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PDL 5874

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5874



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LA GRUA

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115

Presentata il 25 maggio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, a tre anni dalla sua entrata in vigore e alla luce degli effetti pratici ottenuti richiede, a parere del sottoscritto proponente, delle modifiche dirette a realizzare una omogeneità nelle liquidazioni dei compensi al difensore, sia con riferimento ai parametri che con riguardo ai tempi di attesa.
      Appare altresì indispensabile sottrarre ai magistrati il faticoso compito di procedere alla liquidazione dei compensi in favore degli avvocati che hanno prestato la loro attività professionale sia come difensori d'ufficio che come difensori di fiducia di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, con conseguente restituzione dei giudici all'attività giurisdizionale.
      La soluzione suggerita dalla presente proposta di legge consentirebbe, da un lato, un notevole alleggerimento del carico di lavoro divenuto attualmente assolutamente insostenibile e, dall'altro, affiderebbe a pubblici funzionari lo svolgimento di un compito, quale la liquidazione dei compensi ai difensori, avente carattere puramente amministrativo e contabile.
      Le modifiche avanzate con la presente proposta di legge garantiscono, in ogni caso, per lo Stato la previsione del limite di spesa, determinato nei valori medi delle tariffe professionali, ed evitano di procedere a inopportune valutazioni in ordine all'impegno professionale del difensore.
      Appare corretto, in proposito, evidenziare che l'attività del difensore è una
 

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prestazione d'opera intellettuale che, come tale, può essere sottoposta a ipotesi di responsabilità civile, penale e deontologica, ma non a giudizi riguardanti il grado di diligenza prestato nel suo svolgimento.
      Va sottolineato, infine, che i difensori che svolgono la loro attività nell'ambito dei due istituti del gratuito patrocinio e della difesa d'ufficio, per essere inseriti in appositi elenchi devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari e affari di volontaria giurisdizione; b) assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda; c) iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno due anni.
      Altra rilevante modifica prevista dalla presente proposta di legge riguarda la liquidazione degli onorari al difensore impegnato nella difesa d'ufficio e che quindi svolge una delicata funzione di rilevanza pubblica, al quale si consente di recuperare il proprio credito professionale con un meccanismo più rapido e meno gravoso, in maniera tale da pervenire al duplice obiettivo di garantire al cittadino il diritto alla difesa e all'avvocato il diritto alla retribuzione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 82, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

      «1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati con ordine di pagamento dal funzionario dell'apposito ufficio periferico del Ministero della giustizia istituito presso l'autorità giudiziaria competente, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, risultino corrispondenti ai valori medi delle tariffe vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità.
      1-bis. L'ordine di pagamento di cui al comma 1 deve essere emesso entro trenta giorni dal deposito della richiesta di liquidazione presentata dal difensore»;

          b) all'articolo 82, comma 3, le parole: «Il decreto» sono sostituite dalle seguenti: «L'ordine»;

          c) all'articolo 83, il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. L'onorario e le spese spettanti all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dal funzionario di cui all'articolo 82, comma 1, con ordine di pagamento»;

          d) all'articolo 83, il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dal funzionario di cui all'articolo 82, comma 1, nel termine di trenta giorni dal deposito della richiesta di liquidazione

 

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presentata dal difensore; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il funzionario dell'ufficio periferico del Ministero della giustizia istituito presso il giudice di rinvio, ovvero quello istituito presso il giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il funzionario può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione»;

          e) all'articolo 83, comma 3, le parole: «Il decreto» sono sostituite dalle seguenti: «L'ordine»;

          f) all'articolo 84, alla rubrica, le parole: «al decreto» sono sostituite dalle seguenti: «all'ordine»;

          g) all'articolo 84, comma 1, le parole: «il decreto» sono sostituite dalle seguenti: «l'ordine», e le parole: «al difensore» sono soppresse;

          h) dopo l'articolo 84 è inserito il seguente:

      «Art. 84-bis. - (Impugnazione dell'ordine di pagamento). - 1. Avverso l'ordine di pagamento del compenso al difensore è ammessa opposizione da proporre, nel termine di venti giorni dalla comunicazione, con ricorso dinanzi al tribunale del luogo ove ha sede l'ufficio periferico del Ministero della giustizia che lo ha emesso.
      2. Il tribunale in composizione monocratica decide nelle forme di cui all'articolo 737 del codice di procedura civile con provvedimento ricorribile in cassazione»;

          i) all'articolo 105, alla rubrica, le parole: «del giudice per le indagini preliminari» sono sostituite dalle seguenti: «del funzionario incaricato»;

          l) all'articolo 105, comma 1, le parole: «Il giudice per le indagini preliminari» sono sostituite dalle seguenti: «Il funzionario di cui all'articolo 82, comma 1»;

          m) all'articolo 112, comma 4, dopo le parole: «all'interessato» sono inserite le seguenti: «e al suo difensore»;

 

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          n) all'articolo 114, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. In ogni caso al difensore sono liquidati l'onorario e le spese maturati sino alla data di comunicazione del provvedimento di revoca del decreto di ammissione»;

          o) all'articolo 116, il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 quando è inutilmente decorso il termine di novanta giorni dalla richiesta effettuata dal difensore alla parte assistita per il pagamento dei suddetti crediti. Avverso l'ordine di pagamento è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84-bis»;

          p) all'articolo 117, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

      «1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibili sono liquidati nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84-bis.
      1-bis. Analogamente a quanto previsto dal comma 1 si procede nel caso in cui le notificazioni sono state eseguite presso il difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 161, comma 4, del codice di procedura penale, e comunque in ogni altro caso di impossibilità di recapitare alla persona assistita presso il domicilio risultante dagli atti la richiesta di pagamento di cui all'articolo 116, comma 1, del presente testo unico»;

          q) all'articolo 118, il comma 1 è sostituito dal seguente:

          «1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio del minore sono liquidati nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84-bis»;

          r) all'articolo 130, comma 1, le parole: «ridotti della metà» sono sostituite

 

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dalle seguenti: «liquidati con le modalità previste dall'articolo 82»;

          s) all'articolo 136 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «3-bis. In ogni caso al difensore sono liquidati l'onorario e le spese maturati sino alla data di comunicazione del provvedimento di revoca del decreto di ammissione»;

          t) all'articolo 141, comma 1, le parole: «gli importi sono ridotti della metà» sono soppresse;

          u) l'articolo 142 è sostituito dal seguente:

      «Art. 142. - (Processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea). - 1. Nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, previsto dall'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, l'onorario e le spesse spettanti all'avvocato e all'ausiliario del magistrato sono a carico dell'erario e sono liquidati nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi degli articoli 84 e 84-bis del presente testo unico»;

          v) all'articolo 143, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

      «a) gli onorari e le spese spettanti all'avvocato, al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato sono liquidati nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi degli articoli 84 e 84-bis;».


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