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PDL 5843

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5843


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato POLLEDRI

Disposizioni per la regolamentazione dell'attività
delle agenzie di sicurezza private

Presentata il 12 maggio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge individua come ambito di intervento la discoteca e gli altri luoghi di aggregazione per il divertimento, con l'obiettivo comune di aumentare il benessere dei giovani frequentatori e la qualità del divertimento attraverso la formazione delle risorse umane, coniugando obiettivi di prevenzione e di riduzione del danno, valorizzando le professionalità presenti nel contesto dei luoghi del divertimento notturno, in stretta collaborazione tra le autorità di pubblica sicurezza e gli addetti dei locali.
      A tale fine gli articoli 1 e 2 modificano il testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, in particolare per quanto concerne la disciplina dei rapporti tra l'autorità di pubblica sicurezza e le agenzie di sicurezza private; la possibilità dei comuni di rilasciare documenti di identità a persone di età superiore ai 15 anni, al fine di potere addivenire ad un più agevole riconoscimento dei giovani frequentatori dei locali, disciplinando anche le caratteristiche del documento stesso; la previsione dei casi in cui le autorizzazioni di polizia, cioè licenze, iscrizioni negli appositi registri, approvazioni ed altri atti, possono essere negate; l'impiego del personale che coadiuva le Forze dell'ordine nella tutela dell'incolumità delle persone nei locali indicati.
      Viene istituito il comitato regionale di vigilanza agenzie di sicurezza (COREVAS), al quale devono essere iscritti gli addetti alla sicurezza, previo rilascio dell'attestato di qualifica della locale questura.
      Per ottenere l'iscrizione presso il COREVAS gli addetti devono essere in possesso di una polizza di responsabilità civile terzi per l'eventuale risarcimento dei danni fisici provocati nell'espletamento delle loro mansioni ed essere iscritti presso la locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con specifica indicazione della ragione sociale.
      L'attestato di qualifica è rilasciato al termine di un corso di formazione, la cui durata deve essere di non meno di 100 ore.
 

