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PDL 5736-A

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5736-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

di concerto con il vicepresidente del consiglio dei ministri
(FINI)

con il vicepresidente del consiglio dei ministri
(FOLLINI)

con il ministro dell'interno
(PISANU)

con il ministro delle attività produttive
(MARZANO)

con il ministro delle politiche agricole e forestali
(ALEMANNO)

con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
(MATTEOLI)

con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(LUNARDI)

con il ministro del lavoro e delle politiche sociali
(MARONI)

con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(MORATTI)


NOTA:  Le Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione), in data 28 giugno 2005, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.
 

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con il ministro per i beni e le attività culturali
(URBANI)

con il ministro per la funzione pubblica
(BACCINI)

con il ministro per gli affari regionali
(LA LOGGIA)

e con il ministro per l'innovazione e le tecnologie
(STANCA)

Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale

Presentato il 22 marzo 2005

(Relatori: SAIA, per la I Commissione

CROSETTO, per la V Commissione)

 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

      Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 5736 nel nuovo testo elaborato dalle Commissioni e rilevato che:

                esso reca due deleghe al Governo, rispettivamente in materia di imposte comunali sulla pubblicità e sulla occupazione di spazi e aree pubbliche, nonché in materia di adeguamento dei sistemi contabili e dei bilanci delle amministrazioni pubbliche alle norme di contabilità generale dello Stato;

                contiene norme che, finalizzate al comune obiettivo di favorire lo sviluppo economico, sociale e territoriale, incidono su vari settori dell'ordinamento, anche con riguardo a materie già oggetto di intervento normativo in tempi recenti, circostanza che - per costante giurisprudenza del Comitato - costituisce una modalità di produzione normativa non pienamente conforme alle esigenze di semplificazione e di riordino della normativa vigente (ad esempio, gli articoli 8 e 10 intervengono su disposizioni del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80);

                disciplina, all'articolo 4, i parametri di remunerazione per la produzione energetica, rinviando a tariffe contenute in apposite delibere emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, prevedendo altresì che la medesima Autorità conformi le proprie direttive, delibere o disposizioni ai principi ed alla disciplina legislativa, circostanza questa che determina un intreccio di normative di diversa natura suscettibile di ingenerare difficoltà interpretative, in particolare nella definizione dei rapporti tra la fonte legislativa e gli ulteriori strumenti che concorrono a formare il quadro normativo complessivo della materia;

                reca disposizioni che contengono deroghe effettuate in forma generica, per le quali sarebbe invece opportuno, ove possibile, specificare la normativa oggetto di deroga (ad esempio, al comma 9 dell'articolo 14, si definiscono nuove modalità per la realizzazione, tra l'altro, delle case da gioco "anche in deroga alla normativa vigente");

                adotta all'articolo 7, comma 1, la dizione "Istituti di credito" in relazione a modalità applicative di norme contenute nel Testo Unico Bancario, che sarebbe opportuno sostituire con il riferimento alle "banche", in armonia con la terminologia utilizzata nel medesimo Testo Unico;

                reca, all'articolo 7, comma 2, un erroneo riferimento ai "decreti di cui all'articolo 2, lettere b) e c)" del decreto ministeriale

 

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n. 136 del 2000, posto che le suddette lettere si limitano a contenere definizioni di espressioni normative;

                in numerose norme (ad esempio agli artt. 3, 4, 8 e 10) la tecnica della novellazione non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;

                non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

                non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

                alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 4, comma 11 - che definisce modalità di esercizio delle competenze in materia di difesa del suolo del Ministero dell'ambiente e del territorio - dovrebbe valutarsi, da un lato, l'opportunità di integrare l'elenco delle norme ivi citate con la legge 11 dicembre 2000, n. 365, di conversione del decreto-legge n. 279 del 2000, che reca disposizioni in materia di interventi per il superamento delle situazioni di dissesto idrogeologico; dall'altro lato, dovrebbe invece valutarsi la congruità del riferimento, ivi contenuto, al decreto del Presidente della Repubblica del 2 luglio 2004, n. 184 (regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture), atteso che il Ministero delle Infrastrutture non esercita più in via diretta compiti in materia di difesa del suolo (adesso unificati presso la Direzione generale per la difesa del suolo del Ministero dell'ambiente e del territorio con il decreto del Presidente della Repubblica del 17 giugno 2003, n. 261, articolo 6);

            all'articolo 5 - recante, sotto la rubrica "legge obiettivo per le città", la definizione di strumenti per lo sviluppo di ambiti urbani e territoriali - dovrebbe valutarsi l'opportunità di coordinare le procedure ivi previste con il complesso delle norme che regolano la pianificazione territoriale e delle infrastrutture, richiamando, in particolare: l'articolo 5, commi 2 e 3, del citato decreto-legge sulla "competitività" (n. 35 del 2005), in materia di Fondo per le aree sottoutilizzate e individuazione degli interventi strategici; l'articolo 11 del decreto-legge n. 398 del 1993 e l'articolo 16 della legge n. 179 del 1992, che prevedono l'adozione da parte dei comuni rispettivamente di programmi integrati di intervento e di programmi di recupero urbano; gli articoli da 27 a 34 della legge n. 457 del 1978 che disciplinano l'adozione di piani di recupero;

 

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            all'articolo 8, commi 1 e 2 - recanti agevolazioni per l'acquisto di strumenti tecnologici per le imprese - dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare le disposizioni come novelle al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

            all'articolo 17, comma 1 - la cui alinea fa riferimento al testo unico delle imposte sui redditi "come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344" - dovrebbe valutarsi l'opportunità di specificare che ulteriori modifiche al testo unico sono state introdotte dal citato decreto-legge sulla "competitività" (n. 35 del 2005), che ha tra l'altro introdotto la lettera l-quater nell'ambito dell'articolo 10, comma 1, del citato testo unico, cui la lettera a) della disposizione in esame si aggancia;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            agli articoli 1 e 2 - recanti due distinte deleghe legislative - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarirne i termini di esercizio, in particolare:

                a) introducendo, all'articolo 1, comma 3, un termine per la trasmissione dei decreti alle Camere;

                b) distinguendo, all'articolo 2, commi 1 e 4, i termini relativi all'adozione dei decreti legislativi principali e dei decreti legislativi integrativi e correttivi (per i quali è stabilito un identico termine di due anni);

                c) stabilendo, al comma 2, un termine per la trasmissione degli schemi dei decreti alle Camere antecedente al termine di scadenza della delega (il comma 2 richiama per la trasmissione lo stesso termine indicato al comma 1 per l'adozione dei decreti);

                d) prevedendo, al comma 3, un termine per il nuovo invio degli schemi alle Camere, nel caso in cui il Governo non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione;

                e) introducendo, infine al comma 5, un termine per la trasmissione alla Conferenza unificata degli schemi di decreti legislativi relativi alle Regioni e province autonome ed agli enti locali;

            all'articolo 11 - recante disposizioni per il potenziamento dei centri fieristici - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire, ai commi 1 e 2, il riferimento temporale di applicazione delle disposizioni, atteso che al comma 1 si prevede per un periodo di 6 anni una esenzione tributaria parziale degli utili reinvestiti e si considera un periodo di tempo di 4 anni per l'effettuazione degli investimenti, mentre al comma 2 non viene precisato in quale dichiarazione dei redditi il contribuente deve effettuare la richiesta del beneficio ed allegare il progetto di investimento ed in quale può effettuare la deduzione».

 

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PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato il nuovo testo in oggetto,

            valutato che l'articolo 27 introduce nel codice civile l'articolo 2645-ter, mediante il quale si consente la trascrizione, a fini della opponibilità ai terzi, degli atti con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono sottoposti a vincolo di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, del codice civile, rischia di compromettere il principio di responsabilità patrimoniale del debitore di cui all'articolo 2740 del codice civile;

            rilevato infatti che il riferimento all'articolo 1322 del codice civile consentirebbe un utilizzo dell'atto di destinazione per il perseguimento delle più svariate finalità, purché non illecite e giuridicamente irrilevanti, con la conseguenza di sottrarre facilmente i beni destinati dalle pretese e dalle azioni creditorie;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            sia soppresso l'articolo 27.

 

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PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)


        La VI Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 5736, recante Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, come risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito;

            sottolineato come il provvedimento contenga una vasta serie di misure volte a migliorare la competitività del sistema economico nazionale ed a semplificare i rapporti degli operatori economici con la pubblica amministrazione, al fine di sostenere le imprese nel difficile contesto della concorrenza internazionale;

            rilevato come il provvedimento affronti, all'articolo 2, comma 3, la questione relativa all'asseverazione da parte degli spedizionieri doganali di dati contenuti nelle dichiarazioni doganali, oggetto della proposta di legge C. 5185, attualmente all'esame in sede referente della Commissione finanze;

            sottolineato come l'intervento legislativo risolva, all'articolo 2, comma 4, la problematica relativa all'assistenza tecnica generale da parte dei consulenti del lavoro dinanzi alle Commissioni tributarie, più volte affrontata dalla Commissione finanze;

            rilevata altresì l'esigenza di risolvere anche la questione concernente l'abilitazione all'assistenza tecnica generale dinanzi alle Commissioni tributarie dei revisori dei conti;

            evidenziato come il provvedimento apporti talune modifiche condivisibili alla disciplina sanzionatorìa in materia fiscale, prevedendo in particolare, all'articolo 2, comma 6, l'applicazione di un'unica sanzione nel caso di reiterazione nonché l'emissione di un unico atto di contestazione, tenendo in tal modo conto delle esigenze dei professionisti, dei centri di assistenza fiscale e dei sostituti d'imposta;

            considerata l'opportunità di chiarire, con riferimento all'articolo 9, comma 5, lettera c), la quale prevede che il piano degli interventi può anche prevedere l'adozione di misure fiscali di competenza comunale sugli immobili e strumenti di incentivazione del mercato della locazione, la tipologia di agevolazioni fiscali ivi previste;

            rilevata l'opportunità di chiarire, con riferimento all'articolo 10, recante disposizioni relative all'utilizzo del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, se tra le agevolazioni ivi previste siano compresi anche benefici di carattere fiscale;

 

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evidenziata l'opportunità di ricondurre le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, in materia di regime tributario delle cessioni di personal computer, nell'ambito del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, trattandosi di norma a carattere permanente che incide sul regime fiscale di tali cessioni;

            considerata l'opportunità, con riferimento all'articolo 17, il quale introduce agevolazioni fiscali dirette ad incentivare nuovi investimenti nel settore delle attività dei centri fieristici, di specificare maggiormente, al comma 2, le indicazioni che il «progetto di massima», deve contenere, al fine di evitare comportamenti elusivi;

            rilevata l'opportunità, con riferimento all'articolo 22, il quale disciplina la procedura per l'esecuzione di progetti volti alla realizzazione di insediamenti turistici di qualità, di specificare, al comma 2, quali norme del codice della navigazione si applicano alla fattispecie prevista da tale normativa;

            rilevata l'esigenza, con riferimento all'articolo 25, recante norme in materia di deducibilità a fini fiscali delle erogazioni liberali per lo svolgimento o la promozione di attività culturali, di precisare l'alternatività di tali previsioni con la norma di cui all'articolo 15, comma 1, del TUIR, che stabilisce la detraibilità degli oneri per erogazioni liberali in favore di soggetti e finalità analoghe a quelle della disposizione;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

      La VII Commissione,

          esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 5736, recante piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

    La VIII Commissione,

              esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 5736, recante «Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale»;

              premesso che diverse disposizioni di interesse della VIII Commissione presentano profili innovativi e, talvolta, problematici, configurandosi talune questioni di chiarezza e congruità nell'applicazione della normativa prevista;

              considerato, in particolare, che non appare chiaro se la riserva premiale di cui all'articolo 8, comma 1, nell'ambito delle risorse aggiuntive del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, debba considerarsi destinata agli enti territoriali ubicati nelle aree sottoutilizzate medesime ovvero debba riferirsi a tutto il territorio nazionale;

              segnalata l'opportunità di rafforzare, anche mediante adeguate risorse finanziarie, la disciplina prevista dall'articolo 9, che introduce la cosiddetta «legge obiettivo per le città»;

              rilevato che, con riferimento all'articolo 21 in materia di contratti di locazione finanziaria (leasing) di tipo immobiliare, è opportuno garantire, per un verso, il ruolo delle amministrazioni pubbliche e, per l'altro, che la procedura si svolga nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici;

              considerato che è necessario che l'articolo 22 venga attuato in misura ponderata e coerente tenendo presenti, da un lato, gli obiettivi di rilancio e sviluppo del territorio e, dall'altro, le esigenze di tutela ambientale e paesaggistica;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

          a) all'articolo 8, comma 1, sia chiarito se la riserva premiale di 300 milioni di euro per la realizzazione di ambiti ottimali per la gestione delle risorse idriche, che deve essere accantonata nell'ambito delle risorse aggiuntive del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia da riferirsi esclusivamente in favore di comuni e province rientranti nell'ambito delle stesse aree sottoutilizzate ovvero sia da intendersi applicabile a tutto il territorio nazionale, configurandosi, in quest'ultimo caso, un utilizzo derogatorio degli stanziamenti del Fondo;

 

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          b) sia rafforzata la cosiddetta «legge obiettivo per le città» di cui all'articolo 9, al fine di garantire concretamente il rilancio dei centri urbani e assicurare che a tale obiettivo vengano destinate adeguate risorse finanziarie, senza peraltro ridurre il livello degli stanziamenti già finalizzati agli interventi di adeguamento della dotazione infrastrutturale del Paese;

          c) all'articolo 21, sia soppresso il comma 2, che rischia di creare una deroga eccessivamente ampia alla disciplina generale in materia di lavori pubblici, e sia introdotta ogni possibile misura finalizzata a porre in risalto gli elementi tipici dell'appalto e non esclusivamente quelli di carattere finanziario;

          d) con riferimento al citato articolo 21, si garantisca altresì il consolidamento del ruolo delle pubbliche amministrazioni nella programmazione degli interventi e si assicuri che le imprese, alle quali dovrà essere affidata l'esecuzione dei lavori, siano indicate nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza e di trasparenza, riconoscendo comunque un ruolo centrale alla figura del soggetto realizzatore dell'opera;

e con le seguenti osservazioni:

          1) si valuti l'opportunità di chiarire le modalità con le quali la disciplina di cui all'articolo 9 debba essere coordinata con le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che destinano una quota del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al finanziamento di interventi infrastrutturali nelle città;

          2) con riferimento al medesimo articolo 9, al fine di agevolare gli interventi di riqualificazione urbana, si valuti l'opportunità di inserire una disposizione con la quale si consente alle imprese la possibilità di rivalutare i propri immobili nelle aree edificabili rendendo meno gravoso il regime fiscale, che incide sulle plusvalenze realizzate a seguito della cessione dei medesimi;

          3) con riferimento all'articolo 22, si assicuri che l'applicazione della procedura individuata nel medesimo articolo, pur finalizzata alla promozione dello sviluppo territoriale, avvenga comunque nel pieno rispetto della tutela dell'ambiente e delle esigenze del paesaggio.

 

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PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno legge di legge n. 5736, recante il Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, presentato dal Governo alla Camera e assegnato in sede referente alle Commissione riunite I e V;

            considerato che il provvedimento in esame contiene alcune disposizioni che riguardano, seppur in modo indiretto, le competenze della IX Commissione e che incidono su materie oggetto di disciplina da parte di ulteriori provvedimenti, attualmente all'esame della stessa Commissione;

            rilevato che l'articolo 9 contiene una disciplina finalizzata al rilancio delle città attraverso la realizzazione di un programma di interventi utili ad accrescerne la capacità competitiva, a livello nazionale ed internazionale;

            osservato che la lettera b), comma 2, del citato articolo 9, individua, tra gli obiettivi perseguiti dal Governo, il rafforzamento dei sistemi urbani e territoriali di area vasta, anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilità conseguenti al traffico urbano e di attraversamento di merci e passeggeri;

            rilevato che la successiva lettera c) indica, inoltre, la ottimizzazione delle opportunità offerte dalla presenza di assi infrastrutturali transnazionali per caratterizzare gli ambiti territoriali come elementi di connessione transfrontaliera;

            osservato, altresì, che la lettera d), comma 2, dello stesso articolo 9, prevede che nell'assicurare processi economici di sviluppo sostenibile, il Governo assegna priorità ai progetti di miglioramento delle mobilità urbana ad alto contenuto tecnologico e di minore impatto ambientale;

            considerato che il successivo comma 3 dell'articolo 9 dispone che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabori le linee guida per la predisposizione degli interventi acquisito il parere delle Commissioni parlamentari;

            considerato, inoltre, che il comma 12 del citato articolo 9 dispone che per il perseguimento degli obiettivi di cui al citato comma 2, lettera b), e al fine di incentivare modalità di trasporto alternative a quella privata, gli enti locali possono escludere dall'imposta comunale sulla pubblicità e dal diritto sulle pubbliche affissioni, di cui al decreto legislativo n. 507 del 1993, i manifesti collocati sui mezzi di trasporto pubblici volti a pubblicizzare i servizi e l'offerta delle medesime imprese di trasporto pubblico locale;

            rilevato che l'articolo 14, recante disposizioni finalizzate alla diffusione delle tecnologie, prevede, al comma 1, misure di carattere

 

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fiscale volte a incentivare la cessione a titolo gratuito di personal computer, con relativi programmi di funzionamento, da parte delle imprese e a favore di associazioni e altre organizzazioni non lucrative con scopi solidaristici o sociali;

            rilevato anche che i commi da 2 a 6, dell'articolo 14, disciplinano l'obbligo, spettante alle pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, nei rapporti con i cittadini e con le imprese, di inviare e ricevere anche in via telematica, nel rispetto della normativa vigente, la corrispondenza, i documenti e tutti gli atti relativi ad ogni adempimento amministrativo;

            osservato che il comma 7 dello stesso articolo 14 prevede che il concessionario del servizio postale universale, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, ha facoltà di dematerializzare, nel rispetto delle vigenti regole tecniche, i documenti cartacei attestanti i pagamenti in conto corrente; a tale fine individua i dirigenti preposti alla certificazione di conformità del documento informatico riproduttivo del documento originale cartaceo;

            considerato che i successivi commi 8 e 9 dell'articolo 14, novellando, rispettivamente, la legge n. 504 del 1992 e n. 463 del 1997, disciplinano l'utilizzo di procedure telematiche in materia di modello unico informatico;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) si evidenzia la necessità di prevedere specifici interventi per favorire e valorizzare il ruolo dei trasporti e della logistica per il rilancio della competitività del sistema Italia, prevedendo anche il superamento dei limiti agli investimenti delle autorità portuali previsti dalla legge finanziaria per il 2005;

            2) si segnala altresì la necessità di adottare provvedimenti specifici tesi a migliorare la competitività del sistema Italia attraverso una più accelerata introduzione dell'innovazione digitale nei settori pubblici e privati con lo stanziamento delle necessarie risorse.

 

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PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge recante «Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale» (C. 5736 Governo);

            considerato, in via preliminare, che appare opportuno introdurre nel provvedimento ulteriori misure a sostegno della competitività del sistema industriale italiano, in particolare nei settori strategici aerospaziale, elettronico, navale e della proprietà industriale;

            espressa, in particolare, la necessità che vengano introdotte disposizioni che, consentendo di contemperare le esigenze di politica industriale con quelle di natura ambientale, rechino misure in materia di incentivi per la rottamazione dei veicoli, al fine di sviluppare la trazione a metano e a GPL;

            constatata altresì l'assenza di previsioni volte a dare attuazione all'impegno, con il quale il Governo, in sede di esame del DPEF per gli anni 2005-2008, mediante risoluzione approvata dalla Camera dei deputati il 3 agosto 2004, ha previsto l'adozione di misure volte ad incentivare la ricerca e l'innovazione tecnologica, con particolare riguardo a quella nel settore aerospaziale ed elettronico;

            rilevata inoltre l'assenza di misure volte a destinare risorse al finanziamento dell'attività relativa al settore della proprietà industriale e valutata in proposito l'opportunità di prevedere misure agevolative in materia fiscale per le attività connesse alla proprietà industriale, anche al fine di evitare la perdita di competitività delle imprese italiane nel contesto internazionale;

            constatata infine l'opportunità di prevedere misure volte a dare impulso agli investimenti di settore nel campo armatoriale,

        delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre apposite disposizioni volte a dare attuazione al regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio del 29 giugno 1998 in materia di aiuti alla costruzione navale, con particolare riferimento al completamento degli interventi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 88 del 2001, autorizzati dalla Commissione europea con decisione SG (2001) D/285716 del 1o febbraio 2001;

 

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            b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di rivedere le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 3, 4 e 5, che, individuando un parametro fisso di remunerazione dell'energia riconosciuta al produttore che cede energia elettrica da fonti rinnovabili, indifferenziato per fasce orarie (comma 4) e indipendente dai costi specifici di generazione dell'energia elettrica (comma 3), sembrano, da un lato, introdurre un trattamento differenziato nei confronti delle diverse tipologie di impianti ammessi ai benefici di cui al decreto legislativo n. 387/03 e dalla legge 239/04, ad evidente discapito degli impianti che non sono in grado di modulare la produzione dell'energia in funzione della domanda (impianti non programmabili) e, d'altro lato, appaiono suscettibili di tradursi in un aggravio dei costi per gli utenti finali;

            c) con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 22, valutino inoltre le Commissioni di merito l'adeguatezza delle misure ivi previste a sostegno del settore turistico, che sebbene possano consentire - nel breve periodo - uno sviluppo del comparto ed un incremento dell'occupazione, appaiono suscettibili di determinare, nel lungo periodo, gravi conseguenze sotto il profilo dell'impatto ambientale, con evidenti ripercussioni sullo stesso afflusso turistico.

 

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PARERI DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 5736, recante il piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale;

            ritenuto indispensabile semplificare e uniformare le procedure che regolano la rateizzazione dei crediti contributivi vantati dagli enti previdenziali, siano o meno essi già iscritti a ruolo;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) all'articolo 10, comma 1), sostituire la lettera f) con la seguente:

        «f) Il comma 5-bis dell'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, aggiunto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 14 maggio 2005, n. 80, è sostituito dal seguente:

        «5-bis. In assenza di regolamentazione regionale ai sensi del comma 5, la disciplina dell'apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi o accordi conclusi a livello nazionale tra le organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative e le associazioni nazionali dei datori di lavoro firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro»;

            2) dopo l'articolo 16 sia inserito il seguente: «Articolo 16-bis. 1. Il comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è sostituito dai seguenti:

        «3-bis. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, può essere consentito, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, nel limite massimo di sessanta mesi con provvedimento motivato degli stessi enti impositori.
        3-ter. L'interesse di differimento e di dilazione per le regolarizzazioni rateali di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni dalla legge 26 settembre 1981, n. 537 e successive modificazioni e integrazioni è pari al tasso legale di interesse maggiorato di due punti.

 

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        3-quater. Per le aziende in crisi, beneficiarie di provvedimenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, limitatamente alle domande di dilazione presentate nei periodi di efficacia dei provvedimenti medesimi, l'interesse di dilazione è ridotto alla misura degli interessi legali. La stessa riduzione può essere concessa in casi eccezionali definiti dagli enti previdenziali».

(parere espresso il 14 giugno 2005)

        La XI Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 5736, recante il piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale;

            ritenuto indispensabile semplificare e uniformare le procedure che regolano la rateizzazione dei crediti contributivi vantati dagli enti previdenziali, siano o meno essi già iscritti a ruolo;

            considerata l'opportunità di favorire nel Mezzogiorno l'inserimento dei giovani nel mondo lavorativo attraverso le borse lavoro;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) all'articolo 10, comma 1), sostituire la lettera f) con la seguente:

        «f) Il comma 5-bis dell'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, aggiunto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 14 maggio 2005, n. 80, è sostituito dal seguente:

        «5-bis. In assenza di regolamentazione regionale ai sensi del comma 5, la disciplina dell'apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi o accordi conclusi a livello nazionale tra le organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative e le associazioni nazionali dei datori di lavoro firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro»;

            2) dopo l'articolo 16 sia inserito il seguente: «Articolo 16-bis. 1. Il comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è sostituito dai seguenti:

        «3-bis. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, può essere consentito, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,

 

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n. 389, nel limite massimo di sessanta mesi con provvedimento motivato degli stessi enti impositori.
        3-ter. L'interesse di differimento e di dilazione per le regolarizzazioni rateali di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni dalla legge 26 settembre 1981, n. 537 e successive modificazioni e integrazioni è pari al tasso legale di interesse maggiorato di due punti.
        3-quater. Per le aziende in crisi, beneficiarie di provvedimenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, limitatamente alle domande di dilazione presentate nei periodi di efficacia dei provvedimenti medesimi, l'interesse di dilazione è ridotto alla misura degli interessi legali. La stessa riduzione può essere concessa in casi eccezionali definiti dagli enti previdenziali».

