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PDL 5936

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5936



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RICCIUTI

Modifica alla tabella A allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, in materia di attività usuranti

Presentata il 23 giugno 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Il decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, ha considerato lavori particolarmente usuranti quelli per il cui svolgimento è richiesto un impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee.
      Le attività particolarmente usuranti di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 374 del 1993 sono individuate nella tabella A allegata allo stesso decreto, tabella che può essere modificata sulla base di valutazioni tecnico-scientifiche con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
      Nell'ambito delle attività particolarmente usuranti individuate nella citata tabella A allegata al decreto legislativo n. 374 del 1993, in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, non è contemplata la categoria dei lavoratori pendolari.
      Sarebbe opportuno, ad avviso del proponente, considerare tale categoria di lavoratori tra quelli che svolgono attività particolarmente usuranti, in considerazione del fatto che il pendolarismo comporta interferenze che alterano lo stato di benessere mentale e fisico di un individuo, turbando la condizione di tranquillità interiore, così come risulta da recenti ricerche scientifiche pubblicate sulla rivista inglese «National Academy of Sciences». Su tale rivista è riportato il risultato di numerosi studi dai quali risulta accertato che il pendolarismo è causa di stress e che lo stress indebolisce e rallenta l'attività
 

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dell'enzima telomerase che contribuisce al mantenimento delle buone condizioni dei cromosomi: ne conseguono un logoramento e un invecchiamento cellulare aggiuntivi valutabili intorno ai dieci anni rispetto ai lavoratori non pendolari.
      Allo stress aggiuntivo, causa di un invecchiamento cellulare precoce, a cui i pendolari sono soggetti anche quando svolgono attività gratificanti, si aggiunge il disagio di viaggiare, diffuso su tutto il territorio nazionale, non certo alleviato dai trasporti pubblici, che non assicurano il rispetto dei tempi di percorrenza e delle condizioni di igiene e di sicurezza.
      Da ultimo va considerato che alle normali ore di lavoro si aggiungono di fatto quelle trascorse in viaggio.
      Alla luce di tutte queste considerazioni e del fatto che il decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, recante benefìci per le attività usuranti comprende, tra i lavori indicati, la categoria degli «autisti dei mezzi rotabili di superficie», si ritiene opportuno inserire tra i soggetti che svolgono attività usuranti i pendolari provenienti da comuni diversi da quello nel quale svolgono l'attività lavorativa e distanti più di 20 chilometri.
      Per tali ragioni la presente proposta di legge modifica la tabella A allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, aggiungendo la categoria dei «lavoratori pendolari provenienti da comuni diversi da quelli nei quali svolgono l'attività lavorativa e distanti più di 20 chilometri.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

          «lavoratori pendolari provenienti da comuni diversi da quelli nei quali svolgono l'attività lavorativa e distanti più di 20 chilometri».


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