Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 5918

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5918



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LAVAGNINI

Norme in materia di adeguamento del trattamento economico di talune categorie di personale militare e delle Forze di polizia

Presentata il 15 giugno 2005


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Negli ultimi anni, sono stati approvati diversi provvedimenti legislativi in favore del personale del comparto sicurezza, finalizzati a valorizzare il particolare status di una categoria così atipica di dipendenti pubblici.
      In tale ambito si inquadrano, ad esempio, le disposizioni che, in attesa di una revisione globale della dirigenza, hanno introdotto adeguamenti al fine di assicurare una graduale valorizzazione dirigenziale dei trattamenti economici. Per quanto attiene invece il personale non direttivo si deve registrare l'emanazione, di recente, del decreto del Presidente della Repubblica n. 301 del 2004, relativo all'introduzione dei parametri stipendiali in luogo dei livelli retributivi, previsti per tutti i dipendenti pubblici.
      Va però rilevato che tutti i provvedimenti sinora adottati hanno risentito, ovviamente, delle contenute risorse finanziarie.
      Con la presente proposta di legge si intende proseguire nel processo, già avviato, di valorizzazione di tutte le indiscusse professionalità presenti nel comparto sicurezza.
      In particolare, la presente iniziativa consta di 5 articoli volti a:

          rapportare l'indennità di valorizzazione dirigenziale, prevista per i tenenti colonnello e i maggiori, all'indennità perequativa di base prevista per i colonnelli. Infatti, nella legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003) sono state indicate, in attesa di una disciplina organica della dirigenza, le risorse necessarie (35 milioni di euro) ad attivare l'istituto. Ciò in quanto si è constatato che tale personale svolge spesso funzioni, e quindi assume responsabilità, tipiche della dirigenza (articolo 1);

          equiparare la misura dell'indennità perequativa dei colonnelli a quella dei generali di brigata, in analogia a quanto

 

Pag. 2

già previsto per il resto della dirigenza del comparto sicurezza e quella pubblica. Nel contempo, viene introdotta una disposizione che permette di riconoscere maggiorazioni del trattamento qualora siano riscontrate, come peraltro già avviene per i generali di corpo d'armata e quelli di divisione, situazioni di particolare complessità o rilevanti incarichi. La norma in argomento non comporta maggiori oneri atteso che sono utilizzate le risorse recate dal comma 2 dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge n. 45 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2005 (articolo 2);

          attribuire al primo maresciallo luogotenente e al primo maresciallo con più di otto anni di grado il parametro stipendiale previsto rispettivamente nei confronti del grado di capitano e di tenente. La finalità è di ripristinare per gli apicali della carriera dei marescialli, di fatto anticipando alcune delle questioni relative al riordino dei ruoli, l'allineamento retributivo preesistente all'introduzione dei parametri stipendiali (articolo 3);

          considerare utile ai fini della maturazione del diritto alla cosiddetta «omogeneizzazione stipendiale» il servizio prestato da sottufficiale precedente alla nomina ad ufficiale (articolo 4);

          provvedere alla copertura finanziaria che va ricercata nell'ambito delle disponibilità finanziarie che saranno rese disponibili con la prossima legge finanziaria per il 2006.

 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2006, al fine di proseguire nella graduale valorizzazione dirigenziale dei trattamenti economici dei funzionari del ruolo dei commissari e qualifiche o gradi corrispondenti della Polizia di Stato, delle altre Forze di polizia e delle Forze armate, per il personale avente il grado di tenente colonnello, maggiore e gradi o qualifiche corrispondenti l'indennità di valorizzazione dirigenziale di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n 289, è rapportata al 30 per cento della misura dell'indennità perequativa di base, di cui all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, prevista per il personale avente il grado di colonnello e grado o qualifica corrispondenti.

Art. 2.

      1. Al fine di proseguire nella graduale armonizzazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia, le risorse stanziate dall'articolo 1-quinquies, comma 2, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, sono prioritariamente finalizzate a pervenire ad un sostanziale allineamento dei trattamenti previsti nei confronti del personale avente il grado di colonnello e gradi o qualifiche corrispondenti a quelli fissati per il personale avente il grado di generale di brigata e gradi o qualifiche corrispondenti.
      2. In presenza di particolari condizioni di complessità o rilevanza delle posizioni, il Ministro interessato può riconoscere una maggiorazione della indennità perequativa di cui all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, fino al 10 per cento del relativo importo, nel limite delle risorse assegnate.

 

Pag. 4

Art. 3.

      1. Al fine di proseguire nella valorizzazione della specificità del personale del comparto sicurezza, a decorrere dal 1o gennaio 2006, al personale avente il grado di primo maresciallo luogotenente e primo maresciallo e gradi o qualifiche corrispondenti, con più di otto anni in grado, delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare sono attribuiti, rispettivamente, i parametri stipendiali previsti dal decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, per il personale avente il grado di capitano e tenente, gradi o qualifiche corrispondenti.

Art. 4.

      1. Per gli ufficiali delle Forze armate provenienti da carriere diverse, il periodo di servizio prestato da sottufficiale è considerato utile, nei limiti di un quinto, ai fini della maturazione del diritto al trattamento economico dirigenziale di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni.
      2. I trattamenti di cui al comma 1 sono attribuiti, con le stesse modalità e condizioni, anche ai funzionari e agli ufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.

Art. 5.

      1. Nella legge finanziaria per l'anno 2006 sono stanziate, nell'ambito delle somme previste per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, le risorse occorrenti per fare fronte agli oneri relativi all'attuazione degli articoli 1, 3 e 4.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su