Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 5893

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5893



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DI GIANDOMENICO, DEGENNARO, MANINETTI,
ANNA MARIA LEONE, MEREU, NARO

Modifiche all'articolo 57 del codice di procedura penale, in materia di riconoscimento della qualifica di ufficiale e agente di polizia giudiziaria

Presentata il 31 maggio 2005


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si recano modifiche all'articolo 57 del codice di procedura penale, concernenti le qualifiche di ufficiale e agente di polizia giudiziaria. Nello specifico, la norma viene novellata con l'introduzione del personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco fra gli appartenenti alle suddette categorie.
      Al riguardo è opportuno sottolineare che la legge n. 1570 del 1941, istitutiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, conferisce la qualifica di agente di polizia giudiziaria ai vigili e la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria agli ufficiali e sottufficiali del medesimo Corpo e che la successiva legge n. 469 del 1961, emanata con finalità riorganizzative, attribuisce nuovamente agli stessi soggetti le qualifiche di agente e ufficiale di polizia giudiziaria, con l'estensione di quest'ultima anche al personale direttivo.
      Dal momento che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è costituito anche da personale volontario, occorre rilevare che questo rientra nella polizia giudiziaria solo nell'esercizio delle proprie funzioni, cioè quando viene richiamato a prestare servizio a tempo determinato.
      Tenendo conto della quantità e della qualità del lavoro prestato dai vigili del fuoco, impegnati sempre in prima linea nella tutela della sicurezza dei cittadini e dell'ambiente, si profila pertanto necessario un intervento normativo teso a sanare tale evidente sperequazione.
 

Pag. 2


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 57 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera b) del comma 1, le parole: «e del corpo forestale dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «, del corpo forestale dello Stato e dei vigili del fuoco permanenti»;

          b) alla lettera b) del comma 2, dopo le parole: «le guardie forestali» sono inserite le seguenti: «, i vigili del fuoco permanenti».


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su