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      Le modifiche al titolo IV del citato testo unico riguardano più specificatamente le problematiche della sicurezza dei giovani nelle ore notturne. In particolare l'articolo 141, sulla base dei positivi risultati ottenuti dalla diffida a frequentare gli stadi, introduce un analogo istituto per i locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo nei confronti dei soggetti che hanno posto in atto comportamenti che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica delle persone. Si tratta di una misura, limitata ai locali della provincia nella quale sono stati posti in essere detti comportamenti, finalizzata ad allontanare dai locali i soggetti che hanno messo in pericolo con i loro comportamenti l'incolumità delle persone. Si tratta, altresì, di una misura con un fortissimo effetto di deterrenza e in grado di consentire ai gestori di incrementare la sicurezza dei loro locali.
      Gli articoli 142 e 143 prevedono l'iter procedurale che offre agli interessati tutte le garanzie alla difesa previste dal nostro ordinamento giuridico. L'articolo 143, in particolare, per rendere effettiva l'applicazione della misura, consente agli addetti alla sicurezza dei locali di richiedere agli avventori i documenti di identità allo scopo di identificare i diffidati e di invitare gli stessi ad allontanarsi.
      L'articolo 144 detta una serie di norme per la disciplina dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo: si regolamenta l'accesso in tali locali riservando i trattenimenti nelle ore notturne ai maggiori di anni 14, come avviene in Spagna e in altri Stati europei; la possibilità per il titolare di fissare e rendere note le condizioni di accesso al locale e di impedire l'ingresso anche a chi ragionevolmente ritiene possa essere un potenziale elemento di disturbo. La proposta di legge precisa, peraltro, che in tali condizioni è vietata ogni discriminazione di ordine politico, sessuale e razziale.
      Correlativamente si prevede la facoltà di richiedere i documenti di identità per la verifica dell'età.
      Fermo restando il divieto sancito dal codice penale di servire alcolici a persone minori degli anni 16 e a chi è ubriaco, la norma prevede sanzioni per chi ne favorisce la somministrazione ai minori - infatti tale divieto viene spesso eluso dalla cessione al minore della consumazione alcolica da parte di un maggiorenne - e per coloro che introducono alcolici nel locale. Quest'ultima previsione è di particolare interesse poiché è dimostrato che specialmente i giovani clienti non hanno le possibilità economiche di ubriacarsi con consumazioni servite nei locali, a causa del prezzo delle stesse che parte da 5 euro e che ha una media di 10 euro, e pertanto essi introducono di nascosto superalcolici nei locali in quanto il prezzo di una intera bottiglia è a volte inferiore a quello di una singola consumazione. In quest'ottica si prevedono sanzioni - oltre a quelle che colpiscono il gestore - per i minori di anni 16 e gli ubriachi che assumono alcolici
      Gli articoli 145 e 146 riguardano l'utilizzo di apparecchiature per l'individuazione di armi da fuoco e da taglio all'entrata dei locali. La norma è finalizzata a elevare i livelli di sicurezza - soprattutto dopo recenti episodi di cronaca - impedendo l'introduzione di armi nei locali. Correlativamente si prevede un intervento dello Stato a sostegno di coloro che utilizzano le apparecchiature per la rilevazione dei metalli con un contributo pari al 25 per cento della spesa sostenuta.
      L'articolo 147 specifica che il personale addetto alla sicurezza collabora con l'autorità di pubblica sicurezza e con le Forze dell'ordine e di polizia giudiziaria all'interno dei locali, su richiesta delle medesime.
      L'articolo 3 della proposta di legge disciplina la possibilità per le persone offese o danneggiate da reato, di richiedere al comune ove si è verificato il fatto lesivo il risarcimento dei danni quando il reo risulti nullatenente, presentando la documentazione richiesta.
      Viene lasciata facoltà al comune di rivalsa nei confronti del reo per il recupero del risarcimento.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il titolo I del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Titolo I.
dei provvedimenti di polizia
e della loro esecuzione

      Art. 1. - 1. L'autorità di pubblica sicurezza, coadiuvata dalle agenzie di sicurezza e di vigilanza private nell'ambito dei poteri loro riconosciuti dal presente testo unico e nel rispetto dell'ordinamento vigente, vigila sul mantenimento dell'ordine pubblico, sulla sicurezza delle persone presenti sul territorio, sulla loro incolumità e sulla tutela della proprietà.
      2. L'autorità di pubblica sicurezza cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni.
      3. Le attribuzioni dell'autorità regionale e provinciale sono esercitate dal prefetto e dal questore nell'ambito delle proprie competenze; quelle dell'autorità locale sono esercitate dal sindaco.

      Art. 2. - 1. Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone di età superiore ai 15 anni aventi nel comune la loro residenza o la loro dimora, qualora ne facciano richiesta, una carta di identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno.
      2. La carta di identità ha durata di cinque anni e sulla stessa deve essere indicata la data di scadenza.
      3. La carta di identità deve inoltre essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce, a capo scoperto, senza cappelli, veli o qualsiasi altro indumento che renderebbero difficoltoso il riconoscimento

 

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della persona e di suoi eventuali segni fisici distintivi.
      4. La persona ritratta nella fotografia di cui al comma 3 non deve inoltre portare occhiali, siano essi dotati di lenti bianche o colorate.
      5. Il pubblico ufficiale del comune addetto alla redazione della carta di identità deve richiedere alla persona che ha presentato la domanda di rilascio della stessa, indipendentemente dal sesso di appartenenza, di togliersi occhiali, copricapo, veli, o qualsiasi altro indumento, atto ad impedire il confronto e la verifica dell'identità tra la persona ritratta nella fotografia e quella presente. In caso di rifiuto il pubblico ufficiale non rilascia il documento richiesto.
      6. La carta di identità è titolo valido per l'espatrio, anche per motivi di lavoro, negli Stati membri dell'Unione europea ed in quelli coi quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali.

