Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 5774

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5774




 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LION

Disposizioni per la regolamentazione della professione veterinaria
e per la tutela della salute animale

Presentata l'11 aprile 2005


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Quella del veterinario è una professione che ha molto modificato il suo ruolo «sociale» e se in un recente passato era semplicemente finalizzata a garantire la sicurezza sanitaria nella produzione zootecnica, adesso è vista sempre di più come un servizio basilare e insostituibile per i milioni di famiglie italiane che possiedono «animali di affezione», così come sono definiti dalla legge n. 281 del 1991. Il ruolo del veterinario comincia così a essere avvertito quasi come se fosse un «medico di famiglia» che si occupa della salute e del benessere dei componenti animali del nucleo familiare e dal quale le famiglie si aspettano le medesime competenza e professionalità richieste al medico.
      Competenza e professionalità che non sono assolutamente in discussione, ma che, così come avviene per altre categorie professionali, devono comunque essere garantite a livello normativo e non essere affidate al senso di responsabilità individuale.
      I proprietari di cani, di gatti e di altri piccoli animali dovranno poter contare in qualunque momento su un'assistenza valida ed efficace e la presente proposta di legge cerca appunto di dare indicazioni in questa direzione, tenendo conto dell'importanza del ruolo organizzativo e gestionale dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali affinché anche l'assistenza ai piccoli animali sia garantita in modo efficace.
 

Pag. 2


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge reca disposizioni per un corretto esercizio della professione veterinaria e per la tutela della salute animale.
      2. Il medico veterinario nell'esercizio della professione deve prestare la propria opera con scienza e coscienza, eseguendo una visita corretta dell'animale, avvalendosi delle proprie conoscenze scientifiche e di ogni esame clinico e strumentale che possa servire a una corretta diagnosi e cura delle malattie. Egli deve operare sempre per la tutela della salute degli animali, evitando loro sofferenza, dolore e fatica, nel rispetto della legislazione vigente in materia di protezione degli animali. Ogni comportamento del medico veterinario, anche al di fuori dell'esercizio della propria professione, deve essere consono alla dignità e al decoro della stessa. Ogni azione ed omissione comunque disdicevoli al decoro e al corretto esercizio della professione sono punite ai sensi della presente legge, salvo che il caso si configuri quale reato.

Art. 2.
(Compiti del medico veterinario).

      1. Il medico veterinario consegna al proprietario dell'animale che ha in cura i referti scritti, recanti la relativa data e la propria firma, delle analisi e delle indagini strumentali eseguite per la diagnosi delle malattie. Le analisi e i relativi referti devono essere conservati in copia nell'ambulatorio veterinario per dieci anni.
      2. Il medico veterinario rilascia referti scritti, firmati e datati, ai sensi del comma 1, di ogni visita effettuata all'animale e

 

Pag. 3

annota su un apposito registro, vidimato dall'azienda sanitaria locale di appartenenza, la data e l'ora di entrata e di uscita di ogni animale sottoposto a visita nel proprio ambulatorio, con la relativa firma del proprietario e i dati caratteristici dell'animale.
      3. Il medico veterinario compila e rilascia un libretto sanitario nel quale sono registrate le vaccinazioni annuali e gli eventuali interventi chirurgici eseguiti su ogni animale.
      4. In caso di morte dell'animale durante il ricovero nel proprio ambulatorio, il medico veterinario compila un certificato, datato e firmato su carta intestata recante le motivazioni del decesso.

Art. 3.
(Cartella clinica).

      1. Il medico veterinario compila e conserva una cartella clinica dell'animale che ha in cura recante l'annotazione delle terapie, degli esami clinici e delle eventuali patologie riscontrate nel corso degli anni.
      2. La cartella clinica di cui al comma 1 può essere rilasciata in copia, dietro apposita richiesta scritta del proprietario dell'animale. Il medico veterinario, nell'interesse esclusivo dell'animale assistito, mette la documentazione clinica in suo possesso a disposizione del proprietario dell'animale o dei suoi legali rappresentanti o di medici e istituzioni che ne abbiano interesse.

Art. 4.
(Reperibilità e pronto soccorso).

