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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5728 |
1. L'obiettivo della presente legge consiste nella valorizzazione delle «terre italiane del vino» come patrimonio nazionale ed espressione del più classico e qualificato stile italiano.
2. Le «terre italiane del vino» sono i territori a vocazione vinicola individuati dalle regioni nell'ambito del proprio territorio, con particolare riferimento ai luoghi delle produzioni qualitative indicate dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, e successive modificazioni.
3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», viene definito l'elenco dei territori e dei comuni rientranti nelle «terre italiane del vino».
4. Gli interventi di valorizzazione delle «terre italiane del vino» consistono in interventi diretti a promuovere e a sostenere , nel rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione, le attività economiche, sociali, ambientali e culturali delle comunità che ne fanno parte, a tutelare il capitale naturale e agricolo, a mettere in risalto il patrimonio storico-culturale custodito in tali territori, a migliorare la viabilità nel rispetto dell'ambiente, a promuovere la dotazione di infrastrutture fisiche e digitali e dei servizi allo scopo di rendere tali territori efficienti e competitivi.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza unificata, sono definiti gli obiettivi, le priorità e i criteri da seguire nonché gli standard minimi da rispettare per accedere alle agevolazioni e ai contributi finanziari ivi previsti, anche al fine di garantire una coerente e coordinata attuazione della presente legge, su tutto il territorio nazionale.
2. Le regioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, sulla base degli obiettivi, priorità, criteri e standard previsti dal medesimo comma 1, adottano il piano di indirizzo regionale per le «terre italiane del vino». Le province entro i due mesi successivi al termine di cui al periodo precedente, adottano il piano di indirizzo provinciale. I piani di indirizzo regionale e provinciale sono unicamente finalizzati a garantire una coerente e coordinata attuazione della presente legge a livello locale. Le province, i comuni e i privati interessati presentano, entro i successivi quattro mesi, anche in forma associata, le proprie proposte e i relativi progetti di intervento. Le province, entro i successivi due mesi, trasmettono alle regioni le proposte e i progetti pervenuti dai comuni e dai privati nonché i propri, accompagnandoli con le proprie osservazioni.
3. Le regioni, entro i trenta giorni successivi al termine di cui al comma 2, ultimo periodo, trasmettono le proposte e i progetti di intervento pervenuti attraverso le province, al Comitato nazionale di valutazione e coordinamento di cui al comma 4. Le regioni corredano gli atti trasmessi al Comitato nazionale con le proprie osservazioni anche al fine di evidenziare il grado di coerenza delle proposte e dei progetti con gli obiettivi della presente legge.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle iniziative finalizzate alla valorizzazione, anche congiunta, di altre produzioni agricole di alta qualità comprese nel territorio delle «terre italiane del vino» costituenti una produzione tipica locale.
1. I progetti informatici riguardanti i comuni compresi nelle «terre italiane del vino», in forma singola o associata, conformi ai requisiti prescritti dalla legislazione vigente nazionale e comunitaria, hanno la precedenza nell'accesso ai finanziamenti pubblici per la realizzazione dei programmi di e-Government.
2. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, nell'individuare le specifiche iniziative di innovazione tecnologica, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ai sensi del comma 2, lettera g), dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, indica prioritariamente quelle riguardanti i piccoli comuni, in forma singola o associata.
1. L'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, si applica a tutti i piccoli comuni anche ai fini del recupero delle terre incolte ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 440.
1. Per garantire finalità di sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio nei comuni fino 5.000 abitanti compresi nelle «terre italiane del vino» possono essere istituiti centri multifunzionali nei quali concentrare una pluralità di servizi quali i servizi ambientali, energetici, scolastici, postali, artigianali, turistici, di comunicazione, di volontariato e di associazionismo culturale, commerciali e di sicurezza. Le regioni e le province possono concorrere alle spese relative all'uso dei locali necessari all'espletamento dei predetti servizi.