      Art. 3. - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 sono applicate anche dagli agenti delle questure e dal personale degli uffici territoriali del Governo - prefetture addetti al rilascio di passaporti e patenti di guida.

      Art. 4. - 1. L'autorità di pubblica sicurezza ordina che le persone pericolose o sospette di reati contro l'ordine pubblico e contro l'incolumità delle persone, i soggetti indicati all'articolo 7 e coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identità siano sottoposti a rilievi segnaletici, anche fotografici.
      2. L'autorità di pubblica sicurezza ha inoltre facoltà di ordinare alle persone di cui al comma 1 di munirsi entro un termine prestabilito della carta di identità, se ne sono sprovviste o se è scaduta, e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti delle Forze dell'ordine e degli addetti delle agenzie di sicurezza limitatamente, per questi ultimi, ai luoghi, ai tempi e alle attribuzioni previsti dal titolo IV.

      Art. 5. - 1. I provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza sono eseguiti in

 

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via amministrativa indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.
      2. Qualora gli interessati non ottemperino ai provvedimenti di cui al comma 1, sono adottati, previa diffida di cinque giorni, salvi i casi di urgenza, i provvedimenti necessari per l'esecuzione d'ufficio, autorizzando anche l'impiego della forza pubblica.
      3. La nota delle spese necessarie e relative è resa esecutiva dal prefetto ed è rimessa alla SORIT Spa, che provvede alla riscossione nelle forme previste dalla legge in materia di imposte e tributi.

      Art. 6. - 1. Salvo che la legge o il presente testo unico dispongono diversamente, contro i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza è ammesso il ricorso in via gerarchica nel termine di venti giorni dalla notifica del provvedimento stesso.
      2. Il ricorso non ha effetto sospensivo ed il provvedimento, anche se definitivo, può essere annullato d'ufficio dal Ministero dell'interno.

      Art. 7. - 1. Fatte salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia devono essere negate:

          a) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

          b) a chi è sottoposto a diffida o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

      2. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico.
      3. Le autorizzazioni di polizia devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono circostanze che avrebbero

 

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imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione.

      Art. 8. - 1. Salvo che la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno la durata di tre anni, computati secondo il calendario comune con decorrenza dal giorno del rilascio; non si computa nel termine il giorno da cui decorrono.

      Art. 9. - 1. Sono autorizzazioni di polizia le licenze, le iscrizioni in appositi registri, le approvazioni e simili atti di polizia».

Art. 2.

      1. Il titolo IV del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Titolo IV.
Delle attività di sicurezza private.

      Art. 133. - 1. I locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo possono destinare personale dipendente e personale esterno all'ingresso e all'interno dei locali, al fine di coadiuvare le Forze dell'ordine nella tutela dell'incolumità delle persone.
      2. Le società sportive, gli enti pubblici e privati, in occasioni di manifestazioni pubbliche, possono destinare personale dipendente e personale esterno all'ingresso degli stadi e dei luoghi adibiti alle manifestazioni pubbliche, al fine di coadiuvare le Forze dell'ordine nella tutela dell'incolumità delle persone.
      3. Le agenzie di sicurezza private e chiunque eserciti le mansioni di cui al presente titolo non possono eccedere le attribuzioni previste nel medesimo titolo, né portare ed utilizzare armi proprie e improprie, salvo quanto previsto al comma 4, né effettuare perquisizioni personali.
      4. Al personale di cui al comma 3 è consentito l'utilizzo, al solo scopo di difesa personale o di terzi, di spray antiaggressione non contenenti aggressivi chimici e

 

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che non provochino danni permanenti o duraturi.

