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PDL 5867

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5867



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MILANATO

Disposizioni per la disciplina dei centri benessere

Presentata il 19 maggio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Negli ultimi anni si è andata diffondendo la ricerca di benessere, in senso lato e di cura del corpo, in chiave sia curativa che estetica. La diffusione di centri legati al benessere si è in parte sviluppata anche all'interno delle strutture ricettive per soddisfare precise richieste di un mercato sempre più attento ed esigente. La crescita delle imprese è avvenuta a ritmi incessanti, portando la consistenza delle imprese alla considerevole cifra di 20 mila nell'intero territorio nazionale.
      La presente proposta di legge intende colmare l'attuale carente regolamentazione legislativa attraverso una serie di norme generali che definiscono i ruoli e le funzioni dell'intero comparto dei centri benessere, nonché la promozione e una migliore individuazione degli operatori professionali, al fine di garantire più qualità in un settore che deve assicurare la correttezza degli interventi estetici, curativi e per il benessere.
      Attualmente la denominazione di centri benessere è applicata a più svariate e non ben definite attività di cura estetica del corpo, coinvolgendo una vasta categoria di imprese, dai centri estetici, alle palestre, ai centri per l'abbronzatura, comprendenti tra i propri servizi anche il trattamento estetico e rilassante. Ed è proprio con la presente proposta di legge che si intende inquadrare questa realtà, definendo più specificatamente cosa sono i centri benessere e quali servizi e metodi offrono alla clientela.
      L'articolo 1 detta i princìpi e le finalità della proposta di legge, ovvero si individua quale centro benessere la struttura idonea e finalizzata al miglioramento dello stile e della qualità di vita dell'individuo.
 

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      L'articolo 2 definisce il centro benessere quale struttura idonea e funzionale, comprensiva di impianti e di attrezzature, che fornisce servizi specializzati per il relax e il benessere psico-fisico, nonché i trattamenti estetici previsti dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1. I successivi commi dell'articolo 2 elencano le definizioni di trattamenti estetici, di medicina estetica, di medicina non convenzionale nonché di fitness e di wellness, al fine di inquadrare più specificatamente le tipologie di servizi che i centri benessere possono offrire.
      L'articolo 3 prevede che il centro benessere può assumere la denominazione di beauty farm, oltre alle caratteristiche già previste dalla legge, quando è dotato di personale medico specializzato in medicina estetica, psicologia, endocrinologia, dietologia e fisioterapia, e fornisce i servizi specializzati finalizzati a cicli di trattamenti estetici e dietetici.
      L'articolo 4 disciplina i requisiti per l'esercizio delle attività, che è consentito a chi ha frequentato con esito positivo un apposito corso professionale istituito o riconosciuto dalla regione o dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano, che si conclude con il superamento di un esame finale teorico-pratico, per il conseguimento del titolo di operatore del benessere. Le regioni e le province autonome, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nei rispettivi territori, stabiliscono i programmi per lo svolgimento dei corsi di formazione e di specializzazione e di appositi corsi di aggiornamento, la cui frequenza obbligatoria è prevista con cadenza almeno quinquennale. Per i soggetti che alla data di entrata in vigore della legge sono in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di estetista, di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono l'istituzione ai fini dell'ottenimento del riconoscimento della qualifica di operatore del benessere, di appositi corsi integrativi escludendo l'obbligo di superamento dell'esame teorico-pratico.
      L'articolo 5 prevede che sia la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a stabilire le caratteristiche minime di organizzazione del centro benessere, con riferimento ai trattamenti disciplinati dalla legge, alle modalità di erogazione dei relativi servizi, alle norme igieniche e di sicurezza, ai requisiti del personale addetto. Il Ministro delle attività produttive recepisce con apposito provvedimento la predetta deliberazione. L'attività del centro benessere può essere organizzata in via esclusiva oppure all'interno di complessi ricettivi o non ricettivi quali alberghi, camping, centri o aziende termali, talassoterapici, idroterapici, agrituristici, stabilimenti, balneari ed esercizi similari.
      L'articolo 6 prevede che l'apertura, l'estensione della tipologia delle attività e il trasferimento di sede del centro benessere siano soggetti a denuncia di inizio attività, mentre l'articolo 7 reca le sanzioni per quanti gestiscono un centro benessere senza i relativi requisiti o si avvalgono della predetta denominazione senza che siano rispettate le norme della legge. Sanzioni più significative sono previste per chi, non essendo medico, eroga trattamenti di medicina estetica.
      L'articolo 8 stabilisce che le strutture operanti alla data di entrata in vigore della legge con la denominazione di centro benessere sono tenute ad adeguarsi alle nuove disposizioni entro il termine di ventiquattro mesi dalla predetta data.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi e finalità).

      1. Le presente legge fissa le norme generali per l'attività dei centri benessere quali strutture idonee e finalizzate al miglioramento dello stile e della qualità della vita delle persone.
      2. Resta ferma la potestà legislativa nelle materie attinenti al settore di cui al comma 1 delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 2.
(Definizioni e attività).

