|
|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 5767-A |
Andrea DI TEODORO, Relatore.
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 5767 e rilevato che:
esso reca - secondo il consueto e consolidato procedimento di adempimento degli obblighi comunitari e di adeguamento dell'ordinamento interno - una pluralità di deleghe legislative al Governo per il recepimento di 11 direttive (7 indicate nell'allegato A e 4 indicate nell'allegato B); in particolare, la prima riguarda l'adozione dei decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comunitarie comprese negli elenchi allegati al disegno di legge in esame (articolo 1); la seconda concerne l'adozione di decreti legislativi recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, e di regolamenti comunitari già vigenti, per i quali non siano ancora previste sanzioni penali o amministrative (articolo 3); una terza delega riguarda infine l'adozione di testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie (articolo 5);
interviene fisiologicamente su una pluralità di settori, dettando sia disposizioni di carattere propriamente ordinamentale e generale (Capo I), sia disposizioni relative a materie afferenti i singoli settori di intervento (Capo II); a tale circostanza - suscettibile di ingenerare in taluni casi situazioni di difficile conoscibilità delle norme per i destinatari delle stesse - si connette la previsione dell'articolo 5, comma 1, che delega il Governo ad adottare testi unici delle disposizioni di attuazione di deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, mentre il testo dell' articolo 20 della legge n. 59 del 1997, come sostituito dalla legge n. 229 del 2003, si ispira alla distinta filosofia della codificazione normativa;
costituisce il primo disegno di legge comunitaria presentato dopo l'entrata in vigore della legge recante «Norme generali sulla partecipazione dell' Italia al processo normativo dell' Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari» (n. 11 del 2005) che, riformando la cd. «legge La Pergola», introduce innovazioni nella definizione dei contenuti tipici della legge comunitaria annuale; al riguardo si rileva peraltro che struttura e contenuti del disegno di legge in esame non corrispondono pienamente a quanto statuito dall'articolo 9 della legge n. 11 del 2005, limitandosi a riprendere il modello delle ultime leggi comunitarie approvate e che,
ripropone previsioni - già presenti nella legge comunitaria per il 2004 - che il Comitato aveva apprezzato in quanto idonee ad intensificare il rapporto tra Parlamento e Governo in fase di attuazione delle deleghe: si evidenzia, in particolare, l'introduzione del «doppio parere parlamentare» su schemi di decreti legislativi contenenti sanzioni penali (articolo 1, comma 8); la previsione di un'informativa periodica (quadrimestrale) da parte del Ministro per le politiche comunitarie alle Camere sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e province autonome e la connessa trasmissione di una relazione qualora una o più deleghe conferite dalla legge comunitaria non risulti esercitata trascorsi quattro mesi dal termine previsto (articolo 1 comma 7);
dispone opportunamente - come già avvenuto nelle leggi comunitarie per il 2003 e per il 2004 - l'obbligo di esplicitare, nei decreti legislativi di attuazione, la natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute, in relazione alla nuova ripartizione delle competenze legislative successiva all' entrata in vigore della riforma del Titolo V della Costituzione, auspicata dal Comitato in occasione dell' esame del disegno di legge comunitaria per il 2001 e per il 2002;
reca disposizioni che contengono richiami normativi effettuati in forma generica, per le quali sarebbe invece opportuno, ove possibile, specificare la normativa oggetto del rinvio (ad esempio, l'articolo 8 rinvia alla «normativa vigente in materia» con riguardo alla valutazioni di titoli e certificazioni comunitarie);
la tecnica della novellazione - all'articolo 6, comma 1 lettere a) e b) ed all'articolo 9 - non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;