      Art. 134. - 1. Senza licenza del prefetto è vietato svolgere in veste privata le mansioni di cui al presente titolo, prestando la propria opera nei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, negli stadi e nelle manifestazioni pubbliche come previsto dal presente titolo.
      2. Chiunque esercita attività di sicurezza privata ai sensi del presente titolo, deve, ai fini della concessione della licenza di cui all'articolo 9, avere raggiunto la maggiore età, essere iscritto alle casse di previdenza sociale e a quelle per gli infortuni sul lavoro, essere in possesso dell'attestato di qualifica rilasciato dalla locale questura, essere iscritto presso il comitato regionale di vigilanza agenzie di sicurezza di cui all'articolo 135.
      3. Il prefetto non rilascia la licenza di cui al comma 1 per operazioni che comportano l'esercizio di pubbliche funzioni, quali il fermo o l'arresto anche provvisorio delle persone, l'uso di armi, perquisizioni personali, redazione di verbali.

      Art. 135. - 1. È istituito il comitato regionale di vigilanza agenzie di sicurezza (COREVAS), composto da un presidente nominato dal Ministero delle attività produttive, da due rappresentanti delle agenzie di sicurezza, da due rappresentanti dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo e da due rappresentanti delle questure del rispettivo territorio regionale, che a turno partecipano alle riunioni. Il COREVAS è dotato di una segreteria composta da due membri.

      2. I membri del COREVAS durano in carica tre anni.
      3. Le riunioni del COREVAS si tengono almeno due volte all'anno e sono valide quando intervengono almeno quattro dei suoi componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.
      4. Ai membri del COREVAS spetta un gettone di presenza.

      Art. 136. - 1. Il COREVAS è competente ad esprimere parere in materia di

 

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sicurezza ai sensi del presente titolo. Tali pareri sono trasmessi al Ministero dell'interno.
      2. Al COREVAS sono altresì attribuiti i seguenti compiti:

          a) verificare l'esistenza e la validità delle polizze assicurative responsabilità civile terzi (RCT) sottoscritte da ogni agenzia di sicurezza per ogni proprio membro e da chiunque è abilitato all'esercizio in proprio delle mansioni di cui al presente titolo;

          b) verificare la documentazione richiesta per l'iscrizione degli addetti alla sicurezza al comitato stesso;

          c) rilasciare il certificato di iscrizione alle imprese individuali o societarie che svolgono le mansioni di cui al presente titolo, previa verifica dei requisiti di cui all'articolo 137.

      Art. 137. - 1. Le agenzie di sicurezza e chiunque svolge le mansioni di sicurezza di cui al presente titolo, al fine di ottenere l'iscrizione presso il COREVAS devono:

          a) stipulare una polizza RCT per l'eventuale risarcimento dei danni causati alle persone durante lo svolgimento dei compiti loro assegnati, per la durata minima di un triennio. In caso di agenzie di sicurezza la polizza deve altresì coprire gli eventuali danni causati a terzi da ogni dipendente o socio che svolge le mansioni di cui al presente titolo;

          b) essere iscritte presso le locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come agenzie di servizi aventi ad oggetto sociale il controllo dell'afflusso e del deflusso all'ingresso dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo nonché la prestazione e l'organizzazione di personale per la gestione dei servizi complementari presso i locali privati e pubblici, in particolare nelle sale da ballo e di intrattenimento e svago, da almeno un biennio antecedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

 

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      2. Le agenzie di sicurezza non in possesso del requisito di cui alla lettera b) del comma 1 possono comunque richiedere l'iscrizione al COREVAS a condizione che dimostrino, mediante adeguata documentazione, di avere svolto i compiti di sicurezza di cui al presente titolo per almeno un biennio.
      3. In caso di mancanza anche di uno solo dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 il COREVAS non rilascia il certificato di iscrizione.

