Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 5811

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5811



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

RUGGHIA, COLUCCINI

Norme per la valorizzazione e il recupero
dell'area territoriale «Castelli-Appia antica-Tuscolo»

Presentata il 28 aprile 2005


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Come è noto il tema centrale per il futuro della nostra economia consiste nell'individuare i settori che presentano maggiori possibilità di successo nello scenario globale sempre più competitivo. L'Italia, priva da sempre di materie prime, vanta una grande risorsa: il proprio territorio. Un vero e proprio tesoro per l'eccezionale presenza, unica al mondo per quantità e qualità, di beni monumentali, artistici, storici e paesaggistici. È quello che si usa ormai definire «il nostro petrolio» che, se utilizzato con il vincolo della sostenibilità, può rappresentare lo strumento vincente per la nostra bilancia dei pagamenti.
      Nell'epoca della «competizione tra i luoghi» è interesse dello Stato favorire e sostenere la creazione di marchi territoriali, veri brand (marchi) di successo, per attrarre maggiori quote di domanda di turismo europeo e internazionale di cui possono beneficiare anche i settori delle produzioni di qualità dell'enogastronomia, dell'artigianato locale e del design.
      La presente proposta di legge, ai sensi dell'articolo 9 e della parte prima, titolo III, della Costituzione, nonché delle norme del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, intende promuovere un progetto speciale integrato di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale dell'area territoriale «Castelli-Appia antica-Tuscolo» dove insistono beni archeologici, monumentali, architettonici, artistici
 

Pag. 2

e del paesaggio di assoluto valore mondiale.
      L'area dei Castelli vanta il patrimonio archeologico del «Latium Vetus», tra i più importanti d'Italia. In questi luoghi si costituì la «Lega Latina» di cui restano ampie tracce lungo tutto il territorio quali: l'area archeologica di Tuscolo, le Catacombe ad Decimum di Grottaferrata, il Tempio di Diana a Nemi, il Sepolcro degli Orazi ad Albano, il Mitreo di Marino, il Santuario dedicato a Diana Nemorense a Genzano, i resti del Tempio di Ercole a Lanuvio.
      I luoghi dei Castelli sono caratterizzati dalla bellezza di un paesaggio unico al mondo, con palazzi, ville, conventi e altri beni di interesse religioso tra cui lo stesso palazzo Pontificio di Castel Gandolfo, che tanto affascinarono i viaggiatori del Grand Tour. Non a caso il famoso ritratto di «Goethe della Campagna Romana» ad opera di Tischbein, che costituisce una sorta di manifesto programmatico del Grand Tour, coglie il grande poeta tedesco seduto su un capitello con sfondo la tomba di Cecilia Metella sulla via Appia.
      Da allora incessante è stata la presenza in questo territorio di artisti delle diverse discipline, da Klee a Neruda, contribuendo a diffonderne la fama di bellezza nel mondo.
      Ci sarebbero tutte le condizioni per rendere fruibile ed estendere il parco dell'Appia antica nei Colli albani, da Ciampino fino alla valle Aricina.
      Nel tratto compreso tra la collina del grande raccordo anulare e Frattocchie sarebbe opportuno valorizzare il basolato originale, il sepolcro detto «Monte di Terra», le torri e i casali medioevali, l'arcate del circo di Boville. Tra Frattocchie e Albano i luoghi di maggiore interesse sono quelli della villa di Clodio, l'Anfiteatro, la Villa di Pompeo, le Terme di Cellomano, la Cisterna, le Catacombe di S. Senatore, i Sepolcri.
      La zona della valle Aricina, di Genzano e di Lanuvio, è un vero giacimento di beni archeologici tra cui la cella del tempio di Diana, il basto del Diavolo, Torre Palombara, il Castello di S. Gennaro.
      Allo stesso tempo si impone la necessità di tutelare e valorizzare l'area del Tuscolo, un luogo identitario dei Castelli romani. Gli antichi resti della città del Tuscolo sono stati teatro di importanti avvenimenti storici, dall'insediamento degli etruschi, alla rivolta dei popoli latini contro Roma, alla difesa della latinità contro Annibale. Tra le antiche strutture, di quello che fu il primo municipio con suffragio della storia (381 avanti Cristo), sono visibili un teatro, un anfiteatro e un santuario.
      L'opera di tutela e di valorizzazione dello Stato si rende oltretutto necessaria anche come fattore di riequilibrio dei danni e delle diseconomie causati dallo sviluppo disordinato dell'area metropolitana romana. Gli effetti negativi in termini di congestione urbana di Roma-capitale si sono estesi, a macchia d'olio, sulla circostante area dei Castelli. Si corre il rischio di compromettere irreparabilmente la bellezza degli angoli naturalistici e dei luoghi urbani, con ripercussioni sugli stessi usi e costumi della comunità locale che, nel tempo, ha preservato le tradizioni civili, sociali, artigianali, e un marcato senso dell'ospitalità. Tutto ciò rappresenta una vera e propria risorsa utile allo sviluppo locale.
      La presente proposta di legge si pone dunque un duplice obiettivo: tutelare, valorizzare e promuovere la conoscenza dell'area, migliorando nel contempo la qualità della vita delle popolazioni residenti. A tale fine si propongono interventi di studio, ricerca, recupero, restauro e riuso del patrimonio dei beni culturali, recuperando e migliorando la rete dell'ospitalità integrata nei settori della ricettività e delle produzioni tipiche e artigianali locali.
      L'articolo 1 della presente proposta di legge indica le finalità di tutela, valorizzazione e promozione dell'area territoriale «Castelli-Appia antica-Tuscolo» e la delimitazione territoriale con l'indicazione dei comuni compresi nell'area.
      All'articolo 2, per la determinazione delle priorità di intervento, si prevede la predisposizione di un programma quadro complessivo.
      All'articolo 3 sono elencati gli interventi da realizzare, con particolare riguardo alle
 

