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PDL 5899

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5899



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MEROI

Nuove norme in materia di organizzazioni sindacali

Presentata il 31 maggio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Da più parti del mondo istituzionale e sindacale, anche recentemente, si è avanzata la proposta di regolamentare rappresentanza e rappresentatività sindacale in considerazione del ruolo e dell'importanza ricoperta oggi dalle parti sociali.
      Definire modello e ruolo del sindacato non significa certo costringerlo in schemi ridotti, minando la sua autonomia e riducendone ruolo e prospettive, ma al contrario evidenzia la volontà di valorizzare il quadro dei rapporti istituzionali e politici che le rappresentanze dei lavoratori intrattengono, gli strumenti utilizzati, i servizi offerti, gli atti negoziali assunti.
      La necessità di prevedere una normativa in ordine alla strutturazione interna del sindacato vuole rispondere al principio fondamentale di trasparenza e di correttezza che deve informare l'attività di ogni organizzazione.
      L'istituzione di una commissione che esamini gli statuti e ne verifichi princìpi e funzionamento è posta a tutela degli associati e della loro partecipazione, responsabile e informata, alla gestione del sindacato.
      La redazione e la pubblicazione dei bilanci in considerazione della percezione di contributi degli iscritti, dello Stato o degli enti pubblici, rappresenta una ulteriore forma di attenzione per un organismo che vede nel sostegno dei propri iscritti la principale forma di sovvenzionamento economico.
      Inoltre, la previsione di tali strumenti e procedure interni all'organizzazione si inquadra nel prossimo potenziale coinvolgimento
 

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del sindacato nella gestione dei «fondi pensione» dei lavoratori.
      In assenza di regole chiare, l'esigenza fondamentale di trasparenza che anima il rapporto tra lavoratore e suo rappresentante appare fortemente ridimensionata.
      Da valutare anche con particolare attenzione la prevedibile riduzione della conflittualità interna che tale normativa realizzerebbe, attraverso una maggiore tutela degli associati.
      Una proposta di legge, quindi, che si inquadra nell'attuale ruolo svolto dalle associazioni dei lavoratori, e che, al di là dell'ormai superata concezione «costituzionalistica del diritto sindacale», mira a tutelare sia il patrimonio sociale e politico del sindacato che la posizione dei suoi associati, oggi forse parzialmente emarginati da ruoli di proposta e di controllo e verifica di una così importante risorsa.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'organizzazione sindacale è libera. Chiunque può fondare sindacati rappresentativi dei lavoratori, dei pensionati e dei disoccupati.

Art. 2.

      1. L'organizzazione sindacale è tenuta ad adottare un proprio atto costitutivo e un proprio statuto approvato all'unanimità dai soci fondatori, con atto pubblico.
      2. L'atto costitutivo e lo statuto, ai sensi delle disposizioni stabilite dall'articolo 39 della Costituzione, sono registrati presso un'apposita sezione della direzione provinciale del lavoro ove ha sede legale l'organizzazione sindacale.
      3. Le eventuali modifiche statutarie vengono approvate con le modalità e con le maggioranze previste nello statuto stesso.
      4. Presso la sezione di cui al comma 2 viene depositata copia dei verbali con i quali sono nominati, rinnovati o sostituiti i componenti degli organi statutari. Copia dei verbali con i quali sono nominati, rinnovati o sostituiti i componenti degli organi statutari di rilevanza regionale o provinciale è altresì depositata presso la sezione di competenza.

Art. 3.

      1. Presso ciascuna delle sezioni delle direzioni provinciali del lavoro è istituita una commissione, denominata «commissione per la verifica degli statuti», a cui è demandato il compito di verificare le condizioni di democraticità dell'ordinamento interno stabilito con lo statuto e con gli

 

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eventuali regolamenti o provvedimenti attuativi dello stesso.
      2. La commissione di cui al comma 1 è presieduta da un magistrato giudice del lavoro nell'ambito della provincia di pertinenza, designato allo scopo dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia.
      3. La commissione di cui al comma 1 è costituita, oltre che dal presidente di cui al comma 2:

          a) da tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della provincia, che garantiscono, con criterio di rotazione, la presenza in un triennio di tutte le confederazioni rappresentative dei lavoratori ammesse alla contrattazione di livello nazionale;

          b) da tre esperti in materie giuridiche e socio-politiche, designati dal prefetto della provincia.

