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PDL 5891

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5891



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

COLUCCINI, VIGNI, ABBONDANZIERI, RAFFAELLA MARIANI, RUGGHIA, CRISCI, CIALENTE

Disposizioni per il recupero, la riqualificazione e la tutela
degli insediamenti urbanistici dei borghi più belli d'Italia

Presentata il 31 maggio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - L'Associazione nazionale dei comuni italiani, nel marzo del 2001, ha patrocinato la formazione del «Club dei Borghi più belli d'Italia», finalizzato alla tutela e alla valorizzazione del grande patrimonio storico, artistico, paesaggistico e delle produzioni tipiche dei piccoli comuni.
      Il progetto ha ottenuto un pieno successo nella fase di avvio. Sono infatti più di novanta i comuni che con l'ammissione al predetto «Club» hanno trovato una nuova opportunità per proporre la propria immagine nell'ambito del segmento del turismo di qualità, verso il quale, sempre più, si sta orientando la fascia di cittadini-consumatori in cerca di uno stile di vita diverso da quello delle grandi metropoli italiane.
      Non a caso il CENSIS, nel suo ultimo rapporto «Sulla situazione sociale del Paese» parla di «diffusa propensione borghigiana» per descrivere il fenomeno di «vivere negli insediamenti di piccola e media dimensione».
      In Italia, a differenza degli altri Paesi europei, è ancora molto forte il radicamento al territorio di nascita.
      I borghi italiani sono luoghi della cultura talmente radicati nei saperi e nelle tradizioni locali da costituire un grande giacimento sociale ed economico che è alla base dello stesso senso di appartenenza alla nazione.
      La presente proposta di legge si prefigge lo scopo di venire incontro alle tante sollecitazioni che vengono dal territorio, dai cittadini, dalle tante associazioni interessate
 

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alla salvaguardia del nostro patrimonio storico e urbanistico, nonché delle stesse amministrazioni locali finalizzate al sostegno di misure volte al recupero e alla valorizzazione dei centri urbani dei tanti borghi che arricchiscono il nostro Paese.
      In particolare, l'articolo 1 della presente proposta di legge è dedicato alla istituzione del marchio «Borghi più belli d'Italia», quale strumento di riconoscimento e tutela degli insediamenti urbani più qualificati sotto il profilo della conservazione e del rispetto delle tipicità urbanistiche che li caratterizzano.
      Il riconoscimento del suddetto marchio comporta, per le rispettive amministrazioni comunali, la possibilità di accedere, ai sensi dell'articolo 2, al sostegno finanziario dello Stato per progetti di risanamento e recupero del patrimonio edilizio da parte di privati, nonché per le opere pubbliche o di interesse pubblico prioritariamente finalizzate al recupero, alla salvaguardia, al restauro delle aree pubbliche, alla cablatura e ad ogni altro intervento volto all'eliminazione di elementi architettonici e di arredo urbano in contrasto con le rispettive peculiarità.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del marchio
«Borghi più belli d'Italia»).

      1. È istituito il marchio «Borghi più belli d'Italia», riservato ad antichi insediamenti urbanistici con popolazione non superiore a 2 mila abitanti, inseriti nei territori di comuni con popolazione complessiva non superiore a 15 mila abitanti.
      2. Ai fini del riconoscimento del marchio di cui al comma 1, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottata una apposita carta di qualità in cui sono indicati i parametri qualitativi di natura storica, urbanistica, paesaggistica cui devono corrispondere i borghi, tenendo conto, in particolare, dello stato di conservazione, originalità e tipicità del complesso degli edifici e della struttura urbanistica degli insediamenti.
      3. Il riconoscimento del marchio di cui al comma 1 è rilasciato, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, dalla commissione provinciale di cui all'articolo 137 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sulla base dei parametri indicati nella carta di qualità di cui al comma 2 del presente articolo. Qualora vengano meno i suddetti requisiti, la commissione può procedere alla revoca del marchio.

Art. 2.
(Benefìci).

      1. I comuni in possesso del riconoscimento di cui all'articolo 1 possono adottare, con propria deliberazione, interventi integrati

 

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di riqualificazione urbana attraverso la realizzazione di progetti di risanamento e recupero del patrimonio edilizio da parte di privati, nonché opere pubbliche o di interesse pubblico prioritariamente finalizzate al recupero, alla salvaguardia, al restauro delle aree pubbliche, alla cablatura e ad ogni altro intervento volto all'eliminazione di elementi architettonici e di arredo urbano in contrasto con le peculiarità dei borghi in possesso del riconoscimento di cui all'articolo 1.
      2. Lo Stato contribuisce in misura non superiore al limite del 50 per cento del costo complessivo dei progetti di cui al comma 1.
      3. Ai progetti cofinanziati ai sensi della presente legge possono partecipare soggetti pubblici e privati presenti sul territorio del comune interessato.
      4. I contribuiti di cui al presente articolo sono cumulabili con analoghi strumenti di sostegno finanziario previsti da disposizioni regionali o dell'Unione europea, in misura comunque non eccedente il limite del 50 per cento del costo complessivo del progetto.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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