è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);
è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplifìcazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 1, comma 4 - che reca una disposizione secondo cui i decreti legislativi di attuazione di normative comunitarie, o di modifica delle medesime, la cui delega sia contenuta in leggi diverse
all'articolo 1, comma 6 - che prevede un intervento suppletivo anticipato e cedevole da parte dello Stato, in caso di inadempienza delle Regioni nell'attuazione delle direttive, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei princìpi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato - dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare l'effettiva necessità della norma in esame, dal momento che essa è già contenuta a livello generale nella legge n. 11 del 2005 (e, in particolare, negli articoli 11, comma 8, e 16, comma 3, cui potrebbe, in questa sede, risultare sufficiente un semplice rinvio);
richiamando analoghi rilievi già formulati in occasione dell'esame del disegno di legge comunitaria per il 2004, si ribadisce che:
1) all'articolo 2, comma 1, lettera b), dovrebbe chiarirsi se l'inciso che fa salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa intenda escludere dal campo di intervento dei decreti legislativi i settori già disciplinati da fonti secondarie o comunque a queste affidate da leggi di delegificazione, al fine di evitare possibili rilegificazioni di tali settori; se così fosse, occorrerebbe formulare tale prescrizione in modo più chiaro, alla stregua di un autonomo criterio direttivo, precisando che, qualora l'attuazione delle direttive oggetto di delega comporti l'intervento su procedure per le quali sono state disposte delegificazioni, il Governo debba procedere attraverso l'adozione di regolamenti;
2) all'articolo 2, comma 1, lettera f) - ove si prevede che il Governo tenga conto anche delle eventuali modificazioni del diritto comunitario intervenute fino al momento dell'esercizio della delega - appare opportuno evidenziare la necessità che nell'esercizio della delega siano comunque rispettati i limiti posti dall'articolo 76 della Costituzione, anche con riguardo al recepimento di disposizioni comunitarie ancora non esistenti nell'ordinamento;
all'articolo 4 - che stabilisce il principio in base al quale gli oneri per le prestazioni ed i controlli da eseguire da parte delle pubbliche amministrazioni in applicazione di normative comunitarie sono in generale a carico dei soggetti interessati sulla base di tariffe predeterminate - dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare l'effettiva necessità della norma in esame, dal momento che essa è già contenuta a livello generale nella legge n. 11 del 2005 (e, in particolare, nell'articolo 9, comma 2, della legge n. 11 del 2005, cui potrebbe, in questa sede, risultare sufficiente un semplice rinvio);
all'articolo 6 - ove si modifica l'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, concernente le restrizioni alla vendita di materie esplodenti, introducendo riferimenti a talune materie esplodenti operati mediante esplicito richiamo alla loro classificazione in determinate categorie e gruppi - dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare che si opera un rinvio alla classificazione contenuta (non nel testo unico, ma) nel suo regolamento di attuazione (regio decreto n. 635 del 1940, articolo 82 ed Allegato A), al fine di evitare una parziale ed implicita «legificazione» di una classificazione che il vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (all'articolo 53) rinvia ad atti di normazione secondaria.
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
per quanto di propria competenza,
esprime
sul disegno di legge in titolo, con la seguente osservazione:
sia valutata l'opportunità - articolo 1, comma 6 - di aggiungere, in fine, il seguente periodo: «con esplicita indicazione del giorno, del mese e dell'anno della loro entrata in vigore, in mancanza di disposizioni regionali di attuazione».