          3) dopo l'articolo 23, sia aggiunto il seguente: «Articolo 23-bis (Borse lavoro per i giovani dei territori del Mezzogiorno). 1. Entro il 30 giugno 2006, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali attua, d'intesa con le regioni interessate, un piano straordinario per complessive 100.000 borse di lavoro nelle regioni Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata e Puglia, destinate ai giovani inoccupati o disoccupati di età non superiore a 25 anni ovvero a 35 se trattasi di soggetti disoccupati o inoccupati da almeno 12 mesi.
      2. Le borse di lavoro, finalizzate all'acquisizione di qualificazioni professionali propedeutiche all'inserimento lavorativo, sono svolte presso le imprese situate nei territori di cui al comma 1 che abbiano almeno 5 dipendenti e a condizione che i giovani impegnati nelle borse di lavoro siano ad incremento del personale occupato mediamente dall'impresa nei dodici mesi precedenti.
      3. I contenuti e le modalità di svolgimento delle borse lavoro, la cui durata massima non può comunque essere superiore a dodici mesi, sono definiti dalle regioni, sentite le associazioni di categoria dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello regionale. L'impegno dei giovani nelle borse di lavoro non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e non comporta la perdita dello status di disoccupato o inoccupato.
      4. Ai giovani impegnati nelle borse lavoro viene corrisposto dall'INPS un sussidio mensile di 600 euro. Le modalità di corresponsione del sussidio saranno individuate con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Gli oneri economici connessi all'erogazione del sussidio mensile sono a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
      5. Le imprese che ospitano i giovani impegnati nelle borse lavoro hanno l'obbligo di impartire un'adeguata formazione professionale e sono tenute ad assicurare tali soggetti contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché per la responsabilità civile verso terzi; le imprese sono tenute altresì ad informare i giovani sulle disposizioni vigenti riguardanti la tutela e la sicurezza sui luoghi di lavoro. È rimessa alle Regioni l'individuazione delle modalità di verifica dell'obbligo formativo a carico dei datori di lavoro.

 

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      6. Le borse di lavoro non possono essere attivate per più di un parente o affine fino al terzo grado del titolare dell'impresa e non possono essere attivate nei confronti del coniuge.
      7. Alle imprese che, alla scadenza della borsa lavoro, assumono i giovani con contratto a tempo indeterminato sono concesse le agevolazioni contributive previste dall'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, sempre che l'assunzione non sia effettuata in sostituzione di dipendenti sospesi o licenziati per motivi diversi dalla giusta causa e, comunque, nel rispetto del regolamento CE della Commissione 5 dicembre 2002, n. 2204».

(parere espresso il 28 giugno 2005)

 

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PARERI DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 5736 Governo «Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale»;

            premesso che l'articolo 18 del provvedimento in esame anticipa alcune misure di revisione della legge-quadro sul volontariato (legge 11 agosto 1991, n. 266), in attesa di una riforma complessiva della materia;

            rilevato che appare comunque opportuno un approfondimento sulla natura degli enti di cui all'articolo 15, comma 1, della legge n. 266 del 1991;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valutino le Commissioni di merito l'opportunità di incrementare la quota delle risorse destinata alla costituzione di un fondo perequativo presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, attualmente stabilito in misura pari al 20 per cento delle risorse disponibili.

(parere espresso il 15 giugno 2005)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 5736 Governo «Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale»;

            valutate favorevolmente le modifiche apportate al testo dell'articolo 18 (ora articolo 26) sul volontariato sociale;

            confermando tuttavia il parere precedentemente espresso dalla Commissione in data 15 giugno 2005;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

 

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        con la seguente osservazione:

            valutino le Commissioni di merito l'opportunità di incrementare la quota delle risorse destinata alla costituzione di un fondo perequativo presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, attualmente stabilito in misura pari al 20 per cento delle risorse disponibili.

(parere espresso il 28 giugno 2005)

 

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PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

        La XIII Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, sul nuovo testo, il disegno di legge C. 5736 Governo, recante «Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale»;

            considerato che le disposizioni di cui all'articolo 12 rendono più agevole per le imprese artigiane di produzione alimentare consentire la consumazione sul posto dei propri prodotti, attrezzando appositi locali adiacenti a quelli di produzione;

            ritenuto peraltro opportuno precisare che la degustazione o consumazione nei locali suddetti di alimenti, pasti o bevande che non siano di produzione propria dell'impresa interessata debba comunque riferirsi a produzioni alimentari del territorio;

            considerato che le disposizioni di cui all'articolo 14 promuovono lo sviluppo del turismo di qualità;

            evidenziato che l'insediamento turistico di qualità è tale anche perché offre produzioni tipiche del territorio;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) con riferimento all'articolo 12, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di precisare che la degustazione e la consumazione, in locali adiacenti a quelli di produzione, di alimenti, pasti e bevande non di produzione propria dell'impresa interessata si riferisce esclusivamente a produzioni alimentari del territorio;

            b) con riferimento all'articolo 14, comma 3, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di precisare che, nelle norme in favore degli insediamenti turistici di qualità, venga specificato che essi sono anche caratterizzati dall'elevato livello «dell'integrazione con il tessuto storico culturale del territorio circostante e con le sue produzioni tipiche», per rimarcare come l'insediamento turistico di qualità sia tale anche perché offre produzioni tipiche del territorio.

 

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PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 5736 Governo «Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale»;

             ritenuto che la disciplina di cui all'articolo 5 andrebbe coordinata con le previsioni di cui allo schema di decreto legislativo (doc. 500) attualmente all'esame del Parlamento, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia, sulla base della delega conferita dalla legge 31 ottobre 2003, n. 306, «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee-Legge comunitaria 2003»;

          considerato che all'articolo 16 dovrebbe essere richiamata la definizione di piccole e medie imprese nel rispetto della normativa comunitaria;

          tenuto conto che appare opportuno verificare la compatibilità dell'articolo 17, relativo all'introduzione di benefici fiscali di natura temporanea diretti ad incentivare nuovi investimenti nell'attività svolta dai centri fieristici, con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, di cui all'articolo 87 del Trattato CE;

          rilevato che l'articolo 21, recante disposizioni in materia di realizzazione, acquisizione e adeguamento di beni immobili, autorizza le pubbliche amministrazioni ad utilizzare contratti di locazione finanziaria (leasing) ai fini della realizzazione, acquisizione od adeguamento di opere pubbliche, non sembra pienamente compatibile con la normativa comunitaria, dato che quando l'oggetto del leasing in concreto non è costituito da servizi finanziari bensì da veri e propri lavori pubblici, ovvero qualora lavori dedotti nel rapporto pubblica amministrazione privato non abbiano una valenza meramente strumentale o indiretta o accessoria, ma rappresentino l'interesse concreto che la PA intende conseguire dal rapporto, si impone il rispetto delle procedure previste per l'aggiudicazione e la realizzazione di lavori pubblici, secondo quanto previsto dalla direttiva 97/52/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, degli appalti pubblici di forniture e degli appalti pubblici dì lavori, con decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, che ha modificato il decreto legislativo n. 157 del 1995, e dalla direttiva 2004/18/CE, sostitutiva della direttiva 97/52;

          considerato che l'articolo 28, sull'imposizione fiscale sui tabacchi lavorati, presenta alcuni profili di contrasto con le prescrizioni comunitarie, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 92/79/CEE, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette, che

 

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stabilisce che l'accisa minima globale sulle sigarette è fissata in riferimento alle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta in base ai dati disponibili al 1o gennaio di ogni anno;

          rilevato che comunque il contenuto del provvedimento in oggetto appare nel complesso compatibile con la normativa comunitaria;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            si consideri la necessità di disciplinare la realizzazione, acquisizione e adeguamento di beni immobili, di cui all'articolo 21, nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 97/52/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, degli appalti pubblici di forniture e degli appalti pubblici di lavori e dalla direttiva 2004/18/CE, sostitutiva della direttiva 97/52;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 16, comma 1, lettera c), numero 1, si valuti l'opportunità di fare riferimento, ai fini dell'individuazione delle micro e piccole imprese, alla relativa definizione adottata a livello comunitario, secondo quanto previsto nelle definizioni fissate con la Raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, la quale ha sostituito la previgente Raccomandazione 96/280/CE, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto ministeriale 18 settembre 1997;

            b) appare opportuno chiarire che l'articolo 17 relativo all'introduzione di benefici fiscali di natura temporanea diretti ad incentivare nuovi investimenti nell'attività svolta dai centri fieristici, non abbia carattere discriminatorio né sia tale da incidere significativamente sugli scambi tra gli Stati membri in modo da renderlo compatibile con l'articolo 87 del trattato CE;

            c) sia considerata altresì l'opportunità di valutare che l'articolo 28, sull'imposizione fiscale sui tabacchi lavorati, sia compatibile con l'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 92/79/CEE;

            d) appare opportuno coordinare la disposizione dell'articolo 5 con le previsioni di cui allo schema di decreto legislativo (doc. 500) attualmente all'esame del Parlamento, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia.
 

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TESTO
del disegno di legge
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TESTO
delle Commissioni

Capo I.
SVILUPPO DEL MERCATO INTERNO
E APERTURA DEI MERCATI

Art. 1.
(Strumenti finanziari per il sostegno
del mercato).

      1. Nella legge 30 aprile 1999, n. 130, dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:

      Soppresso.

      «Art. 7-bis. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, all'articolo 4 e all'articolo 6, comma 2, si applicano, salvo quanto specificato ai commi 2 e 3, alle operazioni aventi ad oggetto le cessioni di crediti fondiari e ipotecari, di crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni o garantiti dalle medesime, anche individuabili in blocco, nonché di titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura, effettuate da banche in favore di società il cui oggetto esclusivo sia l'acquisto di tali crediti e titoli, mediante l'assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, e la prestazione di garanzia per le obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre.

      2. I crediti ed i titoli acquistati dalla società di cui al comma 1 e le somme corrisposte dai relativi debitori sono destinati al soddisfacimento dei diritti, anche ai sensi dell'articolo 1180 del codice civile, dei portatori delle obbligazioni di cui al comma 1 e delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti e degli altri contratti accessori, nonché al pagamento degli altri costi dell'operazione, in via prioritaria rispetto al rimborso dei finanziamenti di cui al comma 1.
      3. Le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, e 4, comma 2, si applicano a beneficio dei soggetti di cui al comma 2. A tali fini, per portatori di titoli devono intendersi i portatori delle obbligazioni di cui al comma 1.

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      4. Alle cessioni di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi dalla banca cedente, è dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nonché comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici. Ai finanziamenti concessi alle società di cui al comma 1 e alla garanzia prestata dalle medesime società, si applica l'articolo 67, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento emanato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia, adotta disposizioni di attuazione del presente articolo aventi ad oggetto, in particolare, il rapporto massimo tra le obbligazioni oggetto di garanzia e le attività cedute, la tipologia di tali attività e di quelle, dagli equivalenti profili di rischio, utilizzabili per la loro successiva integrazione, nonché le caratteristiche della garanzia di cui al comma 1.
      6. Ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono emanate disposizioni di attuazione del presente articolo. Tali disposizioni disciplinano anche i requisiti delle banche emittenti, i criteri che le banche cedenti adottano per la valutazione dei crediti e dei titoli ceduti e le relative modalità di integrazione, nonché i controlli che le banche effettuano per il rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo, anche per il tramite di società di revisione allo scopo incaricate.
      7. Ogni imposta e tassa è dovuta considerando le operazioni di cui al comma 1 come non effettuate e i crediti e i titoli che hanno formato oggetto di cessione come iscritti nel bilancio della banca cedente, se per le cessioni è pagato un corrispettivo pari all'ultimo valore di iscrizione in bilancio dei crediti e dei titoli e il finanziamento di cui al comma 1 è concesso o garantito dalla medesima banca cedente.

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      Art. 7-ter. - (Norme applicabili) - 1. Alla costituzione di patrimoni destinati aventi ad oggetto i crediti ed i titoli di cui all'articolo 7-bis, comma 1, e alla destinazione dei relativi proventi, effettuati ai sensi dell'articolo 2447-bis del codice civile, per garantire i diritti dei portatori delle obbligazioni emesse da banche di cui al medesimo articolo 7-bis, comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 5 e 6».
      2. Per le operazioni effettuate dalla società Sviluppo Italia Spa con fondi propri, ovvero somministrati o conferiti dallo Stato o dalle regioni o gestiti per conto degli stessi, e relative ai finanziamenti a medio e lungo termine, nonché per tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate ed alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, si applicano le previsioni contenute nell'articolo 39 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.

      Soppresso.

      3. Al primo comma dell'articolo 11 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito dalla legge 7 luglio 1927, n. 1495, come modificato dall'articolo 67 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, le parole: «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa fino a 25.000 euro».       Soppresso.
      4. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 2004, n. 312, è abrogato.       Soppresso.
      5. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, dell'articolo 7 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, nonché relative a       Soppresso.

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violazioni valutarie previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e gli importi delle sanzioni pecuniarie irrogate alle banche e agli intermediari finanziari ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, eccedenti rispetto alla media dei medesimi importi riscossi nel biennio 2003-2004, attestato dal Ministero dell'economia e delle finanze, sono destinati al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della citata legge n. 108 del 1996.
      6. Gli organismi assegnatari dei contributi erogati a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 5, entro sei mesi dalla data di cessazione dell'attività, scioglimento, liquidazione o cancellazione dagli elenchi, ovvero nel caso di mancato utilizzo per le finalità previste dei contributi assegnati per due esercizi consecutivi e senza giustificato motivo, devono restituire il contributo non impegnato mediante versamento del relativo importo al bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnato al capitolo del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura per una successiva erogazione in favore degli aventi diritto, in conformità alla disciplina vigente. Per le somme impegnate la restituzione avviene entro sei mesi dalla data di rimborso dei prestiti garantiti, al netto delle insolvenze. Anche dopo la scadenza di tale termine, devono essere restituite le somme eventualmente recuperate, dopo l'escussione delle garanzie.       Soppresso.
      7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per il versamento della tassa sui contratti di borsa corrisposta dalle società di gestione del risparmio in modo virtuale.       Soppresso.
      8. Dopo l'articolo 2645-bis del codice civile è inserito il seguente:       (vedi art. 27)

      «Art. 2645-ter (Trascrizione di atti di destinazione) - Gli atti risultanti da atto pubblico, con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita


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della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo».

Art. 2.
(Disposizioni in materia fallimentare
e processuale civile).

Soppresso.

      1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
      «Ai fini del primo comma sono piccoli imprenditori le società artigiane, nonché gli imprenditori esercenti le attività previste dall'articolo 2195 del codice civile nella cui azienda risulta essere stato investito capitale per non più di centomila euro negli ultimi cinque anni; tale limite è rivalutato ogni cinque anni secondo gli indici elaborati dall'ISTAT»;
          b) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
      «Art. 9. - (Competenza). - 1. Il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa; il trasferimento della stessa intervenuto nell'anno antecedente al deposito di uno degli atti di cui all'articolo 6 non rileva ai fini della competenza.
      2. L'imprenditore, che ha all'estero la sede principale dell'impresa, può essere dichiarato fallito nella Repubblica anche se è stata pronunciata dichiarazione di

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fallimento all'estero; sono salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea»;
          c) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
      «Art. 9-bis. - (Fallimento dichiarato da tribunale incompetente). - 1. Il tribunale che si dichiara incompetente o che è dichiarato incompetente all'esito del giudizio di cui all'articolo 18 dispone con decreto l'immediata trasmissione degli atti a quello competente. Il tribunale dichiarato competente entro venti giorni dalla data di ricezione degli atti pronuncia sentenza dichiarativa del fallimento e provvede alla nomina del nuovo giudice delegato e del curatore ed impartisce le ulteriori disposizioni per la prosecuzione della procedura; in tale caso restano salvi gli effetti della pronuncia emessa dal tribunale incompetente e gli atti precedentemente compiuti.
      2. Qualora l'incompetenza sia dichiarata all'esito del giudizio di cui all'articolo 18, l'opposizione, per le questioni diverse dalla competenza, è riassunta a norma dell'articolo 50 del codice di procedura civile dinanzi al tribunale dichiarato competente. Nei giudizi promossi ai sensi dell'articolo 24 dinanzi al tribunale dichiarato incompetente, il giudice adito pronuncia ordinanza con cui, accertata la propria sopravvenuta incompetenza, assegna alle parti un termine per la riassunzione ai sensi dell'articolo 50 del codice di procedura civile dinanzi al giudice dichiarato competente.
      3. Quando i giudizi sono riassunti ai sensi del comma 2, l'eventuale incompetenza del giudice adito è rilevata, anche d'ufficio, non oltre il primo grado del processo.
      4. Tutti i giudizi nei quali sia parte il curatore del fallimento dichiarato dal tribunale incompetente sono interrotti, anche d'ufficio, e sono proseguiti dal nuovo curatore o riassunti nei suoi confronti, a norma degli articoli 302 e 303 del codice di procedura civile dinanzi al tribunale competente»;

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          d) all'articolo 10:
              1) al primo comma, le parole: «entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro due anni» e le parole: «entro l'anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «nei due anni successivi»;
              2) dopo il primo comma è inserito il seguente:
          «Le società iscritte nel registro delle imprese non possono essere dichiarate fallite decorso un anno dalla cancellazione»;
          e) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:
      «Art. 15. - (Della dichiarazione di fallimento da parte del tribunale). - 1. Il procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolge dinanzi al tribunale con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio.
      2. Il tribunale prima di provvedere convoca l'imprenditore e il ricorrente.
      3. Al debitore deve essere notificato decreto di convocazione. Tra la data della comunicazione dell'avviso di convocazione o della notificazione del ricorso e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni liberi. Il decreto deve contenere l'indicazione che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e fissare un termine di sette giorni prima dell'udienza perché il debitore presenti memoria difensiva con allegata situazione patrimoniale aggiornata. Il termine può essere abbreviato dal tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. In tale caso anche il termine di difesa è proporzionalmente abbreviato.
      4. Il tribunale può delegare al giudice relatore l'audizione del debitore e l'attività istruttoria che venga richiesta dalle parti o disposta d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio.
      5. Il tribunale può emettere provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa oggetto del provvedimento.

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      6. I provvedimenti di cui al comma 5 hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermati dalla sentenza che dichiara il fallimento ovvero revocati con il decreto che rigetta l'istanza»;

          f) all'articolo 24, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

      «Alle controversie di cui al primo comma, che non siano assoggettate a un differente rito speciale, si applicano le norme previste dai capi I e IV del titolo II del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. Non si applica l'articolo 40, terzo comma, del codice di procedura civile»;

          g) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

      «Art. 28 - (Requisiti per la nomina a curatore). - 1. Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore:

              a) avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili o coloro che abbiano comprovate capacità di gestione imprenditoriale;

              b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura.

      2. Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento»;

          h) all'articolo 33:

              1) al primo comma, le parole: «sul tenore della vita privata di lui e della famiglia,» sono soppresse;

              2) il quarto comma è sostituito dal seguente:

      «Il curatore deve altresì redigere, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma, un rapporto riepilogativo delle attività svolte


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accompagnato dal conto della sua gestione, trasmettendone copia al comitato dei creditori in uno con gli estratti conto della banca relativi al periodo. Il comitato dei creditori, o ciascuno dei suoi componenti, può formulare osservazioni scritte entro quindici giorni dalla data di ricezione. Il curatore, entro i quindici giorni successivi, deposita il rapporto nella cancelleria del giudice delegato unitamente ai relativi allegati ed alle osservazioni eventualmente svolte dal comitato dei creditori o dai suoi componenti e, se autorizzato dal giudice stesso, trasmette copia del rapporto per via telematica all'ufficio del registro delle imprese»;

          i) l'articolo 40 è sostituito dal seguente:

      «Art. 40. - (Nomina del comitato). - 1. Il comitato dei creditori è nominato dal giudice delegato entro trenta giorni dalla sentenza di fallimento sulla base delle risultanze documentali, sentito il curatore e i creditori; la composizione del comitato può essere variata in relazione ai successivi accertamenti sullo stato passivo.

      2. Il comitato è composto di tre o cinque membri scelti anche tra i soggetti di cui all'articolo 28, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti, avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi.
      3. Il comitato, entro dieci giorni dalla nomina, provvede, su convocazione del curatore, a nominare a maggioranza il proprio presidente.
      4. La sostituzione dei membri del comitato avviene secondo le modalità stabilite nel comma 2.
      5. Il componente del comitato che in una determinata deliberazione si trovi in conflitto di interessi si astiene dalla votazione»;

          l) l'articolo 41 è sostituito dal seguente:

      «Art. 41. - (Funzioni del comitato). - 1. Il comitato dei creditori vigila sull'operato del curatore, ne autorizza gli atti ed


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esprime pareri nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato.
      2. Il presidente convoca il comitato per le deliberazioni di competenza o quando sia richiesto da un terzo dei suoi componenti.
      3. Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza.
      4. In caso di inerzia o di impossibilità di funzionamento del comitato le sue decisioni sono assunte dal giudice delegato.
      5. Il comitato ed ogni componente possono ispezionare in qualunque tempo le scritture contabili e i documenti della procedura ed hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al fallito.
      6. I componenti del comitato hanno diritto al rimborso delle spese. Il tribunale, con il decreto di cui all'articolo 39, può liquidare al comitato un compenso in misura non superiore al dieci per cento di quello complessivamente liquidato al curatore.
      7. Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2407 del codice civile»;

          m) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

      «Art. 48. - (Corrispondenza diretta al fallito). - 1. L'imprenditore o il legale rappresentante della società o dell'ente soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento.

      2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 l'imprenditore non può essere ammesso al beneficio della esdebitazione»;

          n) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:

      «Art. 49. - (Obblighi del fallito). - 1. L'imprenditore o il legale rappresentante della società soggetti alla procedura di


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fallimento sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o comunque del proprio domicilio.
      2. Ogniqualvolta siano necessarie informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, i soggetti di cui al comma 1 devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori.
      3. In caso di legittimo impedimento o di altro giustificato motivo, anche relativo a specifiche cognizioni tecniche richieste per fornire le informazioni o i chiarimenti necessari, il giudice può autorizzare l'imprenditore o il legale rappresentante della società o enti soggetti alla procedura di fallimento a comparire per mezzo di mandatario»;

          o) l'articolo 50 è abrogato;

          p) l'articolo 64 è sostituito dal seguente:

      «Art. 64. - (Atti a titolo gratuito). - 1. Sono revocati, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, ove la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.

      2. Le prestazioni di garanzie, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, se sono contestuali al credito garantito»;

          q) l'articolo 65 è sostituito dal seguente:

      «Art. 65. - (Pagamenti). - 1. Sono revocati i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento»;

          r) l'articolo 66 è sostituito dal seguente:

      «Art. 66. - (Azione revocatoria ordinaria). - 1. Il curatore può domandare che siano revocati gli atti compiuti dal


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debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.
      2. L'azione si propone dinanzi al tribunale fallimentare, sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro»;

          s) dopo l'articolo 67 è inserito il seguente:

      «Art. 67-bis. - (Patrimoni destinati ad uno specifico affare). - 1. Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile, sono revocati ai sensi delle disposizioni contenute nella presente sezione. Il presupposto soggettivo dell'azione è costituito dalla conoscenza dello stato d'insolvenza della società»;

          t) l'articolo 69 è sostituito dal seguente:

      «Art. 69. - (Atti compiuti tra coniugi). - 1. Gli atti previsti dall'articolo 67, compiuti tra coniugi, nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale, sono revocati se il coniuge non prova che lo stato d'insolvenza si è verificato in un momento successivo al compimento dell'atto»;

          u) l'articolo 71 è sostituito dal seguente:

      «Art. 71. - (Decadenza dall'azione). - 1. Le azioni revocatorie non possono essere promosse decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.

