derivanti dalla stessa coppia e quindi dallo stesso stipite, il legislatore ha già provveduto a regolarne la rilevanza in modo autonomo, per cui sfuggono alla portata dell'articolo 572 del codice civile, che riguarda solo il profilo delle parentele collaterali richiamate nel diritto successorio.
      Per evitare, dunque, tale frattura con il diritto comune e lo spirito costituzionale, si propone di sostituire nell'articolo 74 del codice civile i termini: «stesso stipite» con la dizione: «stesso padre e stessa madre».
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 74 del codice civile le parole: «da uno stesso stipite» sono sostituite dalle seguenti: «dallo stesso padre e dalla stessa madre».


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