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PDL 5870

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5870



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ROSATO, BANTI, DAMIANI, MARAN, PASETTO, ZARA

Agevolazioni alle imprese per favorire la bonifica
e il ripristino ambientale dei siti inquinati

Presentata il 23 maggio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Il Ministro dell'ambiente con proprio decreto 25 ottobre 1999, n. 471, ha adottato il «Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni».
      Il provvedimento nasceva da una chiara ed evidente necessità di risanare aree produttive di fondamentale importanza per lo sviluppo economico, i cosiddetti «siti di interesse nazionale» previsti successivamente dal Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468. Le zone di intervento, inizialmente individuate dalla legge n. 426 del 1998 che definiva 15 aree di interesse, sono diventate via via più numerose attraverso modifiche e integrazioni introdotte da successivi provvedimenti legislativi, che con la legge n. 179 del 2002 ne hanno portato il numero attuale a 50.
      Nel perseguire questo obiettivo, tuttavia, le procedure di caratterizzazione e di bonifica previste dal citato regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente n. 471 del 1999, comportano tempistiche e deleghe scarsamente compatibili con le necessità di sviluppo e di competitività dell'economia nazionale. Il regolamento di fatto blocca ogni attività per eventuali nuovi insediamenti o per la modifica di quelli esistenti, sino all'avvenuta caratterizzazione dei siti e sino all'avvenuta bonifica delle aree in cui i piani di caratterizzazione evidenzino un inquinamento superiore ai limiti fissati dalla normativa vigente. Un altro elemento critico della
 

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normativa vigente è l'onere degli interventi che di fatto viene posto in capo all'ultimo utilizzatore.
      Per i suesposti motivi risulta indispensabile proporre degli strumenti volti a incentivare le imprese a eseguire caratterizzazioni e bonifiche dei siti inquinati consentendo quindi il loro riutilizzo a pieno titolo secondo le finalità previste dagli strumenti urbanistici.
      La proposta di legge è articolata valorizzando tre possibili canali: la leva fiscale, i contributi derivanti dal fondo di rotazione attualmente riservati a investimenti pubblici, la proroga delle concessioni con la valorizzazione degli investimenti fatti.
      Fra le numerose possibilità di utilizzazione della leva fiscale lo strumento più idoneo ed efficace risulta essere quello della «defiscalizzazione» degli investimenti. Gli strumenti possono essere estremamente vari, potendo coinvolgere tasse e imposte sia dirette che indirette nonché tributi locali. In concreto però uno strumento di defiscalizzazione per essere veramente efficace deve essere semplice, diretto, concreto, tempestivo e certo. Questo restringe il campo delle possibili ipotesi di defiscalizzazione a due classici strumenti, ovvero quello della detassazione di una parte dell'imponibile fiscale di una o più imposte, e quello del riconoscimento di un «credito» d'imposta.
      La detassazione di una parte dell'imponibile fiscale può essere attuata per numerose imposte e con svariate modalità. Le numerose esperienze in tale campo, come quelle di utilizzo degli oneri deducibili e degli oneri detraibili, hanno però mostrato sostanziali limiti per la complessità delle condizioni di erogazione e di controllo che di fatto ne hanno spesso limitato l'applicazione.
      Per l'incentivazione degli investimenti in attività di bonifica dei siti inquinati, vista la sua criticità economica, la strada preferibile è rappresentata quindi dall'attribuzione di un credito d'imposta in favore dei soggetti che sostengono i costi stessi.
      L'intervento proposto, in considerazione dei tempi estremamente brevi di recupero dell'investimento, che in quanto effettuato annualmente dovrebbe essere recuperabile per la maggior parte delle aziende in due o tre anni e comunque in un massimo di cinque anni, consente anche di superare i problemi delle imprese che detengono i terreni in concessione. È infatti improbabile che un'azienda localizzata in un'area in concessione inquinata abbia interesse a effettuare degli investimenti di alcun tipo in vista di un possibile mancato rinnovo della concessione. Proprio per garantire al concessionario di un'area demaniale, nella prospettiva di un investimento per un'operazione di bonifica, maggiore stabilità e convenienza economica, la proposta di legge prevede anche la possibilità di prorogare la durata della concessione demaniale e di ridurre il canone proporzionalmente all'investimento effettuato.
      L'altra forma di incentivo prevista dalla presente proposta di legge è invece costituita dalla possibilità per il soggetto privato di accedere a contributi pubblici finalizzati alla copertura del costo dell'investimento. A tale riguardo, esiste il fondo di rotazione istituito con la legge n. 349 del 1986 e regolamentato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 14 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2004, destinato al finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale. Attualmente però, come previsto dall'articolo 3 del medesimo decreto, l'accesso al finanziamento per gli interventi di bonifica dei siti di interesse nazionale è limitato esclusivamente agli enti pubblici. Si ritiene dunque opportuna l'estensione della possibilità di essere beneficiari del contributo anche ai soggetti privati che intendono avviare gli interventi di bonifica.
      Va sottolineato come l'intervento proposto, nell'incentivare lo svilupparsi di nuove attività economiche attraverso la diminuzione del costo degli investimenti per le imprese, garantisca allo Stato nuovo gettito fiscale derivante da tali attività, motivo per cui la norma trova un equilibrio autonomo nell'autocopertura, oltre
 