      4. I componenti di cui al comma 3, lettere a) e b), durano in carica tre anni e non sono rinnovabili nella carica.

Art. 4.

      1. La commissione per la verifica degli statuti, di cui all'articolo 3, di seguito denominata «commissione», riceve dalla sezione della direzione provinciale del lavoro, entro cinque giorni dal deposito, gli statuti e le relative modifiche, nonché gli eventuali regolamenti e provvedimenti attuativi dei medesimi statuti e procede al controllo previsto dal citato articolo 3.
      2. L'esame di verifica sugli statuti, da effettuare entro venti giorni dal recepimento degli atti, si conclude con l'approvazione mediante nulla osta alla registrazione, da adottare mediante votazione a maggioranza dei componenti della commissione. Nel caso in cui non si raggiunga la maggioranza dei voti richiesta, l'esame si conclude con lo stralcio delle disposizioni ritenute antidemocratiche.
      3. Copia del verbale contenente le norme stralciate di cui al comma 2 è

 

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inviata entro i successivi cinque giorni all'organizzazione sindaca1e interessata, con invito ad apportare le modifiche in base alle indicazioni di massima fornite dalla commissione.
      4. L'organizzazione sindacale interessata procede alle modifiche richieste e avvia la procedura stabilita dal presente articolo ai fini della definitiva approvazione dello statuto.
      5. Qualora l'organizzazione sindacale interessata non intenda apportare le modifiche richieste dalla commissione, può proporre ricorso alla Corte di cassazione che approva o respinge, con effetti costitutivi, le proposte di modifiche avanzate dalla commissione.

Art. 5.

      1. L'attività delle organizzazioni sindacali è improntata a princìpi di correttezza e di trasparenza. Qualunque socio ha diritto di conoscere le deliberazioni e i verbali di riunione degli organi statutari del sindacato di appartenenza.

Art. 6.

      1. Fatti salvi i provvedimenti cautelari, nessuno può essere sospeso o espulso da una organizzazione sindacale senza regolare procedimento, con garanzia del contraddittorio dinanzi agli organi disciplinari interni. Nei relativi provvedimenti deve essere indicato tassativamente l'organo a cui è possibile proporre immediato ricorso.

Art. 7.

      1. Ogni organizzazione sindacale, qualora non costituita come confederazione, può liberamente aderire a federazioni e a confederazioni al fine del raggiungimento della maggiore rappresentatività.
      2. Al fine di ritenere correttamente perfezionata l'adesione di una organizzazione sindacale a federazioni e a confederazioni,

 

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può essere esibita la prova dell'esercizio degli atti compiuti quali, in particolare, la rimessa della quota dei proventi derivanti dal tesseramento.

Art. 8.

      1. Prima della revoca esplicita dell'atto di adesione, fatti salvi patti contrari, sono validi ed efficaci tutti gli atti adottati dalla confederazione nei confronti della federazione e della organizzazione sindacale nonché gli atti adottati dalla federazione nei confronti dell'organizzazione sindacale, in regime di sovraordinazione, in conformità agli statuti e ai regolamenti di tali associazioni.

Art. 9.

      1. I bilanci delle organizzazioni sindacali, redatti secondo la normativa vigente in materia di società, sono pubblici. Il sindacato designa formalmente il responsabile legale e il cassiere.

Art. 10.

      1. I sindacati e le loro associazioni, sia di lavoratori sia di datori di lavoro, pubblici e privati, comunque costituiti, che percepiscono, a qualsiasi titolo, contributi da parte degli iscritti, dello Stato o di enti pubblici, e che sono ammessi alla contrattazione collettiva, sono tenuti alla redazione del bilancio di esercizio e alla sua pubblicazione nei termini e nei modi stabiliti dall'articolo 11.

