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PDL 5917-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5917-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 14 giugno 2005 (v. stampato Senato n. 3421)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

dal ministro delle attività produttive
(SCAJOLA)

e dal ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 2005, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazioni a società operanti nel mercato dell'energia elettrica e del gas

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 15 giugno 2005

(Relatore: D'AGRÒ)


NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VI (Finanze) e XIV (Politiche dell'Unione europea) sul disegno di legge n. 5917.
La X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo), in data 30 giugno 2005, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 5917.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 5917 e rilevato che:

                esso reca un contenuto omogeneo, finalizzato a rimuovere, a determinate condizioni, i limiti introdotti dal decreto-legge 25 maggio 2001, n. 192, convertito dalla legge n. 301 del 2001, nei confronti dei soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno Stato membro dell'Unione europea o da sue amministrazioni pubbliche, qualora tali soggetti acquisiscano direttamente o indirettamente partecipazioni superiori al 2 per cento nel capitale sociale di società operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas;

                non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

                non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

            ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare.


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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 5917, di conversione in legge del decreto-legge, n. 81 del 2005, recante «Disposizioni urgenti in materia di partecipazioni a società operanti nel mercato dell'energia elettrica e del gas»;

            rilevato che le disposizioni recate dal decreto-legge appaiono nel loro complesso riconducibili alle materie «mercati finanziari», «tutela della concorrenza» e «ordinamento civile», la cui disciplina è demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l) della Costituzione;

            considerato inoltre, ai fini di cui all'articolo 117, comma 1, della Costituzione, che a seguito della procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti dello Stato italiano in ordine

 

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all'articolo 1 del decreto-legge n. 192 del 2001, la Corte di giustizia ha emesso una sentenza di condanna dell'Italia, rilevando come la legge italiana che dispone la sospensione automatica dei diritti di voto relativi a partecipazioni superiori del 2 per cento del capitale sociale di imprese operanti nei settori dell'elettricità e del gas, violi le disposizioni del Trattato CE sulla libera circolazione dei capitali e che il provvedimento in esame non appare comportare il completo superamento di tali profili di criticità, atteso che lo stesso non reca l'abrogazione delle norme oggetto di censura comunitaria introdotte dal predetto decreto-legge n. 192 del 2001, bensì si limita a disciplina una fattispecie di esclusione dal loro campo di applicazione;

            rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE

        


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

NULLA OSTA
 

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PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 5917, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto - legge n. 81 del 2005, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazioni a società operanti nel mercato dell'energia elettrica e del gas;

            rilevato come il provvedimento intervenga su una questione particolarmente delicata, connessa all'acquisizione, da parte di Electricité de France - EdF, di una rilevante partecipazione in Italenergia bis Spa, la quale a sua volta controlla il secondo produttore di energia elettrica italiano, Edison Spa;

            sottolineata l'esigenza di assicurare maggiore omogeneità nei processi di liberalizzazione e privatizzazione in corso nei singoli Stati europei nei mercati dell'energia, eliminando le forti asimmetrie esistenti nel grado di apertura di tali mercati ed i conseguenti squilibri nella posizione concorrenziale delle imprese dei vari Stati membri dell'Unione europea;

            evidenziata la positiva conclusione di accordi di collaborazione tra i governi italiano e francese sulle questioni del mercato dell'energia e la definizione di accordi ed iniziative di imprese e istituti finanziari italiani con imprese francesi operanti in tale settore,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 5917 Governo, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 81/05 recante disposizioni urgenti in materia di partecipazioni a società nel mercato dell'energia elettrica e del gas;

            premesso che il disegno di legge C. 5917 novella il decreto-legge 25 maggio 2001, n. 192, convertito dalla legge 20 luglio 2001, n. 301, allo scopo di rimuovere, a determinate condizioni, i limiti introdotti dal medesimo decreto legge n. 192 nei confronti dei soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno Stato membro dell'Unione

 

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europea o da sue amministrazioni pubbliche qualora tali soggetti acquisiscano direttamente o indirettamente partecipazioni superiori al 2 per cento nel capitale sociale di società operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas;

            rilevato che nella causa C-170/04, la Corte di Giustizia, ha emesso una sentenza di condanna nei confronti del Governo italiano, rilevando che il citato decreto-legge 25 maggio 2001, n. 192, convertito dalla legge 20 luglio 2001, n. 301, disponendo la sospensione automatica dei diritti di voto relativi a partecipazioni superiori al 2 per cento del capitale sociale di imprese operanti nei settori dell'elettricità e del gas, quando tali partecipazioni sono acquisite da imprese pubbliche non quotate in borsa e titolari di una posizione dominante nel proprio mercato nazionale, costituiva violazione delle disposizioni del Trattato CE sulla libera circolazione dei capitali;

            considerato, in particolare, che nella citata sentenza la Corte di Giustizia ha rilevato che, anche se la necessità di garantire l'approvvigionamento di energia può, a determinate condizioni, giustificare restrizioni alle libertà fondamentali del Trattato, il Governo italiano non ha spiegato il motivo in base al quale sarebbe necessario che le azioni delle imprese operanti nel settore dell'energia in Italia siano detenute da azionisti privati o da azionisti pubblici quotati in mercati finanziari regolamentati affinché le imprese interessate possano garantire una fornitura sufficiente e ininterrotta di elettricità e di gas sul mercato italiano; ritenendo che il Governo italiano non ha provato che il decreto-legge n. 192 del 2001 è indispensabile per garantire l'approvvigionamento di energia all'interno del Paese;

            ritenuto quindi che permangono, in relazione alla materia in oggetto, profili di non conformità con l'ordinamento comunitario del disegno di legge 5917, dal momento che esso non reca l'abrogazione delle norme oggetto di censura comunitaria introdotte dal decreto-legge n. 192 del 2001, bensì si limita a disciplinare una fattispecie di esclusione dal loro campo di applicazione, posto che, come evidenziato anche nella relazione governativa di accompagnamento, tali norme continueranno ad applicarsi sia nei confronti di soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno Stato non membro dell'Unione europea, sia nei confronti di soggetti appartenenti a Stati membri per i quali non siano state definite le norme o avviate le procedure per la privatizzazione e non sia stata altresì definita una intesa con il Governo italiano finalizzata a tutelare la sicurezza degli approvvigionamenti energetici e l'apertura del mercato;

            evidenziato in particolare che la limitazione relativa al diritto di voto, già prevista dal decreto-legge n. 192 del 2001, rimanendo vigente per quelle imprese pubbliche, appartenenti a Stati dell'Unione europea, che non hanno avviato le procedure per la loro privatizzazione, né alcuna intesa con il Governo italiano, si pone pertanto in contrasto con i principi richiamati nella citata sentenza della Corte di Giustizia in relazione alla violazione dell'articolo 56 del Trattato in materia di libera circolazione di capitali;

 

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        esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito la possibilità di modificare le disposizioni recate dall'articolo 1 del decreto-legge 81 del 2001, nel senso di adeguarle alla pronuncia della Corte di Giustizia nella causa C-170/04, Commissione europea/Italia, modificandone in specie la previsione della limitazione relativa al diritto di voto, già prevista dal decreto-legge n. 192 del 2001 - e non sostituita dal decreto-legge in esame - che rimanendo vigente per quelle imprese pubbliche, appartenenti a Stati dell'Unione europea, che non hanno avviato le procedure per la loro privatizzazione, né alcuna intesa con il Governo italiano, risulta in contrasto con l'articolo 56 del Trattato CE.    


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