      Art. 138. - 1. La questura rilascia un apposito attestato di qualifica di addetto alla sicurezza al termine di un corso di formazione della durata minima di cento ore.
      2. Il corso di cui al comma 1 è articolato in una serie di lezioni di carattere teorico e pratico. Le lezioni teoriche prevedono l'insegnamento delle norme inerenti i compiti spettanti agli addetti alla sicurezza e alle Forze dell'ordine, dei princìpi di coordinamento e di collaborazione con le Forze di polizia, delle norme comportamentali finalizzate a garantire l'incolumità pubblica, dei princìpi fondamentali in materia di sostanze alcoliche e stupefacenti. Le lezioni pratiche sono svolte presso palestre qualificate e prevedono corsi di tecniche di difesa e di intervento, in particolare nei casi di risse tra avventori all'interno dei locali.
      3. L'attestato di qualifica ha durata triennale. Il rinnovo è subordinato alla frequenza e al superamento di appositi corsi di aggiornamento, organizzati con le modalità di cui al presente articolo.
      4. I costi dei corsi di cui al presente articolo sono posti in parte a carico della regione e in parte a carico dei singoli partecipanti.

      Art. 139. - 1. Il prefetto non rilascia la licenza e non la rinnova se la persona che intende esercitare l'attività di sicurezza non ha i requisiti previsti dagli articoli 7 e 134, e dispone la revoca della stessa quando tali requisiti vengano meno.
      2. Chiunque esercita l'attività di sicurezza privo dei requisiti previsti dal titolo

 

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I e dal presente titolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 2.600 euro per ogni servizio contestato.
      3. I locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo che utilizzano per l'attività di sicurezza soggetti privi anche solo di uno dei requisiti previsti dal titolo I e dal presente titolo sono puniti con la sospensione della licenza amministrativa, la chiusura del locale da sei mesi ad un anno e con la sanzione amministrativa pecuniaria di 2.600 euro per ogni soggetto che svolge all'interno del locale mansioni di sicurezza.

      Art. 140. - 1. Chiunque svolge le attività di sicurezza disciplinate dal presente titolo ha l'obbligo di tenere un registro nel quale devono essere annotate quotidianamente le attività esercitate, indicando il numero ed i dati anagrafici del personale impiegato nonché la data e il luogo dove si svolge l'attività.
      2. Il registro di cui al comma 1 deve essere esibito ad ogni richiesta dell'autorità giudiziaria o agli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria dalla stessa delegati.
      3. L'omessa o irregolare tenuta del registro comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di 2.600 euro.

      Art. 141. - 1. Il questore, oltre ai casi previsti dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, quando ravvisa, sulla base di elementi di fatto a seguito di denuncia o segnalazione da parte dei gestori di locali di intrattenimento o di pubblico spettacolo o da parte delle Forze dell'ordine, comportamenti socialmente pericolosi per l'incolumità pubblica da parte di coloro che sono stati denunciati per reati contro la persona, o comportamenti che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica delle persone, applica in via provvisoria ed urgente i medesimi provvedimenti di diffida dal frequentare i medesimi locali compresi nel territorio della provincia, per un periodo da uno a tre anni.
      2. Il provvedimento di diffida di cui al comma 1 è esecutivo dal momento della

 

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notifica all'interessato, ai sensi degli articoli 157 e seguenti del codice di procedura penale.

      3. Se non è possibile effettuare la notificazione del provvedimento all'interessato ai sensi del comma 2, si applicano gli articoli 159 e seguenti del codice di procedura penale, previa richiesta del decreto di irreperibilità all'autorità giudiziaria competente.
      4. Qualora il destinatario del provvedimento di diffida sia straniero, il provvedimento deve essere redatto anche nella sua lingua di origine.
      5. Chiunque, diffidato con il provvedimento di cui al presente articolo a frequentare locali di intrattenimento o di pubblico spettacolo sia trovato all'interno dei locali stessi, è punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da 1.500 euro a 4.000 euro.

