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PDL 5895

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5895



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BURANI PROCACCINI

Interventi per favorire lo sviluppo delle Università di Messina,
di Cassino e dell'Università Pontina

Presentata il 31 maggio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Da tre esercizi finanziari, nell'ambito dei fondi speciali di conto capitale previsti dalle corrispondenti leggi finanziarie, sono stanziate pertinenti risorse finalizzate allo sviluppo degli atenei delle seguenti tre Università: Università di Messina, di Cassino e Università Pontina.
      Al fine di rendere utilizzabili i predetti stanziamenti, per ogni corrispondente anno finanziario sono state presentate specifiche proposte di legge volte ad assegnare ai tre atenei le somme allo scopo previste.
      Purtroppo l'esame delle proposte di legge di cui si discute non ha mai avuto un iter completo e pertanto non è stato fino ad oggi possibile utilizzare quei finanziamenti su cui le tre Università fondavano importanti aspettative.
      Delle tre Univeristà, quella di Cassino ha la maggiore necessità di ottenere le risorse per essa accantonate dalla legge finanziaria, segnatamente perché, già in passato, basandosi sulla possibilità di averne la piena e tempestiva disponibilità ha realizzato (in tale senso ricorrendo ad anticipazioni ricavate dal proprio bilancio) una serie di operazioni conformi a quelle per cui i citati stanziamenti sono stati previsti. Ma nelle more di ricevere il finanziamento governativo, le citate anticipazioni hanno costretto tale Università a limitare la propria attività di normale funzionamento, e ciò ora crea severi limiti alla realizzazione di altri e indispensabili interventi.
      Ritenendo urgente e non più procrastinabile l'approvazione di una legge che permetta l'utilizzo delle risorse di cui si discute, presentiamo la proposta di legge, auspicando che il Parlamento l'approvi con la massima celerità e con il consenso che lo scopo richiede.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ai fini dell'utilizzo degli accantonamenti per interventi in campo universitario slittati dall'esercizio 2004 all'esercizio 2005 ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, nonché di altri specifici stanziamenti previsti per analoghi scopi dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, sono assegnate le seguenti somme alle corrispondenti Università e per i relativi interventi:

          a) 500 migliaia di euro per l'anno 2004 all'Università di Messina per l'espansione del suo ateneo nelle città di Barcellona Pozzo di Gotto, di Milazzo, di Patti e di Taormina;

          b) 1.500 migliaia di euro per l'anno 2004 e 2.500 migliaia di euro per l'anno 2005 all'Università di Cassino per l'espansione del suo ateneo nella città di Terracina;

          c) 500 migliaia di euro per l'anno 2004 all'Università «La Sapienza» di Roma da destinare al polo universitario di Latina, per interventi di opere di edilizia e in particolare per l'acquisizione o la ristrutturazione della sede di Latina e relative strutture.

      2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 2.500 migliaia di euro per l'anno 2004 e a 2.500 migliaia di euro per l'anno 2005, si provvede, per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

 

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relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e, per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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