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PDL 5917

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5917



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 14 giugno 2005 (v. stampato Senato n. 3421)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

dal ministro delle attività produttive
(SCAJOLA)

e dal ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 2005, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazioni a società operanti nel mercato dell'energia elettrica e del gas

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 15 giugno 2005

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 14 maggio 2005, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazioni a società operanti nel mercato dell'energia elettrica e del gas.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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Decreto-legge 14 maggio 2005, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2005.

Disposizioni urgenti in materia di partecipazioni a società
operanti nel mercato dell'energia elettrica e del gas

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Visti gli articoli 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea;

        Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità;

        Visto il decreto-legge 25 maggio 2001, n. 192, convertito dalla legge 20 luglio 2001, n. 301, recante disposizioni urgenti per salvaguardare i processi di liberalizzazione e privatizzazione di specifici settori dei servizi pubblici;

        Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia; ed in particolare l'articolo 1, comma 29;

        Vista la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;

        Vista la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE;

        Vista la procedura di infrazione 2001/2153, di cui alla causa C174/04, ai sensi dell'articolo 226 del Trattato istitutivo della Comunità europea, sulle disposizioni del citato decreto-legge 25 maggio 2001, n. 192, per asserita incompatibilità con l'articolo 56 del medesimo Trattato, relativo alla libera circolazione dei capitali;

        Considerati i progressi compiuti dagli Stati membri dell'Unione europea verso la formazione di un mercato interno dell'energia elettrica e del gas e tenuto conto che le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive

 

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2003/54/CE e 2003/55/CE devono essere poste in vigore dagli Stati membri entro la data del 1o luglio 2004;

        Considerato che, al fine di promuovere la sicurezza degli approvvigionamenti nazionali di energia e di tutelare la concorrenza nei mercati, il Governo italiano e i Governi di altri Stati membri dell'Unione europea hanno avviato la definizione di intese e accordi di collaborazione nel campo dell'energia;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni intese a rimuovere limiti e vincoli posti a imprese pubbliche appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, anche se titolari di una posizione dominante nel proprio mercato nazionale, quando tali imprese contribuiscono ai processi di liberalizzazione dei mercati ed allo sviluppo degli investimenti in Italia, nella prospettiva del mercato interno europeo;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 maggio 2005;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle attività produttive e del Ministro dell'economia e delle finanze;

e m a n a

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Partecipazioni in società operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale).

        1. All'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 2001, n. 192, convertito dalla legge 20 luglio 2001, n. 301, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

        «3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei riguardi dei soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno Stato membro dell'Unione europea o dalle sue amministrazioni pubbliche, titolari nel proprio mercato nazionale di una posizione dominante, qualora le competenti Autorità degli Stati interessati abbiano approvato norme, definito indirizzi e avviato le procedure per la privatizzazione di tali soggetti, quali la quotazione nei mercati finanziari regolamentati o altre procedure equivalenti e siano state definite con il Governo italiano intese finalizzate a tutelare la sicurezza degli approvvigionamenti energetici e l'apertura del mercato, promuovendo l'effettivo esercizio, in condizioni di reciprocità, delle libertà fondamentali garantite dal Trattato istitutivo della Comunità europea nell'accesso ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale».

 

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Articolo 2.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 14 maggio 2005.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Scajola, Ministro delle attività produttive.
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.


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