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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 472-1250-2689-2805-3817-4001-4497-A |
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato l'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 472 ed abbinate, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;
rilevato che le disposizioni recate dal provvedimento incidono sulla materia dei marchi e delle denominazioni di origine, attualmente disciplinata dal codice civile, e sono pertanto riconducibili alla materia «ordinamento civile» riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi della lettera l), della Costituzione;
rilevato, altresì, che la finalità sostanziale del provvedimento appare riconducibile alla materia «tutela della concorrenza» demandata dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
esprime
La V Commissione,
sull'ulteriore nuovo testo unificato elaborato dalla Commissione di merito:
esprime
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 3, comma 4, dopo le parole: presso il Ministero per le attività produttive sono inserite le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;
all'articolo 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Dal decreto di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
all'articolo 11, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Il Ministero delle attività produttive può predisporre, nei limiti delle risorse di cui al secondo periodo del presente comma, campagne annuali di promozione del marchio di cui all'articolo 1 nel territorio nazionale nonché sui principali mercati internazionali per il sostegno e la valorizzazione della produzione italiana e per la sensibilizzazione del pubblico ai fini della tutela del consumatore;
all'articolo 11, comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 9.
La VI Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per quanto riguarda gli aspetti attinenti alla materia tributaria, l'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 472 ed abbinate, recante istituzione dei marchi per la riconoscibilità e la tutela dei prodotti italiani, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito,
valutata positivamente l'opportunità di predisporre strumenti innovativi atti a facilitare l'identificabilità dei prodotti italiani ed a sostenere la competitività delle imprese nazionali sul mercato interno e su quello internazionale,
rilevato come l'ambito di applicazione del provvedimento risulti tuttavia circoscritto, in quanto limita la possibilità di concedere l'utilizzo dei marchio «100 per cento Italia» istituito dall'articolo 1, comma 1, ai soli prodotti realizzati completamente nel territorio italiano, il cui novero appare oggi ristretto,
evidenziato inoltre come il provvedimento rischi di determinare discriminazioni in danno di quelle imprese italiane che producano parte della produzione anche al di fuori del territorio nazionale, per esigenze industriali o commerciali,
esprime
con la seguente condizione:
provveda la Commissione di merito a prevedere il coinvolgimento della Guardia di finanza nelle attività di controllo previste dall'articolo 5, commi 1, 2 e 3,
e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere la formulazione dell'articolo 4, comma 1, nel senso di sostituire la previsione del concerto tra le Camere di commercio e la Guardia di finanza con più idonee forme di collaborazione tra tali organismi, nel rispetto delle attribuzioni istituzionali della Guardia di finanza.
La XII Commissione,
esaminato l'ulteriore nuovo testo unificato della proposta di legge C. 472 Contento ed abbinate «Istituzione dei marchi per la riconoscibilità e la tutela della qualità dei prodotti italiani»,
esprime
La XIV Commissione,
esaminato il testo unificato A.C 472 e abb., recante «Istituzione del marchio «Made in Italy» per la tutela della qualità dei prodotti italiani»;
rilevando che l'articolo 1 mira ad istituire un marchio «100 per cento Italia» di proprietà dello Stato italiano, da apporre ai prodotti interamente realizzati in Italia, ossia a quei prodotti finiti per i quali «l'ideazione, il disegno, la progettazione, la lavorazione e il confezionamento sono compiuti interamente sul territorio italiano, utilizzando
pur considerando peraltro che l'articolo 28 Trattato CE vieta, fra gli Stati membri, le restrizioni quantitative all'importazione e le misure di effetto equivalente, norma interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, tra l'altro, nel senso di considerare incompatibile con il mercato unico la presunzione di qualità legata alla localizzazione nel territorio nazionale di tutto o di parte del processo produttivo, «la quale di per ciò stesso limita o svantaggia un processo produttivo le cui fasi si svolgano in tutto o in parte in altri Stati membri», con la sola eccezione delle regole relative alle denominazioni di origine e alle indicazioni di provenienza dei prodotti agroalimentari (sentenze 5 novembre 2002 in causa C-325/00, 6 marzo 2003 in causa C-6/02, 17 giugno 2004 in causa C-255/03);