Art. 11.

      1. Il rappresentante legale o il tesoriere cui per statuto è affidata autonomamente la gestione delle attività patrimoniali del sindacato o delle associazioni di cui all'articolo 10, deve redigere il bilancio di esercizio secondo la normativa vigente.

 

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      2. Il bilancio deve essere corredato di una relazione del rappresentante legale o del tesoriere di cui al comma 1, sulla situazione economico-patrimoniale e sull'andamento della gestione nel suo complesso. La relazione deve essere redatta secondo la normativa vigente.
      3. Il bilancio deve essere, altresì, corredato di una nota integrativa secondo la normativa vigente.
      4. Il rappresentante legale o il tesoriere, di cui al comma 1, deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari. Deve altresì conservare, in originale e in copia, per almeno cinque anni, tutta la documentazione avente natura amministrativa e contabile.
      5. I libri contabili tenuti dalle organizzazioni sindacali o dalle associazioni di cui al comma 1, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e devono essere bollati in ogni pagina da un notaio, il quale deve dichiarare nell'ultima pagina del libro il numero dei fogli che lo compongono.
      6. Il libro giornale deve indicare le operazioni compiute giornalmente.
      7. L'inventario deve essere redatto ogni anno e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività. L'inventario deve essere sottoscritto dal rappresentante legale e dal tesoriere del sindacato o dell'associazione di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla presentazione del bilancio agli organi statutariamente competenti.
      8. Tutte le scritture devono essere tenute secondo le regole di una ordinata contabilità, senza parti in bianco, interlinee e riporti in margine. Non possono essere effettuate abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve essere eseguita in modo che le parole cancellate siano leggibili.
      9. Il rappresentante legale o il tesoriere di cui al comma 1 è tenuto a pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno su almeno tre quotidiani, di cui uno a tiratura nazionale, il bilancio di esercizio corredato di una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa.
 

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      10. Il bilancio di esercizio, corredato di una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa ai sensi del comma 9, sottoscritte dal rappresentante legale o dal tesoriere dell'organizzazione sindacale o dell'associazione, della relazione dei revisori dei conti, da essi sottoscritta, nonché della copia dei quotidiani ove è avvenuta la pubblicazione, è trasmesso dal rappresentante sindacale o dal tesoriere entro il 5 luglio di ogni anno al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 12.

      1. Qualsiasi componente degli organi statutari deputati all'approvazione dei bilanci ha diritto di conoscere la rendicontazione in dettaglio delle spese effettuate e delle entrate pervenute.

Art. 13.

      1. La commissione, qualora venga investita, da qualsiasi iscritto, di questioni che riguardano il mancato rispetto dei princìpi democratici dell'organizzazione sindacale, dopo l'avvio di una istruttoria finalizzata all'acquisizione di elementi conoscitivi, se del caso fornisce indicazione all'associazione sindacale circa i corretti adempimenti per il ripristino dei princìpi democratici. Qualora l'organizzazione sindacale non adotti, entro il termine indicato dalla commissione, gli atti richiesti, si procede alla sospensione di tutte le prerogative sindacali nell'ambito territoriale interessato, tra i quali i permessi sindacali, i distacchi e le aspettative.

Art. 14.

      1. Al fine della copertura delle spese di gestione della commissione, ciascun sindacato, con cadenza trimestrale, rimette l'uno per cento delle quote derivanti dal tesseramento provinciale alla direzione provinciale del lavoro.

 

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      2. Il mancato versamento della quota di cui al comma 1 comporta l'immediata sospensione per l'organizzazione sindacale di tutte le prerogative sindacali previste dalla normativa vigente.

Art. 15.

      1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono disciplinate le modalità e i criteri di funzionamento delle commissioni ed è stabilito l'importo dei gettoni di presenza dei componenti delle stesse commissioni, i quali, se dipendenti da pubbliche amministrazioni, si intendono a tutti gli effetti in servizio.


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