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PDL 5898

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5898



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PERROTTA

Istituzione del luogo elettivo di nascita

Presentata il 31 maggio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Nei piccoli comuni «non si nasce più». Infatti questi piccoli centri sono carenti, se non addirittura privi, di strutture sanitarie e ciò spinge i futuri genitori a scegliere, per far nascere i propri figli, grandi centri abitati dotati di adeguate strutture sanitarie pubbliche e private.
      Si viene pertanto a determinare una situazione «anomala»: il luogo di nascita di moltissimi soggetti non coincide con il luogo di origine delle rispettive famiglie ma rappresenta, per molti aspetti, «un luogo estraneo».
      Per garantire il diritto della persona al riconoscimento delle proprie origini, anche e soprattutto in occasione della nascita, la presente proposta di legge istituisce il luogo elettivo di nascita, che è deciso di comune accordo dai genitori o, se manca il padre, dalla madre, nei casi in cui il luogo dove si è verificato il parto sia «estraneo» alle tradizioni del nucleo familiare.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il luogo elettivo di nascita può essere individuato nel comune di residenza dei genitori o, in mancanza del padre, della sola madre del bambino. Qualora i genitori risiedano in comuni diversi, il luogo elettivo di nascita viene stabilito di comune accordo. In mancanza di accordo, il comune di nascita da dichiarare può essere soltanto quello dove è effettivamente avvenuta la nascita. Agli effetti della presente legge, la residenza è da intendersi secondo la nozione di cui all'articolo 43, secondo comma, del codice civile.

Art. 2.

      1. L'ufficiale dello stato civile provvede all'iscrizione del luogo elettivo di nascita di cui all'articolo 1 della presente legge nell'archivio previsto dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, nonché in ogni altro atto e registro dello stato civile, previo accertamento nei modi di legge della qualità del soggetto che ha reso la dichiarazione di nascita e della veridicità di quanto da esso dichiarato.


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