      2. Resta salva la possibilità di farle valere in via di eccezione»;

          v) dopo l'articolo 72 sono inseriti i seguenti:

      «Art. 72-bis. - (Effetti sui finanziamenti ad uno specifico affare). - 1. Il fallimento della società non determina lo scioglimento del contratto di finanziamento di cui dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera b), del codice civile, quando non impedisca la realizzazione o la continuazione dell'operazione.


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      2. Il curatore, sentito il parere del comitato dei creditori, può decidere di subentrare nel contratto in luogo della società fallita assumendone gli oneri.
      3. Ove il curatore non disponga ai sensi del comma 2, il finanziatore può chiedere al giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, di realizzare o di continuare l'operazione, in proprio o affidandola a terzi; in tale ipotesi il finanziatore assume su di sé gli oneri contrattualmente a carico della società insinuandosi al passivo del fallimento in via chirografaria.
      4. Nelle ipotesi previste nei commi 2 e 3, resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 2447-decies, terzo, quarto e quinto comma, del codice civile.
      5. Qualora non si verifichi alcuna delle ipotesi previste nei commi 2 e 3, si applica l'articolo 2447-decies, sesto comma, del codice civile.

      Art. 72-ter. - (Locazione finanziaria). - 1. Nei contratti di locazione finanziaria, in caso di fallimento dell'utilizzatore, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato previo parere del comitato dei creditori, dichiari di subentrare nel contratto in luogo del fallito assumendone tutti gli obblighi relativi, ovvero di sciogliersi dal contratto; ove sia disposto l'esercizio provvisorio dell'impresa ai sensi degli articoli 90 e 104, il contratto continua ad avere esecuzione salvo che il curatore dichiari di volersi sciogliere dal contratto.

      2. In caso di scioglimento del contratto il concedente ha diritto alla immediata restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l'eventuale maggiore ricavo della vendita o della rilocazione del bene stesso rispetto al credito residuo in linea capitale; per le somme già riscosse si applica l'articolo 67, terzo comma, lettera a).
      3. Nel caso in cui il ricavato della vendita non fosse sufficiente il concedente ha diritto ad insinuarsi nello stato passivo per la differenza.
      4. La sottoposizione a procedura concorsuale delle società autorizzate alla concessione di finanziamenti sotto forma di

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locazione finanziaria non è causa di scioglimento dei relativi contratti, inclusi quelli a carattere traslativo; l'utilizzatore conserva la facoltà di acquistare alla scadenza la proprietà del bene previo pagamento del prezzo pattuito»;

          z) dopo l'articolo 83 è inserito il seguente:

      «Art. 83-bis. - (Rapporti giuridici pendenti). - 1. Per quanto non previsto nella presente sezione e salve diverse disposizioni di legge, se un contratto non è ancora eseguito o non è compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è aperta la procedura di liquidazione concorsuale, il contratto rimane sospeso fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrarvi in luogo del debitore, assumendone tutti gli obblighi relativi, ovvero di sciogliersi»;

          aa) l'articolo 90 è sostituito dal seguente:

      «Art. 90. - (Continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa). - 1. Con la sentenza dichiarativa del fallimento, ovvero, successivamente, con decreto motivato reclamabile, adottato dal tribunale in camera di consiglio su richiesta del curatore e con il parere favorevole del comitato dei creditori, può essere disposta la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa del fallito, anche limitatamente a singoli rami, quando ciò appaia conveniente nell'interesse dei creditori o sia utile ai fini del migliore realizzo dell'azienda o di parti di essa.

      2. Il tribunale con le medesime modalità di cui al comma 1 dispone la cessazione dell'esercizio provvisorio.
      3. Con il provvedimento che dispone la continuazione temporanea, il tribunale affida la gestione dell'impresa al curatore e può, altresì, autorizzare l'imprenditore a prestare la propria opera e collaborazione quale ausiliario con il riconoscimento di un compenso forfetariamente determinato dal giudice delegato.
      4. Durante l'esercizio provvisorio i contratti pendenti proseguono, salvo che

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il curatore non intenda interromperli con applicazione, in tal caso, delle disposizioni di cui alla sezione IV del capo III del presente titolo.
      5. I crediti sorti nel corso dell'esercizio provvisorio sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1).
      6. In caso di cessazione dell'esercizio provvisorio si applicano le disposizioni di cui alla sezione IV del capo III del presente titolo»;

          bb) dopo l'articolo 90 è inserito il seguente:

      «Art. 90-bis. - (Informativa al giudice e ai creditori). - 1. Durante il periodo di esercizio provvisorio, il comitato dei creditori è convocato dal curatore, almeno ogni tre mesi, per essere informato sull'andamento della gestione e per pronunciarsi sull'opportunità di continuare l'esercizio provvisorio.

      2. Ogni semestre, o comunque alla conclusione del periodo di esercizio provvisorio, il curatore deve presentare un rendiconto dell'attività dell'impresa mediante deposito in cancelleria.
      3. In ogni caso il curatore informa senza indugio il giudice delegato e il comitato dei creditori di fatti o circostanze sopravvenuti che possono influire negativamente sulla prosecuzione dell'esercizio provvisorio»;

          cc) l'articolo 104 è sostituito dal seguente:

      «Art. 104. - (Programma di liquidazione). - 1. Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre, previa approvazione del comitato dei creditori, all'autorizzazione del giudice delegato.

      2. Il programma indica le modalità e i termini previsti per la realizzazione dell'attivo, specificando:

          a) se è opportuno disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa o di singoli rami di azienda;


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          b) la sussistenza di proposte di concordato;

          c) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare;

          d) le possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami , di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco;

          e) le condizioni della vendita dei singoli cespiti.

      3. Il curatore può farsi autorizzare dal giudice delegato ad affidare ad altri professionisti alcune incombenze della procedura.

      4. Il comitato dei creditori può proporre al curatore modifiche al programma presentato, prima di procedere alla sua votazione.
      5. L'approvazione del programma è subordinata all'esito favorevole della votazione da parte del comitato dei creditori»;

          dd) l'articolo 105 è sostituito dal seguente:

      «Art. 105. - (Esercizio provvisorio). - 1. Il tribunale, verificata l'approvazione da parte del comitato dei creditori, autorizza l'esercizio provvisorio nei termini contenuti nel programma di cui all'articolo 104; si applicano gli articoli 90 e 90-bis.»;

          ee) il capo IX del titolo II è sostituito dal seguente:

      «Capo IX - DELLA ESDEBITAZIONE

      Art. 142. - (Esdebitazione). - 1. Il debitore persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti qualora:

          a) abbia cooperato con gli organi della procedura fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e al proficuo svolgimento delle operazioni;

          b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare la procedura;

          c) non abbia violato le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 48;


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          d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;

          e) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;

          f) non sia stato condannato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati, il tribunale sospende di pronunziare sull'istanza fino all'esito del procedimento.

      Art. 143. - (Procedimento di esdebitazione). - 1. Il tribunale, con il decreto con il quale dichiara la chiusura del fallimento, su ricorso del debitore, verificate le condizioni di cui all'articolo 142 e tenuto altresì conto dei comportamenti cooperativi del medesimo, dispone l'estinzione dei debiti non soddisfatti integralmente.

      2. Contro il decreto di rigetto il debitore può proporre reclamo alla corte di appello entro dieci giorni dalla notificazione o dalla comunicazione del provvedimento. Si applica il procedimento previsto dall'articolo 131, in quanto compatibile.
      3. Contro il decreto di accoglimento, il pubblico ministero, il curatore e i creditori non integralmente soddisfatti possono proporre reclamo alla corte di appello entro lo stesso termine di cui al comma 2.
      4. Il reclamo alla corte di appello non sospende l'esecutività del decreto.

      Art. 144. - (Esdebitazione per i crediti concorsuali non concorrenti). - 1. Il decreto di accoglimento della domanda di esdebitazione produce effetti anche nei confronti dei creditori anteriori alla apertura della procedura di liquidazione che non hanno presentato la domanda di ammissione al passivo, per l'intero importo del credito; in tale caso l'esdebitazione è


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concessa se il debitore corrisponde ai creditori ciò che avrebbero avuto diritto di percepire nel concorso»;

          ff) l'articolo 145 è abrogato;

          gg) dopo l'articolo 148 è inserito il seguente:

      «Art. 148-bis. - (Patrimoni destinati ad uno specifico affare). - 1. Se è dichiarato il fallimento della società e il patrimonio destinato previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile, non è incapiente, l'amministrazione del patrimonio destinato è attribuita al curatore che vi provvede realizzando una gestione separata.

      2. Il curatore gestisce l'affare e provvede alla cessione a terzi dello stesso per conservare la funzione produttiva. Se la cessione non è possibile, il curatore provvede alla liquidazione del patrimonio secondo le regole della liquidazione della società. Il prezzo della cessione al netto dei debiti del patrimonio e il residuo attivo della liquidazione sono acquisiti dal curatore della procedura.
      3. Se nel corso della gestione il curatore rileva che il patrimonio destinato è divenuto incapiente presenta ricorso per procedere alla sua liquidazione.
      4. I creditori particolari del patrimonio destinato possono presentare domanda di insinuazione al passivo nella procedura di fallimento della società nei casi previsti dall'articolo 2447-quinquies, terzo e quarto comma, del codice civile.
      5. Se dopo la costituzione del patrimonio destinato sono violate le regole di separatezza fra uno o più patrimoni destinati costituiti dalla società e il patrimonio della società medesima, quest'ultima e i suoi amministratori rispondono illimitatamente per tutte le obbligazioni sorte con riferimento all'affare oggetto del patrimonio destinato le cui regole di separatezza risultino violate»;

          hh) l'articolo 162 è sostituito dal seguente:

      «Art. 162. - (Inammissibilità della proposta). - 1. Il tribunale, se ritiene che


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la proposta di concordato non soddisfi i requisiti indicati negli articoli 160 e 161, dichiara inammissibile la proposta di concordato, con decreto motivato non soggetto a reclamo; si applica in quanto compatibile l'articolo 15»;

          ii) l'articolo 164 è sostituito dal seguente:

      «Art. 164. - (Decreti del giudice delegato). - 1. I decreti del giudice delegato sono soggetti a reclamo a norma dell'articolo 26, da proporsi dinanzi al tribunale, che decide con decreto non reclamabile»;

          ll) l'articolo 166 è sostituito dal seguente:

      «Art. 166. - (Pubblicità del decreto). - 1. Il decreto è, a cura del cancelliere, pubblicato mediante affissione all'albo del tribunale e comunicato in via telematica per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese. Il decreto è altresì inserito, ove esista o venga istituito, nel sito INTERNET del tribunale che l'ha pronunciato, sotto la categoria "procedure concorsuali minori". Il tribunale può, inoltre, disporne la pubblicazione in uno o più giornali, da esso indicati.

      2. Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione dell'articolo 88, secondo comma»;

          mm) l'articolo 178 è sostituito dal seguente:

      «Art. 178. - (Adesioni alla proposta di concordato). - 1. Nel processo verbale dell'adunanza dei creditori sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori, pervenuti anche per telegramma o per lettera, con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti.

      2. Il processo verbale è sottoscritto dal giudice delegato, dal commissario e dal cancelliere.
      3. Se nel giorno stabilito non è possibile compiere tutte le operazioni, la loro continuazione viene rimessa dal giudice ad un'udienza prossima, non oltre otto giorni, senza bisogno di avviso agli assenti.

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      4. Le adesioni prevenute nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale sono annotate dal cancelliere in calce al medesimo»;

          nn) l'articolo 179 è sostituito dal seguente:

      «Art. 179. - (Mancata approvazione del concordato). - 1. Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste negli articoli 177 e 178, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che deve provvedere a norma dell'articolo 15»;

          oo) l'articolo 182 è abrogato;

          pp) l'articolo 183 è sostituito dal seguente:

      «Art. 183. - (Reclamo contro il decreto di omologazione). - 1. Il decreto del tribunale, reso ai sensi dell'articolo 180, è reclamabile alla corte d'appello che pronuncia anch'essa in camera di consiglio.

      2. Il reclamo deve essere proposto con ricorso da depositare presso la cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione. Il reclamo non sospende l'esecuzione del decreto di omologazione.
      3. Il presidente designa il relatore e fissa l'udienza di comparizione delle parti entro sessanta giorni dal deposito, assegnando termine perentorio al ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto al commissario giudiziale e alle altre parti; assegna altresì alle parti resistenti termine perentorio per il deposito di memorie.
      4. Il commissario giudiziale dà immediata notizia agli altri creditori del deposito del reclamo e dell'udienza fissata.
      5. All'udienza il collegio, nel contraddittorio delle parti, assunte anche d'ufficio tutte le informazioni e le prove necessarie, provvede con decreto.
      6. Il decreto è comunicato alle parti del giudizio e al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori, ed è pubblicato ed affisso a norma dell'articolo 17; avverso il decreto può essere proposto ricorso per cassazione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione»;

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          qq) l'articolo 185 è abrogato;

          rr) l'articolo 186 è sostituito dal seguente:

      «Art. 186. - (Risoluzione e annullamento del concordato). - 1. Se il debitore non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato, i creditori possono presentare ricorso al tribunale per la risoluzione del concordato. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 137.

      2. Il concordato può essere annullato su ricorso dei creditori secondo quanto stabilito nell'articolo 138. Restano comunque salvi gli atti compiuti e i diritti acquisiti in buona fede dai terzi in esecuzione del concordato.
      3. Con la sentenza che risolve o annulla il concordato il tribunale dichiara il fallimento».

      2. Le disposizioni del comma 1, lettere t), u), v), z) e aa), si applicano alle azioni revocatorie proposte nell'ambito di procedure iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

      3. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 7:

              1) il primo comma è sostituito dal seguente:

      «Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice»;

              2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

      «Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi venticinquemila euro»;

          b) all'articolo 92, il secondo comma è sostituito dal seguente:

      «Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente


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indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti»;

          c) l'articolo 96 è sostituito dal seguente:

      «Art. 96. - (Responsabilità aggravata). Se risulta che la parte soccombente ha agito, anche in via cautelare, o resistito in giudizio con malafede o colpa grave, ovvero ha proposto un'impugnazione manifestamente inammissibile o infondata, il giudice, anche d'ufficio, la condanna al pagamento di una somma da determinare fino ad un massimo di tre volte le spese di lite liquidate; nel caso di contumacia, la somma è liquidata in favore dell'Agenzia delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze. Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare o trascritta domanda giudiziale o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, anche d'ufficio, condanna l'attore o il creditore procedente che ha agito con malafede o colpa grave al pagamento di una somma da definire sino ad un massimo di tre volte le spese di lite. In entrambi i casi, su istanza della parte danneggiata, il giudice provvede, altresì, alla liquidazione dei danni anche non patrimoniali»;

          d) dopo l'articolo 96 è inserito il seguente:

      «Art. 96-bis (Responsabilità aggravata per rifiuto della conciliazione in mala fede o colpa grave). Il giudice, se nel tentativo di cui all'articolo 185 ha indicato alle parti un'ipotesi conciliativa, con la sentenza che definisce il giudizio in modo analogo a quanto sarebbe conseguito all'adesione di tutte le parti a tale ipotesi può derogare al criterio della soccombenza nell'attribuzione delle spese di cui agli articoli 91 e 96, ponendole, in tutto o in parte, a carico della parte che abbia dato causa alla prosecuzione della lite non aderendo in mala fede o per colpa grave alla conciliazione, se tutte le altre parti vi avevano invece aderito»;


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          e) all'articolo 145:

              1) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente, indicandone nell'atto la qualità»;

              2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

      «Se la notificazione non può essere eseguita a norma del primo e secondo comma, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma dell'articolo 140»;

          f) l'articolo 147 è sostituito dal seguente:

      «Art. 147. - (Tempo delle notificazioni). - Le notificazioni non possono farsi, nel periodo in cui è in vigore l'ora solare, prima delle ore 7 e dopo le ore 20; nel periodo in cui è in vigore l'ora legale non possono farsi prima delle ore 6 e dopo le ore 21»;

          g) all'articolo 149 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «La notificazione si intende eseguita per il notificante alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario»;

          h) all'articolo 155 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato»;

          i) all'articolo 165:

              1) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il difensore, che faccia espressa riserva di produzione dell'originale all'udienza di comparizione, può depositare anche copia fotostatica dell'atto di citazione»;


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              2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

      «Se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione, ovvero la copia fotostatica in caso di riserva di cui al primo comma, deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione e da tale data decorre il termine per la costituzione»;

          l) all'articolo 170, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche agli atti di impugnazione»;

          m) all'articolo 180:

          1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

      «Se vi è istanza di tutte le parti costituite il giudice istruttore procede all'immediata trattazione della causa a norma dell'articolo 183. Altrimenti fissa a data successiva la prima udienza di trattazione, assegnando al convenuto costituito, che ne faccia richiesta, un termine perentorio non inferiore a venti giorni prima di tale udienza per proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. La trattazione della causa davanti al giudice istruttore è orale. Se richiesto, il giudice istruttore può autorizzare comunicazioni di comparse a norma dell'ultimo comma dell'articolo 170»;

          2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Le udienze di mero rinvio sono vietate. Qualora sia richiesto un termine per l'esame di nuove istanze svolte nel corso dell'udienza, il giudice, ove non ritenga di provvedere nel corso della medesima udienza, si riserva di decidere con separato provvedimento, assegnando un termine per il deposito di memorie scritte, non superiore a venti giorni se non sono concesse repliche e non superiore a trenta giorni se sono concesse repliche»;

          n) all'articolo 184, il primo comma è sostituito dal seguente:

      «Nella prima udienza di trattazione, o in quella eventualmente fissata ai sensi


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dell'articolo 183, ultimo comma, il giudice istruttore, salva l'applicazione dell'articolo 187, ammette i mezzi di prova proposti che ritiene ammissibili e rilevanti ovvero, su istanza di parte, può rinviare ad altra udienza, assegnando un termine entro il quale le parti possono produrre documenti e indicare mezzi di prova anche non richiesti in precedenza, nonché un altro termine per l'eventuale indicazione di prova contraria»;

          o) all'articolo 186-quater, il quarto comma è sostituito dal seguente:

      «L'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza se la parte intimata non manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla comunicazione, con ricorso notificato all'altra parte e depositato in cancelleria, la volontà che sia pronunciata la sentenza»;

          p) all'articolo 187, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

      «Se richiesto da tutte le parti, il giudice rimette la causa al collegio per la decisione di questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito, invitando le parti alla immediata precisazione delle conclusioni, ovvero entro un termine non superiore a venti giorni, a mezzo di atto depositato in cancelleria»;

          q) dopo l'articolo 195 è inserito il seguente:

      «Art. 195-bis. - (Termine per il deposito delle osservazioni dei consulenti di parte). - I consulenti di parte possono redigere osservazioni conclusive, per iscritto, che devono essere trasmesse al consulente tecnico d'ufficio fino a dieci giorni prima della data fissata per il deposito della relazione. Il predetto termine ha carattere perentorio. Il consulente tecnico d'ufficio allega alla relazione le osservazioni ricevute, aggiungendo le proprie valutazioni al riguardo»;

          r) all'articolo 255, il primo comma è sostituito dal seguente:

      «Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può


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ordinare una nuova intimazione oppure disporne l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza lo condanna ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro, oltre che alla rifusione delle spese alle quali la mancata comparizione abbia dato causa»;

          s) all'articolo 282 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «Su domanda di parte, il giudice, con la sentenza di condanna, fissa, in relazione alla complessità della prestazione e al tempo verosimilmente occorrente per l'adempimento, il termine entro il quale l'obbligazione deve essere eseguita.

      Con la stessa pronuncia di cui al secondo comma il giudice stabilisce, avuto riguardo alla natura e al valore della prestazione, nonché alla qualità, al comportamento e agli interessi delle parti, la somma che l'obbligato deve corrispondere in caso di inosservanza del predetto termine, determinata in relazione a ogni giorno di ritardo, a ogni singola violazione, ovvero in un ammontare fisso, salva la prova del maggior danno. Gli effetti della pronuncia dipendono dall'efficacia esecutiva della sentenza e cessano allorché sia iniziata l'esecuzione forzata.
      Le disposizioni di cui al secondo e terzo comma non si applicano alle prestazioni fungibili, alle sentenze di condanna relative ai rapporti di cui all'articolo 409 ed ai rapporti di locazione di immobili urbani, nonché in ogni altro caso in cui sia prevista dalla legge o dalle parti una diversa misura coercitiva»;

          t) l'articolo 283 è sostituito dal seguente:

      «Art. 283. - (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello). - Il giudice dell'appello su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando può derivarne gravissimo danno o sussistano fondati motivi, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione»;


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          u) l'articolo 285 è sostituito dal seguente:

      «Art. 285. - (Modo di notificazione della sentenza). - La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, si fa su istanza di parte, a norma dell'articolo 170, primo, secondo e terzo comma»;

          v) all'articolo 319, il primo comma è sostituito dai seguenti:

      «Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all'articolo 316 con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura. I termini per la costituzione delle parti sono fissati in venti giorni dalla notificazione per l'attore e in venticinque giorni dalla notificazione per il convenuto.

      Se una delle parti si costituisce entro il termine a lei assegnato, l'altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza; la parte che non si costituisce neppure in tale udienza è dichiarata contumace, salve le disposizioni dell'articolo 291»;

          z) all'articolo 380:

          1) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il dispositivo della sentenza o della ordinanza, sottoscritto dal presidente, è pubblicato entro trenta giorni dalla deliberazione mediante deposito in cancelleria, salvo che il presidente, con decreto motivato depositato entro lo stesso termine, disponga la proroga del termine per ulteriori trenta giorni»;

          2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «All'esecuzione della pronuncia di condanna emanata ai sensi dell'articolo 384, primo comma, 385 e 391, secondo comma, può procedersi con la copia del dispositivo.

      La pubblicazione del dispositivo comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata in caso di rinuncia al

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ricorso, di rigetto del ricorso, ovvero di dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità, nonché della sentenza di primo grado nel caso di dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'appello.
      Ad ogni effetto, la sentenza o l'ordinanza si considerano pubblicate soltanto con il deposito in cancelleria della motivazione; tuttavia dal momento del deposito del dispositivo ciascuna parte può riassumere il processo dinanzi al giudice dichiarato competente»;

          aa) all'articolo 474, secondo comma:

              1) al numero 3), dopo la parola: «danaro» sono inserite le seguenti: «e alle obbligazioni di consegna o di rilascio»;

              2) dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

      «3-bis) le scritture private autenticate relativamente alle obbligazioni di somme di danaro e alle obbligazioni di consegna o di rilascio in esse contenute»;

          bb) all'articolo 492, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

      «Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.

      L'ufficiale giudiziario, quando constata che i beni assoggettati a pignoramento sono insufficienti per la soddisfazione del creditore procedente, invita il debitore ad indicare, dichiarandolo sul proprio onore, i beni utilmente pignorabili e i luoghi in cui si trovano, previa ammonizione che le dichiarazioni reticenti o mendaci sono punite ai sensi dell'articolo 371-bis del codice penale.
      Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale e da tale momento i beni indicati dal debitore sono considerati pignorati agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale.

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      Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi e, successivamente, esercitare la facoltà di cui all'articolo 499, secondo comma»;

          cc) all'articolo 495, primo comma, le parole: «In qualsiasi momento anteriore alla vendita» sono sostituite dalle seguenti: «Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569»;

          dd) all'articolo 499, il primo comma è sostituito dal seguente:

      «Oltre i creditori indicati nell'articolo 498, possono intervenire nell'esecuzione solo i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo»;

          ee) all'articolo 510, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori sequestratari, pignoratizi e ipotecari privi di titolo esecutivo»;

          ff) l'articolo 512 è sostituito dal seguente:

      «Art. 512. - (Risoluzione delle controversie). - Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, secondo comma.