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che nella distribuzione di entrate derivanti da sanzioni e quindi risulta da ciò alimentato.
      Il comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge individua innanzitutto gli esercizi finanziari per i quali assumono rilevanza le spese sostenute, limitando tale intervallo al triennio 2005-2007.
      Vengono quindi individuati i soggetti beneficiari, che sono principalmente gli «utilizzatori», identificabili nei proprietari, negli usufruttuari, nei concessionari o nei detentori ad altro titolo legale, o i futuri utilizzatori dei terreni ubicati in siti inquinati di interesse nazionale da sottoporre a bonifica ai sensi della legge n. 426 del 1998 o di terreni nei quali sia stato comunque individuato un inquinamento oltre la soglia limite, che intendano porre in essere investimenti volti alla bonifica dell'area. Una percentuale alta per la quantificazione del credito non è un elemento deterrente in quanto l'incentivo in parola va comunque a coprire costi che lo Stato o gli organi decentrati dovrebbero coprire istituzionalmente, per la quasi generalizzata preesistenza dell'inquinamento rispetto al momento di insediamento degli attuali utilizzatori di tali siti. Il comma 1, quindi, determina l'incentivo che si concretezza in un credito d'imposta pari al 50 per cento annuo del valore dell'investimento effettuato. Ove accertato che la responsabilità dell'inquinamento ricade sull'ente pubblico, tale percentuale può essere estesa fino al 100 per cento.
      Al fine di ottimizzare l'efficacia dell'incentivo si ritiene opportuno permettere all'utilizzatore di raggiungere il beneficio massimo nel minore tempo possibile, in modo da recuperare l'investimento annuo o comunque la sua parte agevolata, in un massimo di cinque anni, lasciando inoltre la massima flessibilità possibile. Tale obiettivo è raggiungibile nel momento in cui si consente di compensare il credito d'imposta maturato annualmente con le principali imposte (imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive) e anche con gli oneri previdenziali e sociali e con l'imposta sul valore aggiunto e altre imposte minori o locali come previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. L'eventuale eccedenza del credito non compensata nei cinque anni è persa.
      Il comma 2 rimanda a un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, la definizione delle tipologie di spese ammesse e le modalità di attuazione, di controllo e di verifica delle disposizioni di cui al comma 1.
      Il comma 3 prevede che le concessioni demaniali possano essere prorogate fino a un massimo di nove anni, e che dal canone sia scomputata una quota dell'investimento effettuato.
      Il comma 4 estende ai soggetti privati che intendano avviare interventi di bonifica dei siti di interesse nazionale la possibilità di beneficiare dei finanziamenti derivanti dal fondo di rotazione. Le modalità dell'utilizzo da parte di tali soggetti sono stabilite da un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, ai soggetti insediati nelle aree di interesse nazionale di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, è attribuito un credito d'imposta ai fini delle imposte sul reddito pari al 50 per cento annuo del valore degli investimenti effettuati e pagati dai medesimi soggetti in ciascuno dei tre indicati esercizi finanziari per la caratterizzazione e la bonifica di siti inquinati, estendibile al 100 per cento ove sia accertata la responsabilità dell'ente pubblico dello stato di inquinamento evidenziato. Il credito d'imposta può essere compensato ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro il limite di cinque esercizi finanziari a decorrere dall'esercizio in cui le spese sono state sostenute.
      2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le tipologie di costi ammessi e le modalità di attuazione, di controllo e di verifica delle disposizioni di cui al comma 1.
      3. Le concessioni demaniali di aree incluse nei perimetri ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, in cui siano effettuati interventi di bonifica sono prorogate, su richiesta degli interessati, scomputando dal canone una quota degli investimenti privati per le bonifiche stesse, per un massimo di nove anni sulla base di criteri definiti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e la Conferenza permanente per i rapporti tra

 

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lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      4. È autorizzato l'utilizzo del fondo di rotazione, istituito ai sensi del comma 9-bis dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e le cui modalità di funzionamento sono disciplinate ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 14 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2004, anche ai soggetti privati definiti dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, con le modalità previste con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.


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