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PDL 5896

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5896



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PERROTTA

Disposizioni per la valorizzazione dei siti italiani
posti sotto la tutela dell'UNESCO

Presentata il 31 maggio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - L'UNESCO ha istituito la Lista del Patrimonio mondiale in cui vengono inseriti i siti che, per i loro valori culturali e ambientali, costituiscono il patrimonio di tutta l'umanità.
      L'Italia, con i suoi 39 siti - questo è il numero dei siti che risultano iscritti nella Lista alla data del 30 giugno 2004 - rientra, pertanto, tra i Paesi inseriti nella prestigiosa Lista.
      La caratteristica peculiare del territorio italiano è la ricchezza di architetture di interesse storico e artistico che, in alcuni casi, sono ancora oggi, così come al momento della loro realizzazione, collocate in paesaggi di grande bellezza di cui costituiscono parte inscindibile e che, pertanto, richiedono un interesse e una cura particolari.
      Il Ministero per i beni e le attività culturali, istituzionalmente incaricato della tutela del patrimonio ambientale, artistico e storico, svolge la funzione di coordinamento delle istanze italiane da inoltrare per l'iscrizione nella Lista del Patrimonio mondiale che, se rappresenta da un lato il riconoscimento del valore universale del bene, impone dall'altro la responsabilità della sua conservazione da parte di chi lo detiene nei confronti dell'umanità intera.
      Al fine di tutelare e di consentire una adeguata gestione dei siti italiani inseriti nella citata Lista dell'UNESCO, la presente proposta di legge prevede, quindi, una serie di interventi e il relativo finanziamento.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ai fini di una corretta gestione dei siti italiani inseriti nella Lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO nonché per garantire un equilibrato rapporto tra le esigenze di tutela di tali siti e i flussi turistico-culturali, la presente legge prevede l'attuazione di interventi volti:

          a) alla predisposizione di adeguati servizi per l'accoglienza dei turisti e, in generale, dei fruitori dei siti, che prevedono, in particolare: la manutenzione ordinaria dei luoghi ai fini igienici, con la raccolta differenziata dei rifiuti; adeguati piani per il controllo e la sicurezza costanti dei siti; la predisposizione di una apposita segnaletica; la realizzazione di efficienti sistemi di informazione; la realizzazione di piani di arredo urbano;

          b) alla realizzazione di aree di sosta e di sistemi di mobilità;

          c) alla tutela e al restauro dei beni culturali e ambientali.

Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

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      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

      1. Il 25 per cento delle risorse di cui all'articolo 2 è riservato agli interventi di restauro e di valorizzazione degli edifici privati localizzati all'interno del perimetro di riconoscimento dei siti italiani inseriti nella Lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO.


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