|
|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 5839 |
1) stabilire, mantenere e sviluppare le collezioni scientifiche di reperti di natura animata e inanimata, utilizzarle e renderle disponibili per la ricerca sulla biodiversità e sull'evoluzione;
2) rendere la scienza e i differenti aspetti della natura comprensibili e accessibili al grande pubblico.
Di qui possiamo convenire che nei musei scientifici, soprattutto naturalistici, si è affermata una dichiarata attenzione al tema della biodiversità e dell'ambiente, come indicato dal Protocollo di Rio che ebbe il suo battesimo, per quanto attiene specificatamente alla dimensione museale, nel noto convegno «La tutela e la conservazione delle collezioni di storia naturale» di Madrid del 1993, anche se indicazioni in questo senso sono note nel mondo della museologia naturalistica già dai primi anni sessanta.
Lo dimostra la dichiarazione di missione del Natural History Museum di Londra: «È ora ampiamente riconosciuto che i musei sono depositari di professionalità e di informazioni che sono essenziali per sostenere politiche e azioni relative alla diversità biologica, la gestione delle risorse naturali, e l'impatto antropico. (..) Il ruolo tradizionale del museo rimane ma nuove funzioni continueranno ad essere aggiunte. Già oggi esse spaziano dal supporto alla formazione dei docenti delle scuole ad accordi di partenariato con governi, industria e commercio su temi di interesse reciproco nel mondo sviluppato e in via di sviluppo».
Possiamo dire, allora, che oggi nei compiti del museo entrano prepotentemente discipline di tipo «applicativo», ritenute invece fino a poco tempo fa scarsamente adatte a caratterizzare la missione scientifica di un museo.
Museo universitario.
Prendiamo il caso di un museo universitario. Esso può diventare il terminal conservativo di reperti e di informazioni di data base e, allo stesso tempo, essere il luogo di interscambio tra domanda di conoscenza e di expertise naturalistici-ecologici-ambientali, e l'offerta costituita dalle professionalità che operano nei singoli dipartimenti. Non solo. Il risultato delle ricerche, trovandosi già nel luogo giusto per essere organizzato in strumento di comunicazione, di mediazione e di rapporto con i diversi pubblici, diventa subito disponibile per quanti richiedono expertise di questo tipo, solitamente le amministrazioni pubbliche. Ecco allora che la filiera ente pubblico-museo-dipartimento, dal punto di vista della committenza, diviene documentazione: tecnica, archiviazione e storicizzazione del dato ambientale, quindi progetto di mediazione e di informazione culturale dal punto di vista della restituzione del prodotto culturale alla pubblica fruizione.
Non è affatto banale fare ogni sforzo affinché questo modo di intendere la
Idea del progetto.
Il punto di partenza del progetto deve essere la consapevolezza che nelle istituzioni nazionali è conservato un patrimonio culturale rilevante, fatto di reperti e di testimonianze che evidenziano nei secoli la vita culturale e la tradizione tecnico-scientifica e didattica segno della grande tradizione scientifica e tecnologica del nostro Paese.
Per questo va riaffermata l'esigenza di disporre di strutture capaci di svolgere la funzione di punti di riferimento su scala nazionale e internazionale in quanto «gestori» di collezioni, biblioteche continuamente aggiornate, archivi, sedi adeguate, attrezzature aggiornate e personale di ruolo qualificato a svolgere significative attività di ricerca sia disciplinari che pertinenti alle finalità divulgative e a esse collegate, nonché di servizio (soprattutto nel settore della formazione).
Di qui il passo successivo, oggi sollecitato nei vari Paesi dalle autorità preposte alla valorizzazione dei beni culturali, è l'associazione tra i musei, specialmente quelli piccoli, su basi territoriali o tematiche. Per i musei universitari questo significa in ciascun ateneo creare un sistema museale di ateneo.
Per fare ciò diventa necessario e opportuno pensare a una programmazione nazionale che, esaltando specificità e autonomia delle singole istituzioni, consenta di individuare centri di servizio comuni per le attività di ricerca e di sperimentazione relative alle funzioni fondamentali, e di garantire la costruzione di un sistema-rete omogeneamente distribuito sul territorio nazionale, che colleghi i vari sistemi museali esistenti in un Sistema museale nazionale.
