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PDL 5903

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5903



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

RUZZANTE, MINNITI, PISA, PINOTTI, ANGIONI, LUMIA, LUONGO, DE BRASI, ROTUNDO, LUCÀ, RAFFAELLA MARIANI

Norme per il congedo anticipato dal servizio obbligatorio di leva e dal servizio civile

Presentata il 1o giugno 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - La sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva per come è stata regolamentata, vale a dire con la sospensione della chiamata di leva a decorrere dal 1o gennaio 2005, ha posto in sede di applicazione una serie di problemi relativi a quanti, già iscritti nelle liste di leva e assoggettati alla chiamata alle armi entro il 31 dicembre 2004, avevano fruito della posposizione di tale termine per rinvio dovuto a motivi di studio o in assenza di un accertamento definitivo della idoneità al servizio.
      Tutti questi soggetti non sono stati più chiamati con una decisione formalizzata in via amministrativa, anche a seguito di un ordine del giorno contenente un tale indirizzo approvato dal Parlamento contestualmente alla legge sulla sospensione anticipata del servizio di leva.
      Ora ci troviamo in una situazione che, di fatto, ha determinato una disparità tra giovani che non sono partiti pur essendo formalmente ancora assoggettati a tale obbligo e giovani della stessa classe di leva che avendo concluso l'iter di incorporazione prima della sospensione stanno prestando servizio di leva nelle Forze armate o come obiettori nel servizio civile.
      Riteniamo doveroso approvare rapidamente le norme contenute nella presente proposta di legge che consentono di concedere a questi stessi giovani un congedo anticipato che si prevede venga fissato per entrambi alla data del 30 giugno 2005.
      L'approvazione di tali norme comporta anche un recupero di risorse che riteniamo possano essere impiegate rispettivamente per incentivare il reclutamento di volontari per le Forze armate e di volontari per il servizio civile.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Cessazione anticipata dal servizio di leva per gli incorporati nelle Forze armate nell'anno 2004).

      1. Ferma restando la disciplina transitoria prevista dall'articolo 25 della legge 23 agosto 2004, n. 226, la ferma di leva del personale incorporato nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 1, comma 104, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ancora in servizio al 30 giugno 2005, cessa a decorrere dal 1o luglio 2005.
      2. Nell'anno 2005, le disponibilità finanziarie derivanti dall'attuazione del comma 1 sono destinate a incrementare le risorse preordinate al reclutamento di volontari in ferma prefissata di un anno, di cui all'articolo 4 della legge 23 agosto 2004, n. 226.

Art. 2.
(Cessazione anticipata dal servizio civile per gli obiettori di coscienza incorporati nell'anno 2004).

      1. Le norme di cui all'articolo 1 si applicano anche agli obiettori di coscienza, chiamati a svolgere il servizio civile durante l'anno 2004 in ottemperanza all'obbligo di leva.
      2. Nell'anno 2005, le disponibilità finanziarie derivanti dall'attuazione del comma 1 sono destinate a incrementare le risorse preordinate al reclutamento di volontari per il servizio civile nazionale.


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