PDL 3700
XIV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3700
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MILIOTO, ALBERTINI, ANGELINO ALFANO, AMATO, ARNOLDI, BAIAMONTE, BALDI, EMERENZIO BARBIERI, BIONDI, BOATO, BUEMI, BULGARELLI, CALIGIURI, CAMMARATA, CANNELLA, CARLUCCI, CEREMIGNA, CESARO, CHIANALE, CIMA, COSSA, COSSIGA, COZZI, CRAXI, CRISTALDI, CROSETTO, CUSUMANO, D'ALIA, DI GIOIA, FILIPPO DRAGO, FALLICA, GALVAGNO, GASTALDI, GERMANÀ, GIUSEPPE GIANNI, GIUDICE, GRILLINI, GRILLO, GROTTO, INTINI, LAVAGNINI, LECCISI, LENNA, ANNA MARIA LEONE, LEZZA, LISI, LO PRESTI, LOIERO, LUCCHESE, FILIPPO MANCUSO, MARINELLO, MARRAS, FRANCESCA MARTINI, MAURO, MORMINO, MORONI, NANNICINI, NARO, NICOLOSI, PAPPATERRA, MARIO PEPE, PERLINI, RANIERI, ROMANO, ROMOLI, SANTULLI, SANZA, SARO, SAVO, SCALIA, SCHMIDT, TARANTINO, VERRO, VILLETTI, VITALI, ZANELLA
Istituzione dell'Università degli studi di Agrigento
Presentata il 19 febbraio 2003
Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende istituire il quarto ateneo siciliano con sede in Agrigento. Tale istituzione, in pratica, attua il piano di sviluppo previsto dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 dicembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2001, concernente la determinazione degli obiettivi relativi alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003, e avvia, tra l'altro, il decongestionamento degli atenei di Palermo e di Catania, ridistribuendo
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con maggiore razionalità, su una popolazione di oltre cinque milioni di abitanti, quale è quella siciliana, le strutture universitarie.
La presente proposta di legge si compone di tre articoli. L'articolo 1 è istitutivo dell'Università degli studi di Agrigento e stabilisce che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce, con proprio decreto, i princìpi fondamentali per la regolamentazione dell'Ateneo. L'articolo 2 ne regola tutti i rapporti giuridici attivi e passivi. L'articolo 3 prevede la copertura finanziaria.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. È istituita l'Università degli studi del Mediterraneo, con sede in Agrigento e competenza sui poli universitari di Agrigento, Caltanissetta e Trapani.
2. Per tre anni accademici, a decorrere dall'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i poli universitari delle province di Agrigento, Caltanissetta e Trapani sono identificati come sede staccata dell'Università degli studi di Palermo, dotata di autonomia gestionale e con sede amministrativa in Agrigento.
3. All'attivazione della sede staccata di cui al comma 2 e, dopo tre anni accademici, all'attivazione dell'Università degli studi del Mediterraneo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che individua, altresì, la localizzazione delle sedi, sentiti gli enti territoriali competenti.
Art. 2.
1. Nella Università degli studi del Mediterraneo confluiscono tutti i corsi dell'Università degli studi di Palermo, attualmente decentrati presso i poli universitari di Agrigento, Caltanissetta e Trapani ed operanti presso i consorzi universitari attivati nelle tre province.
2. L'Università degli studi del Mediterraneo subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in atto facenti capo all'Università degli studi di Palermo e riferiti ai poli universitari di Agrigento, Caltanissetta, Trapani.
3. Il personale tecnico e amministrativo in servizio, anche a tempo determinato, per un periodo complessivamente superiore a due anni, presso i poli decentrati e i consorzi universitari di Agrigento, Caltanissetta
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e Trapani, è inquadrato nei ruoli della Università degli studi del Mediterraneo.
4. I professori ed i ricercatori universitari possono presentare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto per l'attivazione della sede staccata di cui all'articolo 2, comma 3, richiesta di trasferimento nei ruoli del personale docente e ricercatore della sede staccata e, dopo tre anni accademici, dell'Università degli studi del Mediterraneo.
5. Per le ulteriori esigenze didattiche e scientifiche, in sede di prima applicazione, le corrispondenti facoltà dell'Università di Palermo provvedono alle procedure di nomina e di conferimento degli incarichi di insegnamento.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 2.500 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Le risorse e i finanziamenti in atto erogati agli esistenti consorzi universitari delle province di Agrigento, Caltanissetta e Trapani sono attribuiti all'Università degli studi del Mediterraneo.