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PDL 5881

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5881



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MINNITI, RUZZANTE, PISA, PINOTTI, ANGIONI, LUMIA,
LUONGO, DE BRASI, ROTUNDO

Concessione di amnistia per i reati di allontanamento illecito, assenza alla chiamata alle armi per il servizio di leva, diserzione, rifiuto del servizio e renitenza

Presentata il 27 maggio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Presso i vari uffici giudiziari militari sono in fase di esecuzione oltre mille (1.114 al 31 dicembre 2004) sentenze di condanna comminate a militare responsabili di reati di allontanamento illecito, assenza alla chiamata alle armi per il servizio di leva e diserzione, senza il beneficio della sospensione condizionale della pena: per la quasi totalità dei casi si tratta di militari di leva incensurati ai quali non è stata concessa la sospensione della pena in quanto al momento della condanna erano ancora in posizione di assenza dal servizio.
      A seguito della sospensione della leva obbligatoria, disposta a decorrere dal 2005, appare assolutamente ingiustificato sottoporre a pena detentiva relativamente lunga (in alcuni casi anche 15-18 mesi) soggetti responsabili di condotte che ormai non suscitano alcun allarme sociale. Analogo ragionamento può farsi per i reati di rifiuto del servizio e di renitenza.
      Un provvedimento legislativo di amnistia, da approvare con maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 79 della Costituzione, rimedierebbe a una situazione di ingiustizia sostanziale comportando anche notevole risparmio di risorse per lo Stato.
      La rapida approvazione di una formale legge di aministia è l'unica soluzione costituzionalmente corretta per affrontare questo problema.
      Non sono praticabili vie alternative quali quella di disporre con decreto-legge la sola sospensione dell'esecuzione delle pene per i reati citati. Un simile procedimento costituirebbe un sostanziale aggiramento della particolare procedura fissata dalla Costituzione per l'amnistia.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È concessa amnistia per i reati previsti dagli articoli 147, 148, 149, 151 e 153 del codice penale militare di pace, per il reato di cui all'articolo 8, commi primo e secondo, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, per il reato di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230, nonché per il reato previsto dall'articolo 138, in relazione all'articolo 135, del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.
      2. Ai fini di cui al comma 1 non si applica il quinto comma dell'articolo 151 del codice penale.
      3. L'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il 31 dicembre 2004.
      4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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