|
|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 5852 |
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 2005, n. 26, sono confermate per l'anno 2005, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.
1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2005 da parte degli enti locali è differito al 31 maggio 2005.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
|