Pag. 3

aree archeologiche dell'Appia antica e del Tuscolo.
      L'articolo 4, per il perseguimento delle finalità stabilite dalla legge, prevede la stipula di un accordo di programma quadro.
      Con l'articolo 5 si definiscono le modalità di concessione dei contributi per gli interventi riconosciuti nell'accordo di programma quadro.
      Con l'articolo 6 si autorizzano le amministrazioni competenti ad avvalersi delle necessarie collaborazioni tecnico-scientifiche.
      All'articolo 7 si individuano i finanziamenti necessari e la relativa copertura.
 

Pag. 4


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e connotazioni
geografico-territoriali).

      1. Lo Stato, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nell'ambito delle finalità di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio archeologico, storico-culturale, ambientale, artistico e paesaggistico, riconosce l'area territoriale «Castelli-Appia antica-Tuscolo», di seguito denominata «area», quale omogenea risorsa storica, culturale, ambientale e del paesaggio di notevole interesse pubblico.
      2. In coerenza con le finalità di cui al comma 1 lo Stato, in accordo con la regione Lazio, promuove la tutela, la valorizzazione e il recupero dell'area che comprende i comuni di Roma, Ciampino, Marino, Castel Gandolfo, Albano, Grottaferrata, Frascati, Monteporzio, Montecompatri, Rocca Priora, Rocca di Papa, Colonna, Genzano, Ariccia, Nemi, Lanuvio e Velletri.
      3. La presente legge prevede la realizzazione di interventi di studio, ricerca, recupero, restauro e riuso del patrimonio culturale costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici con particolare riguardo alle aree archeologiche dell'Appia antica e del Tuscolo.

Art. 2.
(Priorità).

      1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la regione Lazio, di intesa con i comuni e con gli enti interessati, predispone il quadro complessivo degli interventi di cui all'articolo 3, da sottoporre all'accordo di programma quadro di cui all'articolo 4, indicando le priorità di intervento.

 

Pag. 5

Art. 3.
(Interventi).