La I Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge comunitaria per il 2005;
rilevato che il comma 4 dell'articolo 1, nel disporre che i decreti legislativi, attuativi di normative comunitarie o modificativi delle disposizioni attuative vigenti, la cui delega sia contenuta in leggi diverse dalla legge comunitaria annuale, sono adottati, oltre che nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti di volta in volta dalle leggi delega e di quelli contenuti nelle direttive da attuare, anche sulla base dei princìpi e criteri direttivi generali previsti dalla legge comunitaria per l'anno di riferimento, reca una disposizione di tenore sostanzialmente analogo a quanto già disposto dal comma 4 dell'articolo 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, che ha introdotto una nuova disciplina recante norme generali sulla partecipazione dell' Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;
considerato inoltre che il comma 6 del medesimo articolo 1, nel disciplinare le modalità dell'intervento suppletivo anticipato e cedevole spettante allo Stato in caso di inadempienza delle Regioni nell'attuazione delle direttive, reca una disposizione di tenore analogo a quella già contenuta - a livello generale - all'articolo 11, comma 8, della predetta legge n. 11 del 2005, ai sensi della quale si dispone, peraltro, che gli atti normativi statali volti a dare attuazione alle direttive nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
delibera di
con le seguenti osservazioni:
a) al fine di coordinare il comma 4 dell'articolo 1 con la disciplina di analogo tenore già dettata, in termini generali, dall'articolo 10, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, nonché di chiarire la portata della locuzione «legge comunitaria per l'anno di riferimento», valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisarne l'ambito di applicazione, eventualmente circoscrivibile, con riferimento ai principi e criteri direttivi generali dettati dall'articolo 2 del disegno di legge in esame, alle sole leggi recanti deleghe per l'attuazione di normative comunitarie diverse dalla legge comunitaria
b) valuti inoltre la Commissione di merito l'opportunità di coordinare il comma 6 dell'articolo 1 con quanto già previsto in materia dalla legge 4 febbraio 2005, n. 11, limitandone, se del caso, la portata ad un mero rinvio all'articolo 11, comma 8, anche con riferimento alla disposizione, ivi contenuta, ai sensi della quale gli atti normativi statali volti a dare attuazione alle direttive nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Al comma 6, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di cui ai commi 1 e 4.
La II Commissione,
esaminato, per la parte di propria competenza, il disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005»;
approvato l'emendamento Fanfani 1.1, secondo cui all'articolo 1, commi 1 e 3, Allegato A, deve essere soppresso il riferimento alla direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti al fine di inserirla nell'Allegato B,
delibera di
Ai commi 1 e 3, Allegato A, sopprimere la seguente direttiva:
«2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti».
Conseguentemente, ai commi 1 e 3, Allegato B, dopo la direttiva: 2004/80/CE aggiungere la seguente:
«2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti».
La III Commissione,
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge comunitaria C. 5767 recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005»,
delibera di
La IV Commissione,
esaminato per la parte di propria competenza il disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005» (C. 5767),
delibera di
La V Commissione,
esaminato il disegno di legge comunitaria 2005 (A.C. 5767);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
appare necessario stabilire, analogamente a quanto previsto nella legge comunitaria per il 2004 (articolo 1 della legge n. 62 del 2005), che i decreti legislativi attuativi di talune direttive comunitarie, le quali appaiono suscettibili di determinare effetti sulla finanza pubblica, siano corredati di relazione tecnica e trasmessi anche alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari;
la delega per l'adozione dei testi unici di cui all'articolo 5, comma 1, ha un oggetto limitato, in quanto diretta esclusivamente alla semplificazione e al coordinamento della normativa interessata, tal da non determinare effetti per la finanza pubblica;
relativamente alle disposizioni di cui all'articolo 9, appare opportuno prevedere un'apposita clausola di invarianza finanziaria volta ad evitare che dall'attuazione delle stesse derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
delibera di
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 1, dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione della direttiva 2003/123/CE, della direttiva 2004/80/CE, della direttiva 2004/83/CE e della direttiva 2004/113/CE sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.»;
all'allegato A, sopprimere la direttiva 2003/123/CE ed inserirla nell'allegato B;
all'articolo 9, aggiungere in fine il seguente comma: «2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
La VI Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 5767, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005;
evidenziata la necessità di assicurare l'armonico inserimento nell'ordinamento italiano delle norme contenute nelle direttive comunitarie, valutando attentamente tutte le conseguenze che possono discendere dal processo di recepimento, al fine di evitare impropri appesantimenti burocratici e maggiori oneri finanziari a carico dei cittadini e delle imprese;
rilevata altresì la necessità che il Governo assuma, tenendo conto delle esigenze appena indicate, tutte le iniziative utili a garantire l'attuazione, nei termini previsti, delle direttive comunitarie, al fine di assicurare l'aggiornamento dell'ordinamento nazionale alle evoluzioni della normativa comunitaria, nonché di evitare l'avvio di procedimenti per infrazione nei confronti dell'Italia;
sottolineata l'esigenza di recepire quanto prima nell'ordinamento italiano la direttiva 2003/123/CE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stato membri diversi, il cui termine di recepimento è scaduto il 1o gennaio 2005;
rilevata inoltre l'opportunità di prevedere l'attuazione della direttiva 2005/19/CE, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi di azioni concernenti società di Stato membri diversi;
considerata altresì l'esigenza di recepire la direttiva 2004/69/CE, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio, per quanto concerne la definizione di «banche multilaterali di sviluppo», la direttiva 2004/79/CE in materia di fiscalità, per le quali si prevede l'attuazione in via amministrativa,
delibera di
Ai commi 1 e 3 Allegato A, sopprimere le parole: direttiva 2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi.
