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PDL 5728

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5728



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GALVAGNO, CROSETTO, BLASI, CARLUCCI, CASERO, COSSIGA, COSTA, DE GHISLANZONI CARDOLI, DANIELE GALLI, GARAGNANI, LAVAGNINI, LECCISI, LICASTRO SCARDINO, OSVALDO NAPOLI, NICOTRA, PALMIERI, PAOLETTI TANGHERONI, PATRIA, PINTO, STRADELLA, TARDITI, ZANETTA, ZORZATO

Disposizioni per la valorizzazione delle
«terre italiane del vino» nel mondo

Presentata il 16 marzo 2005


      

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Onorevoli Colleghi! Il vino - da sempre - è un pilastro della storia, della cultura, dell'economia e dell'identità nazionali. Già nel VI secolo avanti Cristo i greci chiamavano l'Italia «Enotria», terra del vino. Ancora oggi, dal Piemonte alla Sicilia, esistono almeno 300 diversi vitigni e un numero ancora maggiore di vini. Questi, nella estrema varietà delle differenze regionali e locali, rappresentano però qualcosa di unitario. I nostri vini sintetizzano e comunicano lo stile di vita italiano. Sono espressione altissima del made in Italy che vince nel mondo. Rappresentano uno strumento formidabile per promuovere l'Italia.
      In questo periodo il nostro Paese si chiede come e con quali strumenti affrontare la dura competizione proveniente dai nuovi mercati della Cina, dell'India, dell'Asia e - per quanto riguarda il vino - anche delle Americhe: California, Cile, Argentina e, in Oceania, Australia e Nuova Zelanda. Nell'economia globalizzata sopravvive solo chi si riesce a distinguere e a caratterizzare in modo chiaro e univoco. Vince solo chi ha qualcosa di unico e di inimitabile da proporre ai mercati internazionali. Oggi, tutto può essere clonato, riprodotto, copiato, falsificato, fatto altrove a minore costo e poi esportato in tutto il mondo. Tranne una cosa: il territorio
 

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e la cultura della sua popolazione. Il territorio italiano con le sue coste, le sue montagne, le sue città, i suoi paesaggi e le sue dolci colline rappresenta un patrimonio unico al mondo sul quale dobbiamo investire con la massima determinazione per sostenere la competizione globale a cui non possiamo sottrarci.
      Siamo già noti nel mondo per l'eccellenza e per l'unicità dei nostri vini. E per le nostre città d'arte e le località turistiche di mare e di montagna che attirano turisti da tutto il mondo. È giunta l'ora di sviluppare un «tesoro» ancora poco conosciuto: le «terre italiane del vino».
      Questo progetto di legge, quindi, non punta a valorizzare solo il vino. Punta a valorizzare e a rendere più competitivo il territorio che lo produce: le colline e le terre del vino nel loro valore ambientale, paesaggistico, turistico, storico, culturale e imprenditoriale. Le «terre italiane del vino» devono essere identificate in tutto il mondo come «le terre del benessere e della qualità della vita», terre dove si vive a misura d'uomo, terre non solo da visitare, ma luoghi ideali per lavorare, investire e vivere. Ma perché ciò accada è necessario che il territorio sia dotato di servizi e di infrastrutture che lo rendano davvero attrattivo e competitivo per i turisti, per le imprese e, soprattutto, per gli stessi cittadini che lo abitano.
      La presente proposta di legge per la valorizzazione delle «terre italiane del vino» mira a sviluppare qualcosa di complesso, sofisticato e nel contempo estremamente concreto: l'Italian style, lo stile di vita italiano, che costituisce il carattere più profondo e vero del made in Italy.
      Questa proposta di legge punta a creare una cornice legislativa che favorisca la costituzione di una grande alleanza e di un forte gioco di squadra tra governo, regioni, enti locali e operatori economici, tra pubblico e privato, tra impresa e amministrazioni, tra economia e cultura, tra comparti produttivi e soggetti uniti da forti interessi e da prospettive di carattere economico, culturale e territoriale.
      Inoltre, anche grazie al «gioco di squadra» dei diversi soggetti coinvolti, questa iniziativa legislativa ha l'obiettivo di facilitare la realizzazione degli interventi che servono a dare un nuovo impulso all'economia e garantire così occupazione, benessere e, soprattutto, fiducia nel futuro.
      I finanziamenti europei, nazionali, regionali e tutte le altre risorse che la presente proposta di legge permetterà di canalizzare sulle «terre italiane del vino» saranno utilizzati per dare valore al territorio, rendere più sicure le nostre città, avviare una grande opera di manutenzione dei nostri paesi e dei loro centri storici, realizzare le infrastrutture fisiche e digitali per dare servizi ai turisti, alle imprese e ai cittadini.
      L'economia del prodotto-vino, da sola, non basta. Il nostro vino è come la Ferrari, simbolo nel mondo dell'Italia che piace, che vince, che emoziona. Ma la macchina-Ferrari è frutto di una grande visione, di passione, di lavoro di squadra, ricerca, investimenti, tecnologie, impegno.
      Noi dobbiamo fare lo stesso. Dobbiamo irrobustire le attività agricole, industriali, commerciali, artigianali e dei servizi che stanno tutto intorno al prodotto-vino.
      Questo progetto di legge, nato dal contributo e dalla passione di amministratori locali, operatori del vino, ricercatori, consulenti e cittadini costituisce un passo in questa direzione. Il resto, come in tutte le cose, dipende da noi, dalla nostra passione e dalla nostra capacità di fare. Valorizzare le colline del vino significa difendere la nostra cultura, le nostre tradizioni, la nostra comunità, il nostro stile di vita; significa difendere e dare opportunità ai nostri figli e ai figli dei nostri figli. Significa amare la nostra terra, la nostra patria, l'Italia in tutte le sue espressioni, in tutte le sue sfumature.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi e obiettivi).

