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PDL 5915

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5915



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ROSATO, DAMIANI, MARAN

Interpretazione autentica dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, in materia di ricostruzione della carriera degli ufficiali del ruolo separato e limitato degli ex combattenti o partigiani

Presentata il 13 giugno 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, recante «Inquadramento nei ruoli della polizia di Stato del personale che espleta funzioni di polizia», all'articolo 56 dispone in merito alla ricostruzione di carriera per gli ufficiali provenienti dal ruolo separato e limitato. L'articolo estende agli ufficiali del ruolo separato e limitato ex combattenti o partigiani in servizio dal 1o gennaio 1971 i benefìci derivanti dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, che riconosce il servizio prestato e l'anzianità di grado rivestito nella Polizia ausiliaria o nelle Forze armate di provenienza.
      L'articolo 56 nella sua formulazione letterale dovrebbe garantire i suddetti benefìci anche agli ufficiali provenenti dalle Forze di polizia della Venezia Giulia. Il Ministero dell'interno ha ritenuto invece di respingere la domanda presentata in passato da tali ufficiali per l'applicazione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 336 del 1982. Il successivo ricorso al tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia presentato dagli interessati e accettato dall'organo di giustizia amministrativa regionale, è stato poi impugnato dal Ministero dell'interno davanti al Consiglio di Stato, che con sentenza n. 304 del 7 aprile 1988 ha negato agli ufficiali il riconoscimento di quanto previsto dall'articolo 56. Si rende quindi necessaria un'interpretazione autentica attraverso un
 

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intervento legislativo che dia finalmente una soluzione chiara e definitiva alla questione e riconosca i benefìci a questi ufficiali che per primi sono stati inscritti nel ruolo separato e limitato e ai quali è ancora negato un diritto di cui invece godono gli altri ufficiali entrati successivamente nello stesso ruolo.
      Questa era la finalità di alcuni disegni di legge presentati in passato, dalle iniziali proposte dell'onorevole Sergio Coloni nella X e nella XI legislatura, atti Camera n. 3522 e n. 126, successivamente riprese dal senatore Claudio Magris nella XII legislatura con l'atto Senato n. 711 e dai senatori Camerini e Bratina con l'atto Senato n. 1634 nella XIII legislatura, tutti decaduti al concludersi delle rispettive legislature, e che la presente proposta di legge intende riportare all'attenzione delle Camere.
      L'articolo 1, comma 1, dà un'interpretazione autentica dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica n. 336 del 1982, i cui benefìci vengono così estesi in maniera esplicita anche agli ufficiali della Venezia Giulia, ufficiali della disciolta Polizia del Governo militare alleato poi inseriti nei Corpi della Polizia di Stato.
      L'articolo 1, comma 2, stabilisce la copertura finanziaria necessaria per la corresponsione dei benefìci. Va rilevato come tale estensione, riguardando in totale un numero di circa 50 persone tra ufficiali superstiti ed eredi aventi diritto alla pensione, ai quali verrebbe riconosciuto un incremento mensile del trattamento pensionistico in nessun caso superiore a 100 euro, comporta per lo Stato un esiguo onere finanziario.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il secondo comma dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, si interpreta nel senso che i benefici di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, si intendono estesi anche agli ufficiali del ruolo separato ex combattenti e partigiani della Venezia Giulia, in servizio al 1o gennaio 1971, riconoscendo agli stessi il servizio prestato e l'anzianità di grado nel corpo di provenienza, al fine della ricostruzione della carriera.
      2. L'onere derivante dall'attuazione del comma 1, calcolato in base agli aventi diritto, è quantificato in 46.000 euro annui. Ad esso si provvede, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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