      Art. 142. - 1. Nei casi di cui all'articolo 141, il questore notifica il provvedimento di diffida all'interessato, informandolo della facoltà di presentare memorie e difese, personalmente o a mezzo di difensore, durante il giudizio di convalida della misura di prevenzione e sicurezza che si terrà avanti al giudice competente.
      2. Il tribunale provvede in camera di consiglio con decreto motivato, entro venti giorni, con l'intervento del pubblico ministero e dell'interessato e con le garanzie del diritto di difesa previste dal codice di procedura penale.
      3. Contro le decisioni del tribunale l'interessato e il pubblico ministero possono proporre ricorso alla corte di appello.
      4. Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere perentoriamente proposto entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento alle parti intervenute.
      5. La corte di appello provvede con decreto motivato, in camera di consiglio, entro venti giorni dalla proposizione del ricorso.
      6. Contro le decisioni della corte di appello, il pubblico ministero e l'interessato possono proporre ricorso per cassazione

 

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entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento.
      7. La Corte di cassazione provvede in camera di consiglio.
      8. Salvo quanto disposto dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale inerenti i ricorsi per l'applicazione delle misure di sicurezza.

      Art. 143. - 1. Il questore, avvenuta la notifica di cui all'articolo 142, informa i gestori dei locali di intrattenimento o di pubblico spettacolo, che hanno sede nel territorio provinciale, inviando copia del provvedimento provvisorio di diffida nonché, se disponibile, il fotosegnalamento dell'interessato.
      2. La comunicazione ai locali di intrattenimento o di pubblico spettacolo può essere fatta con lettera raccomandata o anche a mezzo fax con avviso di ricevimento.
      3. I gestori dei locali di cui al comma 1 hanno l'obbligo di fornire la documentazione inviata dalla questura al personale che svolge mansioni di sicurezza addetto all'ingresso.
      4. L'addetto alla sicurezza, al fine di dare attuazione alla diffida del questore, può richiedere agli avventori all'ingresso i documenti di identità allo scopo di eseguire i debiti controlli, e deve impedire l'accesso al locale della persona diffidata, invitandola verbalmente ad allontanarsi, e in caso di resistenza deve richiedere l'intervento delle Forze dell'ordine.
      5. In caso di inottemperanza all'ordine di diffida del questore regolarmente comunicato nelle forme di cui al presente articolo, il personale che svolge mansioni di sicurezza addetto all'ingresso e il gestore del locale di intrattenimento o di pubblico spettacolo sono puniti, in solido, con la sanzione amministrativa pecuniaria di 2.600 euro.

      Art. 144. - 1. L'accesso ai locali di trattenimento e di pubblico spettacolo è vietato ai minori di anni 14, relativamente ai soli trattenimenti notturni, nonché a coloro che non rientrano nelle condizioni

 

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di accesso stabilite dal titolare e a chiunque, a giudizio del titolare o degli addetti alla sicurezza, sia potenziale elemento di disturbo.
      2. Ai fini di cui al comma 1, il personale della sicurezza addetto all'ingresso dei locali può richiedere agli avventori l'esibizione di un documento di identità.
      3. In caso di persona minore, di cui al comma 1, il personale di cui al comma 2 o il gestore del locale deve negare l'accesso al locale invitando l'interessato ad allontanarsi.
      4. In caso di rifiuto, il personale di cui al comma 2 o il gestore del locale richiedono l'intervento delle Forze dell'ordine, che sono tenute ad intervenire tempestivamente.
      5. In caso di violazione del divieto di cui al presente articolo, i clienti ed il gestore del locale sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro. Tale sanzione si applica per ogni persona di età inferiore ai 14 anni trovata, durante qualsiasi controllo delle Forze dell'ordine, all'interno del locale di cui al comma 1.
      6. Chiunque introduce alcolici o ne favorisce la somministrazione a minori degli anni 16 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro. Alla medesima sanzione sono soggetti i minori di anni 16 e coloro che in palese stato di alterazione assumono alcolici eludendo i divieti di legge.
      7. Il gestore dei locali di cui al comma 1 è tenuto ad affiggere all'entrata in posizione ben visibile le condizioni per l'accesso al locale ed i divieti e gli obblighi di legge che devono essere rispettati dalla clientela. In dette condizioni è vietata ogni discriminazione politica, sessuale e razziale.

