Frontespizio Relazione Progetto di Legge

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PDL 5853

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5853



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PERROTTA, SPINA DIANA

Disposizioni per garantire la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e della Guardia di finanza

Presentata il 17 maggio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - La necessità di prevenzione sul territorio da parte delle Forze di polizia è urgentissima, basti pensare a quello che quotidianamente accade nella città di Napoli, solo per citare un esempio.
      Pertanto si presenta la necessità di immettere subito nuove forze senza aspettare le solite lungaggini dovute ai tempi necessari per l'espletamento di concorsi. Una soluzione potrebbe essere quella di attingere dai carabinieri ausiliari risultati idonei ma che non sono stati prescelti per la ferma quadriennale che era a numero chiuso. Stesso discorso vale per la Guardia di finanza. In questo modo potremmo fornire un supporto più che valido all'attività di prevenzione e contrasto alla criminalità svolta dalle Forze dell'ordine.
      La presente proposta di legge include anche i vincitori del concorso pubblico per l'arruolamento di 780 allievi agenti della Polizia di Stato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale n. 101 del 20 dicembre 1996, che ad oggi non sono ancora stati immessi in ruolo, facendo presente che, ormai, si tratta di un numero esiguo pari a circa 60 persone.
      La finalità della presente proposta di legge è di ottenere la migliore utilizzazione delle Forze dell'ordine di cui dispone il nostro Paese.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Per le esigenze di prevenzione della criminalità organizzata e del terrorismo internazionale e al fine di garantire la funzionalità e l'operato dei comandi, degli enti e delle unità dell'Arma dei carabinieri, il Ministro della difesa può autorizzare, entro il limite di spesa di 36.000.000 di euro, il richiamo, sino al 31 dicembre 2006, dei carabinieri ausiliari che, nello stesso anno, al termine del servizio di leva obbligatoria sono risultati idonei ma non prescelti per la ferma quadriennale. Ai carabinieri ausiliari richiamati ai sensi del presente articolo è corrisposto il trattamento economico pari a quello previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, per i volontari in ferma prefissata quadriennale.

Art. 2.

      1. Fatti salvi i posti già coperti attraverso le procedure stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, gli ulteriori posti derivanti da incremento degli organici del Corpo della guardia di finanza si intendono comunque riservati, con le modalità previste dall'ordinamento del medesimo Corpo, a coloro che vi prestano servizio di leva in qualità di ausiliari.

Art. 3.

      1. Relativamente alle assunzioni per le esigenze di sicurezza pubblica è assicurata la precedenza agli idonei a tutte le prove previste dal concorso pubblico indetto in data 8 novembre 1996 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale n. 101

 

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del 20 dicembre 1996 per l'assunzione di 780 allievi agenti della Polizia di Stato, e non ancora avviati alla frequenza del corso di formazione.

Art. 4.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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