      1. L'obiettivo della presente legge consiste nella valorizzazione delle «terre italiane del vino» come patrimonio nazionale ed espressione del più classico e qualificato stile italiano.
      2. Le «terre italiane del vino» sono i territori a vocazione vinicola individuati dalle regioni nell'ambito del proprio territorio, con particolare riferimento ai luoghi delle produzioni qualitative indicate dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, e successive modificazioni.
      3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», viene definito l'elenco dei territori e dei comuni rientranti nelle «terre italiane del vino».
      4. Gli interventi di valorizzazione delle «terre italiane del vino» consistono in interventi diretti a promuovere e a sostenere , nel rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione, le attività economiche, sociali, ambientali e culturali delle comunità che ne fanno parte, a tutelare il capitale naturale e agricolo, a mettere in risalto il patrimonio storico-culturale custodito in tali territori, a migliorare la viabilità nel rispetto dell'ambiente, a promuovere la dotazione di infrastrutture fisiche e digitali e dei servizi allo scopo di rendere tali territori efficienti e competitivi.

 

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Art. 2.
(Strumenti di organizzazione e di gestione).

      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza unificata, sono definiti gli obiettivi, le priorità e i criteri da seguire nonché gli standard minimi da rispettare per accedere alle agevolazioni e ai contributi finanziari ivi previsti, anche al fine di garantire una coerente e coordinata attuazione della presente legge, su tutto il territorio nazionale.
      2. Le regioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, sulla base degli obiettivi, priorità, criteri e standard previsti dal medesimo comma 1, adottano il piano di indirizzo regionale per le «terre italiane del vino». Le province entro i due mesi successivi al termine di cui al periodo precedente, adottano il piano di indirizzo provinciale. I piani di indirizzo regionale e provinciale sono unicamente finalizzati a garantire una coerente e coordinata attuazione della presente legge a livello locale. Le province, i comuni e i privati interessati presentano, entro i successivi quattro mesi, anche in forma associata, le proprie proposte e i relativi progetti di intervento. Le province, entro i successivi due mesi, trasmettono alle regioni le proposte e i progetti pervenuti dai comuni e dai privati nonché i propri, accompagnandoli con le proprie osservazioni.
      3. Le regioni, entro i trenta giorni successivi al termine di cui al comma 2, ultimo periodo, trasmettono le proposte e i progetti di intervento pervenuti attraverso le province, al Comitato nazionale di valutazione e coordinamento di cui al comma 4. Le regioni corredano gli atti trasmessi al Comitato nazionale con le proprie osservazioni anche al fine di evidenziare il grado di coerenza delle proposte e dei progetti con gli obiettivi della presente legge.

