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PDL 4338

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4338



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ZACCHEO, RICCIUTI, BURANI PROCACCINI,
GIANFRANCO CONTE, MURATORI

Istituzione in Latina di una sezione distaccata
della corte di appello di Roma

Presentata il 2 ottobre 2003


      

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Onorevoli Colleghi! - La necessità di istituire, a Latina, una sezione distaccata della corte di appello di Roma, si fa sempre più pressante e ormai improrogabile. L'argomento, dibattuto già da tempo e da noi fortemente sostenuto, è stato affrontato a tutti i livelli. Autorità, istituzioni, sindaci e amministrazioni interessate, nonché gli ordini professionali e le categorie socio-economiche che rappresentano il tessuto connettivo della provincia di Latina concordano sulla necessità e urgenza non solo di una mera razionalizzazione delle risorse, ma di un potenziamento e ammodernamento degli uffici giudiziari in guisa che essi possano fare fronte alla crescente domanda di un'amministrazione e gestione della giustizia più snella ed efficiente.
      La grande distanza del sud della provincia da Roma, dove gli utenti sono costretti a recarsi per poter accedere agli organi della giustizia civile e penale di secondo grado, rende insopportabile, lontano e inaccessibile il «servizio giustizia» essendosi, peraltro, la capitale dimostrata incapace di porsi, anche per problemi esogeni (traffico, collocazione geografica degli uffici della corte di appello, difficoltà nei collegamenti, eccetera), quale efficiente polo giudiziario di secondo grado dell'intera regione.
      La disfunzione dell'amministrazione della giustizia, che già nel quadro generale presenta profili di oggettiva preoccupazione, si è trasformata - nel territorio pontino - in vera e propria emergenza, ove si consideri che l'ordine pubblico, in
 

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questa zona, ha assunto dimensioni paragonabili a quelle della sempre più vicina Campania. Infatti, le infiltrazioni camorristiche, che da circa quindici anni hanno fatto la loro apparizione, rappresentano oggi una vera e propria costante nel tessuto economico e sociale della provincia di Latina, della quale si ha conferma attraverso il riscontro di investimenti immobiliari compiuti da alcune famiglie camorristiche, le quali si sono abilmente confuse nei movimenti di grandi masse turistiche affluenti nella provincia di Latina durante i mesi estivi.
      Nel territorio pontino non si registra comunque solamente un aumento della popolazione limitatamente al periodo estivo, in quanto, per effetto del fenomeno di immigrazione dal sud della Campania, la popolazione attualmente residente nella provincia ha superato le 500.000 unità, valore che tende ad aumentare e al cui confronto diventano, quindi, assolutamente e gravemente insufficienti le strutture giudiziarie attualmente presenti.
      A ciò si aggiunga che la città di Latina, a differenza di numerosi altri capoluoghi di provincia, anche della regione Lazio, è uno dei pochi capoluogo a trend demografico crescente, come le recenti statistiche ampiamente dimostrano.
      Si considerino, ancora, la forma allungata della provincia, l'insufficienza di una adeguata rete viaria di congiunzione alla capitale, la nota inadeguatezza e, quindi, la pericolosità della strada statale n. 148 Pontina, che rendono ancora più difficile e arduo l'accesso agli uffici giudiziari romani.
      La provincia di Latina comprende nel suo territorio, oltre al tribunale e alla procura della Repubblica, la pretura e la procura circondariale e le sedi distaccate di pretura di Terracina, Priverno, Fondi, Gaeta, Minturno e relativi uffici del giudice di pace. Il tribunale di Latina costituisce fra i tribunali della regione, sia per numero che per importanza di affari, via via in aumento, il tribunale più frequentato e importante dopo quello di Roma.
      Alla data del 31 dicembre 1996 vi risultavano pendenti circa 35.000 affari civili (oltre 19.000 presso il tribunale e oltre 15.000 presso la pretura) e oltre 54.000 procedimenti penali (556 presso il tribunale; 1967 presso il giudice per le indagini preliminari - GIP - del tribunale; 1362 presso la pretura; 49.497 presso il GIP della pretura).
      Gli avvocati iscritti all'ordine alla stessa data del 31 dicembre 1996 erano in numero di 750 circa e i praticanti avvocati in numero di 750 circa, per un complessivo ammontare di circa 1.500 unità.
      Tanto avvertita è l'esigenza di un sostanziale potenziamento delle strutture giudiziarie che, com'è a tutti noto, da molti anni si sostiene - a ragione - la necessità di dotare Gaeta di un secondo tribunale della provincia di Latina, che possa rappresentare anche un efficace sbarramento alla invasiva criminalità organizzata proveniente dalla Campania e allo stesso tempo un sollievo alle popolazioni del sud della provincia, da decenni costrette a percorrere molti chilometrti e strade altamente pericolose come la Flacca e l'Appia per accedere agli uffici giudiziari pontini.
      L'avvertita esigenza di assicurare una maggiore presenza delle strutture giudiziarie, e cioè un polo giudiziario di secondo grado - si ricordi che per il riesame delle misure cautelari personali è oggi competente il tribunale della libertà di Roma, e non più quello di Latina - più vicino e raggiungibile in tempi più ridotti e con minori pericoli per gli utenti, scaturisce anche dalla necessità di una maggiore e più incisiva azione di controllo e di repressione della criminalità economica (in relazione, ad esempio, al preoccupante fenomeno del riciclaggio).
      Sotto altro profilo, alla riforma del codice di procedura civile non ha poi corrisposto una migliore e più razionale distribuzione degli uffici giudiziari nel territorio, con la conseguenza che l'effettiva applicazione di nuovi istituti quale, ad esempio, la comparizione personale delle parti è resa più difficile al cittadino del sud pontino, costretto a ricorrere a un giudice troppo distante. Così come la non conoscenza da parte del giudice di luoghi
 