      Il giudice può sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata»;

          gg) all'articolo 524, secondo comma, le parole: «nell'articolo 525, secondo comma» e le parole: «nel terzo comma dell'articolo 525» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «nell'articolo 525, primo comma» e: «nel secondo comma dell'articolo 525»;


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          hh) all'articolo 525:

              1) il primo comma è abrogato;

              2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

      «Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'articolo 518, non superi ventimila euro, l'intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall'articolo 529»;

          ii) all'articolo 526, primo comma, le parole: «a norma del secondo comma e del terzo comma dell'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 525» e le parole: «, se muniti di titolo esecutivo,» sono soppresse;

          ll) l'articolo 527 è abrogato;

          mm) all'articolo 528, il primo comma è sostituito dal seguente:

      «I creditori, muniti di titolo esecutivo, che intervengono successivamente al termine di cui all'articolo 525, ma prima del provvedimento di distribuzione, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante, dei creditori privilegiati e di quelli intervenuti in precedenza»;

          nn) all'articolo 532, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

      «Il giudice dell'esecuzione può disporre la vendita senza incanto dei beni pignorati, soltanto in casi eccezionali, adeguatamente motivati, relativi alla natura particolare del bene. Le cose pignorate sono affidate, di regola, all'istituto di vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza, affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario.

      Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo avere sentito, se necessario, uno stimatore dotato di

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specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarità del bene stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una cauzione»;

          oo) all'articolo 534-bis, primo comma, le parole: «nel circondario il compimento delle operazioni di vendita con incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri» sono sostituite dalle seguenti: «preferibilmente nel circondario il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri»;

          pp) all'articolo 546:

              1) al primo comma, dopo le parole: «da lui dovute» sono inserite le seguenti: «e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà»;

              2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell'articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice dell'esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall'istanza»;

          qq) all'articolo 557, secondo comma, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni»;

          rr) all'articolo 560 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «I provvedimenti di nomina e di revoca del custode e l'autorizzazione di cui al terzo comma o la sua revoca sono dati con ordinanza costituente titolo esecutivo per il rilascio e non impugnabile. Dopo l'aggiudicazione è sempre sentito l'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 485»;

          ss) l'articolo 564 è sostituito dal seguente:

      «Art. 564. - (Facoltà dei creditori intervenuti). - I creditori intervenuti a


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norma del secondo comma dell'articolo 563 partecipano all'espropriazione dell'immobile pignorato e possono provocarne i singoli atti»;

          tt) all'articolo 567, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

      «I termini di cui al secondo comma possono essere prorogati, su istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi. Ulteriori proroghe possono essere concesse nei limiti di cui all'articolo 154. Se la proroga non è concessa o non è richiesta, il giudice dell'esecuzione dichiara l'inefficacia del pignoramento relativamente all'immobile carente della prescritta documentazione; si applica l'articolo 630»;

          uu) all'articolo 569:

              1) al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice provvede alla nomina del perito di cui all'articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice e ne ordina la comparizione per la medesima udienza»;

              2) al secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice provvede alla sostituzione del debitore esecutato nella custodia dei beni pignorati, ai sensi dell'articolo 559, secondo comma, avuto riguardo all'osservanza o meno degli obblighi incombenti sul custode ai sensi dell'articolo 560»;

          vv) all'articolo 571, il secondo comma è sostituito dal seguente:

      «L'offerta non è efficace se l'offerente non presta cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto»;

          zz) all'articolo 572:

              1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

      «Se l'offerta è inferiore al valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, è sufficiente il dissenso di un creditore intervenuto a farla respingere»;


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              2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

      «Se l'offerta è pari o superiore al valore determinato a norma dell'articolo 568, il giudice può fare luogo alla vendita quando ritiene che non vi è seria probabilità di migliore vendita all'incanto»;

          aaa) l'articolo 584 è sostituito dal seguente:

      «Art. 584. - (Offerte dopo l'incanto). - Avvenuto l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto nell'incanto.

      Le offerte di cui al primo comma si fanno mediante deposito in cancelleria, prestando cauzione per una somma pari alla metà di quella offerta, oltre l'ammontare approssimativo delle spese di vendita.
      Il giudice, verificata la regolarità delle offerte, indice la gara, della quale il cancelliere dà pubblico avviso a norma dell'articolo 570 e comunicazione all'aggiudicatario, fissando il termine perentorio entro il quale possono essere fatte ulteriori offerte a norma del secondo comma.
      Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento di cui ai commi precedenti e l'aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine fissato dal giudice, abbiano integrato la cauzione nella misura di cui al secondo comma.
      Nel caso di diserzione della gara indetta a norma del terzo comma, l'aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo comma la perdita della cauzione a titolo di multa»;

          bbb) all'articolo 585 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Se il versamento del prezzo avviene con l'erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di


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primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, il giudice con il decreto di trasferimento, dopo avere ordinato la cancellazione dei gravami, ordina la iscrizione della ipoteca a garanzia del credito. Si applicano in tale caso gli articoli 38 e seguenti del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni»;

          ccc) all'articolo 591-bis:

              1) al primo comma, dopo la parola: «sede» è inserita la seguente: «preferibilmente» e dopo le parole: «576 e seguenti» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero senza incanto, di cui agli articoli 570 e seguenti»;

              2) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

      «Avvenuto il versamento del prezzo ai sensi degli articoli 585 e 590, terzo comma, il notaio, ferma restando la possibilità di sospendere la vendita ai sensi dell'articolo 586 e qualora non vi siano contestazioni delle parti, emette, se a ciò espressamente delegato, il decreto di trasferimento di cui al medesimo articolo 586. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il notaio provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591»;

          ddd) all'articolo 596, primo comma, dopo le parole: «dell'esecuzione» sono inserite le seguenti: «o il notaio delegato a norma dell'articolo 591-bis»;

          eee) all'articolo 598, primo comma, dopo le parole: «dell'esecuzione» sono inserite le seguenti: «o il notaio delegato a norma dell'articolo 591-bis»;

          fff) all'articolo 608, il primo comma è sostituito dal seguente:

      «L'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario


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comunica almeno tre giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà»;

          ggg) all'articolo 617:

              1) al primo comma, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni»;

              2) al secondo comma, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni»;

          hhh) all'articolo 624:

              1) al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice provvede analogamente, anche sospendendo l'efficacia esecutiva del titolo, in caso di opposizione ai sensi dell'articolo 615, primo comma»;

              2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

      «Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all'articolo 512, secondo comma»;

          iii) l'articolo 629 è sostituito dal seguente:

      «Art. 629. - (Rinuncia). - Il processo si estingue se il creditore pignorante e quelli intervenuti rinunciano agli atti.

      In quanto possibile, si applicano le disposizioni dell'articolo 306»;

          lll) all'articolo 634, secondo comma, la parola: «autentici», ovunque ricorre, e le parole: «, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e» sono soppresse.

          mmm) all'articolo 649:

              1) al primo comma, dopo la parola: «sospendere» sono inserite le seguenti: «o revocare anche in parte»;

              2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Con il provvedimento di revoca della provvisoria esecuzione, il giudice dispone,


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altresì, la cancellazione o la riduzione della ipoteca iscritta ai sensi dell'articolo 655»;

          nnn) all'articolo 669-octies:

              1) al primo comma, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

              2) al secondo comma, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

              3) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «Nel caso di reclamo, i termini di cui ai commi precedenti decorrono dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo.

      Le disposizioni dei commi precedenti e quella di cui al primo comma dell'articolo 669-novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 ovvero anticipatori degli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, e ai provvedimenti di danno temuto emessi ai sensi dell'articolo 688, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito; nel caso di mancato inizio del giudizio di merito, il provvedimento è modificabile e revocabile dal giudice che lo ha emesso se si verificano mutamenti delle circostanze»;

          ooo) all'articolo 669-terdecies, il primo comma è sostituito dal seguente:

      «Contro l'ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di dieci giorni dalla pronuncia in udienza o dalla comunicazione»;

          ppp) dopo l'articolo 696 è inserito il seguente:

      «Art. 696-bis. - (Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite). - L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione


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dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del secondo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.
      Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.
      Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
      Il processo verbale è esente dall'imposta di registro»;

          qqq) all'articolo 703:

              1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

      «Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti, in quanto compatibili»;

              2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «Con l'ordinanza che accoglie o respinge la domanda il giudice provvede sulle spese del procedimento. L'ordinanza è reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies.

      Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a sé l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito, che è definito con sentenza non appellabile. Si applica l'articolo 669-novies, terzo comma»;

          rrr) all'articolo 704, il secondo comma è sostituito dal seguente:

      «La reintegrazione nel possesso può essere tuttavia domandata al giudice competente a norma dell'articolo 703, il quale dà i provvedimenti temporanei indispensabili; ciascuna delle parti può proseguire


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il giudizio dinanzi al giudice del petitorio, ai sensi dell'articolo 703»;

          sss) all'articolo 830, il terzo comma è sostituito dal seguente:

      «In pendenza del giudizio, su istanza di parte, la corte d'appello può sospendere l'esecutorietà del lodo quando può derivarne gravissimo danno o sussistono fondati motivi, con o senza cauzione».

      4. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) l'articolo 87 è sostituito dal seguente:

      «Art. 87. - (Produzione di documenti). - I documenti offerti in comunicazione dalle parti, dopo la costituzione e a norma dell'articolo 184 del codice, sono prodotti mediante deposito in cancelleria e il relativo elenco deve essere comunicato alle parti nelle forme stabilite all'articolo 170, ultimo comma, del codice»;

          b) all'articolo 103 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «L'intimazione a cura del difensore contiene:

          1) l'indicazione della parte richiedente e della controparte, nonché gli estremi dell'ordinanza con la quale è stata ammessa la prova testimoniale;

          2) le generalità ed il domicilio della persona da citare;

          3) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione, nonché il giudice davanti al quale la persona deve presentarsi;

          4) l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, la persona citata potrà, a norma dell'articolo 255 del codice, essere accompagnata a mezzo della polizia giudiziaria e condannata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro, oltre che alla


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rifusione delle spese alle quali la mancata comparizione abbia dato causa»;

          c) dopo l'articolo 173 è inserito il seguente:

      «Art. 173-bis. - (Contenuto della relazione di stima e compiti del perito). - Il perito provvede alla redazione della relazione di stima dalla quale devono risultare:

          1) l'identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali;

          2) una sommaria descrizione del bene;

          3) lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento;

          4) l'esistenza di vincoli o di oneri a carico del bene che resteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria del bene o i vincoli connessi con il carattere storico-artistico del bene;

          5) i vincoli e gli oneri che saranno cancellati o resi inefficaci all'atto del pignoramento.

      Il perito prima di ogni attività controlla la completezza dei documenti di cui all'articolo 567, secondo comma, del codice, segnalando al giudice immediatamente quelli mancanti o inidonei.

      Il perito, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori procedenti o intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno quarantacinque giorni prima dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 569 del codice, a mezzo posta o attraverso mezzi telematici.
      Le parti possono depositare all'udienza note alla relazione, purché abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le predette note al perito, secondo le modalità fissate al terzo comma; in tale caso il perito interviene all'udienza per rendere i chiarimenti»;

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          d) dopo l'articolo 187 è inserito il seguente:

      «Art. 187-bis (Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti) In caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti degli atti esecutivi anteriormente compiuti».

      5. All'articolo 274 del codice civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

      «Sull'ammissibilità il tribunale decide in camera di consiglio con decreto motivato, su ricorso di chi intende promuovere l'azione, sentiti il pubblico ministero e le parti e assunte le informazioni del caso. Contro il decreto che dichiara l'inammissibilità può essere proposto reclamo con ricorso alla corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio. Contro il decreto della corte d'appello che dichiara l'inammissibilità può essere proposto ricorso per cassazione. Il tribunale che dichiara ammissibile la domanda dispone la prosecuzione del processo. La corte d'appello o la Corte di cassazione che, in sede di impugnazione, dichiara ammissibile la domanda, rimette gli atti al tribunale per la prosecuzione del processo».

      6. All'articolo 2721, primo comma, del codice civile, le parole: «le lire cinquemila» sono sostituite dalle seguenti: «i cinquemila euro».

      7. All'articolo 13 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla rubrica, le parole: «Esenzione fiscale.» sono soppresse;

          b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Il giudice istruttore, in funzione di giudice unico, convoca le parti davanti a sé e provvede per la decisione della causa ai sensi degli articoli 281-quater, 281-quinquies e 281-sexies del codice di procedura civile»;

          c) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati.

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      8. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

      «5-bis. Il contributo unificato non è dovuto nelle ipotesi di riassunzione del giudizio nel grado per il quale lo stesso è già stato versato.

      5-ter. Il contributo unificato non è dovuto per i procedimenti di correzione degli errori delle sentenze e degli altri provvedimenti del giudice».

      9. All'articolo 18 del regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al secondo comma, le parole: «, ancorché festivo» sono soppresse;

          b) al terzo comma, le parole: «Nei giorni festivi si chiude alle dodici.» sono soppresse.

      10. Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa.

      11. Le disposizioni del comma 1, lettera f), si applicano alle azioni iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni dei commi da 5 a 10 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo II
SEMPLIFICAZIONE
DELLA REGOLAMENTAZIONE

Art. 3.
(Disposizioni in materia di semplificazione amministrativa).

Soppresso.

      1. L'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 2. (Conclusione del procedimento) 1. Ove il procedimento consegua


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obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
      2. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti i termini entro i quali i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono concludersi, ove non siano direttamente previsti per legge. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. I termini sono modulati tenendo conto della loro sostenibilità, sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, e della natura degli interessi pubblici tutelati e decorrono dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.
      3. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il termine è di novanta giorni.
      4. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l'adozione di un provvedimento l'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi fino all'acquisizione delle valutazioni tecniche. I termini di cui ai commi 2 e 3 possono essere altresì sospesi, per una sola volta, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
      5. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi 2 o 3. Il giudice amministrativo può conoscere

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della fondatezza dell'istanza. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti».

      2. L'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 20 (Silenzio assenso) 1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.

      2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.
      3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.
      4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti finalizzati alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, a quelli rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza e all'immigrazione, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di natura non regolamentare, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.
      5. Si applicano gli articoli 2, comma 4, e 10-bis.».

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      3. I regolamenti e le determinazioni di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      4. Continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, emanate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, se non modificate o sostituite dalle disposizioni adottate dal Governo o dagli enti pubblici nazionali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.
      5. Le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ferma la facoltà degli interessati di presentare nuove istanze.
      6. Le domande presentate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si intendono accolte, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se l'amministrazione non comunica all'interessato il provvedimento di diniego nel termine di centottanta giorni, salvo che, ai sensi della normativa vigente, sia previsto un termine più lungo per la conclusione del procedimento. Si applica quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 2 del presente articolo.
      7. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

      «2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti».


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      8. All'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

      «2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20.».

      9. Al comma 5 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».

      10. All'articolo 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le parole : «una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: « due sole volte».

Art. 4.
(Semplificazione della legislazione).

Soppresso.

      1. L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) consiste nella valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini, delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative.

      2. L'AIR costituisce supporto alle decisioni dell'organo politico di vertice dell'amministrazione in ordine all'opportunità dell'intervento normativo.
      3. L'elaborazione degli schemi di atti normativi del Governo è sottoposta all'AIR, salvo i casi di esclusione previsti dai decreti di cui al comma 5 e i casi di esenzione di cui al comma 8.
      4. La verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) consiste nella valutazione, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini, delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni.

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      5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:

          a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, compresa la fase della consultazione;

          b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalità di esclusione dell'AIR;

          c) i criteri generali e le procedure, nonché l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR;

          d) i criteri ed i contenuti generali della relazione al Parlamento di cui al comma 10.

      6. I metodi di analisi e i modelli di AIR, nonché i metodi relativi alla VIR, sono adottati con direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e sono sottoposti a revisione, con cadenza non superiore al triennio.

      7. L'amministrazione competente a presentare l'iniziativa normativa provvede all'AIR e comunica al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei ministri i risultati dell'AIR.
      8. Il DAGL assicura il coordinamento delle amministrazioni in materia di AIR e di VIR. Il DAGL, su motivata richiesta dell'amministrazione interessata, può consentire l'eventuale esenzione dall'AIR.
      9. Le amministrazioni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e senza oneri aggiuntivi, individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle attività connesse all'effettuazione dell'AIR e della VIR di rispettiva competenza. Nel caso non sia possibile impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici, le amministrazioni possono avvalersi di esperti o di società di ricerca specializzate, nel rispetto della normativa vigente e, comunque, nei limiti delle disponibilità finanziarie.
      10. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni comunicano al DAGL i dati e gli elementi informativi necessari per la presentazione al Parlamento, entro

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il 30 aprile, della relazione annuale del Presidente del Consiglio dei ministri sullo stato di applicazione dell'AIR.
      11. È abrogato l'articolo 5, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50.
      12. Al fine di procedere all' attività di riordino normativo prevista dalla legislazione vigente, il Governo, avvalendosi dei risultati dell'attività di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro ventiquattro mesi della data di entrata in vigore della presente legge, individua le disposizioni legislative statali vigenti, evidenziando le incongruenze e le antinomie normative relative ai diversi settori legislativi e trasmette al Parlamento una relazione finale.
      13. Le somme relative al fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente, di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia, al fine di finanziare i progetti approvati dal Comitato guida, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2003.
      14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1o gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;

          b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito o siano prive di effettivo


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contenuto normativo o siano comunque obsolete;

          c) utilizzo delle procedure di analisi e verifica dell'impatto regolatorio delle disposizioni ritenute indispensabili per la regolazione di un determinato settore;

          d) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

          e) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa.

      15. I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono altresì alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1o gennaio 1970, nonché di adeguare e aggiornare il linguaggio normativo.

      16. Decorso il termine di cui al comma 14, tutte le disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1o gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate.
      17. Rimangono in vigore:

          a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe l'indicazione codice ovvero testo unico;

          b) le disposizioni che disciplinano l'ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale, nonché le disposizioni relative all'ordinamento delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato e al riparto della giurisdizione;

          c) le disposizioni contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i princìpi fondamentali della legislazione dello Stato


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nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

          d) le disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla normativa comunitaria e le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali;

          e) le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco;

          f) le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale;

          g) le disposizioni indicate nei decreti legislativi di cui al comma 14.

      18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della Commissione di cui al comma 19, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

      19. È istituita una Commissione parlamentare composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza.
      20. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
      21. La Commissione:

          a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 14;

          b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui al comma 16 e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere.


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      22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 14 sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. Qualora il termine previsto per il parere della Commissione scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 14, quest' ultimo è prorogato di novanta giorni.

      23. La Commissione può chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione. Trascorso il termine, eventualmente prorogato, il parere si intende espresso favorevolmente. Nel computo dei termini non viene considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari.
      24. Per lo svolgimento delle attività di propria competenza, il Ministro per la funzione pubblica si avvale di una Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, presieduta dal Ministro o da un suo delegato e composta dal Capo del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di vice presidente, e da un numero massimo di venti componenti scelti fra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme ed i criteri dei rispettivi ordinamenti. La Commissione è assistita da una segreteria tecnica.

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      25. La nomina dei componenti della Commissione e della segreteria tecnica di cui al comma 24 è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che ne disciplina altresì l'organizzazione e il funzionamento. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 26, con successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti.
      26. Per l'attuazione dei commi 24 e 25 è autorizzata la spesa di 750.000 euro per l'anno 2005, di 1.500.000 euro per l'anno 2006 e di 1.500.000 euro per l'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.
(Delega al Governo in materia di
semplificazione di tributi locali).

      Soppresso.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto alla revisione, armonizzazione e semplificazione, con effetto dal 1o gennaio 2006, dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) soppressione dell'imposta comunale sulla pubblicità;

          b) concentrazione in un'unica obbligazione fiscale ed in un'unica modalità di prelievo delle fattispecie attualmente costituenti presupposto impositivo di più tributi;

          c) eliminazione di duplicazioni amministrative e snellimento delle procedure gestionali dei prelievi;


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          d) previsione dell'assoggettamento alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche delle occupazioni di aree di qualsiasi natura con impianti destinati all'effettuazione della pubblicità esterna;

          e) mantenimento dell'esenzione dalla tassa per le occupazioni permanenti di aree pubbliche con balconi, verande e simili di carattere stabile, gravante sulle unità immobiliari;

          f) esenzione dal prelievo per le insegne che non comportano occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché per i passi carrabili unici ed indispensabili per l'accesso alle case rurali ed ai fondi rustici;

          g) soggettività passiva solidale al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, per le occupazioni effettuate con impianti pubblicitari, da parte di chi dispone dell'impianto e di chi lo utilizza per diffondere il messaggio pubblicitario, al quale deve essere riconosciuto il beneficio di escussione;

          h) revisione ed armonizzazione del procedimento di accertamento e riscossione finalizzate alla maggiore efficienza, efficacia e semplificazione delle procedure;

          i) accelerazione delle fasi contenziose relative ai prelievi e omogeneizzazione dei giudizi;

          l) ridefinizione delle tariffe nel principio della salvaguardia dell'equilibrio finanziario complessivo;

          m) determinazione forfetaria della tassa per l'occupazione del suolo, del sottosuolo e del soprasuolo comunale con linee elettriche, cavi, condutture e simili;

          n) previsione di una tariffa massima, anche forfetaria, per la concessione all'utilizzazione degli spazi comunali, commisurata alla superficie dell'occupazione ed alla sua durata, con articolazione delle tariffe secondo il beneficio economico ritraibile, prevedendo differenziazioni in relazione al numero degli abitanti dei comuni e maggiorazione in ragione della differente importanza economica delle


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zone del territorio comunale, razionalizzando le attuali fattispecie imponibili;

          o) abrogazione espressa delle norme incompatibili con le disposizioni di attuazione della presente delega.

      2. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato.

      3. Per i due anni successivi alla data di scadenza dell'esercizio della delega di cui al comma 1, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive, nonché tutte le modificazioni legislative necessarie per il migliore coordinamento delle disposizioni vigenti.

Art. 6.
(Delega al Governo per la semplificazione degli adempimenti amministrativi delle imprese e rafforzamento dello sportello unico per le attività produttive).

Soppresso.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni di competenza legislativa esclusiva statale, di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, vigenti in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, ad esclusione di quelli fiscali, previdenziali, ambientali e di quelli gravanti sulle stesse in qualità di datori di lavoro, secondo i princìpi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) previa consultazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, produttive e professionali interessate:

              1) semplificazione, razionalizzazione e snellimento degli adempimenti relativi alle fasi di svolgimento, trasformazione e cessazione dell'attività d'impresa,


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ivi incluse le attività di certificazione e agli aspetti inerenti l'iscrizione al registro delle imprese, anche prevedendo il coordinamento con le attività degli sportelli unici;

              2) previsione di forme di autoregolazione, ove non vi contrastino interessi pubblici primari, al fine di favorire la concorrenza tra i soggetti economici e l'accrescimento delle capacità produttive del sistema nazionale;

              3) delegificazione della disciplina dei procedimenti amministrativi connessi allo svolgimento dell'attività d'impresa, secondo i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

          b) riduzione degli atti sottoposti ad obbligo di conservazione da parte delle imprese e riduzione dei tempi di conservazione degli stessi ai fini degli accertamenti amministrativi.