      Art. 145. - 1. Il personale della sicurezza addetto all'ingresso può fare uso di apparecchi manuali per la rilevazione di metalli, quali metal detector, al fine di impedire l'introduzione nel locale di intrattenimento o di pubblico spettacolo di armi da sparo, da punta o da taglio e di

 

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oggetti comunque pericolosi per l'incolumità delle persone.
      2. Il personale di cui al comma 1, su indicazione del metal detector manuale, invita la persona ad esibire il contenuto delle tasche nonché di borse o altri contenitori. In caso di reperimento di armi da sparo, da punta o da taglio, o in caso di rifiuto all'esibizione, il personale non consente l'accesso al locale invitando la persona ad allontanarsi.
      3. In caso di rifiuto all'invito verbale di cui al comma 2, il personale o il gestore del locale richiede l'intervento delle Forze dell'ordine.
      4. Il personale della sicurezza addetto all'ingresso e all'uso del metal detector manuale non può comunque eseguire ispezioni personali.

      Art. 146. - 1. I locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo che utilizzano i metal detector manuali all'ingresso ai fini di cui all'articolo 145, ricevono un contributo statale per l'acquisto dell'apparecchiatura, pari al 25 per cento del costo della stessa al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede annualmente in sede di legge finanziaria.
      3. La domanda per il contributo di cui al comma 1 deve essere presentata, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data della fattura di acquisto, presso la questura che la invia al Ministero dell'interno.
      4. Alla domanda di cui al comma 3 deve essere allegata copia dell'iscrizione del locale alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché copia della fattura di cui al comma 3.
      5. Il Ministero dell'interno, entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 4, autorizza la concessione del contributo.

      Art. 147. - 1. Il personale addetto alla sicurezza è tenuto a prestare la propria opera di collaborazione all'interno dei locali di cui al presente titolo a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza, delle

 

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Forze dell'ordine e di polizia giudiziaria. In tali casi, al personale addetto alla sicurezza si applicano le scriminanti, esimenti o cause di esclusione del reato previste per l'autorità di pubblica sicurezza, per le Forze dell'ordine e di polizia giudiziaria».

Art. 3.

      1. Le persone offese o danneggiate da reato possono, dopo essersi costituite nei modi e termini di legge nel procedimento penale e dopo avere agito per il risarcimento in sede civile, richiedere al comune ove si è verificato il fatto lesivo il risarcimento dei danni subiti, quando il colpevole risulti nullatenente.
      2. La richiesta deve essere inoltrata al comune, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza penale o dal deposito della sentenza civile di primo grado.
      3. Alla richiesta devono essere allegati: copia della sentenza, eventuale documentazione medica legale attestante le invalidità totale o temporanee, con la quantificazione del danno biologico e morale qualora non quantificati e liquidati già in sede penale, il certificato di residenza.
      4. L'ufficio del comune incaricato provvede alla liquidazione del danno nella misura fissata dalla sentenza civile di primo grado o dalla sentenza penale passata in giudicato entro sessanta giorni dal deposito della domanda.
      5. Se in sede civile o penale non si è proceduto alla quantificazione dei danni, l'ufficio del comune incaricato provvede alla liquidazione entro sessanta giorni dal deposito della documentazione medico-legale prodotta, con riserva di sottoporre l'interessato a visita medico-legale presso i competenti servizi della azienda sanitaria locale.
      6. Se a seguito della visita di cui al comma 5 insorgono divergenze sulla valutazione dei danni e non è raggiunto un accordo transattivo tra il comune e la persona danneggiata, il giudice di pace provvede definitivamente alla valutazione

 

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e quantificazione dei danni, sulla base del giudizio di un consulente tecnico d'ufficio incaricato dallo stesso giudice.
      7. Non sono rimborsate dal comune le spese relative alle competenze e agli onorari di professionisti che hanno prestato la propria opera durante l'iter di valutazione e quantificazione dei danni, anche se liquidate nelle sentenze di cui al comma 2.
      8. Il comune si riserva la facoltà di rivalersi nei confronti del debitore originario, qualora costui risulti proprietario di beni mobili o immobili o percettore di una qualsiasi fonte di reddito.
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