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PDL 5923

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5923



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DE BRASI

Modifica all'articolo 44 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di gestione dei rifiuti qualificati come beni durevoli

Presentata il 16 giugno 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - La vigente disciplina in materia di gestione dei rifiuti di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, prevede all'articolo 48 la regolamentazione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti dei prodotti in polietilene, considerati «beni non durevoli», attraverso l'istituzione del Consorzio per il riciclaggio di tali rifiuti (Polieco).
      Il citato decreto legislativo n. 22 del 1997, nell'identificare i prodotti in questione, ha adottato una formula generica che implicitamente fa rientrare nei beni non durevoli i tubi in polietilene per gasdotti, per acquedotti e per fognature, ossia prodotti destinati alle infrastrutture per i quali si impone, nelle norme e nei collaudi, una vita presunta non inferiore a cinquanta anni. Sono infatti considerati beni durevoli solo quelli esplicitamente elencati al comma 5 dell'articolo 44 del medesimo decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
      Tale disciplina sta creando gravissimi danni alle aziende che producono questi prodotti: esse infatti sono gravate da un contributo al Consorzio di circa 30 euro a tonnellata, valore superiore anche al margine che l'azienda realizza; tale versamento non è, praticamente, trasferibile sul cliente finale e pertanto costituisce un puro costo. E tutto ciò per un servizio di cui i produttori di tubi in polietilene non usufruiranno mai poiché la durata di vita di questi prodotti varia da cinquanta a cento anni: né più né meno di quella dei tubi in acciaio, in ghisa o in gres ceramico
 

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che non sono sottoposti a contributo alcuno.
      Alla luce di tali considerazioni, e fermo restando che il problema non è certo di tipo ambientale, in quanto lo smaltimento o il recupero dei beni in polietilene deve e può avvenire nel rispetto della vigente disciplina in materia di gestione dei rifiuti, si ritiene opportuno modificare il predetto comma 5 dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 22 del 1997, inserendo i tubi in polietilene nella lista dei beni durevoli e quindi esclusi da quelli che devono essere smaltiti tramite il Polieco.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 44, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «e-bis) tubi in polietilene per acquedotti, per gasdotti, per fognature e per scarico all'interno dei fabbricati».

Art. 2.

       1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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