Conseguentemente, all'Allegato B, inserire le seguenti parole: 2003/123/CE del Consiglio del 22 dicembre 2003, che modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi.
Ai commi 1 e 3, Allegato B, inserire, in fine, le parole: «Direttiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato».
Ai commi 1 e 3, Allegato B, inserire, in fine, le parole: «Direttiva 2005/19/CE del Consiglio del 17 febbraio 2005 che modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi».
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis. All'articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), dopo il comma 5 è inserito il seguente:
5-bis. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, adottati per l'attuazione delle direttive 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 e con la procedura prevista dal presente articolo, può emanare disposizioni correttive ed integrative al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui, rispettivamente, all'articolo 64, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE, e all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE».
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, adottato per l'attuazione della direttiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004, di cui all'allegato B, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 e con la procedura prevista dal presente articolo, può emanare disposizioni correttive ed integrative al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2, della medesima direttiva».
La VII Commissione,
esaminato il disegno di legge comunitaria per il 2005,
delibera di
La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 5767, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005»;
rilevato che l'articolo 7 del disegno di legge, riguardante gli adempimenti in materia di rifiuti pericolosi, contiene norme per la disciplina degli obblighi di registrazione della attività di gestione dei rifiuti per i produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa;
osservato, inoltre, che l'allegato A riporta la direttiva 2004/108/CE del Parlamento e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, che introduce rilevanti norme volte ad ovviare ad alcune difficoltà interpretative e a ridurre oneri economici ingiustificati per la verifica della conformità di prodotti,
delibera di
con la seguente osservazione:
si valuti l'opportunità di provvedere al trasferimento dall'allegato A all'allegato B della direttiva 2004/108/CE del Parlamento e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, al fine di prevedere l'espressione del parere parlamentare sul relativo schema di decreto legislativo.
La IX Commissione,
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 5767, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005»;
tenuto conto che nell'articolato del provvedimento non vi sono disposizioni che investano direttamente i profili di competenza della IX Commissione;
rilevato che l'Allegato A al disegno di legge in esame include le direttive 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea, e 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate, che riguardano materie di particolare rilievo per l'attività della IX Commissione,
delibera di
con le seguenti osservazioni:
1) si segnala l'opportunità di trasferire dall'Allegato A all'Allegato B le seguenti direttive: «2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea» e «2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate», in modo da prevedere il parere parlamentare sui relativi atti di recepimento;
2) si segnala l'esigenza che - in sede di recepimento della direttiva 2002/15/CE, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, la cui attuazione è prevista dalla legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004) ed il cui termine di recepimento è fissato al 23 marzo 2005 - si tenga conto dell'avviso comune espresso da tutte le parti sociali del comparto.
Ai commi 1 e 3, Allegato «A», sopprimere la seguente direttiva: «2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea».
Conseguentemente, ai commi 1 e 3, Allegato «B», dopo la direttiva: «2004/40/CE» aggiungere la seguente: «2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea».
