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PDL 5878

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5878



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FRANCI, VIGNI, FLUVI, FILIPPESCHI, SERENI, GASPERONI, ABBONDANZIERI, RAVA, PREDA, SEDIOLI, BORRELLI, ROSSIELLO, SANDI, OLIVERIO

Nuova disciplina fiscale in materia di vendita del tartufo fresco

Presentata il 26 maggio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - La legge finanziaria per il 2005, all'articolo 1, comma 109, ha introdotto una nuova norma in merito all'acquisto del tartufo fresco e alla relativa commercializzazione. Nella sostanza tale norma prevede da parte dei soggetti che nell'esercizio di impresa si rendono acquirenti del prodotto dai raccoglitori (commercianti) la possibilità di autofatturare il prodotto senza indicarne né il cessionario (raccoglitore) né il luogo di provenienza.
      Questo elemento normativo che a prima vista può apparire come un elemento di semplificazione amministrativa e fiscale, di fatto introduce una forte distorsione nel mercato, apre la strada alla possibilità, che già si sta verificando, di un commercio ingannevole nei confronti del consumatore e arreca pesanti danni economici ai territori vocati alla produzione di tartufi.
      Eliminare l'obbligo di indicare nella fattura il luogo di provenienza e l'acquirente significa non consentire nessuna tracciabilità al prodotto.
      Tutto questo appare quanto mai assurdo nel momento in cui la certificazione e la tracciabilità dei prodotti, in particolar modo quelli agricoli e agroalimentari, rappresentano la garanzia per i consumatori, costituiscono la nuova sfida di qualità sui mercati e sono al centro della legislazione sia in sede comunitaria che nazionale.
      Il mercato del tartufo in Italia è sottoposto anch'esso alla concorrenza dei prodotti di importazione dai Paesi comunitari ed extra-europei. Rimanendo così le cose potremmo tranquillamente trovare nelle tavole tartufi «cinesi» commercializzati
 

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come tartufi di Norcia, oppure di San Miniato, di San Giovanni d'Asso, eccetera.
      È questa una delle ragioni che ci inducono a cambiare la normativa introdotta dalla legge finanziaria 2005, n. 311 del 2004.
      Un'altra ragione non meno importante è quella che riguarda il rapporto fra tartufo e territorio. Attorno alla ricerca del tartufo e alla sua commercializzazione si è sviluppato in questi anni un intenso lavoro da parte delle istituzioni locali che riguarda il rafforzamento dell'identità culturale di importanti aree del Paese, della loro promozione economica e turistica, della creazione di percorsi gastronomici dei sapori; un lavoro rafforzatosi attorno all' Associazione città del tartufo.
      Un'ulteriore ragione è rappresentata dal riconoscimento della figura del raccoglitore e cercatore di tartufo. Questo soggetto, cancellato dalla normativa introdotta dalla citata legge n. 311 del 2004, è l'elemento fondamentale della catena di produzione tartufigena, è il soggetto che manutiene le aree vocate, addestra i cani, ricerca il prodotto, tramanda un'arte che difficilmente si impara senza una sapiente conoscenza del territorio.
      Sono queste motivazioni che ci hanno indotto a presentare la proposta di legge che abroga il comma 109 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 e si propone di introdurre una nuova normativa fiscale in grado di incentivare questa attività attraverso un rafforzamento del legame fra uomo, prodotto e territorio.
      La nostra proposta di legge tiene conto del lavoro unitariamente svolto dalla XIII Commissione della Camera dei deputati che aveva avviato e pressoché concluso, con l'acquisizione dei pareri di merito delle Commissioni parlamentari competenti, l'esame di un testo unificato di legge di modifica della legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante la normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo, bruscamente interrotto con l'introduzione del comma 109 dell'articolo 1 nella legge finanziaria 2005, n. 311 del 2004.
      L'articolo 2 della presente proposta di legge intende proporre una nuova normativa fiscale che tenga conto delle questioni sopra esposte, introducendo l'articolo 74-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
      In particolare il comma 4 del citato articolo 74-sexies, obbliga i raccoglitori, autorizzati a praticare la ricerca del tartufo, a rilasciare una ricevuta indicante la natura del prodotto ceduto e il comma 8 obbliga le imprese, che esercitano il commercio dei tartufi, a certificare la data e il luogo o l'area di raccolta del prodotto.
      Attraverso questi due commi viene ripristinato l'elemento fondamentale che rende possibile la tracciabilità del prodotto.
      L'ultimo comma dell'articolo 74-sexies (che novella l'articolo 71 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) interessa i raccoglitori e introduce le disposizioni in materia di redditi derivanti dalla raccolta di tartufi, inserendo una norma transitoria valida per un biennio.
      I raccoglitori di tartufi sono in Italia circa 200 mila unità, circa il 5 per cento appartiene al mondo agricolo, oltre un 20 per cento svolge l'attività di ricerca in maniera costante, professionale, tutti gli altri appartengono alle categorie economiche più disparate. La raccolta del tartufo è una passione, come lo sono la pesca e la caccia, è un'arte che si tramanda spesso fra generazioni e che nel tempo ha lasciato inalterato il suo fascino e della quale troviamo testimonianza fin dagli inizi del 1700, quando Luigi XV richiese ai Savoia cani addestrati per la ricerca dei tartufi.
      Per praticare la raccolta il «tartufaio» deve munirsi di un apposito tesserino previo superamento di un esame che ne accerta l'idoneità.
      È un soggetto complesso, quindi difficilmente inquadrabile dal punto di vista economico-imprenditoriale, in quanto rappresenta una realtà nella quale è stata forte l'evasione fiscale nel passato.
 