 

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      4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e delle attività produttive, di intesa con la Conferenza unificata, è istituito il Comitato nazionale di valutazione e coordinamento dei progetti di valorizzazione delle «terre italiane del vino», di seguito denominato «Comitato». Il Comitato è composto da quindici membri, di cui cinque rappresentanti delle regioni, cinque degli enti locali e cinque degli operatori economici del settore vitivinicolo, e ha funzioni consultive. Il decreto istitutivo definisce la composizione e le funzioni del Comitato.
      5. Con proprio decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e per i beni e le attività culturali, sentito il parere del Comitato e previa intesa con la Conferenza unificata, approva l'elenco, aggiornato annualmente, delle opere e delle iniziative da finanziare con gli stanziamenti previsti dalla presente legge.
      6. Alle opere di maggiore rilevanza strategica inserite nell'elenco approvato ai sensi del comma 5 può essere applicata, per quanto compatibile, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, la disciplina stabilita dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e successive modificazioni.

Art. 3.
(Ambito di applicazione).

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle iniziative finalizzate alla valorizzazione, anche congiunta, di altre produzioni agricole di alta qualità comprese nel territorio delle «terre italiane del vino» costituenti una produzione tipica locale.

 

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Art. 4.
(Programmi di e-Government).

      1. I progetti informatici riguardanti i comuni compresi nelle «terre italiane del vino», in forma singola o associata, conformi ai requisiti prescritti dalla legislazione vigente nazionale e comunitaria, hanno la precedenza nell'accesso ai finanziamenti pubblici per la realizzazione dei programmi di e-Government.
      2. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, nell'individuare le specifiche iniziative di innovazione tecnologica, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ai sensi del comma 2, lettera g), dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, indica prioritariamente quelle riguardanti i piccoli comuni, in forma singola o associata.

Art. 5.
(Incentivi alle pluriattività).

      1. L'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, si applica a tutti i piccoli comuni anche ai fini del recupero delle terre incolte ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 440.

Art. 6.
(Attività e servizi).

      1. Per garantire finalità di sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio nei comuni fino 5.000 abitanti compresi nelle «terre italiane del vino» possono essere istituiti centri multifunzionali nei quali concentrare una pluralità di servizi quali i servizi ambientali, energetici, scolastici, postali, artigianali, turistici, di comunicazione, di volontariato e di associazionismo culturale, commerciali e di sicurezza. Le regioni e le province possono concorrere alle spese relative all'uso dei locali necessari all'espletamento dei predetti servizi.

 

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      2. Per lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione e alla manutenzione del territorio, i centri multifunzionali di cui al comma 1 possono stipulare convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
      3. Nell'ambito delle finalità di cui al presente articolo, le regioni e le province possono privilegiare, nella definizione degli stanziamenti finanziari di propria competenza, le iniziative finalizzate all'insediamento nei piccoli comuni di centri di eccellenza per la prestazione dei servizi di cui al comma 1, quali istituti di ricerca, laboratori, centri culturali e sportivi.

Art. 7.
(Valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali).

      1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali favorisce, di intesa con le associazioni rappresentative degli enti locali, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie produttive interessate, la promozione e la commercializzazione, anche mediante un apposito portale telematico, dei prodotti agroalimentari tradizionali dei piccoli comuni, anche associati, di cui al decreto del direttore generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali del Ministero delle politiche agricole e forestali 18 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 21 agosto 2000, e successive modificazioni.
      2. I comuni compresi nelle «terre italiane del vino» possono indicare nella cartellonistica ufficiale i rispettivi prodotti agroalimentari tradizionali, preceduti dalla dicitura «Luogo di produzione del ....» posta sotto il nome del comune e scritta in caratteri più piccoli rispetto a quelli di quest'ultimo.
      3. Per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali nonché per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di

 

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qualità e delle tradizioni alimentari e culturali locali nonché la salvaguardia, l'incremento e la valorizzazione della fauna selvatica, i comuni compresi nelle «terre italiane del vino», singoli o associati, possono stipulare contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
      4. Ai fini di cui all'articolo 10, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e successive modificazioni, nel territorio dei comuni compresi nelle «terre italiane del vino» gli esercizi di somministrazione e di ristorazione possono essere considerati consumatori finali.