Ai commi 1 e 3, Allegato «A», sopprimere la seguente direttiva: «2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate».
Conseguentemente, ai commi 1 e 3, Allegato «B», dopo la direttiva: «2004/80/CE» aggiungere la seguente: «2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate».
La X Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 5767, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria per il 2005);
osservato come il disegno di legge comunitaria presentato dal Governo per l'anno 2005 preveda il recepimento di un numero assai limitato di direttive e come, peraltro, nessuna di queste coinvolga direttamente le competenze della X Commissione;
rilevato altresì che la legge comunitaria ha mostrato in questi anni la propria validità quale strumento per il recepimento della normativa comunitaria nell'ordinamento nazionale, con potenzialità che dovrebbero essere oggetto di ulteriore valorizzazione,
delibera di
La XI Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 5767 (legge comunitaria per il 2005);
ricordato, per quanto riguarda il tema della previdenza complementare, che è stata recentemente approvata la legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), in cui si prevedeva, fra l'altro, il recepimento della direttiva 2003/41/CE, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali;
ricordato che ai fini di tale recepimento è richiesto il parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo e che - ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 62, il Governo è delegato ad adottare, con le medesime modalità, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa;
valutato positivamente il contenuto degli articoli 8 e 9, in materia di riconoscimento dei titoli di studio;
ritenuto opportuno procedere, nel rispetto delle competenze costituzionalmente previste; al recepimento della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici, che specifica i criteri di protezione dei lavoratori dall'esposizione ai campi elettromagnetici, con frequenze fino a 300 GHz, a cui gli stessi sono soggetti durante il lavoro,
delibera di
La XII Commissione,
esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge C. 5767 Governo: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005»,
delibera di
La XIII Commissione,
esaminato, per la parte di propria competenza, il disegno di legge C. 5767 Governo, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005»,
delibera di
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
1. Identico.
«5-bis. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati per l'attuazione delle direttive 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e 2004/25/CE, concernente le offerte pubbliche di acquisto, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 e con la procedura prevista dal presente articolo, può emanare disposizioni correttive ed integrative al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui, rispettivamente, all'articolo 64, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE, e all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE».
1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati
Identico.
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a centocinquantamila euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a centocinquanta euro e non superiore a centocinquantamila euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifi che qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare complessivo non superiore a cinquanta milioni di euro;
e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.
1. Identico.
1. Gli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici nell'attuazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti inte- ressati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio. Le suddette tariffe sono predeterminate e pubbliche.
Identico.
1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.
1. Identico.
1. All'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
Identico.
a) al terzo comma:
1) le parole: «di qualsiasi genere» sono sostituite dalle seguenti: «di Ia, IIa, IIIa, IVa e Va categoria, gruppo A e gruppo B,»;
2) dopo le parole: «dal Questore» sono inserite le seguenti: «, nonché materie esplodenti di Va categoria, gruppo C, a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità in corso di validità»;
b) dopo il quinto comma è inserito il seguente:
«Gli obblighi di registrazione delle operazioni giornaliere e di comunicazione mensile all'ufficio di polizia competente per territorio non si applicano alle materie esplodenti di Va categoria, gruppo D e gruppo E».
1. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa adempiono all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie del formulario proprie del detentore, di cui all'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997.
Identico.
1. Fatta salva la normativa vigente in materia, in caso di procedimento nel quale è richiesto quale requisito il possesso di un titolo di studio, corso di perfezionamento, certificazione di esperienze professionali e ogni altro attestato che certifichi competenze acquisite dall'interessato, l'ente responsabile valuta la corrispondenza agli indicati requisiti dei titoli e delle certificazioni acquisiti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo o nella Confederazione elvetica.
Identico.