      2. Il Governo e le regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, al fine di:

          a) favorire il coordinamento dell'esercizio delle competenze normative in materia di adempimenti amministrativi delle imprese e di procedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso, comunque denominati, per l'esercizio dell'attività di impresa;

          b) favorire l'armonizzazione della regolamentazione relativa alla semplificazione degli adempimenti connessi all'esercizio dell'attività d'impresa;

          c) favorire il conseguimento di livelli minimi di semplificazione degli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attività di impresa su tutto il territorio nazionale,


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previa individuazione delle migliori pratiche e verifica dei risultati delle iniziative sperimentali adottate dalle regioni e dagli enti locali;

          d) individuare particolari forme di semplificazione, omogenee su tutto il territorio nazionale, degli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attività delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane;

           e) adottare le misure idonee a garantire la completezza e l'aggiornamento costante delle informazioni contenute nel Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese di cui all'articolo 16 della legge 29 luglio 2003, n. 229, nonché a coordinarne i contenuti con i processi di semplificazione e riassetto della regolazione statale, regionale e locale;

          f) assicurare la rimozione degli ostacoli, ove esistenti, alla piena operatività degli sportelli unici di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché l'estensione e lo sviluppo dell'operatività degli stessi, favorendo:

              1) l'adozione di modelli organizzativi differenziati in relazione alla dimensione territoriale e demografica di interesse, nel rispetto dell'autonomia dei soggetti coinvolti, al fine di garantire adeguati livelli di funzionalità, nonché il coordinamento e la cooperazione tra i diversi livelli di governo;

              2) l'affidamento di ulteriori ambiti procedimentali alla gestione degli sportelli unici, sia a fini di semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi alle fasi di avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione dell'attività di impresa, sia a fini di promozione territoriale;

              3) l'implementazione di modelli innovativi per la formazione del personale addetto agli sportelli unici;

              4) l'adozione di efficaci strumenti di informatizzazione dei processi e di diffusione della conoscenza del contesto territoriale.


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      3. Gli accordi di cui al comma 2 possono prevedere meccanismi di premialità regionale, cofinanziabili, limitatamente alle aree sottoutilizzate, con il Fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
      4. Le regioni adeguano, sulla base delle intese e degli accordi di cui al comma 2, la propria legislazione concernente la disciplina degli adempimenti amministrativi delle imprese alle finalità e agli obiettivi stabiliti dai commi da 1 a 3 e in coerenza con i decreti legislativi di cui al comma 1.
      5. In attesa della definitiva attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera f), lo sportello unico previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, è realizzato in modalità informatica ed eroga i propri servizi verso l'utenza anche in via telematica, consente l'invio di istanze, dichiarazioni, documenti ed ogni altro atto trasmesso dall'utente in via telematica ed è integrato con i servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni. Gli sportelli unici sono realizzati assicurando l'interoperabilità con i sistemi informatici per le imprese delle pubbliche amministrazioni ed in particolare con il portale delle imprese.
      6. Con direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministero delle attività produttive e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono stabilite le modalità per la realizzazione del portale nazionale delle imprese, a cura del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), anche in convenzione con l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), nell'ambito dei propri compiti istituzionali e con le ordinarie risorse di bilancio, in modo da assicurare un punto unitario di accesso alle informazioni e servizi per le imprese delle pubbliche amministrazioni centrali. Il portale consente inoltre l'integrazione in un unico processo di servizio degli adempimenti amministrativi delle imprese; a tal

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fine le amministrazioni centrali integrano le proprie attività nell'ambito del portale, nell'ambito dei propri compiti istituzionali e con le ordinarie risorse di bilancio; l'integrazione può essere estesa anche alle regioni ed agli enti locali, con modalità definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
      7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      8. All'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti:

          «f-bis) generale possibilità di utilizzare, da parte delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati, strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non può essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;

          f-ter) conformazione ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, nella ripartizione delle attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali ed i soggetti interessati, secondo i criteri dell'autonomia, della responsabilità e della tutela dell'affidamento;

          f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili comunque denominati, nonché delle conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti, ad uno schema base nel quale siano stabilite le responsabilità, le modalità di attuazione e le conseguenze degli eventuali inadempimenti;

          f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni».


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Art. 7.
(Delega al Governo per l'adeguamento
dei sistemi contabili pubblici).

Art. 1.
(Delega al Governo per l'adeguamento
dei sistemi contabili pubblici).

      1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi affinché gli enti ed organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguino il sistema contabile ed i relativi bilanci alle disposizioni contenute nella legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

      1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi affinché gli enti ed organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione di quelli che adottano una contabilità esclusivamente economico-patrimonale, adeguino il sistema contabile ed i relativi bilanci alle disposizioni contenute nella legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) promuovere la normalizzazione dei sistemi contabili degli enti ed organismi pubblici al fine di consentire il monitoraggio, le verifiche ed il consolidamento delle risultanze da essi emergenti;

          a) identica;

          b) contribuire a rendere più razionali, trasparenti e significative le politiche di bilancio attraverso l'articolazione delle entrate e delle spese in unità previsionali di base, stabilendo che a ciascuna unità corrisponda un unico centro di responsabilità, cui è affidata la relativa gestione delle risorse;

          b) identica;

          c) individuare, in relazione all'assetto organizzativo dell'ente o dell'organismo pubblico, il responsabile dell'unità previsionale di base;

          c) identica;

          d) fissare le linee di indirizzo per la elaborazione di un sistema unitario di princìpi contabili per la redazione e la revisione del bilancio di previsione e del rendiconto generale degli enti ed organismi pubblici, nonché per la iscrizione e la valutazione degli elementi patrimoniali in relazione all'evoluzione delle tecniche contabili e delle fonti normative, incluso il processo di omologazione nel sistema giuridico nazionale dei princìpi contabili internazionali, se ed in quanto applicabili agli enti ed organismi pubblici;

          d) identica;


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          e) favorire, attraverso idonei prospetti di raccordo, l'acquisizione delle informazioni fondamentali per la costruzione del conto economico delle amministrazioni pubbliche secondo le regole dettate dal regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità.           e) identica.

      2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita una Commissione parlamentare composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti delle Camere, nel rispetto della proporzione esistente nei gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi, al fine dell'esame degli schemi di decreto trasmessi ai sensi del comma 3.

      Soppresso.

      3. Ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione di cui al comma 2, il Governo trasmette al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati gli schemi dei decreti legislativi di attuazione dei princìpi di cui al comma 1 entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Commissione esprime il parere entro i successivi sessanta giorni.       Soppresso.
        2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, ciascuno dei quali deve essere corredato dalla relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, perché su di essi sia espresso il parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
        3. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

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        4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi previsti dai commi 1 e 5, e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1.
      4. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, gli enti territoriali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti con l'adesione al patto di stabilità e crescita con il rispetto delle disposizioni recate dal presente articolo che costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117 e 119, secondo comma, della Costituzione. Gli schemi di decreti legislativi relativi alle regioni e province autonome e agli enti locali sono, altresì, trasmessi per il parere alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.       5. Identico.
      5. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1 è istituito, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il Comitato per i princìpi contabili delle amministrazioni pubbliche, composto da sedici membri interni e da tre membri esterni alla pubblica amministrazione esperti in materia giuridico-contabile. I membri interni sono costituiti da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, nonché da un rappresentante dell'ISTAT, da due rappresentanti designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e da due rappresentanti designati da ciascuna delle Associazioni rappresentative degli enti locali: Unione delle province d'Italia (UPI), Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e Unione nazionale comuni comunità ed enti montani (UNCEM).       6. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1 è istituito, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il Comitato per i princìpi contabili delle amministrazioni pubbliche, composto da diciassette membri interni e da tre membri esterni alla pubblica amministrazione esperti in materia giuridico-contabile. I membri interni sono costituiti da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, nonché da un rappresentante dell'ISTAT, da tre rappresentanti, di cui uno in rappresentanza delle regioni a statuto speciale, designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e da due rappresentanti, designati da ciascuna delle Associazioni rappresentative degli enti locali: Unione delle province d'Italia (UPI), Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e Unione nazionale comuni comunità ed enti montani (UNCEM).
      6. Ai componenti esterni del Comitato spettano il gettone di presenza ed i rimborsi       7. Ai componenti esterni del Comitato spettano il gettone di presenza ed i rimborsi

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spese determinati con lo stesso decreto di cui al comma 5. Ai componenti interni del Comitato spetta il rimborso delle eventuali spese di missione sostenute, che restano a carico delle amministrazioni di appartenenza. spese determinati con lo stesso decreto di cui al comma 6. Ai componenti interni del Comitato spetta il rimborso delle eventuali spese di missione sostenute, che restano a carico delle amministrazioni di appartenenza.
      7. Il Comitato si avvale del contributo dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali di cui all'articolo 154 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Il Comitato indica al Ministro dell'economia e delle finanze le linee guida per la definizione degli schemi di decreto legislativo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.       8. Il Comitato indica al Ministro dell'economia e delle finanze le linee guida per la definizione degli schemi di decreto legislativo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      8. I fondi previsti dall'articolo 25, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, sono accreditati alle rappresentanze diplomatiche, per le finalità della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e per gli adempimenti derivanti dai relativi obblighi internazionali, sulla base di interventi, progetti o programmi corredati dei relativi documenti analitici dei costi e delle voci di spesa, approvati dagli organi deliberanti.       Soppresso.
      9. Ai fondi di cui al comma 8, accreditati nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio finanziario di competenza, si applicano le disposizioni dell'articolo 61-bis, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ove ciò sia indispensabile alla prosecuzione o al completamento dell'intervento, progetto o programma, debitamente attestati da parte del capo missione.       Soppresso.
      10. Le erogazioni successive a quella iniziale sono condizionate al rilascio di una attestazione da parte del capo missione sullo stato di realizzazione degli interventi, progetti o programmi. La rendicontazione finale è altresì corredata da una relazione del capo missione, attestante l'effettiva realizzazione dell'intervento, progetto o programma ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati.       Soppresso.
      11. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate disposizioni per la definizione dei procedimenti amministrativi di rendicontazione e di controllo       Soppresso.

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dei finanziamenti erogati ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, fino al 31 dicembre 1999. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano sia alla gestione dei finanziamenti disposti a valere sull'ex «Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo», sia alla gestione di quelli disposti sui pertinenti capitoli di bilancio successivamente istituiti ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1993, n. 559.
 

Art. 2.
(Semplificazione nei rapporti con gli
uffici dell'amministrazione finanziaria).
 

      1. All'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

          a) al secondo comma, terzo periodo, dopo le parole: «nell'elenco previsto dal terzo comma» sono inserite le seguenti: «ovvero ai soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, lettere e), f) ed i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545»;

 

          b) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

 

          «Se i contribuenti sono rappresentati dai soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, non è richiesta la procura di cui ai commi precedenti per i rapporti con gli uffici previsti dagli articoli 36-bis, comma 3, e 36-ter, comma 4, del presente decreto».

 

      2. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4 numerata e vidimata.

        3. Ferma restando la facoltà della dogana di effettuare comunque i controlli ritenuti necessari, il comma 1 dell'articolo 2 della legge 25 luglio 2000, n. 213, si interpreta nel senso che il potere di asseverazione attribuito agli spedizionieri doganali e agli altri soggetti abilitati può

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  essere esercitato anche successivamente all'espletamento dell'operazione doganale. Il comma 5 del medesimo articolo si interpreta nel senso che l'attestazione contenuta nell'asseverazione riguarda sia la completezza documentale e la regolarità formale, sia tutti gli aspetti di regolarità sostanziale dell'operazione doganale. I soggetti che esercitano il potere di asseverazione di cui al medesimo articolo 2 della citata legge n. 213 del 2000 assumono la veste di persona incaricata di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 358 del codice penale.
        4. All'articolo 12 del decreto legislativo 13 dicembre 1992, n. 546, in materia di assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, sono apportate le seguenti modificazioni:
 

          a) al comma 2, il primo periodo é sostituito dal seguente: «Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e periti commerciali, nonchè i consulenti del lavoro»;

 

          b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «i consulenti del lavoro, per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e gli obblighi di sostituto di imposta relativi alle ritenute medesime,» sono soppresse.

 

      5. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317».

        6. All'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
 

          a) al comma 1:

 

      1) alla lettera a), primo periodo, le parole: «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 258 ad euro 2.582», e il


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  secondo periodo è sostituito dal seguente: «La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, a condizione che non debba trovare applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione»;
 

      2) alla lettera b), le parole: «da lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 516 ad euro 5.165»;

 

          b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

 

      «1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi del comma 1, del comma 3 e dell'articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In ogni caso, alle violazioni della stessa natura commesse ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, si applica una sanzione calcolata con le modalità previste dall'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 472 del 1997. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata»;

 

          c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

 

      «2. Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è


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  unico per ogni anno solare di riferimento ma, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione regionale in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli Ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti»;
 

          d) al comma 3, le parole: «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 258 ad euro 2.582».

 

      7. Salva l'applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni del comma 6 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia ancora stata irrogata alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.
(Fermo amministrativo).
 

      1. Le disposizioni contenute nell'articolo 69, ultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si interpretano nel senso che, successivamente all'istituzione delle agenzie fiscali previste dall'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il potere di cui allo stesso articolo 69, ultimo comma, può essere esercitato anche da tali agenzie.

 

Art. 4.
(Modifiche all'articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).
 

      1. All'articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre


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  1986, n. 917, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
 

      «3-bis. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 101 sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono i requisiti di cui all'articolo 87 non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi percepiti nel periodo di imposta di realizzo e in quello precedente. Tale disposizione si applica anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), e i relativi costi.

        3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano con riferimento alle partecipazioni acquisite presso società che direttamente o indirettamente controllano la società acquirente, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla la società acquirente, nonchè società a questa collegate. Ai fini della determinazione del requisito di controllo e del collegamento si applica l'articolo 2359 del codice civile».
 

Art. 5.
(Delega al Governo per il riordino della normativa sulla sicurezza degli impianti).
 

      1. Il comma 44 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, è sostituito dai seguenti:

 

      «44. Entro il 31 dicembre 2005 il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

          a) riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;


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            b) definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;
 

          c) determinazione delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali secondo i princìpi di sussidiarietà e di leale collaborazione, anche tramite lo strumento degli accordi in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

 

          d) previsione di sanzioni in caso di violazione degli obblighi stabiliti ai sensi del presente comma.

      44-bis. Le disposizioni del capo V della parte II del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto, se compatibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 44».

 

Art. 6.
(Obbligo di denaturazione del gasolio
per uso riscaldamento).
 

      1. La denaturazione di cui al comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, si effettua solo a seguito di specifica determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, che attesta la vigenza di un'aliquota di accisa per il gasolio usato come combustibile per riscaldamento inferiore nella misura percentuale di almeno il 10 per cento rispetto a quella prevista per il gasolio usato come carburante. Con la medesima determinazione sono fissati i tempi, la formula e le modalità della denaturazione.


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Art. 7.
(Semplificazione dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio dei gasdotti facenti parte della rete nazionale di trasporto del gas e dei nuovi gasdotti di interconnessione con l'estero).
 

      1. Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati del gas naturale, la costruzione e l'esercizio dei gasdotti facenti parte della rete nazionale di trasporto del gas e dei nuovi gasdotti di interconnessione con l'estero sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti a un'autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, previa intesa con la regione o le regioni interessate, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture in conformità al progetto approvato.

        2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede alla valutazione di impatto ambientale e alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato. Restano ferme, nell'ambito del procedimento unico di cui al presente articolo, le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito all'accertamento delle conformità delle opere alle prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbanistici ed edilizi.
        3. Il Ministro delle attività produttive adotta, con proprio decreto, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme atte a regolare il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui al presente articolo, nel rispetto del principio di semplificazione, e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

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Capo III
POTENZIAMENTO
DELLA RETE INFRASTRUTTURALE

Art. 8.
(Misure per la razionale produzione e distribuzione energetica e per la tutela dell'ambiente).

Art. 8.
(Misure per la razionale produzione e distribuzione energetica e per la tutela dell'ambiente).

      1. Al fine di promuovere l'attuazione di investimenti e la gestione del servizio idrico integrato, essenziali per lo sviluppo economico nelle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), in sede di riparto della dotazione aggiuntiva del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, accantona un'apposita riserva premiale, pari a 300 milioni di euro, da riconoscere per spese in conto capitale, proporzionalmente alla popolazione, ai comuni e alle province che, consorziati o associati per la gestione degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, risultino avere affidato e reso operativo il servizio idrico integrato a un soggetto gestore individuato in conformità alle disposizioni dell'articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

      1. Al fine di promuovere l'attuazione di investimenti e la gestione unitaria del servizio idrico integrato sul complesso del territorio di ciascun ambito territoriale ottimale nelle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), in sede di riparto della dotazione aggiuntiva del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, accantona un'apposita riserva premiale, pari a 300 milioni di euro, da riconoscere per spese in conto capitale, proporzionalmente alla popolazione, ai comuni e alle province che, consorziati o associati per la gestione degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, risultino avere affidato e reso operativo il servizio idrico integrato a un soggetto gestore individuato in conformità alle disposizioni dell'articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

      2. Il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con successiva delibera, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio, determina i criteri di riparto e di assegnazione della riserva premiale ai comuni e alle province le cui gestioni risultino affidate entro il 31 dicembre 2005 secondo le disposizioni di cui al comma 1, favorendo criteri di mercato e tempestività, e siano pienamente operative sul complesso del territorio dell'ambito territoriale ottimale.       2. Il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con successiva delibera, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio, determina i criteri di riparto e di assegnazione della riserva premiale ai comuni e alle province le cui gestioni risultino affidate entro il 30 giugno 2006 secondo le disposizioni di cui al comma 1, favorendo criteri di mercato e tempestività.
      3. Per le sanzioni irrogate dall'Autorità per 1'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge       Soppresso.

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14 novembre 1995, n. 481, non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
      4. Le maggiori entrate rispetto alla media di quelle riscosse negli anni 2003 e 2004, derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995, n. 481, ed attestate dall'Autorità medesima, sono destinate ad iniziative per la salvaguardia della sicurezza delle forniture di energia elettrica e di gas naturale e per la promozione dell'uso efficiente dell'energia, nonché ad iniziative finalizzate ad estendere l'utilizzo del GPL e del metano per autotrazione, per la promozione di interventi diretti a ridurre i consumi energetici nelle piccole e medie imprese attraverso innovazioni nei processi produttivi, ed a promuovere la sostituzione accelerata degli elettrodomestici e dei condizionatori d'aria e dei generatori di calore per uso domestico con unità a maggiore efficienza energetica. Tali entrate sono riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono individuate annualmente le iniziative di destinazione, sentite le competenti Commissioni parlamentari.       Soppresso.
      5. Il parametro di remunerazione dell'energia riconosciuta al produttore che cede l'energia elettrica di cui all'articolo articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è il prezzo definito nell'allegato A, articolo 30, comma 30.1, lettere a) e b), della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 5/04 del 30 gennaio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2004.       3. Identico.
      6. Il parametro di remunerazione dell'energia riconosciuta al produttore che cede l'energia elettrica di cui all'articolo 13,       4. Identico.

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comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è una tariffa unica determinata dalla media ponderata delle fasce orarie, del prezzo definito nell'allegato A, articolo 30, comma 30.1, lettere a) e b), della citata delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 5/04.
      7. Fermo restando il principio dell'imprescindibile riconoscimento di una tariffa unica e non differenziata per fasce derivante dalla specificità degli impianti in oggetto, il parametro indicato al comma 6, qualora dovesse essere modificato o venire a mancare ai sensi della normativa vigente, verrà automaticamente sostituito con la migliore alternativa tariffaria possibile, facendo sempre riferimento alle condizioni economiche del mercato, ma nel rispetto dei princìpi e delle finalità determinati dalla normativa comunitaria e nazionale di promozione dell' energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.       5. Fermo restando il principio dell'imprescindibile riconoscimento di una tariffa unica e non differenziata per fasce derivante dalla specificità degli impianti in oggetto, il parametro indicato al comma 4, qualora dovesse essere modificato o venire a mancare ai sensi della normativa vigente, verrà automaticamente sostituito con la migliore alternativa tariffaria possibile, facendo sempre riferimento alle condizioni economiche del mercato, ma nel rispetto dei princìpi e delle finalità determinati dalla normativa comunitaria e nazionale di promozione dell' energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.
      8. La misura dell'energia ritirata ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, viene effettuata dal gestore di rete competente, al netto dei consumi per usi di centrale, senza necessità per il soggetto produttore di stipula del contratto di consumo di detta energia con il distributore locale e senza oneri aggiuntivi per il produttore medesimo.       6. Identico.
      9. Le direttive, delibere o disposizioni comunque emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, dal Gestore del mercato elettrico, dall'Acquirente unico e dai gestori di rete, nel campo delle energie rinnovabili, del risparmio e dell'efficienza energetica dovranno conformarsi ai princìpi ed alla disciplina di cui ai commi da 5 a 8.       7. Le direttive, delibere o disposizioni comunque emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, dal Gestore del mercato elettrico, dall'Acquirente unico e dai gestori di rete, nel campo delle energie rinnovabili, del risparmio e dell'efficienza energetica dovranno conformarsi ai princìpi ed alla disciplina di cui ai commi da 3 a 6.
      10. Al fine di assicurare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la partecipazione costante ed efficiente a livello nazionale ed internazionale in materia di lotta all'inquinamento marino accidentale la Segreteria tecnica per la sicurezza ambientale della navigazione e del trasporto marittimi, di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è soppressa e sostituita, a decorrere dal 1o gennaio 2006, dalla Segreteria tecnica       8. Identico.

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per le azioni nazionali ed internazionali in materia di inquinamento marino accidentale e per la sicurezza ambientale della navigazione. La Segreteria dura in carica quattro anni e i membri possono essere rinnovati.
      11. La Segreteria tecnica opera presso la competente Direzione generale per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed è composta da un numero massimo di dieci esperti in materia di lotta all'inquinamento marino e sicurezza della navigazione, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. La Segreteria fornisce il supporto tecnico alle politiche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per quanto concerne la fissazione degli standard normativi, di metodi e tecnologie di sviluppo sostenibile e per la partecipazione del Ministero alle varie commissioni, gruppi di studio e di lavoro istituiti in esecuzione ovvero in preparazione della stipula di accordi internazionali riguardanti le medesime materie. Fornisce, altresì, al competente Direttore generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio elementi tecnici in merito alle attività di sorveglianza, monitoraggio e disinquinamento del mare territoriale.       9. Identico.
      12. Nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i compensi per i membri dell'Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili e l'efficienza negli usi finali dell'energia.       10. Identico.
      13. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per lo svolgimento delle attività in materia di difesa del suolo previste dal testo unico di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, dalla legge 5 marzo 1963, n. 366, dal decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla       Soppresso.

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legge 3 agosto 1998, n. 267, e dalle leggi 18 maggio 1989, n. 183, e 28 dicembre 2001, n. 448, ed, in particolare, per il superamento delle situazioni di dissesto idrogeologico sul territorio nazionale, si avvale, nel rispetto della normativa in materia di procedura ad evidenza pubblica e di scelta del contraente, di una società per azioni già esistente controllata direttamente dallo Stato, con la quale stipula apposita convenzione.
      14. Al fine di ottimizzare le risorse finanziarie destinate allo svolgimento delle attività di cui al comma 13, e di uniformare le relative procedure di spesa, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta apposite procedure per l'utilizzo delle predette risorse finanziarie.       11. Al fine di ottimizzare le risorse finanziarie destinate allo svolgimento delle attività in materia di difesa del suolo previste dal testo unico di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, dalla legge 5 marzo 1963, n. 366, dal decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e dalle leggi 18 maggio 1989, n. 183, e 28 dicembre 2001, n. 448, e di uniformare le relative procedure di spesa, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta apposite procedure per l'utilizzo delle predette risorse finanziarie.
      15. All'articolo 144, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da: «, attraverso il finanziamento» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «. La ripartizione dei predetti limiti di impegno è disposta con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'utilizzo di tali risorse avviene mediante accordi di programma quadro per la tutela delle acque e la gestione delle risorse idriche sottoscritti nell'ambito delle intese istituzionali di programma di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662. A tale fine il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio concorre con contributi quindicennali al finanziamento degli interventi contenuti nei predetti       12. Identico.

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accordi di programma quadro e realizzati da soggetti privati attuatori».
      16. Per l'utilizzo dei limiti d'impegno quindicennali di cui all'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in materia di risorse idriche, iscritti a decorrere dall'anno 2005 nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della       13. Per l'utilizzo dei limiti d'impegno quindicennali di cui all'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in materia di risorse idriche, iscritti a decorrere dall'anno 2005 nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, sono applicate le procedure di cui all'articolo 144, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal comma 15. tutela del territorio, sono applicate le procedure di cui all'articolo 144, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal comma 12.
      17. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, le parole da: «, a seguito dell'approvazione» fino a: «delle aree» sono soppresse e dopo le parole: «gli interventi della bonifica» sono inserite le seguenti: «di interesse pubblico». Dopo il comma 1-ter del medesimo articolo 2 è inserito il seguente:       14. Identico.