      1. Il medico veterinario deve sempre prestare le prime cure e il soccorso all'animale bisognoso anche se non espressamente richiesto, e anche se l'animale non è suo abituale paziente.
      2. Qualora sia impossibilitato a intervenire per gravi motivi, il medico veterinario deve sempre e comunque fornire un numero telefonico reperibile e disponibile

 

Pag. 4

di un altro collega che operi presso una adeguata struttura ambulatoriale dotata della necessaria strumentazione per gli interventi urgenti di soccorso e di cura. L'omissione di soccorso, senza giustificato motivo, di un animale in pericolo e in stato di bisogno configura maltrattamento di animali, ai sensi dell'articolo 727 del codice penale.
      3. In ogni distretto delle aziende sanitarie locali deve essere attivata una struttura di pronto soccorso veterinario, attiva ventiquattro ore su ventiquattro, fornita di apposita strumentazione per la cura degli animali e per l'esecuzione di interventi chirurgici di urgenza. In tale struttura è obbligatoria la presenza di medici veterinari in possesso di specifica specializzazione in pronto soccorso conseguita al termine di un apposito corso professionale.

Art. 5.
(Rapporti professionali).

      1. Il medico veterinario si avvale della collaborazione di colleghi qualora il caso lo richieda e nei casi in cui non sia in possesso della strumentazione necessaria per la cura dell'animale. I colleghi sono tenuti a prestare, se richiesta, la loro collaborazione e non possono opporre rifiuto.
      2. Il medico veterinario è tenuto ad informare il collega che subentra nella cura di un animale da lui precedentemente preso in carico di ogni terapia effettuata e a fornire tutte le analisi eventualmente eseguite. Qualora il medico veterinario si avvalga di un suo sostituto per interventi notturni e festivi, è comunque tenuto a dare la propria disponibilità per ogni informazione ed emergenza, fornendo un recapito telefonico al suo sostituto.
      3. Il medico veterinario è sempre tenuto a fornire corrette informazioni sui farmaci prescritti e sui relativi dosaggi nonché sulle controindicazioni e sugli effetti collaterali dei medesimi farmaci.

 

Pag. 5

Art. 6.
(Specializzazioni e requisiti).

      1. Il medico veterinario deve seguire periodicamente corsi di specializzazione e di aggiornamento nel settore professionale specifico in cui esercita la propria attività al fine di garantire prestazioni conformi al continuo progresso delle conoscenze nel settore medico veterinario scientifico.
      2. Il medico veterinario che intende aprire un ambulatorio per la cura di animali domestici deve essere in possesso di apposita specializzazione post-laurea con relativo tirocinio di due anni e successivo superamento dell'esame di abilitazione per l'iscrizione all'albo professionale.

Art. 7.
(Requisiti degli ambulatori veterinari).

      1. Gli ambulatori veterinari devono essere dotati della seguente strumentazione:

          a) un apparecchio radiologico;

          b) un apparecchio ecografico;

          c) una camera sterile per l'esecuzione delle operazioni chirurgiche;

          d) apparecchiature per la rianimazione;

          e) un apparecchio sterilizzatore per gli strumenti;

          f) bombole di ossigeno.

      2. Gli ambulatori veterinari devono essere mantenuti in buone condizioni igieniche ed essere sottoposti a controlli periodici di verifica da parte del personale competente dell'azienda sanitaria locale.
      3. Gli ambulatori veterinari devono possedere una sala di aspetto per il pubblico, separata dagli altri locali dove sono visitati gli animali, e una sala di degenza per gli animali in osservazione e in cura; devono altresì possedere i requisiti strutturali,

 

Pag. 6

tecnologici e organizzativi previsti dall'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui alla deliberazione 26 novembre 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2003.
      4. Il medico veterinario che esegue prevalentemente visite a domicilio deve comunque possedere una idonea struttura ambulatoriale fornita di adeguata strumentazione ai sensi del presente articolo.

Art. 8.
(Obblighi dei medici veterinari).

      1. Il personale ausiliario e i medici veterinari sono tenuti a indossare il prescritto camice durante la visita e ogni intervento prestato, esponendo il relativo cartellino indicante il nome, cognome e la qualifica professionale.
      2. In caso di interventi chirurgici, il medico veterinario deve informare con chiarezza il proprietario dell'animale sugli eventuali rischi e fare sottoscrivere al medesimo un apposito modulo per la dichiarazione del consenso informato, quale liberatoria per procedere all'intervento.
      3. Il medico veterinario deve attivarsi nell'esercizio della propria professione ai fini dell'applicazione e del rispetto della legislazione vigente in materia di tutela degli animali, segnalando ogni abuso e violazione alle autorità competenti. Egli deve altresì collaborare con le associazioni di protezione degli animali per i medesimi fini.

Art. 9.
(Provvedimenti disciplinari).

      1. I provvedimenti disciplinari erogati dai relativi Ordini professionali nei confronti dei soggetti disciplinati dalla presente legge devono essere annualmente resi noti tramite idonea pubblicazione nei modi stabiliti dai medesimi Ordini.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su