Una rete integrata di comunicazione e di collaborazione in collegamento con gli altri possibili soggetti impegnati nello studio, tutela, conservazione e diffusione della cultura scientifica, non solo per favorire la continuità e la proficuità delle collaborazioni e degli scambi tra i diversi soggetti interni del Sistema e tra questi e le agenzie e i centri internazionali, ma anche per garantire il trasferimento della informazione sui contenuti dei singoli musei e la comunicazione delle iniziative culturali a un'utenza esterna, potenzialmente illimitata.
La proposta di legge.
La proposta dell'istituzione di un Osservatorio nazionale sui sistemi museali tecnico-scientifici e storico-scientifici, così come articolata nella proposta di legge, diventa rispondente alle esigenze di una moderna funzione della museologia scientifica.
L'Osservatorio avrà tra le sue principali finalità quella di rinnovare e di incrementare l'attenzione dei giovani verso la ricerca e la scienza, anche per orientarne l'interesse verso gli studi scientifici che viceversa rischiano di affievolirsi. Tra i compiti dell'Osservatorio, oltre alla ricognizione e alla successiva catalogazione dei musei scientifici esistenti, acquista fondamentale importanza la raccolta dei profili
1. È istituito l'Osservatorio nazionale sui musei scientifici, di seguito denominato «Osservatorio». L'Osservatorio si occupa dei musei scientifici esistenti nel territorio nazionale in quanto istituzioni permanenti che raccolgono le testimonianze e i materiali relativi alle scienze e alla loro storia, li conservano e li rendono disponibili alla ricerca e alla fruizione pubblica, che svolgono un'importante funzione nella comunicazione scientifica e nella ricerca e che conservano ricche collezioni rappresentanti la testimonianza materiale di tradizioni scientifiche prestigiose e un patrimonio in beni culturali di rilevanza internazionale.
2. L'Osservatorio è costituito sotto la responsabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri con lo scopo di contribuire alla conoscenza, alla tutela e al coordinamento delle attività e delle funzioni delle risorse museali disponibili al fine di consentirne la piena valorizzazione, a beneficio del pubblico nazionale ed estero, e di estenderne il numero e la consistenza culturale.
1. La presidenza onoraria dell'Osservatorio è affidata a un senatore a vita o ad un'altra personalità del mondo scientifico, nominata con decreto del Presidente della Repubblica.
2. La presidenza effettiva dell'Osservatorio è attribuita a un vice Ministro nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
1. L'Osservatorio è dotato di personalità giuridica e con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è ad esso attribuita la qualifica di fondazione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
2. I compiti dell'Osservatorio riguardano:
a) l'intervento nella didattica e nelle iniziative culturali nonché nella formazione degli insegnanti delle scuole medie di ogni ordine e grado;
b) il censimento delle competenze e l'individuazione delle esigenze di aggiornamento e di formazione delle risorse umane da destinare all'informazione e alla comunicazione relative all'attività dei musei scientifici;
c) la ricognizione e la successiva catalogazione dei musei scientifici esistenti, da completare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le amministrazioni di appartenenza, i settori culturali di competenza e la quantità di frequentazioni di visitatori in un anno, distinguendo, in tale ambito, i numeri afferenti alle scolaresche di ogni ordine e grado;
d) la raccolta dei profili dei musei scientifici di cui alla lettera c), avendo cura di acquisire le presentazioni degli stessi in formato sia elettronico sia cartaceo;
e) l'attuazione di interventi nei confronti dei musei scientifici inseriti nel catalogo di cui alla lettera c);
f) la trasmissione del catalogo ad entrambi i rami del Parlamento e al Parlamento europeo, alle università, alle scuole di ogni ordine e grado e alle amministrazioni regionali e provinciali responsabili della gestione logistica degli edifici sedi dei musei scientifici nonché della formazione delle risorse umane dedicate;
g) la raccolta, con periodicità annuale, dei programmi e delle relazioni di attività, elaborati e svolti dai musei scientifici;
h) l'integrazione delle relazioni di cui alla lettera g), corredandole dei dati concernenti la frequentazione dei musei scientifici stessi, il bilancio delle iniziative culturali adottate, la quantità di copie delle pubblicazioni distribuite al pubblico, l'elenco dei collaboratori che hanno cooperato, a titolo gratuito e volontariamente, alla gestione dei musei;
i) il monitoraggio delle attività di ricerca scientifica museologica.