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e ambienti troppo lontani dalla sua sede di lavoro non gli consente di avere una adeguata percezione dei fatti e delle circostanze sulle quali dovrà pronunciarsi.
      La stessa istituzione in Latina della sezione stoccata del tribunale amministrativo regionale del Lazio è del resto connotata da un bilancio ventennale di incondizionata positività, in quanto numerosi giudizi, i quali avrebbero subìto i biblici ritardi della sede centrale di Roma, sono stati invece definiti in tempi sempre contenuti, non di rado oggettivamente brevi.
      Tale sezione si è dunque posta quale efficiente e insostituibile sede giudiziaria non solo per la provincia di Latina, ma anche per quella di Frosinone, frutto della lungimiranza e della obiettività del legislatore del tempo.
      In conclusione, la provincia di Latina che, giova ribadire, rappresenta con la sua città capoluogo uno dei pochi esempi di centri a trend democrafico crescente, sta da lungo tempo patendo anche le conseguenze di una irrazionale politica giudiziaria, che la penalizza ingiustamente senza considerare le potenzialità economiche e le capacità di espansione di cui il territorio gode naturalmente, grazie alla sua collocazione geografica, vero e proprio (oltre che unico) punto intermedio fra le aree metropolitane di Roma e di Napoli.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita, in Latina, una sezione distaccata della corte di appello di Roma, con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nei circondari dei tribunali di Latina, Frosinone, Cassino e Velletri.

Art. 2.

      1. È istituita, in Latina, una sezione della corte di appello di Roma in funzione di corte di assise di appello, nella cui circoscrizione sono compresi i tribunali di Latina, Frosinone e Cassino.

Art. 3.

      1. Il Ministro della giustizia determina, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le piante organiche relative al personale necessario al funzionamento delle sezioni di cui agli articoli 1 e 2, nonché la data di inizio del funzionamento delle medesime sezioni.

Art. 4.

      1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui agli articoli 1 e 2, gli affari civili e penali pendenti davanti alla corte di appello e alla corte di assise di appello di Roma, appartenenti, per ragioni di territorio, alla competenza delle sezioni distaccate della corte di appello di Roma, con sede in Latina di cui ai citati articoli 1 e 2, sono devoluti alla cognizione dei medesimi uffici.

 

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      2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle cause civili che alla medesima data di cui al comma 1 sono già state rimesse al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali il decreto di citazione è stato notificato a tutte le parti, nonché ai procedimenti di volontaria giurisdizione in corso.


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