rilevando, inoltre, che - sempre in base alla citata giurisprudenza - i requisiti cui subordinare la concessione di denominazioni nazionali di qualità possono riguardare solo le caratteristiche qualitative intrinseche dei prodotti, indipendentemente da qualsiasi considerazione relativa all'origine o alla provenienza geografica degli stessi;
osservando, infine, come l'articolo 6 sia volto a promuovere l'etichettatura dei prodotti realizzati in Paesi non appartenenti all'Unione europea, prevedendo che nelle etichette si evidenzi: il paese dl origine dei prodotti sia finiti che intermedi; il rispetto delle regole comunitarie e internazionali relative all'origine commerciale, all'igiene e alla sicurezza dei prodotti; informazioni sulla conformità alle norme internazionali in materia di lavoro, di certificazione di igiene, di esclusione dell'impiego di manodopera minorile e sul rispetto delle norme europee e degli accordi internazionali in materia ambientale;
pur ritenendo che in base ai bene noti principi comunitari di libera circolazione delle merci, i prodotti importati da Paesi terzi, che siano stati regolarmente importati in un qualsiasi Stato membro godono della stessa libertà di circolazione delle merci prodotte in Paesi dell'Unione (articolo 23, paragrafo 2, Trattato CE);
esprime
con le seguenti osservazioni;
a) la Commissione di merito consideri l'esigenza di riformulare l'articolo 1 in modo da legare la concessione di denominazioni nazionali di qualità anche alle caratteristiche qualitative intrinseche dei prodotti;
b) valuti altresì la Commissione di merito se quanto previsto dall'articolo 7 del testo unificato sia conforme all'articolo 23, paragrafo 2, del Trattato CE.
1. Al fine di assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, in conformità con il disposto di cui all'articolo 153 del Trattato che istituisce la Comunità europea, promuovendo il loro diritto ad una corretta informazione in ordine ai prodotti il cui processo produttivo è realizzato interamente in Italia, è istituito il marchio «100 per cento Italia», di proprietà dello Stato italiano.
2. Si intendono realizzati interamente in Italia i prodotti finiti per i quali l'ideazione, il disegno, la progettazione, la lavorazione e il confezionamento sono compiuti interamente sul territorio italiano, utilizzando materie prime anche di importazione, nonché semilavorati grezzi, come definiti alla lettera g) del comma 3, realizzati interamente in Italia.
3. Ai fini della presente legge si intende per:
a) ideazione: l'attività intellettuale e creativa finalizzata alla definizione di un prodotto e dei suoi requisiti specifici;
b) disegno: la rappresentazione grafica dell'attività di ideazione e progettazione;
c) progettazione: l'attività dell'ingegno finalizzata ad individuare le caratteristiche costruttive, prestazionali ed estetiche di un prodotto;
d) lavorazione: ogni attività del processo produttivo che porta alla realizzazione del prodotto finale;
e) confezionamento: le attività successive alla lavorazione e dirette all'imballaggio del prodotto finito per la sua conservazione o immissione sul mercato;
f) materie prime: ogni materiale o sostanza utilizzati nel processo produttivo e che diventano parte integrante del prodotto finito;
g) semilavorati grezzi: i prodotti che non hanno terminato tutte le fasi della lavorazione, anche se hanno assunto una determinata forma dalla quale emerge la sagoma del prodotto finito, nonché i manufatti di processi tecnologici di qualsiasi natura, meccanici e non, che pur presentando una struttura finita o semifinita, non risultino diretti ad uno specifico uso o funzione, ma siano destinati ad essere trasformati, inseriti, incorporati, aggiunti o collegati in qualunque forma o con qualsiasi processo tecnologico in altri oggetti, garantiti nel loro complesso dal fabbricante del prodotto finito.
1. Il marchio di cui all'articolo 1 viene concesso al produttore a valere sui prodotti che l'impresa realizzi nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1 comma 2 e dall'articolo 3.
2. Il marchio di cui all'articolo 1 dovrà essere apposto sul prodotto finale in maniera tale da non ingenerare possibilità di confusione da parte del consumatore in merito all'adeguatezza dell'intero prodotto, e non di una sola parte o componente di esso, alle disposizioni della presente legge.
