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PDL 5894

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5894



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DI GIANDOMENICO, DEGENNARO, MANINETTI,
ANNA MARIA LEONE, MEREU, NARO

Modifica all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, in materia di ipotesi particolari di confisca

Presentata il 31 maggio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Troppo spesso assistiamo a scandali scoppiati a causa di fenomeni di corruzione che alla fine, anche dopo la sentenza definitiva, non comportano alcuna restituzione alla comunità del denaro e dei beni illegalmente acquisiti, proprio perché nel frattempo gli indagati provvedono a occultarli.
      Considerando l'entità del fenomeno, è opportuno combattere la corruzione attraverso strumenti riparatori e non soltanto punitivi; il sequestro e la confisca di tutti i beni di ingiustificata provenienza e la restituzione poi alla collettività di tali risorse rappresentano una decisiva svolta verso la moralizzazione del costume pubblico.
      A queste finalità risponde la presente proposta di legge che, estendendo anche ai più gravi delitti contro la pubblica amministrazione la disciplina contenuta nell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, contribuisce inoltre all'attuazione dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione: la destinazione dei beni confiscati a iniziative sociali realizzate autonomamente dai cittadini favorisce, infatti, lo sviluppo di forme sempre più diffuse di sussidiarietà orizzontale, funzionali alla tutela e alla cura dei beni comuni.
      La cultura della legalità nella pubblica amministrazione, di cui la corruzione rappresenta la patologia più grave e diffusa, emerge sempre di più non solo quale condizione per garantire il buon funzionamento dei servizi pubblici, ma quale condizione più generale per garantire competitività al sistema sociale ed economico del Paese.
      Il sequestro e la confisca di tutti i beni di provenienza illecita, da quelli dei mafiosi a quelli dei corrotti, accrescono il livello di trasparenza e di responsabilità nelle relazioni economiche e commerciali (incoraggiando tutte le parti coinvolte nei rapporti suddetti a operare ai più alti livelli possibili di integrità), costituendo un importante tassello di un nuovo e necessario orientamento politico.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 1 dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: «, per taluno dei delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis, 323, 325,».


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