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PDL 5831

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5831



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BENVENUTO, LETTIERI, PISTONE

Modifiche all'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di sanzioni a carico dei titolari della funzione di assistenza fiscale

Presentata il 5 maggio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Finalità della presente proposta di legge è di razionalizzare il sistema delle sanzioni amministrative previste a carico dei centri di assistenza fiscale (CAF) e dei loro responsabili, prevedendo un intervento organico sull'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che disciplina le sanzioni per visti di conformità e per asseverazioni infedeli nonché per tardive od omesse trasmissioni telematiche delle dichiarazioni previste dall'articolo 7-bis del medesimo decreto legislativo n. 241 del 1997.
      In entrambi i casi, sull'assunto che in tali violazioni sia prevalente l'ambito tributario, si estendono a quelle imputabili ai responsabili dell'assistenza fiscale (visto infedele) e ai CAF (trasmissione tardiva) le disposizioni generali sulle sanzioni amministrative tributarie (decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472).
      Tale estensione comporta la necessità di operare puntualizzazioni per garantire la sua corretta applicazione con riguardo alla coobbligazione solidale dei CAF (articolo 11 del decreto legislativo n. 472 del 1997), al concorso di violazioni e continuazione (articolo 11 del medesimo decreto legislativo) e al procedimento di applicazione delle sanzioni.
      In particolare, riguardo alla coobbligazione solidale si deve renderne esplicita la previsione, in quanto, diversamente, il contenuto del sopra citato articolo 11 del decreto legislativo n. 472 del 1997 non sarebbe direttamente applicabile alla fattispecie (visto e asseverazione infedele, tardiva
 

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trasmissione delle dichiarazioni telematiche) non trattandosi di tributi direttamente imputabili ai CAF.
      Riguardo al concorso di violazioni e continuazione, ovvero al funzionamento del «cumulo» in presenza di ripetute violazioni della «stessa indole», si ravvisa la necessità di puntualizzare tale «cumulabilità» che, in base al testo dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 472 del 1997, non si può considerare scontata, in quanto la norma è calibrata su violazioni prettamente fiscali e perciò sensibilmente diverse da quelle per visto o per asseverazione infedele e per invio tardivo di dichiarazioni.
      Riguardo al procedimento di applicazione delle sanzioni, si vuole espressamente preservare, quale elemento di razionalizzazione della procedura di irrogazione, la competenza della direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, ma con un atto di contestazione «unico» per anno solare, che può comunque essere integrato o modificato in base a nuovi elementi conoscitivi.
      Inoltre, sempre nella logica di evitare eccessive penalizzazioni pur mantenendo un elevato grado di tutela per la pubblica amministrazione, si propone di modificare le ipotesi che possono dare luogo al divieto di rilascio del visto a carico dei responsabili dell'assistenza fiscale.
      A fronte della attuale disposizione che prevede la facoltà di inibire il rilascio del visto al ricorrere di «ripetute violazioni», si ipotizza infatti di limitare temporalmente la durata dell'eventuale provvedimento di divieto al rilascio del visto a un periodo compreso tra uno e tre anni.
      Infine, si introduce una forma di sanatoria per le violazioni di omessa o di tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni per i soggetti incaricati previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, analogamente a quanto disposto dall'articolo 34, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, riferita però a tutti i soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni.
      Per i motivi sopra esposti, sollecitiamo la rapida approvazione della presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettera a), il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Non sono da ritenere punibili le violazioni che non hanno comportato rettifica della dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e, comunque, a condizione che non trovi applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione della facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione;»;

          b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. Nei casi di violazioni delle disposizioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. In ogni caso, alle violazioni della stessa indole commesse ai sensi delle disposizioni del periodo precedente si applica una sanzione calcolata con le modalità previste dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, e successive modificazioni. Il centro di assistenza fiscale per il quale ha operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata»;

 

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          c) il primo periodo del comma 2 è sostituito dai seguenti: «Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento, ma, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione regionale, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi».

      2. Salva l'applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni del comma 2 dell'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applicano anche alle violazioni già contestate alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni del medesimo comma 2 dell'articolo 39 non si applicano alle penalità già versate alla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Le penalità previste a carico dei soggetti incaricati previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per la tardiva o errata trasmissione telematica delle dichiarazioni ricevute dai predetti soggetti entro il 31 dicembre 2004, sono ridotte a una somma pari al 10 per cento della sanzione minima prevista dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Tale beneficio si applica a condizione che il versamento della penalità ridotta avvenga: a) per le penalità già contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro trenta giorni dalla data medesima; b) per le penalità non ancora contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate. Il beneficio stesso non si applica alle penalità già versate alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

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      4. Alle dichiarazioni di cui al comma 3 per le quali i soggetti incaricati della trasmissione hanno effettuato il pagamento delle penalità ridotte, non si applicano le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dell'articolo 19, comma 1, del decreto dirigenziale del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, e successive modificazioni.


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