      «1-ter.1. Per l'attuazione della bonifica di cui al comma 1 si applica la procedura di cui all'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, e al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468».

        15. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

      «10-bis. Ai fini del rilascio della concessione di derivazione di acque pubbliche, l'attività di produzione di energia idroelettrica è considerata servizio pubblico essenziale».

Art. 9.
(Legge obiettivo per le città).

Art. 9.
(Legge obiettivo per le città).

      1. Il Governo, per promuovere lo sviluppo economico, individua gli ambiti urbani e territoriali di area vasta, strategici e di preminente interesse nazionale, ove attuare un programma di interventi in grado di accrescerne le potenzialità competitive

      1. Identico.


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a livello nazionale ed internazionale, con particolare riferimento al sistema europeo delle città.
      2. In sede di predisposizione del programma di cui al comma 1, il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, perseguendo i seguenti obiettivi:       2. Identico:

          a) sostenere iniziative di valorizzazione degli ambiti urbani e territoriali di area vasta, anche attraverso l'incremento della dotazione di infrastrutture anche immateriali e servizi, ottimizzando le esternalità generate dai processi di potenziamento infrastrutturali del territorio;

          a) identica;

          b) rafforzare i sistemi urbani e territoriali di area vasta anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilità conseguenti al traffico urbano e di attraversamento di merci e passeggeri;

          b) identica;

          c) ottimizzare le opportunità offerte dalla presenza di assi infrastrutturali transnazionali per caratterizzare gli ambiti territoriali come elementi di connessione transfrontaliera;

          c) identica;

          d) configurare un insieme di interventi, di funzioni e di attrezzature capaci di assicurare processi economici di sviluppo sostenibile e coniugare una molteplicità di soggetti pubblici e privati, attese sociali e interessi economici anche differenziati;

          d) configurare un insieme di interventi, di funzioni e di attrezzature capaci di assicurare processi economici di sviluppo sostenibile e coniugare una molteplicità di soggetti pubblici e privati, attese sociali e interessi economici anche differenziati, assegnando priorità ai progetti di miglioramento della mobilità urbana ad alto contenuto tecnologico e di minore impatto ambientale;

          e) perseguire, secondo il principio di sussidiarietà, l'efficienza allocativa delle risorse statali investite attraverso l'implementazione delle fonti finanziarie dei soggetti che partecipano alla realizzazione degli interventi.

          e) identica.


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      3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora le linee guida per la predisposizione del piano degli interventi di cui al comma 4. Le linee guida sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.       3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora le linee guida per la predisposizione del piano degli interventi di cui al comma 4, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Le linee guida sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
      4. Al fine della predisposizione del programma, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle linee guida di cui al comma 3, d'intesa con ogni singola regione ovvero con le regioni interessate individua gli ambiti urbani e territoriali di area vasta strategici e di preminente interesse nazionale. L'elenco dei comuni abilitati a presentare proposte di piano è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Entro i successivi centoventi giorni i comuni abilitati trasmettono le proposte di piano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed alla regione ovvero alle regioni competenti. Qualora il piano di interventi riguardi più comuni, gli stessi si impegnano ad attivare ogni utile forma di coordinamento, individuando un soggetto promotore dell'iniziativa. Nella fase di attuazione del piano, i comuni si associano ai sensi di quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero possono costituire una società ai sensi del comma 8.       4. Al fine della predisposizione del programma, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle linee guida di cui al comma 3, d'intesa con ogni singola regione ovvero con le regioni interessate individua gli ambiti urbani e territoriali di area vasta strategici e di preminente interesse nazionale. L'elenco dei comuni abilitati a presentare proposte di piano è pubblicato, nei successivi trenta giorni, nella Gazzetta Ufficiale. Entro i successivi centoventi giorni i comuni abilitati trasmettono le proposte di piano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed alla regione ovvero alle regioni competenti. Qualora il piano di interventi riguardi più comuni, gli stessi si impegnano ad attivare ogni utile forma di coordinamento, individuando un soggetto promotore dell'iniziativa. Nella fase di attuazione del piano, i comuni si associano ai sensi di quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero possono costituire una società ai sensi del comma 8.
      5. Il piano degli interventi, al fine del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, può anche prevedere l'adozione dei seguenti strumenti:       5. Identico:

          a) trasferimento di diritti edificatori e istituzione di apposito registro;

          a) identica;

          b) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e di miglioramento della qualità urbana;

          b) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e di miglioramento della qualità urbana, previa valutazione del rapporto costo-benefici;


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          c) misure fiscali di competenza comunale sugli immobili e strumenti di incentivazione del mercato della locazione;

          c) identica;

          d) costituzione delle società di cui al comma 8.

          d) identica.

      6. Ai piani, trasmessi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al CIPE che li approva, è assicurata ogni idonea forma di pubblicità al fine di consentire la formulazione di osservazioni e pareri finalizzati al miglioramento dei piani medesimi. Le forme di pubblicità ed i soggetti legittimati alla formulazione di osservazioni e pareri sono indicati nelle linee guida di cui al comma 3.

      6. Ai piani, trasmessi, entro sessanta giorni, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al CIPE che li approva nei successivi sessanta giorni, è assicurata ogni idonea forma di pubblicità al fine di consentire la formulazione di osservazioni e pareri finalizzati al miglioramento dei piani medesimi. Le forme di pubblicità ed i soggetti legittimati alla formulazione di osservazioni e pareri sono indicati nelle linee guida di cui al comma 3.

      7. I comuni, individuati ai sensi del comma 4, predispongono il piano definitivo degli interventi, anche attivando la partecipazione di proposte private e secondo l'intesa sottoscritta dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il piano è trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne cura l'istruttoria per l'invio al CIPE.       7. I comuni, individuati ai sensi del comma 4, predispongono il piano definitivo degli interventi, anche attivando la partecipazione di proposte private e secondo l'intesa sottoscritta dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il piano è trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne verifica le conformità rispetto al piano approvato dal CIPE.
      8. Per progettare, realizzare e gestire i piani di cui alla presente legge, i comuni possono costituire società per azioni anche con la partecipazione della provincia, della regione, di altri enti ed amministrazioni pubblici e di soggetti privati secondo le disposizioni recate dal titolo V della parte I del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.       8. Identico.
      9. I piani si attuano con la sottoscrizione di un accordo di programma quadro da parte dei soggetti competenti per l'attuazione.       9. Identico.

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      10. Le attività di accompagnamento, controllo e monitoraggio relative all'avanzamento fisico, finanziario e procedurale dei piani sono assicurate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che predispone una relazione annuale al Parlamento.       10. Identico.
      11. Agli oneri derivanti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si fa fronte con le risorse stanziate annualmente per le infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443.       11. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si fa fronte mediante parziale utilizzo delle risorse per le infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443. Con la legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria, è individuata la quota parte delle risorse di cui alla citata legge n. 443 del 2001, da destinare agli interventi di cui al presente articolo.
      12. Se e dal momento in cui la Regione siciliana e la regione Calabria esprimono la loro intesa al riguardo, risulta individuato come ambito di area vasta strategica e di preminente interesse nazionale, rispondente alle previsioni del comma 1, il territorio delle province di Messina e di Reggio Calabria. In esso gli interventi disciplinati dal presente articolo devono rispondere anche allo specifico scopo di adeguare le infrastrutture e gli assetti urbani in essere alle esigenze e alle opportunità inerenti alla realizzazione ed al funzionamento del collegamento stabile viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente. All'interno di tale ambito risultano altresì contestualmente individuate come altrettante, distinte aree urbane ai sensi del citato comma 1, le circoscrizioni territoriali dei comuni di Messina, Reggio Calabria, Villa S. Giovanni e Campo Calabro.       Soppresso.
        12. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, lettera b), e al fine di incentivare modalità di trasporto alternative a quella privata, gli enti locali possono escludere dall'imposta comunale sulla pubblicità e dal diritto sulle pubbliche affissioni di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, i manifesti collocati sui mezzi di trasporto pubblici volti a pubblicizzare esclusivamente i servizi e l'offerta delle medesime imprese di trasporto pubblico locale.

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Art. 10.
(Incentivazione della logistica).

Soppresso.

      1. Nell'ambito degli strumenti finanziari a disposizione, il CIPE finanzia prioritariamente le misure necessarie per garantire la realizzazione di un adeguato sistema di servizi intersettoriali ed intermodali per l'integrazione delle infrastrutture materiali del Paese con sistemi tecnologici e di conoscenze, in funzione dello sviluppo del sistema logistico nazionale.

      2. Per lo sviluppo di efficaci strumenti a sostegno della incentivazione di un si stema nazionale della logistica, anche a valere sulle risorse del Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel rispetto di quanto previsto dal comma 361 del citato articolo 1, è prevista prioritariamente la realizzazione di piattaforme tecnologiche e logistiche al servizio della piccola e media impresa, localizzate in aree strategiche per lo sviluppo del sistema logistico nazionale, partendo dalle aree sottoutilizzate.
      3. Nell'ambito degli interventi previsti ai sensi del comma 2, sono adottate le misure necessarie a garantire la rivalutazione del sistema portuale delle aree sottoutilizzate e il sostegno al trasporto ferroviario e all'intermodalità, con l'adeguata offerta dei servizi necessari per la realizzazione di una rete logistica ed intermodale interconnessa.
      4. Per la definizione di adeguati procedimenti amministrativi in grado di rendere più efficiente lo stoccaggio, la manipolazione e la distribuzione delle merci, in coerenza con le esigenze di un sistema integrato di logistica ed intermodalità, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono ridefinite le relative procedure amministrative, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di servizi di polizia doganale, nel rispetto degli obiettivi di massima semplificazione, efficacia ed efficienza, nonché utilizzo di tecnologie informatiche.

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Capo IV
AUMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO

Art. 11.
(Contributi in conto interessi su finanziamenti bancari da parte del Fondo per l'innovazione tecnologica e altri Fondi di garanzia).

Art. 10.
(Contributi in conto interessi su finanziamenti bancari da parte del Fondo per l'innovazione tecnologica e altri Fondi di garanzia).

      1. Il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nel limite delle disponibilità destinate a contributi a fondo perduto, può concedere agevolazioni a favore dei programmi finalizzati allo svolgimento di attività di sviluppo precompetitivo di cui al punto 2 della circolare del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 maggio 2001, n. 4240, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2001, anche nella forma del contributo in conto interessi su finanziamenti bancari concessi a condizioni liberamente concordate tra le parti secondo modalità regolate con decreto del Ministero delle attività produttive.

      1. Identico.

      2. Una quota delle risorse del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è destinata alla promozione ed al sostegno di progetti finalizzati al trasferimento di tecnologie in favore delle piccole e medie imprese realizzati da nuove aggregazioni di soggetti, anche mediante interazione e collaborazione tra il settore pubblico e quello privato della ricerca. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono stabiliti i criteri per il finanziamento dei relativi progetti, nonché per la definizione e la costituzione di dette aggregazioni e per l'utilizzo dei risultati della ricerca.       2. Al fine di favorire lo sviluppo di idee innovative realizzate da aggregazioni di piccole e medie imprese, una quota delle risorse del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è destinata alla realizzazione di nuovi prodotti e servizi nei settori del tessile, dell'alimentare, delle nanotecnologie, delle tecnologie dell'idrogeno applicate al trasporto e alla produzione di energia, delle biotecnologie in ambito farmaceutico e sanitario, delle tecnologie della comunicazione e delle tecnologie spaziali, anche mediante interazione e collaborazione tra il settore pubblico e quello privato della ricerca. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e

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  con il il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) sono stabiliti i criteri per la selezione dei progetti, le modalità di presentazione della relativa relazione tecnica, dello studio di fattibilità dell'eventuale prototipo, le forme dell'eventuale revoca dei contributi assegnati e le modalità di costituzione di dette aggregazioni. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri per l'innovazione e le tecnologie e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la CRUI, e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma tra le regioni, sulla base di indicatori demografici e socio-economici, nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle regioni, delle province, dei comuni e delle città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all'innovazione per i settori produttivi. In fase di prima applicazione il decreto è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Una quota delle risorse del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è destinata alla concessione di agevolazioni alle imprese, nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo, volti alla copertura dei costi, non superiori a 500.000 euro, sostenuti per lo studio e la valorizzazione di brevetti commissionati ad università o enti di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono determinate le modalità di attuazione dell'intervento e le tipologie di aiuto che dovranno prevedere una quota di contributo non superiore al 20 per cento dei costi sostenuti dall'impresa.       3. Una quota delle risorse del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è destinata alla concessione di agevolazioni alle imprese, nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo, volti alla copertura dei costi, non superiori a 500.000 euro, sostenuti per lo studio e la valorizzazione di brevetti commissionati ad università o enti di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono determinate le modalità di attuazione dell'intervento e le tipologie di aiuto che dovranno prevedere una quota di contributo non superiore al 50 per cento dei costi sostenuti dall'impresa.

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        4. Le domande di finanziamento a valere sul Fondo di cui al comma 1 sono valutate entro tre mesi dalla presentazione e i contributi sono erogati entro i tre mesi successivi alla data di approvazione.
      4. Una quota non inferiore al 30 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è destinata alla concessione di agevolazioni a favore dei programmi finalizzati allo svolgimento di attività di sviluppo precompetitivo svolti dalle piccole e medie imprese localizzate nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato che istituisce la Comunità europea, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 e da quella che verrà approvata per il successivo periodo.       5. Identico.
      5. Con decreto del Ministro delle attività produttive sono determinate annualmente le quote di risorse del Fondo rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da destinare agli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, nonché al comma 270 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.       6. Identico.
      6. Per fare fronte alle esigenze relative all'attività amministrativa in materia di proprietà industriale, con particolare riguardo all'evoluzione del sistema nazionale ed internazionale di tutela dei brevetti, nonché alle programmate modifiche di riassetto normativo, per l'anno 2005 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro, da utilizzare secondo criteri e modalità determinati dal Ministro delle attività produttive.       7. Identico.
      7. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni: Soppresso.

          a) al comma 19, secondo periodo, dopo le parole: «ai Fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21» è inserita la seguente: «,23»;


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          b) ai commi 22 e 23, le parole: «dei finanziamenti complessivamente garantiti» sono sostituite dalle seguenti: «delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati»;

          c) dopo il comma 23 è inserito il seguente:

      «23-bis. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno effetto a decorrere dall'anno 2004»;

          d) i commi 25, 26, 27 e 61-ter sono abrogati. Conseguentemente al comma 1 è soppresso il secondo periodo e il riferimento al comma 25 contenuto nei commi 23 e 24 va inteso in relazione al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

 

Art. 11.
(Convenzioni per la gestione di interventi in favore delle imprese artigiane).
 

      1. Le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, e all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate, con atti integrativi delle convenzioni stesse, per un periodo di tempo non superiore alla metà dell'originaria durata.

 

Art. 12.
(Disposizioni in favore dell'internazionalizzazione delle imprese).
 

      1. A valere sul fondo rotativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, una quota fino a 30 milioni di euro è destinata alla concessione di finanziamenti a piccole imprese, anche artigiane, e loro consorzi, come definite dalla normativa comunitaria in vigore. Le tipologie


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  delle iniziative, volte a sostenere l'internazionalizzazione delle imprese senza prevedere la presenza stabile all'estero con strutture o personale, sono stabilite con delibera del CIPE. I finanziamenti sono concessi per importi fino al 50 per cento del valore dell'iniziativa finanziata e comunque per un valore unitario non superiore a 50 mila euro. Le condizioni dei finanziamenti sono quelle applicate alle operazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), del regolamento di cui al decreto del Ministro del commercio con l'estero 23 marzo 2000, n. 136. Il CIPE può modificare l'importo complessivo destinato al finanziamento delle operazioni di cui al presente comma, in funzione dell'operatività dello strumento.
        2. In attesa della unificazione dei fondi rotativi destinati ad operazioni di venture capital di cui all'articolo 9, comma 1-ter, lettera d), della legge 29 luglio 2003, n. 229, introdotto dall'articolo 6 della legge 31 marzo 2005, n. 56, il Comitato di indirizzo e rendicontazione di cui all'articolo 5 del decreto del Vice Ministro delle attività produttive 3 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2003, può, in caso di esaurimento dei fondi destinati ad un'area geografica o a determinate categorie di imprese, autorizzare l'imputazione di singole operazioni su fondi destinati ad altra area geografica o ad altra categoria di imprese.
 

Art. 13.
(Disposizioni in materia di reindustrializzazione e di promozione industriale).
 

      1, Le disposizioni in materia di reindustrializzazione e di promozione industriale, di cui al decreto-legge 1o aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e al comma 8 dell'articolo 11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, trovano applicazione nei comuni nei cui territori hanno sede gli stabilimenti industriali interessati e nei comuni confinanti,


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  fermo restando che, in ogni caso, gli ambiti territoriali non possono eccedere il territorio della provincia di appartenenza.

Capo V
SVILUPPO DELL'INNOVAZIONE E DELLA DIFFUSIONE DELLE TECNOLOGIE

Art. 12.
(Diffusione delle tecnologie).

Art. 14.
(Diffusione delle tecnologie).

      1. La cessione a corrispettivo pari a quello di acquisto di personal computer di nuova fabbricazione acquistati nello stesso esercizio della cessione, eventualmente con annessi relativi programmi di funzionamento, se attuata da imprese o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, in favore di lavoratori dipendenti, non dà luogo, ai fini delle imposte sul reddito, a presupposto di imponibilità per reddito in natura.

      Soppresso.

      2. Le cessioni a titolo gratuito da parte delle imprese di personal computer con eventuali relativi programmi di funzionamento, già interamente ammortizzati e utilizzati da non più di cinque anni come beni strumentali, se effettuate in favore di associazioni e altre organizzazioni non lucrative con scopi solidaristici o sociali, non danno luogo ai fini delle imposte sul reddito a destinazione dei beni a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Possono beneficiare delle donazioni previste dal presente articolo, alle condizioni previste, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le società cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le fondazioni e le associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la pro mozione di attività di ricerca scientifica e       1. Identico.

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le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
      3. Le pubbliche amministrazioni statali, nei rapporti con i cittadini e con le imprese, sono tenute a ricevere, nonché inviare se richiesto, anche in via telematica, nel rispetto della normativa vigente, la corrispondenza, i documenti e tutti gli atti relativi ad ogni adempimento amministrativo.       2. Le pubbliche amministrazioni statali, nei rapporti con i cittadini e con le imprese, sono tenute a ricevere, nonché inviare se richiesto, anche in via telematica, nel rispetto della normativa vigente, la corrispondenza, i documenti e tutti gli atti relativi ad ogni adempimento amministrativo che non sia già oggetto di specifica e dedicata procedura informatizzata. A tale fine le pubbliche amministrazioni si avvalgono di beni e servizi informatici e telematici che assicurino l'integrità del messaggio nella fase di trasmissione informatica attraverso la certificazione tramite firma digitale, e la conformità dello stesso all'originale mediante tecnologie che conferiscono validità legale al processo di trasferimento da un supporto all'altro nel rispetto delle vigenti regole tecniche. Le copie su supporto cartaceo, generate mediante l'impiego di mezzi informatici, sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale da cui sono tratte se la conformità all'originale è assicurata dal soggetto incaricato del trasferimento da un supporto all'altro mediante l'utilizzazione di tecnologie che conferiscono validità legale al processo di trasferimento nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
      4. L'obbligo di cui al comma 3 decorre, per ciascuna pubblica amministrazione centrale, dalla data stabilita con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro interessato.       3. L'obbligo di cui al comma 2 decorre, per ciascuna pubblica amministrazione centrale, dalla data stabilita con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro interessato.
      5. Le concessioni di pubblici servizi sono integrate con quanto previsto dalle disposizioni contenute ai commi 3 e 4 a decorrere dalla data stabilita con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.       4. Le concessioni di pubblici servizi sono integrate con quanto previsto dalle disposizioni contenute ai commi 2 e 3 a decorrere dalla data stabilita con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

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      6. Le pubbliche amministrazioni statali, che ancora non ne dispongono, attivano tempestivamente il servizio di ricezione delle trasmissioni telematiche, utilizzando allo scopo le risorse finanziarie già disponibili per le esigenze informatiche.       5. Identico.
      7. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano disposizioni coerenti con quanto previsto nei commi da 3 a 6 nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalle disposizioni dei predetti commi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.       6. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano disposizioni coerenti con quanto previsto nei commi da 2 a 5 nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalle disposizioni dei predetti commi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      8. Il concessionario del servizio postale universale, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, ha facoltà di dematerializzare, nel rispetto delle vigenti regole tecniche, i documenti cartacei attestanti i pagamenti in conto corrente; a tale fine individua i dirigenti preposti alla certificazione di conformità del documento informatico riproduttivo del documento originale cartaceo.       7. Identico.
      9. Dopo il comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto il seguente:       8. Identico.

      «6-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, nel caso in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti che hanno dato luogo a registrazione, trascrizione e voltura con le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico, ovvero dipendano da atti e dichiarazioni che hanno dato luogo a trascrizione e voltura automatica o a variazioni catastali nello stato dei beni, i soggetti passivi sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione o comunicazione, di cui all'articolo 59, comma 1, lettera l), numero 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza


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Stato-città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti tipologia, termini e modalità di trasmissione telematica dei dati ai comuni interessati, a cura dell'Agenzia del territorio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di rimborso da parte dei comuni dei costi sostenuti per la trasmissione telematica dei dati. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, sono stabilite, sentiti il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), le specifiche tecniche per la trasmissione telematica di dati ai comuni».
      10. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, sono apportate le seguenti modificazioni:       9. Identico.

          a) l'articolo 3-bis è sostituito dal seguente:

      «Art. 3-bis. - (Procedure telematiche, modello unico informatico e autoliquidazione). - 1. Alla registrazione di atti e denunce, alla presentazione di dichiarazioni di successione, nonché alla trascrizione, all'iscrizione ed all'annotazione nei registri immobiliari ed in altri pubblici registri ed alla voltura catastale, si provvede con procedure telematiche. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia e con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri, è fissata la progressiva decorrenza dell'applicabilità del primo periodo; la decorrenza è fissata anche con riferimento a determinati soggetti, a specifiche aree geografiche ed a particolari tipologie di atti o fattispecie, tenendo conto dell'effettiva possibilità di utilizzo degli strumenti telematici da parte


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dei soggetti interessati. Con i medesimi decreti si può provvedere all'eventuale attribuzione di un codice unico immobiliare.
      2. Le richieste di registrazione, le note di trascrizione e di iscrizione, le domande di annotazione e di voltura catastale, nonché le denunce, le dichiarazioni ed ogni altra formalità, relative ad atti o fattispecie per i quali è applicabile la procedura telematica, a seguito dell'adozione dei decreti di cui al comma 1, sono presentate su un modello unico informatico da trasmettere per via telematica unitamente a tutta la documentazione necessaria; con i medesimi decreti di cui al comma 1 può essere prevista la presentazione del predetto modello unico su supporto informatico; con lo stesso decreto può essere altresì prevista la data a decorrere dalla quale il titolo è trasmesso per via telematica, anche al fine della presentazione al conservatore dei registri immobiliari, per l'esecuzione delle relative formalità.
      3. In caso di presentazione del modello unico informatico per via telematica effettuata dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le formalità di cui al comma 2 sono eseguite previo pagamento dei tributi dovuti in base ad autoliquidazione. In caso di irregolare funzionamento del collegamento telematico, fermo il predetto obbligo di pagamento, la trasmissione per via telematica è sostituita dalla presentazione su supporto informatico.
      4. In caso di presentazione del modello unico informatico per via telematica effettuata da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le formalità di cui al comma 2 sono eseguite previo pagamento, anche mediante autoliquidazione, dei tributi dovuti, con le modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze.