1. Al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Identico.
a) all'articolo 379, concernente la disciplina del riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dai lavoratori italiani e loro congiunti emigrati:
1) le parole: «lavoratori italiani e loro congiunti emigrati», «lavoratori italiani e i loro congiunti emigrati» e «lavoratori italiani o loro congiunti emigrati», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «cittadini di Stati membri dell'Unione europea, degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica»;
2) le parole: «all'estero», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «in uno Stato diverso dall'Italia»;
3) il comma 9 è abrogato;
Allegato A
Allegato A
2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi.
Soppressa (v. allegato B).
2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.
Identica.
2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.
Soppressa (v. allegato B).
2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti.
Soppressa (v. allegato B).
2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate.
Soppressa (v. allegato B).
2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE.
Soppressa (v. allegato B).
2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato.
Identica.
Allegato B
2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi.
2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
Identica.
(v. allegato A).
2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.
2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato.
Identica.
(v. allegato A).
2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti.
(v. allegato A).
2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate.
2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.
Identica.
(v. allegato A).
2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE.
2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE.
2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.
Identica.
2005/19/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, che modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi.
Pag. 12
Pag. 13
Pag. 14
Pag. 15
Pag. 16
Pag. 17
Pag. 18
Pag. 19
Pag. 20
Pag. 21
Pag. 22
Pag. 23
Pag. 24
Pag. 25
Pag. 26
Pag. 27
TESTO
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
2. Identico.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine di quaranta giorni prima indicato scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine di quaranta giorni prima indicato scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
Pag. 28previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
previsti ai commi 1 o 6 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive 2003/123/CE, 2004/54/CE, 2004/80/CE, 2004/81/CE, 2004/83/CE, 2004/113/CE e 2005/19/CE sono corredati dalla relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
4. I decreti legislativi di attuazione di normative comunitarie o di modifica di disposizioni attuative delle medesime, la cui delega è contenuta in leggi diverse dalla legge comunitaria annuale, fatti salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni della legge di conferimento della delega, ove non in contrasto con il diritto comunitario, e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, sono adottati nel rispetto degli altri princìpi e criteri direttivi generali previsti dalla stessa legge comunitaria per l'anno di riferimento, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
5. Identico.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.
6. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.
Pag. 29
7. All'articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
8. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 adottato per l'attuazione della direttiva 2004/109/CE, di cui all'allegato B, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 e con la procedura prevista dal presente articolo, può emanare disposizioni correttive ed integrative al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2, della medesima direttiva.
6. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, i decreti legislativi di cui al comma 1 eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere
9. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
Pag. 30dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei princìpi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute.
7. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie ogni quattro mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza.
10. Identico.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.
11. Identico.
Pag. 31ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:
Pag. 32alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;
le più opportune forme di coordinamento, rispettando i princìpi di sussidiarietà, differenziazione,
Pag. 33adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
2. Identico.
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'articolo 1.
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 11 dell'articolo 1.
Pag. 34
2. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 1, qualora riferite all'attuazione delle direttive di cui agli allegati A e B, nonché di quelle da recepire con lo strumento regolamentare, sono attribuite alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.
2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Fermo restando quanto disposto al comma 3, le disposizioni contenute nei testi unici non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione
2. Identico.
Pag. 35puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.
3. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si applica quanto previsto al comma 6 dell'articolo 1.
3. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si applica quanto previsto al comma 9 dell'articolo 1.
Pag. 36
2. I soggetti di cui al comma 1 non sono tenuti alla comunicazione annuale al Catasto, di cui all'articolo 11, comma 3, del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai rifiuti urbani.
2. La valutazione dei titoli di studio è subordinata alla preventiva acquisizione sugli stessi del parere favorevole espresso dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tenuto conto dell'oggetto del procedimento.
Pag. 37
b) l'articolo 380 è abrogato.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Pag. 38-39
(Articolo 1, commi 1 e 3)
(Articolo 1, commi 1 e 3)
Pag. 40-41
(Articolo 1, commi 1 e 3)
Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
(v. allegato A).
Frontespizio
Relazione
Pareri
Relazioni Commissioni
Progetto di Legge
Allegato