      1. Per centro benessere si intende qualsiasi struttura idonea e funzionale dotata di impianti e di attrezzature che fornisce servizi specializzati per il benessere psico-fisico, nonché trattamenti estetici di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, anche riferiti a trattamenti di medicina estetica o non convenzionale, inclusi cicli di trattamenti dietetici, di fitness e di wellness, come definiti ai sensi del presente articolo.
      2. Per trattamenti estetici si intendono le prestazioni ed i trattamenti disciplinati dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1, eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente è quello di mantenerlo in buone condizioni, nonché di migliorarne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi ove siano presenti. Tale attività può essere svolta attraverso l'attuazione di tecniche manuali oppure attraverso l'utilizzazione degli apparecchi per uso estetico.
      3. Per trattamenti di medicina estetica si intendono le prestazioni che comportano, anche attraverso l'utilizzo di apparecchiature elettromedicali, l'applicazione di tecniche di competenza medica, fornite

 

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esclusivamente attraverso la professionalità di medici specialisti, le cui finalità consistono essenzialmente nel miglioramento dell'equilibrio psico-fisico o nella correzione degli inestetismi.
      4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute emana un decreto per individuare le tipologie dei trattamenti di medicina estetica.
      5. Per trattamenti di medicina non convenzionale si intendono le prestazioni attraverso metodologie diagnostiche e di approcci terapeutici che possono essere affiancate, usando criteri di precauzione, alle pratiche mediche convenzionali, con il comune intento di curare nel migliore modo possibile il paziente.
      6. Per fitness si intende l'abbinamento di tecniche di attività motoria a programmi di corretta alimentazione, mirati al raggiungimento di obiettivi coerenti con le caratteristiche fisiche dell'individuo.
      7. Per wellness si intende l'attività fisica come ricerca di un equilibrio psico-fisico globale dell'individuo sostenuta, oltre che dall'attività sportiva in senso stretto, dalla cura e dalla ricerca delle condizioni ideali per il proprio fisico, in grado di migliorare in modo significativo la qualità della vita.

Art. 3.
(Beauty farm).

      1. Il centro benessere può assumere la denominazione di «beauty farm» esclusivamente quando è dotato, oltre che delle caratteristiche previste dalla presente legge, di personale medico specializzato in medicina estetica, psicologia, endocrinologia, dietologia e fisioterapia, che fornisce servizi specializzati finalizzati a cicli di trattamenti estetici e dietetici.

Art. 4.
(Requisiti per l'esercizio delle attività).

      1. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 è consentito a chi ha frequentato

 

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con esito positivo un apposito corso professionale istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che si conclude con il superamento di un esame finale teorico-pratico, per il conseguimento del titolo di operatore del benessere.
      2. In caso di esercizio in forma di società, il requisito professionale di cui al comma 1 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificatamente preposta all'attività.
      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabiliscono, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nei rispettivi territori, i programmi per lo svolgimento dei corsi di formazione e di specializzazione per l'ottenimento della qualifica di cui al comma 1, nonché di appositi corsi di aggiornamento, la cui frequenza obbligatoria è prevista con cadenza almeno quinquennale.
      4. Per i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di estetista, di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono l'istituzione, ai fini dell'ottenimento del riconoscimento della qualifica di operatore del benessere, di appositi corsi integrativi, escludendo l'obbligo di superamento dell'esame teorico-pratico previsto dal comma 1.

Art. 5.
(Indirizzi per l'esercizio dell'attività).

      1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabilisce, con propria deliberazione, le caratteristiche minime di organizzazione del centro benessere, con riferimento ai trattamenti di cui alla presente legge, alle modalità di erogazione dei relativi servizi, alle norme igieniche e di sicurezza, ai

 

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requisiti del personale addetto. Il Ministro delle attività produttive recepisce con apposito provvedimento, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la predetta deliberazione.
      2. L'attività del centro benessere può essere organizzata in via esclusiva oppure all'interno di complessi ricettivi o non ricettivi quali alberghi, camping, centri o aziende termali, talassoterapici, idroterapici, agrituristici, stabilimenti balneari ed esercizi similari.

Art. 6.
(Denuncia di inizio attività).

      1. L'apertura, l'estensione della tipologia delle attività e il trasferimento di sede del centro benessere sono soggetti a denuncia di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
      2. Nella denuncia di cui al comma 1 l'interessato dichiara:

          a) che il centro e il personale sono in possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5;

          b) le tipologie di attività che intende svolgere all'interno del centro benessere;

          c) l'ubicazione e la superficie dei locali, con annessi elaborati grafici redatti da un tecnico abilitato;

          d) il rispetto delle norme tecnico-professionali relative a ciascuna tipologia di attività esercitata;

          e) il rispetto delle norme urbanistico-edilizie e igienico-sanitarie.

Art. 7.
(Sanzioni).

      1. Chiunque apre o subentra nella gestione di un centro benessere senza avere inviato la denuncia di inizio attività di cui all'articolo 6, è punito con la

 

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sanzione amministrativa da 250 euro a 1.500 euro, e, in caso di reiterazione della violazione, con la sospensione dell'attività.
      2. Chiunque apre o gestisce un centro benessere senza possedere i requisiti di legge dichiarati nella denuncia di inizio attività, è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 3.000 euro.
      3. Chiunque, a seguito di modifica dei requisiti della struttura o di altri elementi dichiarati in sede di denuncia di inizio attività, quando ciò determina il venire meno dei requisiti minimi per lo svolgimento dell'attività, non ha provveduto a effettuare la prescritta denuncia, è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 3.000 euro.
      4. Chiunque utilizza abusivamente la denominazione di «centro benessere» nell'insegna, nella pubblicità o in qualsiasi supporto, documento o dichiarazione pubblici, è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 3.000 euro, nonché con l'eliminazione dei riferimenti alla natura di centro benessere contenuti nella denominazione o negli altri atti o documenti indicati dal presente comma.
      5. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, comporta l'applicazione delle sanzioni penali vigenti in materia qualora da tale violazione discendano danni a persone o, nei casi meno gravi, l'applicazione della sanzione amministrativa da 1.000 euro a 3.000 euro, oltre alla chiusura dell'attività.

Art. 8.
(Disposizioni transitorie).

      1. Le strutture operanti alla data di entrata in vigore della presente legge con la denominazione di «centro benessere» sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni ivi previste entro il termine di ventiquattro mesi dalla predetta data, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 7.


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