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PDL 5856

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5856



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DI SERIO D'ANTONA, BONITO, KESSLER, VIOLANTE

Modifica all'articolo 10 della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di rimborso da parte dello Stato delle spese processuali sostenute in relazione ad atti di terrorismo e di strage

Presentata il 18 maggio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - La storia recente del nostro Paese è tristemente intrecciata con quella del terrorismo, dello stragismo e più in generale della violenza politica. Un periodo che, per la sua tragicità, è ormai stato, in sede storico-politica, definito nei suoi diversi aspetti con espressioni quali «strategia della tensione», con particolare riferimento all'eversione di stampo neofascista, e come «anni di piombo», soprattutto in relazione al terrorismo di matrice brigatista.
      Già nelle passate legislature, grazie alle Commissioni parlamentari di inchiesta sul delitto Moro, sulla loggia P2 e, soprattutto, alla Commissione sul terrorismo e le stragi, è emerso chiaramente come, in quel tragico passato, rispetto al tentativo di accertare la verità e di punire i responsabili di molti di quei delitti non siano mancati tentativi di fabbricare false prove, inquinare o distruggere le prove esistenti, fare fuggire o intimorire i testimoni. Alcune vicende sono state poi contrassegnate dalla reticenza e dalla mancata leale collaborazione tra organismi dello Stato.
      Un'ampia letteratura storico-politica e perfino giudiziaria ha ben evidenziato non solo limiti e ritardi nello svolgimento di alcune inchieste, ma anche il ruolo dei cosiddetti «apparati deviati» dello Stato, ossia di quei funzionari infedeli i quali, nonostante il loro esiguo numero rispetto a coloro i quali svolgevano con assoluta trasparenza il proprio lavoro al servizio delle Istituzioni, sono riusciti a rallentare, se non impedire, lo svolgimento di talune inchieste, anche depistando la polizia giudiziaria e la magistratura.
      Detto in altri termini, nel passato si sono storicamente verificate una serie di circostanze che hanno talora reso arduo,
 

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se non impossibile, il raggiungimento della verità e, di conseguenza, l'individuazione e la condanna dei responsabili dei delitti.
      Pur senza voler stilare inaccettabili classifiche sul dolore dei familiari delle vittime di qualsiasi delitto, è del tutto evidente che, in un'ottica strettamente socio-politica, esistono fenomeni - il terrorismo è uno di questi - che determinano tragedie che non riguardano solo i familiari colpiti ma l'intera collettività. Lo Stato deve farsi carico di rappresentare tutti.
      Oltre al doveroso riconoscimento e alla tutela che lo Stato deve nei confronti di chi in passato ha sofferto per colpa del terrorismo, soprattutto se non ha ottenuto né verità, né giustizia, c'è una necessità che riguarda anche il presente e, forse, il futuro, perché nessuno sia mai privato delle garanzie in una società solidale.
      Il terrorismo, purtroppo, non è un fenomeno che riguarda solo il nostro passato, anche se sul piano interno si è riproposto in dimensioni assai più ridotte. Mentre nel nostro Paese continuano ad esistere focolai eversivi, si va sempre più affermando il ruolo del terrorismo internazionale che, muovendosi con logiche totalmente differenti rispetto al passato e in un contesto globalizzato, è in grado non solo di colpire dovunque, ma di esportare - tramite il terrorismo - i conflitti in qualsiasi Paese.
      Proprio mentre gli organismi internazionali ancora non trovano un accordo generalizzato sulla definizione di terrorismo, anche nel nostro ordinamento è stato introdotto il reato di terrorismo internazionale che, però, è di difficile interpretazione e attuazione, proprio per l'enorme diversità rispetto al passato con il quale il terrorismo odierno si manifesta.
      La presente proposta di legge, che consta di due soli articoli, è finalizzata a risolvere una questione estremamente attuale in fatto di rifusione delle spese processuali relative all'azione civile, proprio a favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.
      Se l'articolo 10 della legge 3 agosto 2004, n. 206, già sancisce che nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili il patrocinio dei soggetti sopra indicati è a totale carico dello Stato, la novella introdotta dall'articolo 1 della proposta di legge prevede un beneficio ulteriore.
      Più precisamente, in caso di sentenza di assoluzione dell'imputato (per cause diverse dal difetto di imputabilità) e in caso di condanna della parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e dal responsabile civile per effetto della stessa azione civile, spetta allo stato sostenere integralmente tutti gli oneri a cui la parte civile è tenuta a fare fronte in virtù della sentenza.
      L'articolo 2 provvede ad individuare la necessaria copertura finanziaria.
      Crediamo che lo Stato, nei casi in cui manifesta tutta la sua incapacità di garantire ai cittadini verità e giustizia, debba farsi almeno carico di rappresentare la solidarietà di tutta la collettività assolvendo, perlomeno, a tutte le spese processuali. Eviterebbe, così, ai familiari delle vittime, già duramente colpiti dal lutto, una ulteriore beffa.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 10 della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

      «1-bis. In caso di sentenza di condanna alle spese relative all'azione civile nel procedimento penale, ai sensi dell'articolo 541, comma 2, del codice di procedura penale, è a totale carico dello Stato la rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e dal responsabile civile, qualora la parte civile sia vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, ovvero parte civile siano i superstiti. A tale fine è autorizzata la spesa di 25.000 euro a decorrere dall'anno 2005».

Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 25.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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