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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5825 |
1. Il Ministro per i beni e le attività culturali è autorizzato a concedere contributi in favore dei corpi bandistici finalizzati all'acquisto di strumenti musicali, di attrezzature e di divise nonché al pagamento delle competenze spettanti ai direttori dei corpi bandistici medesimi.
1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 1 i corpi bandistici sono suddivisi in tre categorie, in ragione della consistenza numerica, degli anni di attività pregressa, del valore storico nonché di altri elementi idonei a comprovare la qualità dell'attività.
2. Ai corpi bandistici è concesso un contributo annuo differenziato per categoria di appartenenza ai sensi del comma 1.
1. Le istanze per l'accesso ai contributi di cui alla presente legge sono presentate al Ministero per i beni e le attività culturali. Il piano di ripartizione è determinato annualmente. I contributi sono erogati per il 75 per cento mediante anticipazione in unica soluzione a favore dei corpi bandistici aventi diritto, per il restante 25 per cento previa presentazione di rendiconto corredato dei documenti giustificativi della spesa.
1. Gli enti pubblici e territoriali sono autorizzati a stipulare convenzioni con i corpi bandistici per l'utilizzo a titolo gratuito di locali da destinare allo svolgimento dell'attività degli stessi.
2. Nei locali di cui al comma 1, sono compresi anche gli edifici scolastici, compatibilmente con le loro attività ordinarie.
1. Una quota non inferiore al 5 per cento dei corsi di formazione finanziati dal Fondo sociale europeo è riservata ai progetti presentati dai corpi bandistici di cui alla presente legge.
1. L'assessorato regionale competente per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è altresì autorizzato a concedere e a ripartire annualmente un contributo in favore delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei corpi bandistici costituite da almeno tre anni nel territorio di competenza.
2. I contributi di cui alla presente legge sono cumulabili con sovvenzioni e contributi comunque concessi da enti pubblici e privati.
1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito l'albo dei corpi bandistici.
1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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