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PDL 5884

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5884



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ROTUNDO

Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in materia di realizzazione di impianti terminali di rigassificazione

Presentata il 30 maggio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha l'obiettivo di correggere alcune disposizioni introdotte dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in materia di impianti terminali di rigassificazione, che hanno destato non poche perplessità nelle amministrazioni del comune e della provincia di Brindisi.
      Il Governo, in nome dell'interesse nazionale, ha inserito nel citato decreto-legge sulla competitività una norma che riguarda la realizzazione dei terminali di rigassificazione, già autorizzati ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 340 del 2000, con la quale si stabilisce che, in caso di inerzia o di ingiustificato ritardo da parte degli enti locali preposti al rilascio delle autorizzazioni e dei permessi, il Ministero delle attività produttive, senza necessità di diffida, può provvedere alla nomina di un commissario ad acta per lo svolgimento degli adempimenti di competenza degli enti locali.
      In Italia, al momento, solo due località sono interessate alla realizzazione di questo tipo di impianti: Porto Viro, in provincia di Rovigo, e Brindisi.
      In quest'ultima località, l'amministrazione provinciale, il comune capoluogo, i cittadini, i movimenti, e le associazioni ambientaliste, sindacali e politiche hanno con forza, in più occasioni, espresso contrarietà alla realizzazione dell'impianto. La stessa contrarietà è stata espressa dal consiglio regionale della Puglia, mentre la provincia di Brindisi ha presentato ricorso sia al tribunale amministrativo regionale sia alla Corte di giustizia delle Comunità europee, in considerazione del fatto che l'area di Brindisi è stata dichiarata a elevato rischio ambientale e che l'impianto in questione sarebbe realizzato nel porto di Brindisi, che è il cuore della città.
 

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      In un territorio così provato si rende necessaria una più approfondita procedura di impatto ambientale per non aggravare la situazione ben nota al Governo e ai Ministri delle attività produttive e dell'ambiente e della tutela del territorio, che, al contrario di quanto si attendono i cittadini di Brindisi e le amministrazioni locali, agiscono per favorire la realizzazione di tali impianti.
      Si ha l'impressione che la norma in questione abbia lo scopo di superare la netta contrarietà espressa dall'ente provincia, dal comune di Brindisi e dalla regione Puglia, in quanto risulta chiaro che i suddetti enti non rilasceranno alcuna autorizzazione per l'esercizio dell'impianto di rigassificazione.
      Per questo, quindi, il Governo ha previsto che in caso di inerzia o di contrarietà per il rilascio delle autorizzazioni amministrative prescritte e necessarie per l'esercizio dell'impianto di rigassificazione relative allo scarico delle acque reflue e delle emissioni in atmosfera, o del nulla-osta definitivo di sicurezza da parte degli enti locali, scattano i poteri sostitutivi del Ministero delle attività produttive.
      La presente proposta di legge stabilisce che le disposizioni introdotte dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, relative alla nomina di un commissario ad acta per lo svolgimento degli adempimenti riguardanti la realizzazione degli impianti terminali di rigassificazione non vadano applicate agli impianti per i quali gli enti locali esprimono un parere difforme da quello espresso nella conferenza di servizi. In tale caso, il Ministero delle attività produttive è tenuto ad avviare un nuovo procedimento di autorizzazione degli impianti, sospendendo ogni decisione finale. Inoltre gli impianti già autorizzati dovranno essere sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale affinché si acquisisca il giudizio di compatibilità ambientale.
      Per tutto quanto esposto, si auspicano un esame e un'approvazione in tempi rapidi della presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 5 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

      «10-bis. Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano agli impianti di rigassificazione già autorizzati, per i quali il parere reso in sede di conferenza di servizi dai rappresentanti della regione, della provincia e del comune è risultato difforme dai successivi pareri espressi anche da uno solo dei rispettivi consigli regionali, provinciali o comunali. In tale caso, il Ministero delle attività produttive sospende ogni decisione finale, od ogni eventuale provvedimento definitivo emesso, e riavvia un nuovo procedimento di autorizzazione degli impianti. Gli impianti di rigassificazione già autorizzati sulla base del nulla osta alla prosecuzione del procedimento rilasciato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, devono comunque essere sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale per l'acquisizione del giudizio di compatibilità ambientale».


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