      1. Gli interventi da realizzare per le finalità indicate dall'articolo 1 sono:
          a) ricognizione, scavo, restauro e risanamento conservativo, manutenzione e conservazione di immobili di interesse archeologico e storico-artistico di proprietà pubblica, privata e di enti morali, ai fini della tutela del paesaggio e del ripristino o del miglioramento delle condizioni di pubblica fruizione;
          b) acquisizione di beni immobili di valore archeologico e storico-artistico al patrimonio degli enti pubblici;
          c) recupero degli antichi tracciati viari e loro interconnessione con le infrastrutture per la mobilità esistenti, allo scopo di migliorarne la percorribilità anche a fini escursionistici, con particolare riferimento alla realizzazione di piste ciclabili;
          d) interventi necessari a determinare la continuità del tracciato e la fruibilità del parco dell'Appia antica dalla collina sul grande raccordo anulare fino all'antica Boville;
          e) adeguamento della ricettività turistica con priorità per gli interventi di recupero dei manufatti di interesse storico-architettonico e dei beni storico-testimoniali esistenti;
          f) creazione di servizi di accoglienza, ivi compresa la ristorazione, e complementari alla ricettività turistica, con priorità per gli interventi di recupero per manufatti esistenti di interesse storico-architettonico, storico-testimoniale, agricolo o ambientale;
          g) interventi in aree protette, finalizzati alla valorizzazione delle zone che possono essere utilizzate per il miglioramento delle qualità paesaggistiche, della qualità ambientale del territorio e per la fruizione turistica, anche attraverso l'acquisizione di aree;

 

Pag. 6


          h) tutela e salvaguardia del paesaggio, anche mediante interventi di architettura del paesaggio, nonché recupero delle aree degradate collegate al percorso e alla viabilità a esso afferente attraverso il recupero della produzione agricola di qualità e biologica;
          i) progetti di studio, ricerca scientifica e divulgazione sui singoli beni e sul complesso dell'area e dell'infrastruttura viaria di interesse storico-artistico;
          l) interventi di valorizzazione e di promozione culturale e turistica, anche attraverso il ricorso alle nuove tecnologie della comunicazione e la realizzazione di siti INTERNET specificatamente dedicati.

Art. 4.
(Accordo di programma quadro).

      1. Al fine del perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e le regioni interessate stipulano, nell'ambito di intese istituzionali di programma, un apposito accordo di programma quadro ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
      2. Per il monitoraggio e la verifica dei risultati dell'accordo di programma quadro di cui al comma 1 si applica la disciplina di settore.

Art. 5.
(Contributi).

      1. Per gli interventi riguardanti beni non statali, inseriti nell'accordo di programma quadro di cui all'articolo 4, sono concessi contributi, a carico del fondo di cui all'articolo 7 fino a un importo massimo pari al 30 per cento della spesa riconosciuta.
      2. I contributi di cui al comma 1 possono essere corrisposti sia in corso d'opera, sulla base dello stato di avanzamento

 

Pag. 7

dei lavori, sia a saldo finale previa verifica da parte della regione Lazio dell'avvenuta tutela dell'area.
      3. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di una apposita convenzione tra la regione Lazio e il soggetto privato, che deve comunque prevedere la non trasferibilità degli immobili per almeno un decennio e la conservazione della destinazione d'uso prevista in progetto per almeno un ventennio.
      4. La possibilità di accesso pubblico al bene, qualora compatibile con la natura del bene stesso, costituisce requisito prioritario per la concessione del contributo di cui al presente articolo.

Art. 6.
(Collaborazioni).

      1. Per l'attuazione delle finalità previste dalla presente legge le amministrazioni competenti possono avvalersi della collaborazione delle università, degli istituti di ricerca e delle organizzazioni di volontariato presenti sul territorio che esprimono una volontà diffusa di tutela dei beni culturali e ambientali, favorendone la completa fruizione.

Art. 7.
(Finanziamento).

      1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, in aggiunta ai fondi disponibili delle amministrazioni interessate, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo di complessivi 45 milioni di euro per il triennio 2005-2007, da destinare alla regione Lazio.
      2. Le risorse di cui al comma 1 sono attribuite per il cofinanziamento dei programmi di recupero e di valorizzazione individuati nell'accordo di programma quadro di cui all'articolo 4, in misura non superiore al 50 per cento del costo delle opere.

 

Pag. 8


      3. All'onere di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su