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      5. Per gli atti comportanti annotazione nei registri immobiliari, la presentazione del modello unico informatico può avere ad oggetto, oltre alla eventuale voltura catastale ad essi collegata, la richiesta di registrazione e, anche separatamente, la domanda di annotazione. La formalità di annotazione ed il pagamento dei relativi tributi e diritti vengono eseguiti con le modalità stabilite nel decreto di cui al comma 4.
      6. Nell'ipotesi di formalità da eseguire con il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, la presentazione del modello unico informatico può avere ad oggetto anche tutte le domande ed istanze finalizzate all'esecuzione di dette formalità, nonché la trasmissione della documentazione necessaria ai fini dell'intavolazione. In tale ipotesi il decreto di cui al comma 1 è adottato anche di concerto con gli enti pubblici territoriali responsabili della tenuta del libro fondiario»;
          b) all'articolo 3-ter, comma 1, primo periodo, le parole: «e del versamento» sono sostituite dalle seguenti: «degli atti trasmessi con le procedure telematiche di cui all'articolo 3-bis, nonché del versamento».

      11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono individuate le voci di tariffa e sono determinati in misura forfetaria gli importi dell'imposta di bollo dovuta sugli atti di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, come sostituito dal comma 10, lettera a), anche tenuto conto degli adempimenti correlati. Il decreto di cui al presente comma deve garantire l'invarianza di gettito complessiva per l'erario.

      10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono individuate le voci di tariffa e sono determinati in misura forfetaria gli importi dell'imposta di bollo dovuta sugli atti di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, come sostituito dal comma 9, lettera a), anche tenuto conto degli adempimenti correlati. Il decreto di cui al presente comma deve garantire l'invarianza di gettito complessiva per l'erario.

      12. Per l'attuazione del presente articolo, ad eccezione del comma 1, è autorizzata la spesa di 3,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, e 1,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.       11. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 3,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, e 1,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

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      13. Al secondo periodo del comma 212 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «o alla rete mobile UMTS» sono soppresse.       Soppresso.
        12. I commi 3-ter e 3-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono abrogati.
        13. Ai fini di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i soggetti operanti con regime monofase si intendono ricompresi nell'ambito di cui alla lettera a) del secondo comma del predetto articolo 30.
 

Art. 15.
(Riduzione delle garanzie finanziarie per le imprese eco-certificate).
 

      1. Le garanzie finanziarie previste dal comma 3 dell'articolo 16, dal comma 4 dell'articolo 17, dal comma 1 dell'articolo 28 e dal comma 5 dell'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sono ridotte del 50 per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, (EMAS) e del 40 per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

        2. È fatto salvo l'obbligo da parte delle imprese interessate di integrare le garanzie finanziarie di cui al comma 1 qualora si verifichi una sospensione definitiva della registrazione EMAS o della certificazione ISO 14000.
 

Art. 16.
(Modifiche al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180).
 

      1. Al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla


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  legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:
 

          a) all'articolo 1:

 

              1) al comma 1, dopo le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,» sono inserite le seguenti: «su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni imprenditoriali,»;

 

              2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

 

      «4-bis. Nello svolgimento delle attività di sorveglianza del mercato e di lotta alla contraffazione, l'Agenzia delle dogane può effettuare, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, un monitoraggio a campione sull'importazione in Italia di prodotti fabbricati con metalli preziosi provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea. Tale monitoraggio si esplica, in particolare, tramite un controllo formale del rispetto del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, e successive modificazioni, verificando che non sia già presente, al momento della importazione, un marchio di identificazione italiano»;

 

              3) il comma 6 è sostituito dal seguente:

 

      «6. Il limite massimo di partecipazione della Simest Spa, ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, è elevato al 49 per cento per gli investimenti all'estero delle imprese italiane, dai quali derivino la creazione, l'acquisizione di imprese, joint-venture, e che si configurino quali attività aggiuntive a quelle nazionali, accompagnati dall'impegno al mantenimento delle capacità produttive interne. Resta ferma la facoltà del CIPE di variare, con proprio provvedimento, la percentuale della predetta partecipazione»;


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              4) al comma 7, al primo periodo, dopo le parole: «sanzione amministrativa pecuniaria» sono inserite le seguenti: «da 100 euro» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa»;

 

              5) al comma 8 è aggiunto il seguente periodo: «Nel caso di sanzioni applicate da organi di polizia locale, le somme sono destinate per il 50 per cento all'ente locale competente e per il restante 50 per cento allo Stato, secondo le modalità definite al periodo precedente»;

 

              6) il comma 12 è sostituito dal seguente:

 

      «12. Gli strumenti partecipativi e finanziari introdotti ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, dell'articolo 22, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e dell'articolo 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, non si applicano ai progetti delle imprese che, investendo all'estero, non prevedono, nel piano dell'investimento, il mantenimento sul territorio nazionale delle attività di ricerca, sviluppo, ove esistenti, delle funzioni direzionali, nonché di una parte sostanziale dell'attività produttiva»;

                7) il comma 14 è sostituito dal seguente:
 

      «14. Allo scopo di favorire l'attività di ricerca e innovazione delle imprese italiane ed al fine di migliorarne l'efficienza nei processi di internazionalizzazione, il limite di partecipazione della Simest Spa, come previsto dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, è elevato al 49 per cento del capitale o fondo sociale della società nel caso in cui le imprese italiane che investono all'estero in


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  impianti produttivi non incorrano nelle condizioni di esclusione ai sensi del comma 12 e intendano altresì effettuare in Italia investimenti in ricerca e innovazione nel periodo di durata dell'intervento della Simest Spa»;
 

          b) all'articolo 5, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché gli interventi previsti dall'articolo 86, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289»;

 

          c) all'articolo 6:

 

              1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Almeno la metà della quota di cui al periodo precedente è destinata al finanziamento di progetti promossi da micro e piccole imprese, in forma singola o associata, ed è gestita dal soggetto gestore di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che può avvalersi degli interventi di controgaranzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;

 

              2) al comma 4, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in particolare nei settori ad alta tecnologia»;

 

          d) all'articolo 8, comma 3, le parole: «alla stessa data» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2»;

 

          e) all'articolo 9:

 

              1) al comma 1, alinea, dopo le parole: «studi e consulenze» sono inserite le seguenti: «di natura legale, fiscale, contabile, giuslavoristica, necessarie ai fini della valutazione e realizzazione dell'operazione, e perizie direttamente connesse,»;

 

              2) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

 

      «c-bis) indipendentemente dall'importo complessivo delle spese sostenute per studi e consulenze, l'ammontare del credito d'imposta non può superare 30.000 euro»

 

              3) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:


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      «2-bis. Il contributo di cui al comma 1 è destinato prioritariamente alle forme di aggregazione su base contrattuale e consortile fra micro e piccole imprese, come definite dalla citata raccomandazione n. 2003/361/CE, di cui alle lettere c) e d) del comma 1-bis.

        2-ter. Per le imprese che rispettano tutte le condizioni di cui al comma 1, e che hanno più di cinque dipendenti prima del processo di concentrazione o aggregazione, è riconosciuto, per l'anno 2005, un credito d'imposta addizionale in misura pari:
 

          a) al 7,5 per cento e al 15 per cento dei costi dei nuovi investimenti collegati o sostenuti a seguito del processo di aggregazione o concentrazione rispettivamente dalle imprese di medie e di piccole dimensioni. Il credito è attribuito nel rispetto delle condizioni previste nel citato regolamento (CE) n. 70/2001. Nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e lettera c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, fermo restando il rispetto delle condizioni previste dal citato regolamento (CE) n. 70/2001, la misura del credito d'imposta è aumentata fino al massimale degli aiuti all'investimento a finalità regionale fissato nella Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 e in quella che sarà approvata per il successivo periodo;

 

          b) al 50 per cento dei costi per la promozione all'estero collegati o sostenuti a seguito del processo di aggregazione o concentrazione, nel rispetto delle condizioni previste nel citato regolamento (CE) n. 70/2001. Sono agevolabili i costi sostenuti per la locazione, installazione e gestione dello stand per la prima partecipazione ad una fiera o esposizione, in Italia o all'estero, nonché i costi per studi e consulenze per il lancio di un prodotto su un nuovo mercato. Sono esclusi gli aiuti all'esportazione vietati dalla disciplina comunitaria;


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          c) al 35 per cento dei costi per la formazione collegati o sostenuti a seguito del processo di aggregazione o concentrazione, nel rispetto delle condizioni previste nel regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. La misura dell'incentivo è aumentata al 70 per cento in caso di formazione generale, ovvero di formazione che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili e migliori significativamente la possibilità di collocamento del lavoratore;

 

          d) al 35 per cento dei costi per la ricerca collegati o sostenuti a seguito del processo di aggregazione o concentrazione, nel rispetto delle condizioni previste nel citato regolamento (CE) n. 70/2001, come modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004. La misura dell'incentivo è aumentata:

 

              1) del 5 per cento nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, e del 10 per cento nelle aree ammissibili alla deroga prevista dal medesimo articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato;

 

              2) del 10 per cento in caso di collaborazione con almeno due partner indipendenti di due Stati membri o con istituti di ricerca pubblici, oppure se i risultati del progetto sono pubblicizzati;

 

              3) del 15 per cento in caso di ricerche multisettoriali in conformità con un progetto avviato ai sensi di un programma quadro di azioni comunitarie o del programma Eureka;

                4)  fino al 75 per cento limitatamente ai costi degli studi di fattibilità tecnica in preparazione dell'attività di ricerca.

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        2-quater. Il contributo di cui al comma 2-ter è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 26 milioni di euro per l'anno 2005. Al relativo onere, pari a 26 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come rideterminata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311»;
 

              4) al comma 3, primo periodo, le parole: «Per fruire del contributo» sono sostituite dalle seguenti: «Per fruire dei contributi di cui ai commi 1 e 2-ter» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Coloro che, presentata l'istanza, non ne hanno ottenuto l'accoglimento per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per l'anno e che, comunque, intendono conseguire il credito d'imposta, possono rinnovare l'istanza a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo conservando l'ordine di priorità conseguito con la precedente istanza non accolta»;

 

          f) all'articolo 13:

 

      1) al comma 13, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

 

          «a) al comma 1, il sesto periodo è sostituito dai seguenti: "Ai fini del raccordo della programmazione della formazione professionale continua, nell'ambito della concertazione prevista in sede regionale, le regioni, le province autonome e le articolazioni regionali dei fondi interprofessionali o i rappresentanti designati dai fondi stessi provvederanno al reciproco scambio di dati ed informazioni relativi alle iniziative in materia di formazione continua. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito dell'Osservatorio nazionale per la formazione continua, definisce, d'intesa con regioni e parti sociali, tempi e modalità attraverso i quali facilitare il trasferimento delle predette informazioni, utiliz-zando il sistema informativo di monitoraggio delle attività"»;


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        2) il comma 13-bis è sostituito dal seguente:
 

          «13-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

 

              "5-bis. Fino all'entrata in vigore della legge regionale o provinciale prevista dal comma 5, la disciplina dell'apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi o accordi conclusi a livello nazionale tra le organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative e le associazioni nazionali dei datori di lavoro firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro. I relativi profili formativi possono essere definiti, con l'assistenza dell'ISFOL se richiesta dalle parti, anche per il tramite di enti bilaterali per la formazione"».

 

      2. All'articolo 1, terzo comma, del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, come modificato, da ultimo, dall'articolo 13-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le condizioni contrattuali sono determinate sulla base di convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari indicati al precedente periodo dal Ministero dell'economia e delle finanze o dagli enti che erogano le pensioni e gli altri assegni di cui al quarto comma, secondo le procedure e nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento di attuazione previsto dall'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80».

        3. All'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il decreto stabilisce le

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  procedure e i criteri per la stipula delle convenzioni previste dall'articolo 1, terzo comma, del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.
 

Art. 17.
(Disposizioni per il potenziamento
dei centri fieristici).
 

      1. Allo scopo di incentivare l'attività dei centri fieristici, per l'esercizio in corso alla data del 1o gennaio 2006 e per i cinque successivi, è consentito ai soggetti previsti dal comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, proprietari o gestori di centri fieristici, di escludere dal reddito imponibile ai fini dell'IRES e dell'IRAP una quota, comunque non superiore al 70 per cento, degli utili dichiarati impiegata nell'investimento in beni strumentali, materiali ed immateriali, effettuato nell'esercizio stesso e nei tre successivi.

        2. L'agevolazione di cui al comma 1 compete, in ogni caso, fino alla concorrenza degli investimenti effettuati ai sensi del medesimo comma 1, non può eccedere il reddito imponibile, al netto degli ammortamenti calcolati con l'aliquota massima, e deve essere richiesta espressamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi con l'indicazione della parte di utili destinata al reinvestimento. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti.
        3. Ai fini di cui al presente articolo, per investimenti si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di

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  beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.
        4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni attuative del presente articolo ed è stabilita la quota dell'esclusione di cui al comma 1, in ogni caso entro il limite di spesa di cui al comma 5.
        5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata ala spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.
        6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 

Art. 18.
(Contributi alle imprese operanti
nel comparto della pesca).
 

      1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le imprese operanti nel comparto della pesca interessate alla concessione dei contributi per favorire l'ammodernamento e il potenziamento del comparto stesso, di cui al predetto comma, presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza al Ministero delle politiche agricole e forestali.

        2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, nei successivi trenta giorni, provvede all'erogazione dei contributi.

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        3. I contributi di cui al comma 1 sono riconosciuti nella misura massima di 2.500 euro per ciascuna delle imprese interessate e comunque entro il limite delle risorse stanziate dal citato articolo 1, comma 245, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 

Art. 19.
(Finanziamenti per lo sviluppo delle energie prodotte da fonti rinnovabili).
 

      1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 248, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i soggetti interessati alla concessione dei finanziamenti per incentivare lo sviluppo delle energie prodotte da fonti rinnovabili di cui al predetto comma, presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero dell'economia e delle finanze apposita istanza corredata dai relativi progetti.

        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, nei successivi trenta giorni, provvede all'erogazione dei finanziamenti.
        3. I finanziamenti di cui al comma 1 sono riconosciuti nella misura massima di 100.000 euro per ciascuno dei soggetti interessati e comunque entro il limite delle risorse stanziate dal citato articolo 1, comma 248, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 

Art. 20.
(Proroga dei termini relativi alle deleghe in materia di incentivi alle imprese e metrologia legale).
 

      1. All'articolo 5, comma 1, alinea, della legge 29 luglio 2003, n. 229, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi».

        2. All'articolo 8, comma 1, alinea, della legge 29 luglio 2003, n. 229, le parole; «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi».

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Art. 21.
(Disposizioni in materia di realizzazione, acquisizione e adeguamento di beni immobili).
 

      1. Per la realizzazione, l'acquisizione e l'adeguamento di opere pubbliche, le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere contratti di locazione finanziaria (leasing), previo espletamento di procedura ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni.

        2. Le attività di progettazione, esecuzione e collaudo delle opere acquisite dalle amministrazioni pubbliche mediante contratti di locazione finanziaria sono realizzate, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, fatta eccezione per quanto espressamente disposto dal presente articolo.
        3. Ai fini del presente articolo, si intendono per opere pubbliche gli edifici, gli impianti, le infrastrutture e qualsiasi altro tipo di costruzione di cui le amministrazioni necessitino per lo svolgimento delle proprie funzioni.
        4. Ai fini del presente articolo, si intendono per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti individuati nell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni.
        5. Le opere pubbliche da realizzare mediante ricorso allo strumento della locazione finanziaria sono inserite nell'elenco delle opere pubbliche predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
        6. Le opere pubbliche sono realizzate a cura e spese di un soggetto finanziatore iscritto nell'elenco degli intermediari finanziari previsto dal testo unico di cui al

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  decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro del tesoro 6 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 1994.
        7. La progettazione definitiva delle opere pubbliche è a cura e spese delle amministrazioni aggiudicatrici, che vi provvedono secondo le modalità previste dall'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni, nonché in conformità al capitolato di gara e alle prescrizioni della normativa vigente in materia.
        8. Il soggetto finanziatore, in sede di partecipazione alla gara ai sensi del comma 1, indica le imprese in possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, alle quali intende affidare l'esecuzione dei lavori. In sede di partecipazione alla gara, il soggetto finanziatore indica altresì il direttore dei lavori in possesso dei requisiti richiesti dalla citata legge n. 109 del 1994, e, nei casi previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
        9. L'amministrazione aggiudicatrice, ferme restando le competenze del direttore dei lavori di cui al comma 8, nomina uno o più verificatori delle opere con il potere di accedere al cantiere senza limitazioni e senza preavviso. Il verificatore è competente all'accertamento della regolare e tempestiva esecuzione delle opere in relazione a ciascun singolo stato di avanzamento dei lavori.
 

Art. 22.
(Insediamenti turistici di qualità).
 

      1. Al fine di promuovere lo sviluppo del turismo di qualità, i soggetti di cui al comma 4, di seguito denominati «promotori»,


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  possono presentare alla regione interessata proposte relative alla realizzazione di insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale, anche tramite concessione di beni demaniali marittimi e anche mediante la riqualificazione di insediamenti e impianti preesistenti.
        2. Ai canoni di concessione per gli insediamenti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. La misura del canone è determinata dall'atto di concessione. Una quota degli introiti dei canoni è attribuita, nella misura del 20 per cento alla regione interessata e nella misura del 20 per cento al comune o ai comuni interessati, proporzionalmente al territorio compreso nell'insediamento. Per quanto non determinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 36 a 49 del codice della navigazione.
        3. Gli insediamenti turistici di qualità di cui al presente articolo sono caratterizzati dalla compatibilità ambientale, dalla capacità di tutela e di valorizzazione culturale del tessuto circostante e dei beni presenti sul territorio, dall'elevato livello dei servizi erogati e dalla idoneità ad attrarre flussi turistici anche internazionali. In ogni caso gli insediamenti turistici di cui al presente articolo devono assicurare un ampliamento della base occupazionale mediante l'assunzione di un numero di addetti non inferiore a 250 unità. La realizzazione e la gestione degli insediamenti per il turismo di qualità sono effettuate secondo le procedure di cui ai commi seguenti.
        4. Possono presentare le proposte di cui al comma 1 gli enti locali territorialmente competenti, anche associati, i soggetti di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, associati con gestori di servizi ed eventualmente consorziati e associati con enti finanziatori, nonché i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi e finanziari, definiti da apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni

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  dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
        5. Le proposte devono comprendere lo studio di fattibilità ambientale, il piano finanziario degli investimenti, l'adeguamento del sistema complessivo dei servizi che interessano l'area, in particolare nel settore della mobilità, nonché la previsione di eventuali infrastrutture e opere pubbliche connesse, e sono redatte secondo modelli definiti dal regolamento di cui al comma 4. La realizzazione di infrastrutture e di servizi connessi può essere affidata allo stesso soggetto realizzatore dell'insediamento turistico. In tale caso si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 104, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
        6. Le proposte sono valutate dalla regione sotto il profilo della fattibilità e della qualità costruttiva, urbanistica e ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, del costo di gestione e di manutenzione, dei tempi di ultimazione dei lavori per la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture e opere pubbliche connesse. Sono comunque valutate in via prioritaria le proposte che prevedono il recupero e la bonifica di aree compromesse sotto il profilo ambientale e di impianti industriali dismessi.
        7. La regione, entro trenta giorni dalla presentazione, verifica l'assenza di elementi ostativi e, esaminate le proposte stesse, anche comparativamente, e sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvede, entro i successivi sessanta giorni, ad individuare quelle che ritiene di pubblico interesse e a trasmetterne documentazione ai comuni e alle province competenti per territorio, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero delle

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  attività produttive, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero per i beni e le attività culturali e a tutte le altre amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo.
        8. Le amministrazioni interessate rimettono le proprie valutazioni alla regione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della documentazione relativa alla proposta, ovvero, in caso di procedura ad evidenza pubblica ai sensi del comma 10, entro trenta giorni dalla aggiudicazione. Entro lo stesso termine le amministrazioni interessate possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni. La mancata presentazione, entro il termine previsto, di osservazioni o richieste di prescrizioni ha l'effetto di assenso alla proposta. La regione promuove, entro i successivi quarantacinque giorni, la stipula fra le amministrazioni interessate di un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
        9. La stipula dell'accordo di programma sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato, consente la realizzazione e l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nella proposta approvata, e ha l'effetto di determinare le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e di sostituire le concessioni edilizie, nel rispetto delle condizioni di cui al citato articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
        10. Nel caso di più proposte relative alla stessa concessione di beni demaniali la regione, prima della stipula dell'accordo di programma, indice una gara da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ponendo a base di gara la proposta presentata dal promotore, secondo le procedure di cui all'articolo 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

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        11. Per promuovere la realizzazione degli insediamenti di cui al presente articolo, i comuni interessati possono prevedere l'applicazione di regimi agevolati ai fini del contributo di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché l'esenzione, ovvero l'applicazione di riduzioni o detrazioni, dall'imposta comunale sugli immobili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
        12. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati tre siti di preminente interesse paesaggistico in cui sono ubicati insediamenti industriali dismessi, nei quali effettuare un intervento integrato di recupero e bonifica ambientale e realizzare un insediamento turistico di qualità, secondo le modalità del presente articolo, sulla base di un concorso di idee, ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 11 febbraio 1994, n. 109. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

Capo VI
RAFFORZAMENTO
DELLA BASE PRODUTTIVA

Art. 13.
(Potenziamento delle aree sottoutilizzate).

Soppresso.

      1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:


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          a) al comma 4-quater, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «Fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), che incrementano, in ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente, è deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile. La suddetta deduzione decade se nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari rispetto al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati in tale periodo d'imposta; la deduzione spettante compete in ogni caso per ciascun periodo d'imposta a partire da quello di assunzione e fino a quello in corso al 31 dicembre 2008, semprechè permanga il medesimo rapporto di impiego»;

          b) il comma 4-quinquies, è sostituito dal seguente:

      «4-quinquies. Per i quattro periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, fermo restando il rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, l'importo deducibile determinato ai sensi del comma 4-quater è quintuplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), e triplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 e da quella che verrà approvata per il successivo periodo».


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      2. Al maggior onere derivante dall'attuazione del comma 1, lettera b), valutato in 15 milioni di euro per l'anno 2005, 183 milioni di euro per l'anno 2006, 282 milioni di euro per l'anno 2007 e 366 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002 n. 289. A tale fine sono ridotte di pari importo, per gli anni 2005 e 2006, le risorse disponibili già preordinate, con le delibere CIPE n. 16 del 9 maggio 2003 e n. 19 del 29 settembre 2004, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2003 e n. 254 del 28 ottobre 2004, al finanziamento degli interventi per l'attribuzione di un ulteriore contributo per le assunzioni di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per gli anni 2007 e 2008 mediante utilizzo della medesima autorizzazione di spesa come rideterminata ai sensi delle tabelle D e F della legge 30 dicembre 2004, n. 311. L'elenco degli strumenti che confluiscono nel Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'allegato 1 della citata legge n. 289 del 2002, è esteso agli interventi di intensificazione dei benefìci previsti dal comma 4-sexies. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 15, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

      3. Gli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), sono soggetti a monitoraggio ai sensi del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246. In caso di accertamento di livelli effettivi di minor gettito superiori a quelli previsti, lo scostamento è recuperato a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, nelle more dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il CIPE conseguentemente provvede alla eventuale rideterminazione degli interventi sulla base delle risorse disponibili anche con la modificazione di delibere già adottate.

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      4. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui interviene l'approvazione da parte della Comunità europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
      5. Il comma 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:

      «361. Per le finalità previste dai commi da 354 a 360 è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2005 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Una quota dei predetti oneri, pari a 55 milioni di euro per l'anno 2005 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, è posta a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate per gli interventi finanziati dallo stesso. La restante quota relativa agli anni 2005 e 2006, pari rispettivamente a 25 milioni di euro e a 50 milioni di euro, è posta a carico della parte del Fondo unico per gli incentivi alle imprese non riguardante gli interventi nelle aree sottoutilizzate; alla quota relativa agli anni 2007 e 2008, pari a 50 milioni di euro per ciascun anno, ed all'onere decorrente dal 2009, pari a 150 milioni di euro annui, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 300».

Art. 14.
(Disposizioni per il settore
agroalimentare).