1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali favorisce, di intesa con le associazioni rappresentative degli enti locali, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie produttive interessate, la promozione e la commercializzazione, anche mediante un apposito portale telematico, dei prodotti agroalimentari tradizionali dei piccoli comuni, anche associati, di cui al decreto del direttore generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali del Ministero delle politiche agricole e forestali 18 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 21 agosto 2000, e successive modificazioni.
2. I comuni compresi nelle «terre italiane del vino» possono indicare nella cartellonistica ufficiale i rispettivi prodotti agroalimentari tradizionali, preceduti dalla dicitura «Luogo di produzione del ....» posta sotto il nome del comune e scritta in caratteri più piccoli rispetto a quelli di quest'ultimo.
3. Per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali nonché per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di
1. Il Ministero delle comunicazioni provvede ad assicurare che nel contratto di servizio con il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di prestare particolare attenzione, nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, alle realtà storiche, artistiche, sociali, economiche ed enogastronomiche delle «terre italiane del vino».
1. Gli artigiani residenti nei comuni compresi nelle «terre italiane del vino» con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti possono esporre e vendere i loro prodotti, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di autorizzazioni commerciali e artigianali, in apposite aree e per non più di quattro giorni al mese.
2. I piccoli comuni compresi nelle «terre italiane del vino» possono deliberare l'apertura degli esercizi commerciali nei giorni festivi e nelle ore notturne anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia.
1. Al fine di favorire il recupero dei centri abitati delle «terre italiane del vino», ciascuna regione, provincia e comune può disporre incentivi finanziari e premi per chi intende recuperare il patrimonio abitativo dei centri stessi.
1. È istituita la certificazione di qualità denominata «dolce Italia» di cui possono insignirsi i territori in possesso dei requisiti di qualità individuati dall'apposita commissione di cui al comma 2.
2. È istituita, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, una commissione composta da sette membri di particolare e qualificata professionalità nella tutela del paesaggio e dei beni artistici e architettonici, con il compito di definire e di aggiornare i requisiti necessari per conseguire la certificazione di cui al comma 1.
3. Ai fini del riconoscimento della certificazione di cui al comma 1, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di intesa con la Conferenza unificata, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottata una apposita carta della qualità in cui sono indicati i parametri dimensionali e qualitativi di natura urbanistica e paesistica cui devono rispondere i territori interessati.
4. Per ottenere la certificazione di qualità di cui al presente articolo è richiesto il possesso dei requisiti stabiliti dalla commissione di cui al comma 2 per un triennio consecutivo. La certificazione di qualità indica l'anno a cui la certificazione stessa si riferisce.
1. All'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge possono concorrere con apposite finalizzazioni finanziamenti comunali, provinciali, regionali, nazionali e comunitari. Lo Stato cofinanzia, nell'ambito delle disponibilità finanziarie proprie e relative a interventi comunitari, le leggi di spesa regionali per interventi diretti a realizzare opere di livello locale volte a realizzare gli obiettivi della presente legge.
2. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di promozione all'estero, la realizzazione di materiale promozionale, informativo e pubblicitario, anche destinato all'estero, per l'incentivazione della conoscenza delle «terre italiane del vino» può essere anche finanziata attraverso l'intervento dell'Ente nazionale italiano per il turismo e dell'Istituto nazionale per il commercio estero.
3. Allo scopo di sostenere le iniziative collegate alle finalità della presente legge è autorizzata la spesa annua di 100 milioni di euro nell'anno 2005 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2006. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali, delle attività produttive e per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede al riparto fra le regioni della suddetta somma finalizzata alla realizzazione delle iniziative e delle opere approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 5 dell'articolo 2.
4. Al fine di contribuire alla realizzazione delle opere pubbliche di interesse locale comprese nei territori delle «terre italiane del vino», nonché di garantire l'efficace raccordo, in coerenza con gli obiettivi indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria, tra la realizzazione del piano straordinario delle infrastrutture e delle opere di grandi dimensioni con le esigenze infrastrutturali
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