1. Il richiedente l'autorizzazione all'uso del marchio di cui all'articolo 1, unitamente alla domanda, deve presentare alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente un'autocertificazione circa:
a) il rispetto delle norme vigenti in materia di tutela del lavoro, in campo
b) l'attestazione che tutte le fasi di realizzazione del prodotto si siano svolte integralmente sul territorio nazionale.
2. Il marchio di cui all'articolo 1 è rilasciato dal Ministero delle attività produttive, che si avvale della collaborazione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, su richiesta delle imprese interessate e previa verifica della sussistenza dei prescritti requisiti.
3. Il Ministero delle attività produttive può autorizzare al rilascio dei marchi consorzi o società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti da imprese, anche artigiane, facenti parte di distretti industriali individuati ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, ovvero di specifiche filiere produttive.
4. È istituito presso il Ministero delle attività produttive, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, l'albo delle imprese abilitate ad utilizzare per i propri prodotti il marchio di cui all'articolo 1.
1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura hanno il compito di esercitare il controllo di veridicità delle autocertificazioni di cui all'articolo 3, definendo opportune forme di collaborazione con la Guardia di finanza e avvalendosi di istituti di certificazione pubblici o privati autorizzati con decreto del Ministro delle attività produttive.
1. Le imprese che hanno ottenuto l'utilizzo del marchio di cui all'articolo 1
1. Le imprese alle quali è stato revocato il diritto all'uso del marchio di cui all'articolo 1 non possono presentare nuove richieste di autorizzazione all'utilizzo del marchio prima che siano decorsi tre anni dal provvedimento di revoca. Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi lo stesso prodotto per il quale è intervenuto il provvedimento di revoca, essa non può essere presentata prima che siano decorsi cinque anni.
2. Qualora ne abbia notizia, il Ministero delle attività produttive segnala all'autorità giudiziaria, per le iniziative di sua competenza, i casi di contraffazione e di uso abusivo del marchio di cui all'articolo 1. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 80 e 81, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. L'uso illecito del marchio di cui all'articolo 1 è punito ai sensi del libro II, titolo VII, capo II, del codice penale, e del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. Per l'irrogazione delle pene accessorie, si applica l'articolo 518 del codice penale.
1. Al fine di consentire un'adeguata informazione agli utilizzatori intermedi e ai consumatori finali sul processo lavorativo dei prodotti commercializzati sul mercato italiano, è istituito, su base volontaria, un sistema di etichettatura dei prodotti realizzati in Paesi non appartenenti
1. Le calzature destinate alla vendita al consumatore possono riportare un'etichetta recante informazioni sui materiali delle principali parti che le compongono, quali tomaia, rivestimento della tomaia, suola interna, suola esterna. L'etichetta
1. All'articolo 8 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I prodotti tessili possono essere etichettati o contrassegnati all'atto di ogni operazione di commercializzazione attinente al ciclo industriale o commerciale. L'etichetta o il contrassegno forniscono informazioni sulla composizione dei materiali, sull'origine dei materiali stessi e delle relative lavorazioni e sulla denominazione. Per i prodotti realizzati al di fuori dell'Unione europea e qualificati come dispositivi di protezione individuale, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, l'etichetta riporta la denominazione e il codice identificativo dell'organismo italiano autorizzato che ha rilasciato la relativa certificazione. Quando tali prodotti non sono offerti in vendita ad un consumatore, come definito dall'articolo 1519-bis, secondo comma, lettera a), del codice civile, le informazioni di cui al presente comma possono essere riportate in documenti commerciali di accompagnamento».
1. La definizione «Made in Italy», ferma restando la disciplina recata dal Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un
1. Il Ministero delle attività produttive può predisporre, nei limiti delle risorse di cui al secondo periodo del presente comma, campagne annuali di promozione del marchio di cui all'articolo 1 nel territorio
1. Le norme di cui alla presente legge sono applicabili, in quanto compatibili, ai marchi aziendali e collettivi ed alle denominazioni, indicazioni ed etichettature, di cui alle leggi nazionali o regionali vigenti, destinate alla informazione del consumatore ed alla riconoscibilità dell'origine o della qualità dei prodotti.
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