      1. Ferme restando le competenze di approvazione del CIPE, il Ministero delle politiche agricole e forestali, con uno o più decreti, può affidare all'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa le funzioni relative alla valutazione, ammissione e gestione dei contratti di filiera di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 1o agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29 settembre 2003. All'ISA Spa è

      Soppresso.


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riconosciuto, a valere sulle risorse destinate ai contratti di filiera, il rimborso delle spese di gestione per lo svolgimento delle predette attività, da stabilire con atto convenzionale stipulato tra la stessa società ed il Ministero delle politiche agricole e forestali.
      2. Ferme restando le competenze di approvazione del CIPE, il Ministero delle politiche agricole e forestali, con uno o più decreti può trasferire alla società ISA Spa le funzioni di propria competenza e le connesse risorse umane, finanziarie e strumentali relative alla valutazione, ammissione e gestione dei contratti di programma che prevedono iniziative nel settore agricolo e agroindustriale. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.       Soppresso.
      3. Nel rispetto delle norme comunitarie, la stipula di contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88, costituisce criterio di preferenza, secondo le modalità stabilite in ciascun bando di partecipazione, per attribuire contributi statali per l'innovazione e la ristrutturazione delle imprese agricole, agroalimentari e di commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli.       Soppresso.
      4. Costituisce priorità nell'accesso ai regimi di aiuti di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la conclusione di contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88.       Soppresso.
      5. Le regioni possono attribuire priorità nell'erogazione di contributi alle imprese che concludono contratti di coltivazione e vendita di cui al comma 3.       Soppresso.
      6. Il valore preminente previsto dall'articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nell'aggiudicazione degli appalti pubblici è esteso anche alle produzioni agricole oggetto di contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88.       Soppresso.

Pag. 136
      7. A decorrere dal 1o gennaio 2006, alle imprese che concludono contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88, è riconosciuta priorità nell'erogazione degli aiuti supplementari diretti previsti a discrezione dello Stato membro ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003.       Soppresso.
      8. Ai fini di quanto disposto nel presente articolo i contratti di conferimento tra le cooperative ed i loro associati sono equiparati ai contratti di coltivazione e vendita.       Soppresso.
      9. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati, è sostituito dal seguente:       (vedi art. 28, comma 1).

      «Per le sigarette le tabelle di cui al primo comma sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta, determinate mensilmente,

secondo i dati rilevati al primo giorno di ogni mese».

      10. Il meccanismo di determinazione del prezzo di cui al comma 9 si applica a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

      (vedi art. 28, comma 2).

Capo VII

MODERNIZZAZIONE DEI SISTEMI DI PROTEZIONE SOCIALE E POTENZIAMENTO DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Art. 15.
(Disposizioni in materia procedimentale e sanzionatoria, modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e previdenza complementare per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni).

Art. 23.
(Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276).

      1. Il comma 1 dell'articolo 59 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:

      Soppresso.


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      «1. Durante il rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento del lavoratore non può essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento oggetto del contratto. Il sottoinquadramento non trova applicazione per la categoria di lavoratori di cui all'articolo 54, comma 1, lettera e), salvo non esista diversa previsione da parte dei contratti collettivi nazionali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

      2. All'articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il lavoratore percettore del trattamento straordinario di integrazione sala riale, se decaduto dal diritto di godimento del trattamento previdenziale ai sensi del presente articolo, perde il diritto a qualsiasi erogazione a carattere retributivo o previdenziale a carico del datore di lavoro, salvi i diritti già maturati. Avverso gli atti di cui alla presente norma è ammesso ricorso entro trenta giorni alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti che decidono, in via definitiva, nei venti giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. La decisione del ricorso è comunicata al competente servizio per l'impiego ed all'INPS».       Soppresso.
      3. All'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218, le parole: «decorso almeno un trimestre» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi i primi sei mesi». Il comma 2 dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218, è sostituito dal seguente:       Soppresso.

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      «2. In caso di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione di durata biennale, il Servizio ispezione delle direzioni provinciali del lavoro competenti, decorsi venti mesi dall'inizio del programma, svolge una verifica intesa ad accertare la regolare attuazione del programma da parte dell'impresa».

      4. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:

      Soppresso.

          a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, è altresì punito con la sanzione amministrativa pari a 2.000 euro per ciascun lavoratore, maggiorata di 50 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo»;

          b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

      «5. Competente alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 è la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Nei confronti della sanzione non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, né la procedura di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124».

      5. Il comma 1 dell'articolo 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:

      Soppresso.

      «1. Salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo stipulato da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, durante il rapporto di apprendistato, la categoria di inquadramento del lavoratore


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non potrà essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto».

      6. All'articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

      Soppresso.

          a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

          «a) operare in deroga al regime generale della somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 2 dell'articolo 23, ma solo in presenza di un piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, preventivamente notificato alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'attività lavorativa, anche con interventi formativi idonei e il coinvolgimento di un tutore con adeguate competenze e professionalità, e a fronte della assunzione del lavoratore, da parte delle agenzie autorizzate alla somministrazione, con contratto di durata non inferiore a sei mesi;»;

          b) i commi da 6 a 8 sono sostituiti dai seguenti:

      «6. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), trova applicazione, non oltre il periodo di durata dei trattamenti, anche con riferimento ai lavoratori destinatari dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria concessa, in caso di crisi aziendale per cessazione di attività, ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Successivamente alla cessazione dei contratti di lavoro cui non abbia fatto seguito la instaurazione di nuovi rapporti di lavoro a tempo determinato, i lavoratori di cui al presente comma conservano il diritto alla fruizione della indennità di mobilità, qualora dovuta. La


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durata dell'indennità di mobilità è ridotta in misura corrispondente alla durata complessiva dei rapporti di lavoro a tempo determinato. Le previsioni di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, si applicano anche ai lavoratori di cui alla presente lettera assunti a tempo indeterminato.
      7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano anche nell'ambito di progetti di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro realizzati mediante convenzioni tra comuni, province o regioni, imprese e agenzie del lavoro di cui agli articoli 4, 5 e 6 ovvero con riferimento ad appositi soggetti giuridici denominati agenzie sociali del lavoro costituite, anche con l'ausilio delle agenzie tecniche strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in convenzione con le agenzie del lavoro di cui agli articoli 4, 5 e 6. In questa ipotesi, le agenzie del lavoro di cui agli articoli 4, 5 e 6 si assumono gli oneri delle spese per la costituzione e il funzionamento della agenzia sociale stessa. Le regioni, i centri per l'impiego e gli enti locali possono concorrere alle spese di costituzione e funzionamento nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie.
      8. Sono escluse dal campo di applicazione del presente articolo le agenzie di somministrazione e le agenzie sociali del lavoro che non provvedono tempestivamente alla comunicazione di cui al comma 4»;
          c) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

      «8-bis. Ai fini della operatività delle misure di cui ai commi precedenti l'INPS comunica su base trimestrale alle agenzie di somministrazione i nominativi dei percettori di sussidio».

      7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6, pari a 5 milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rideterminata dalla tabella D della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

      Soppresso.


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      8. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dal presente articolo, trovano applicazione non oltre il periodo di durata dei trattamenti, anche con riferimento ai lavoratori posti in cassa integrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, nei limiti delle risorse rispettivamente preordinate dalla vigente normativa.       Soppresso.
      9. L'INPS provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni introdotte ai sensi dei commi da 6 a 8, comunicando i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione, per quanto concerne gli interventi previsti al comma 6, dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente necessario all'adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alle previsioni a legislazione vigente si provvede mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.       Soppresso.
              1. Il comma 1 dell'articolo 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:

      «1. Salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo stipulato da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, durante il rapporto di apprendistato la categoria di inquadramento del lavoratore non può essere inferiore, per più di due


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  livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto».
      10. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) l'articolo 70 è sostituito dal seguente:

      «Art. 70. - (Definizione e campo di applicazione). - 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito:

          a) dei piccoli lavori domestici, compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;

          b) dell'insegnamento privato supplementare;

          c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;

          d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, compresa l'organizzazione di fiere, esposizioni e convegni;

          e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà;

          f) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi.

      2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5 mila euro nel corso di un anno solare.

      2. All'articolo 70, comma 1, lettera e-bis), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dall'articolo 1-bis, comma 1, lettera d), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo la parola: «limitatamente» sono inserite le seguenti: «all'artigianato,».

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      3. Le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro»;

          b) l'articolo 71 è sostituito dal seguente:

      «Art. 71. - (Prestatori di lavoro accessorio). - 1. Possono svolgere attività di lavoro accessorio:

          a) disoccupati da oltre un anno;

          b) casalinghe, studenti e pensionati;

          c) disabili e soggetti in comunità di recupero;

          d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

      2. I soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, alle agenzie del lavoro di cui agli articoli 4, 5 e 6 ovvero ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7.

      3. I servizi per l'impiego, le agenzie del lavoro e i soggetti accreditati iscrivono i prestatori di lavoro accessorio in un elenco informatico, detenuto presso la propria sede, liberamente accessibile da parte di chiunque ne abbia interesse.
      4. Negli elenchi di cui al comma 3, oltre ai dati anagrafici ed al codice fiscale del prestatore di lavoro accessorio, possono essere iscritti, a richiesta dello ulteriori informazioni relative al profilo professionale posseduto»;

          c) all'articolo 72:

              1) al comma 1, dopo le parole: «rivendite autorizzate» sono inserite le seguenti: «, incluse le rivendite di generi di monopolio, sulla base di convenzione sti

pulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'associazione di categoria maggiormente rappresentativa sul piano nazionale,»;

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              2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso il concessionario, di cui al comma 5, all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Tale compenso non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio e, con eccezione dell'impresa familiare di cui all'articolo 70, comma 1, lettera f), è esente da qualsiasi imposizione fiscale»;

              3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. Fermo restando quando disposto dal comma 7, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale, effettua il versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese»;

          4) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

      «6-bis. Con riferimento all'impresa familiare di cui all'articolo 70, comma 1, lettera f), trova applicazione la normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato».

      11. Il comma 2 dell'articolo 34 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:

      Soppresso.

      «2. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di venticinque anni di età ovvero da lavoratori con più di quarantacinque anni di età, anche pensionati».


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      12. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2005, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

      (vedi art. 24).

 

Art. 24.
(Avvio dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche).

      (vedi art. 15, comma 12).

      1. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2005, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Capo VIII
INCREMENTO DEGLI INVESTIMENTI IN CAPITALE UMANO, POTENZIAMENTO DEL SISTEMA SCOLASTICO E DEI SISTEMI DI ACQUISIZIONE DELLE CONOSCENZE DEI LAVORATORI

Art. 16.
(Erogazioni liberali in materia
di beni culturali).

Art. 25.
(Erogazioni liberali in materia
di beni culturali).

      1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera l-ter) è aggiunta la seguente:

          a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera l-quater) è aggiunta la seguente:

          «l-quater) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni,

          «l-quinquies) identica»;


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degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, per il perseguimento dei loro scopi istituzionali concernenti lo svolgimento o la promozione di attività culturali, nonché per la realizzazione di interventi specifici nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. Qualora siano fatte a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori oppure fondazioni e associazioni, costituite o partecipate in misura prevalente dal Ministero per i beni e le attività culturali, le erogazioni liberali possono assumere la forma dell' accollo di debito, con le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Negli altri casi il Ministro per i beni e le attività culturali individua a cadenza biennale, con proprio decreto, le categorie dei soggetti che possono beneficiare delle erogazioni, sulla base dei criteri stabiliti previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni siano utilizzate per gli scopi previsti e vigila sull'impiego dei fondi erogati. Detti termini possono, per causa non imputabile al beneficiario, essere prorogati per una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministero per i beni e le attività culturali certifica, a richiesta del soggetto erogante e sulla base delle informazioni acquisite al riguardo dal beneficiario, l'ammontare dell' erogazione e la sua utilizzazione; entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento comunica al Ministero dell' economia e delle finanze le informazioni acquisite in merito alle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente»;

          b) all'articolo 100, comma 1, dopo le parole: «per specifiche finalità di», è inserita la seguente: «cultura»;

          b) identica;


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          c) all'articolo 100, comma 2, lettera a), dopo le parole: «perseguono esclusivamente», sono inserite le seguenti: «o prevalentemente»;           c) identica;

          d) all'articolo 100, comma 2, le lettere f) e g) sono abrogate;

          d) identica;

          e) all'articolo 100, comma 2, la lettera m) è sostituita dalla seguente:

          e) identica;

          «m) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, per il perseguimento dei loro scopi istituzionali concernenti lo svolgimento o la promozione di attività culturali, nonché per la realizzazione di interventi specifici nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. Qualora siano fatte a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori oppure di fondazioni e associazioni, costituite o partecipate in misura prevalente dal Ministero per i beni e le attività culturali, le erogazioni liberali possono assumere la forma dell'accollo di debito, con le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Negli altri casi, il Ministro per i beni e le attività culturali individua a cadenza biennale, con proprio decreto, le categorie dei soggetti che possono beneficiare delle erogazioni, sulla base dei criteri stabiliti previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni siano utilizzate per gli scopi previsti e vigila sull'impiego dei fondi erogati. Detti termini possono, per causa non imputabile al beneficiario, essere prorogati per una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministero per


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i beni e le attività culturali certifica, a richiesta del soggetto erogante e sulla base delle informazioni acquisite al riguardo dal beneficiario, l'ammontare dell' erogazione e la sua utilizzazione; entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento comunica al Ministero dell' economia e delle finanze le informazioni acquisite in merito alle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente»;

          f) all'articolo 146, comma 1, le parole: «gli oneri indicati alle lettere a), f) e g)» sono sostituite dalle seguenti: «gli oneri indicati alle lettere a), f), g) e l-quater)».

          f) all'articolo 146, comma 1, le parole: «gli oneri indicati alle lettere a), f) e g)» sono sostituite dalle seguenti: «gli oneri indicati alle lettere a), f), g) e l-quinquies)».

Art. 17.
(Volontariato sociale).

Art. 26.
(Volontariato sociale).

      1. Alla legge 11 agosto 1991, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) all'articolo 15, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Fondi speciali di ambito territoriale regionale»;

          a) identica;

 

          b) all'articolo 15, comma 1, le parole da: «fondi speciali presso le regioni» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «fondi speciali di ambito territoriale e regionale per gli scopi di cui all'articolo 15-bis»;

          b) all'articolo 15, il comma 2 è sostituito dal seguente:

          c) identica;

      «2. Gli enti di cui al comma 1, in sede di approvazione dei bilanci consuntivi, ripartiscono le somme:

          a) nella misura del 50 per cento in favore del fondo speciale di cui all'articolo 15-bis, costituito presso l'ambito territoriale regionale in cui gli enti hanno sede legale;

          b) nella misura del 30 per cento in favore di uno o più fondi speciali, scelti liberamente dai suddetti enti;


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          c) nella misura del 20 per cento in favore della costituzione di un fondo perequativo nazionale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, finalizzato ad integrare i fondi speciali costituiti presso ciascun ambito territoriale regionale, destinatari di accantonamenti di minore entità effettuati ai sensi delle lettere a) e b). Con proprio decreto, sentiti l'Osservatorio nazionale per il volontariato e

l'Associazione delle casse di risparmio italiane, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce annualmente la ripartizione del fondo perequativo fra i fondi speciali costituiti nell'ambito territoriale regionale, tenuto conto, tra l'altro, della dotazione dei fondi costituiti nell'ambito territoriale regionale, della popolazione residente e del numero di organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di ciascuna regione»;

          c) all'articolo 15, il comma 3 è abrogato;

          d) identica;

          d) dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti:

          e) identica:

      «Art. 15-bis. - (Comitati di gestione). - 1. Per ogni ambito regionale è istituito un fondo speciale, nel quale sono contabilizzati gli importi segnalati ai comitati di gestione dagli enti di cui all'articolo 15, nonché gli importi attribuiti sulla base della ripartizione annuale del fondo perequativo di cui all'articolo 15, comma 2, lettera c). Tali somme costituiscono patrimonio separato avente speciale destinazione di pertinenza degli stessi enti. Esse sono disponibili in misura non inferiore al 50 per cento per i centri di servizio di cui all'articolo 15-ter, e nella misura restante per le spese di attività di cui al comma 4, lettere g) e h), e di funzionamento del comitato di gestione.

      «Art. 15-bis. - (Comitati di gestione). - 1. Identico.
      2. Ogni fondo speciale è amministrato da un comitato di gestione, organismo di natura privatistica, composto da:       2. Identico:

          a) un membro in rappresentanza della regione competente, designato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia;

          a) identica;


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          b) quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali, eletti da assemblee elettive di volontari regionali, ovvero, ove queste non siano operanti, nominati secondo le previsioni delle disposizioni regionali o provinciali in materia;

          b) quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali, eletti da assemblee elettive delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali o delle province autonome, ovvero, ove queste non siano operanti, nominati secondo le previsioni delle disposizioni regionali o delle province autonome in materia;

          c) un membro nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

          c) identica;

          d) sette membri nominati dagli enti di cui all'articolo 15;

          d) identica;

          e) un membro nominato dall'Associazione delle casse di risparmio italiane;

          e) identica:

          f) un membro in rappresentanza degli enti locali della regione, nominato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia.

          f) identica.

      3. Il comitato di gestione resta in carica tre anni, che decorrono in ogni caso dal giorno successivo alla scadenza del mandato previsto per il comitato precedente. I membri nominati in sostituzione di altri membri cessati nel corso del mandato restano in carica per la durata residua di tempo previsto per il membro così sostituito. La carica di membro del comitato di gestione è gratuita e consente solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni. Il comitato di gestione può deliberare quando sia stata nominata la metà più uno dei componenti.

      3. Identico.

      4. Il comitato di gestione:       4. Identico:

          a) istituisce, con provvedimento motivato, i centri di servizio di cui all'articolo 15-ter nella regione, sulla base di criteri adeguatamente pubblicizzati;

          a) identica;

          b) istituisce l'elenco regionale dei centri di servizio, e ne pubblicizza l'esistenza;

          b) identica;


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          c) iscrive e cancella i centri di servizio sulla base dei criteri di cui alla lettera a);

          c) iscrive i centri di servizio sulla base dei criteri di cui alla lettera a) e cancella con provvedimento motivato i centri di servizio in caso di svolgimento di attività in modo difforme dai propri regolamenti o in caso di gravi inadempienze o irregolarità di gestione;

          d) esercita il controllo e adotta sanzioni nei loro confronti;

          d) identica;

          e) nomina un membro degli organi deliberativi e un membro degli organi di controllo dei centri di servizio;

          e) identica;

          f) ripartisce annualmente, tra i centri di servizio istituiti presso la regione, una quota non inferiore al 50 per cento delle somme scritturate nel fondo speciale di cui al presente articolo; la misura di tale quota deve, in ogni caso, permettere ai centri di servizio lo svolgimento dei propri compiti;

          f) ripartisce annualmente, tra i centri di servizio istituiti presso la regione, una quota non inferiore al 50 per cento delle somme scritturate nel fondo speciale di cui al presente articolo; la misura di tale quota deve, in ogni caso, permettere ai centri di servizio lo svolgimento dei propri compiti ed è determinata d'intesa con i centri di servizio, tenendo conto delle proposte di programmazione elaborate dai medesimi centri di servizio;

          g) ripartisce annualmente tra le organizzazioni di volontariato, sentiti i centri di servizio, sulla base di programmi di attività presentati dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali, anche in forma associata, tramite i centri di servizio, le somme iscritte nel fondo speciale di cui al presente articolo, dedotti l'importo di cui alla lettera f) e la quota destinata alla copertura delle spese per il proprio funzionamento. Il comitato di gestione ripartisce la quota con riferimento agli ambiti di intervento individuati dai centri di servizio nei loro programmi annuali;

          g) identica;

          h) assegna le somme iscritte nel fondo speciale di cui al presente articolo, dedotti l'importo di cui alla lettera f) e la quota destinata alla copertura delle spese per il proprio funzionamento, al fondo

          h) assegna le somme iscritte nel fondo speciale di cui al presente articolo, dedotti l'importo di cui alle lettere f) e g) e la quota destinata alla copertura delle spese per il proprio funzionamento, al


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nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64, per la realizzazione di progetti presentati dagli enti e dalle organizzazioni privati di cui all'articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64, iscritti nei registri di cui all'articolo 6 della presente legge, ed approvati dall'Ufficio nazionale del servizio civile o dalle regioni o dalle province autonome. fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64, per la realizzazione, nel proprio ambito territoriale, di progetti presentati dagli enti e dalle organizzazioni privati di cui all'articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64, iscritti nei registri di cui all'articolo 6 della presente legge, ed approvati dall'Ufficio nazionale del servizio civile o dalle regioni o dalle province autonome.

      Art. 15-ter. - (Centri di servizio per il volontariato). - 1. Le organizzazioni di volontariato, anche tramite istanza congiunta con gli enti locali e gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 15, possono richiedere al comitato di gestione la costituzione di centri di servizio, a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.

      Art. 15-ter. - (Centri di servizio per il volontariato). - 1. Identico.

      2. I centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare l'attività di volontariato. A tal fine erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nei registri regionali.       2. Identico.
      3. Le modalità di attuazione delle norme di cui agli articoli 15, 15-bis e al presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delegato al coordinamento del Servizio civile nazionale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.       3. Le modalità di attuazione delle norme di cui agli articoli 15, 15-bis e al presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delegato al coordinamento del Servizio civile nazionale, sentito l'Osservatorio nazionale del volontariato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nel decreto sono indicate le modalità con le quali i comitati di gestione assicurano la pubblicazione dei rendiconti delle spese sostenute e l'obbligatorietà della loro comunicazione all'Osservatorio nazionale del volontariato e agli organismi regionali previsti dalle leggi regionali per il rapporto tra volontariato e regioni.
      4. Alle spese per il funzionamento dei comitati di gestione e dei centri di servizio si provvede con le risorse individuate con il decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la solidarietà       4. Identico».

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sociale, in data 8 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1997».

      2. L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nel medesimo articolo a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse.

      2. Identico.

 

Art. 27.
(Trascrizione degli atti di destinazione).

      (vedi art. 1, comma 8).

      1. Dopo l'articolo 2645-bis del codice civile è inserito il seguente:

 

      «Art. 2645-ter (Trascrizione di atti di destinazione) - Gli atti risultanti da atto pubblico, con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo».

 

Art. 28.
(Imposizione fiscale sui tabacchi
lavorati).

      (vedi art. 14, comma 9).

      1. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, in materia di imposizione


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  fiscale sui tabacchi lavorati, è sostituito dal seguente:
 

      «Per le sigarette le tabelle di cui al primo comma sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta, determinate ogni tre mesi, secondo i dati rilevati al primo giorno di ciascun trimestre».

      (vedi art. 14, comma 10).

      2. Il meccanismo di determinazione del prezzo di cui al comma 1 si applica a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 29.
(Abrogazioni).
 

      1. Al fine di assicurare la piena operatività del fondo di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la lettera f-quater) del comma 24 dell'articolo 1 della medesima legge n. 311 del 2004, introdotta dall'articolo 1-quater del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 88, e l'articolo 3-quinquies del citato decreto-legge n. 44 del 2005, sono abrogati.

 

Art. 30.
(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano).
 

      1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 18.
(Copertura finanziaria).

Art. 31.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, ad esclusione dell'articolo

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, ad esclusione dell'articolo


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4, comma 26, dell'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 15, comma 7, pari a 9,43 milioni di euro per l'anno 2005, a 34,83 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 21,33 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede, quanto a 9,43 milioni di euro per l'anno 2005, 30 milioni di euro per l'anno 2006 e 21,33 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dall'articolo 14, comma 9, e, quanto a 4,83 milioni di euro per il 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 16, comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 2-quater, e dell'articolo 17, pari a 9,43 milioni di euro per l'anno 2005, a 34,83 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 21,33 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede, quanto a 9,43 milioni di euro per l'anno 2005, 30 milioni di euro per l'anno 2006 e 21,33 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dall'articolo 28 e, quanto a 4,83 milioni di euro per il 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.       2. Identico.


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