1. L'Osservatorio è dotato di un consiglio scientifico che ne indirizza e controlla l'attività, in particolare sotto il profilo culturale e scientifico.
2. Al consiglio scientifico sono demandati altresì compiti di promozione della divulgazione culturale, dell'informazione e della comunicazione, anche attraverso la messa in opera di strumenti multimediali, nonché di cura delle relazioni istituzionali con gli enti similari e con il sistema museale scientifico.
3. Il consiglio scientifico è composto da due rappresentanti nominati dagli organi direttivi delle seguenti associazioni:
a) Associazione nazionale musei scientifici;
b) Conferenza dei rettori delle università italiane;
c) Comitato nazionale italiano dell'International Council of Museums.
4. La nomina dei componenti del consiglio scientifico deve avvenire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Il consiglio scientifico è assistito da un segretario generale, nominato dal consiglio su proposta del presidente, e da una segreteria esecutiva nominata dal consiglio, su proposta dei suoi componenti.
6. Al consiglio scientifico sono anche demandate le funzioni riguardanti:
a) le inclusioni e le cancellazioni dei musei scientifici dal catalogo di cui all'articolo 3;
b) l'ideazione e la gestione di eventuali collane editoriali di valorizzazione dei musei scientifici nazionali ed europei;
c) la conclusione di accordi di programma con istituzioni, enti, amministrazioni dello Stato, regioni ed enti locali, per la realizzazione di iniziative di valorizzazione e di comunicazione nonché di gestione dei musei scientifici;
d) la promozione e l'approvazione di programmi di formazione di risorse umane, da realizzare negli ambiti museali nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per tali scopi.
1. Allo scopo di incrementare il valore dei musei scientifici e l'interesse dei giovani alla ricerca e agli studi scientifici, l'Osservatorio provvede all'elaborazione periodica di progetti scientifici speciali, avvalendosi della collaborazione del sistema museale scientifico.
2. I progetti di cui al comma 1 sono inseriti in una apposita graduatoria in ordine di priorità con riferimento alle ricadute scientifiche, tecnologiche, culturali e di formazione che lo stesso Osservatorio
1. In sede di prima attuazione dei progetti scientifici speciali di cui all'articolo 5, l'Osservatorio provvede al censimento e alla catalogazione sistematica delle raccolte di reperti scientifici e tecnologici nonché delle risorse bibliografiche e documentali di interesse storico e scientifico.
1. Ai fini dell'attuazione dei progetti scientifici speciali è istituito, a carico dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un apposito fondo di sostegno, al cui contributo accedono i progetti selezionati dall'Osservatorio ai sensi dell'articolo 5, comma 2.
2. La copertura del fondo di sostegno è assicurata dalle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 11.
1. Al fine di garantire un adeguato livello di professionalità del personale operante presso i musei scientifici inseriti nel catalogo di cui all'articolo 3 e in attuazione dei compiti di cui al medesimo articolo 3, comma 2, lettere a) e b), il consiglio scientifico dell'Osservatorio promuove opportuni programmi di formazione e di aggiornamento professionali.
1. Con periodicità annuale, in relazione alla presentazione del disegno di legge finanziaria dello Stato, l'Osservatorio cura la ricognizione delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione dei compiti ad esso attribuiti e trasmette il relativo rendiconto al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
1. La programmazione delle attività e delle relative risorse finanziarie è presentata e discussa in una conferenza annuale di servizi convocata dall'Osservatorio e aperta alla partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni titolari dei musei scientifici nonché delle istituzioni pubbliche interessate.
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con un contributo dello Stato pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 113, e successive modificazioni.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta, con proprio decreto, il relativo regolamento di attuazione.
|