Art. 8.
(Programmazione televisiva pubblica).

      1. Il Ministero delle comunicazioni provvede ad assicurare che nel contratto di servizio con il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di prestare particolare attenzione, nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, alle realtà storiche, artistiche, sociali, economiche ed enogastronomiche delle «terre italiane del vino».

Art. 9.
(Interventi per lo sviluppo e l'incentivazione di attività commerciali).

      1. Gli artigiani residenti nei comuni compresi nelle «terre italiane del vino» con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti possono esporre e vendere i loro prodotti, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di autorizzazioni commerciali e artigianali, in apposite aree e per non più di quattro giorni al mese.
      2. I piccoli comuni compresi nelle «terre italiane del vino» possono deliberare l'apertura degli esercizi commerciali nei giorni festivi e nelle ore notturne anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia.

 

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Art. 10.
(Incentivi per il recupero dei centri abitati delle «terre italiane del vino»).

      1. Al fine di favorire il recupero dei centri abitati delle «terre italiane del vino», ciascuna regione, provincia e comune può disporre incentivi finanziari e premi per chi intende recuperare il patrimonio abitativo dei centri stessi.

Art. 11.
(Certificazione di qualità).

      1. È istituita la certificazione di qualità denominata «dolce Italia» di cui possono insignirsi i territori in possesso dei requisiti di qualità individuati dall'apposita commissione di cui al comma 2.
      2. È istituita, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, una commissione composta da sette membri di particolare e qualificata professionalità nella tutela del paesaggio e dei beni artistici e architettonici, con il compito di definire e di aggiornare i requisiti necessari per conseguire la certificazione di cui al comma 1.
      3. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 1, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di intesa con la Conferenza unificata, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottata una apposita carta della qualità in cui sono indicati i parametri dimensionali e qualitativi di natura urbanistica e paesistica cui devono rispondere i territori interessati.
      4. Per ottenere la certificazione di qualità di cui al presente articolo è richiesto il possesso dei requisiti stabiliti dalla commissione di cui al comma 2 per un triennio consecutivo. La certificazione di qualità indica l'anno a cui la certificazione stessa si riferisce.

 

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Art. 12.
(Agevolazioni e contributi finanziari).

      1. All'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge possono concorrere con apposite finalizzazioni finanziamenti comunali, provinciali, regionali, nazionali e comunitari. Lo Stato cofinanzia, nell'ambito delle disponibilità finanziarie proprie e relative a interventi comunitari, le leggi di spesa regionali per interventi diretti a realizzare opere di livello locale volte a realizzare gli obiettivi della presente legge.
      2. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di promozione all'estero, la realizzazione di materiale promozionale, informativo e pubblicitario, anche destinato all'estero, per l'incentivazione della conoscenza delle «terre italiane del vino» può essere anche finanziata attraverso l'intervento dell'Ente nazionale italiano per il turismo e dell'Istituto nazionale per il commercio estero.
      3. Allo scopo di sostenere le iniziative collegate alle finalità della presente legge è autorizzata la spesa annua di 100 milioni di euro nell'anno 2005 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2006. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali, delle attività produttive e per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede al riparto fra le regioni della suddetta somma finalizzata alla realizzazione delle iniziative e delle opere approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 5 dell'articolo 2.
      4. Al fine di contribuire alla realizzazione delle opere pubbliche di interesse locale comprese nei territori delle «terre italiane del vino», nonché di garantire l'efficace raccordo, in coerenza con gli obiettivi indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria, tra la realizzazione del piano straordinario delle infrastrutture e delle opere di grandi dimensioni con le esigenze infrastrutturali

 

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locali, è utilizzata una quota parte del Fondo di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro dell'economia e delle finanze sulla base dell'elenco delle iniziative e delle opere approvato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, definisce con proprio decreto la quota parte del citato Fondo da destinare al finanziamento delle opere da realizzare ai sensi della presente legge, che comunque non deve essere inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del totale.
      5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2005 e a 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      6. La legge finanziaria indica annualmente, a decorrere dall'anno 2008, le risorse disponibili per l'attuazione del piano di valorizzazione delle «terre italiane del vino» integrando le risorse già assicurate da fondi nazionali ed europei e quelle reperibili tramite project financing.
      7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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