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      La norma introdotta si propone di affrontare questo problema per la parte relativa alla tassazione dei redditi.
      Riconosce infatti, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2008, una riduzione forfetaria del 50 per cento a regime della base imponibile sul reddito dalla vendita del prodotto riconoscendo con questa riduzione le spese che il raccoglitore sostiene per la manutenzione e la coltivazione del territorio, per l'allevamento e l'addestramento dei cani, eccetera.
      La norma si propone altresì di avviare un percorso virtuoso di emersione e di fidelizzazione del ricercatore al nuovo regime fiscale. La previsione di riduzione forfetaria sulla base imponibile del 70 per cento per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006 e del 60 per cento per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2007 persegue questo obbiettivo.
      L'introduzione di tali norme non configura oneri a carico dello Stato, bensì si propone di estendere la base imponibile riducendo l'elusione e l'evasione fiscale spesso denunciate nel settore.
      Tali norme, largamente condivise dal settore, consentono di tutelare la nostra produzione, di promuovere una integrazione sempre più forte fra prodotto e territorio, di garantire il consumatore e di valorizzare una figura emblematica nella filiera del tartufo rappresentata dal «tartufaio» che la normativa vigente di fatto annulla.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 109 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.

Art. 2.

      1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 74-quinquies, è inserito il seguente:

      «Art. 74-sexies. - (Disposizioni relative al commercio dei tartufi). - 1. L'imposta sul valore aggiunto relativa alla cessione, nell'esercizio di imprese, di tartufi acquistati da raccoglitori autorizzati a praticare la ricerca, i quali non siano soggetti all'applicazione dell'imposta medesima ai sensi del presente decreto, è commisurata alla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario e quello relativo all'acquisto. L'imposta è liquidata ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e successive modificazioni, ovvero dell'articolo 27 del presente decreto.
      2. I contribuenti che applicano il regime speciale di cui al comma 1 possono comunque, per ciascuna cessione, applicare l'imposta nei modi ordinari ai sensi dei titoli I e II, dandone comunicazione all'Agenzia delle entrate nella dichiarazione annuale.
      3. I contribuenti che applicano il regime di cui al comma 1 non possono indicare nella fattura, salvo il caso previsto dal comma 2, l'ammontare dell'imposta separatamente dal corrispettivo.
      4. I raccoglitori autorizzati a praticare la ricerca, qualora cedano tartufi ai sensi del comma 1, devono rilasciare al concessionario una ricevuta contenente l'indicazione della loro natura.

 

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      5. I contribuenti che applicano il regime di cui al comma 1 devono annotare in apposito registro gli acquisti, con l'indicazione della data e del luogo o dell' area di raccolta, e le cessioni dei tartufi, riportando per ciascuna operazione la natura, la qualità, la quantità, il prezzo di acquisto e il corrispettivo, comprensivo dell'imposta, relativo alla cessione, nonché alla differenza tra questi ultimi due importi. Le annotazioni relative agli acquisti devono essere eseguite entro quindici giorni dall'acquisto medesimo, ma comunque non oltre la data di annotazione della rivendita; quelle relative alle cessioni devono essere eseguite con le modalità e nei termini di cui all'articolo 24, primo comma.
      6. I contribuenti che applicano il regime di cui al comma 1 devono conservare le ricevute di cui al comma 4 e tenere il registro di cui al comma 5 ai sensi dell'articolo 39.
      7. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata all'autorizzazione prevista dall'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, e successive modificazioni.
      8. I soggetti che, nell'esercizio di imprese, esercitano il commercio di tartufi certificano, al momento della vendita, la data e il luogo o l'area di raccolta del prodotto.
      9. I soggetti di cui al comma 3 comunicano annualmente alla regione nella quale ha sede l'impresa, nei termini e con le modalità da questa stabiliti, la quantità di prodotto immessa in commercio e la provenienza territoriale dello stesso.
      10. All'articolo 71 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      "2-ter. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per i raccoglitori di tartufi autorizzati a praticare la ricerca, il reddito derivante dall'attività di raccolta dei tartufi è costituito dall'ammontare dei proventi percepiti dalla loro vendita nel periodo di imposta, quale risulta dalle ricevute

 

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rilasciate ai sensi dell'articolo 74-sexies, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ridotto del 50 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese.
      2-quater. Le disposizioni del comma 2-ter si applicano dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008. Per favorire l'emersione del settore, la medesima deduzione forfetaria è stabilita nella misura del 70 per cento per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006 e nella misura del 60 per cento per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2007"».

Art. 3.

      1. Alla tabella A, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al numero 15), le parole: «esclusi i tartufi» sono sostituite dalle seguenti: «compresi i prodotti spontanei di pregio del sottosuolo quali i tartufi»;

          b) dopo il numero 41) è inserito il seguente:

          «41-bis) funghi e tartufi preparati o conservati senza alcool o acido acetico;».

      2. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al numero 21), le parole: «esclusi i tartufi» sono sostituite dalle seguenti: «compresi i prodotti spontanei di pregio del sottosuolo quali i tartufi»;

          b) dopo il numero 21) è inserito il seguente:

          «21-bis) tartufi freschi, refrigerati, presentati immersi in acqua salata, solforata, o addizionata ad altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione,

 

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ma non specialmente preparate per il consumo immediato; disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette, ma non altrimenti preparati;»;

            c) al numero 70), le parole: «(esclusi i tartufi)» sono sostituite dalle seguenti: «, compresi i prodotti spontanei di pregio del sottosuolo quali i tartufi,».

      3. Le disposizioni della tabella A, parte I e parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo modificate dal presente articolo, si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006.


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