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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5831 |
1. All'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Non sono da ritenere punibili le violazioni che non hanno comportato rettifica della dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e, comunque, a condizione che non trovi applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione della facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione;»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Nei casi di violazioni delle disposizioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. In ogni caso, alle violazioni della stessa indole commesse ai sensi delle disposizioni del periodo precedente si applica una sanzione calcolata con le modalità previste dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, e successive modificazioni. Il centro di assistenza fiscale per il quale ha operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata»;
c) il primo periodo del comma 2 è sostituito dai seguenti: «Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento, ma, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione regionale, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi».
2. Salva l'applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni del comma 2 dell'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applicano anche alle violazioni già contestate alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni del medesimo comma 2 dell'articolo 39 non si applicano alle penalità già versate alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le penalità previste a carico dei soggetti incaricati previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per la tardiva o errata trasmissione telematica delle dichiarazioni ricevute dai predetti soggetti entro il 31 dicembre 2004, sono ridotte a una somma pari al 10 per cento della sanzione minima prevista dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Tale beneficio si applica a condizione che il versamento della penalità ridotta avvenga: a) per le penalità già contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro trenta giorni dalla data medesima; b) per le penalità non ancora contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate. Il beneficio stesso non si applica alle penalità già versate alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Alle dichiarazioni di cui al comma 3 per le quali i soggetti incaricati della trasmissione hanno effettuato il pagamento delle penalità ridotte, non si applicano le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dell'articolo 19, comma 1, del decreto dirigenziale del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, e successive modificazioni.
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