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PDL 4160

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4160



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ZANELLA, BULGARELLI

Norme per la promozione delle attività circensi e divieto di impiego degli animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti

Presentata il 15 luglio 2003


      

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Onorevoli Colleghi! - Da oltre venti anni la questione dell'uso degli animali negli spettacoli circensi è oggetto di attenzione pubblica e di critica. La sensibilità delle cittadine e dei cittadini nei confronti del benessere degli animali, infatti, è andata via via crescendo. Lo spettacolo circense, apprezzabile e da sostenere per i suoi contenuti artistici rappresentati da clown, giocolieri, acrobati, trapezisti, illusionisti, può invece essere considerato una manifestazione di violenza proprio per la presenza degli animali, costretti per la loro intera esistenza in anguste gabbie da cui possono uscire solamente per compiere esercizi contrari alla loro natura.
      La crescente disaffezione del pubblico, prevalentemente costituito da bambine e da bambini, si può giustamente collegare alla crescente sensibilità animalista.
      In Italia, un Paese che ha la maggiore concentrazione europea di imprese circensi, il circo rischia di scomparire: il pubblico si allontana, gli incassi diminuiscono, la popolarità degli spettacoli con animali è in costante declino.
      Occorrono degli interventi decisi a sostegno dell'arte circense, che non possono prescindere però da un provvedimento urgente per porre fine all'inutile, superfluo, anacronistico utilizzo di animali-schiavi, costretti alla prigionia e sottoposti a trattamenti coercitivi per offrire al pubblico uno spettacolo comunque diseducativo, poiché induce soprattutto i più giovani a pensare che ogni violenza sia lecita anche per il solo fine di intrattenimento.
      La Lega Anti Vivisezione (LAV), principale associazione animalista italiana e rappresentante italiano di Europe for Animal rights,
 

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ha promosso la proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione, progetto di legge peraltro già presentato al Senato della Repubblica dalla senatrice Acciarini (atto Senato n. 1467).
      Questo testo di legge prevede la dismissione degli animali dei circhi, unitamente a interventi di comunicazione a favore dei nuovi spettacoli senza animali e sostegni economici, in parte già previsti dal Fondo unico per lo spettacolo, finalizzati comunque all'emancipazione dei circhi dall'utilizzo degli animali.
      Non si intende, quindi, mettere in pericolo l'occupazione in questo settore, ma al contrario creare le condizioni per una maggiore presenza e valorizzazione degli artisti negli spettacoli. L'occupazione viene piuttosto messa in discussione dal mantenimento dello status quo, che condurrà inevitabilmente alla chiusura, già in parte preannunciata, di importanti complessi circensi e all'aggravamento delle accuse di maltrattamento di animali mosse da aree sempre più vaste dell'opinione pubblica.
      Non entrando nel merito delle modalità di addestramento degli animali, su cui esistono interessanti e gravi testimonianze, il maltrattamento esiste palesemente dal momento in cui la vita degli animali viene confinata in anguste gabbie, condizione «incompatibile con la loro natura», ed essi vengono costretti ad eseguire esercizi che nulla hanno a che vedere con le «loro caratteristiche etologiche», creando così una situazione palesemente in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 727 del codice penale.
      È per altro da sottolineare la decisione dell'Ente nazionale per la protezione degli animali di annullare l'accordo sottoscritto con l'Ente nazionale circhi per il buon mantenimento degli animali, considerato alla fine inutile anche per via dell'accertata impossibilità di fare scaturire un seppur minimo beneficio per gli animali tale da rendere meno palese la crudele condizione di chi è imprigionato e maltrattato senza ragione.
      Se riusciremo a salvare gli animali dai circhi avremo molte più possibilità di salvare i circhi con la loro arte, che non dovrà più confondersi con alcuna forma di violenza.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Lo Stato riconosce il valore sociale, culturale e ricreativo dello spettacolo circense e ne sostiene l'attività con le modalità previste dall'articolo 2.

Art. 2.

      1. Sono vietati a tutte le imprese circensi e dello spettacolo, incluse le mostre o le esposizioni itineranti di cani e di altri animali, nonché alle imprese straniere transitanti nel territorio dello Stato, l'allevamento, la detenzione anche a soli fini espositivi, l'addestramento e l'utilizzo di animali a scopo di lucro e per l'esposizione o lo svolgimento di attività di intrattenimento.
      2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese di cui al comma 1 comunicano alla Direzione per la conservazione della natura del Dipartimento per l'assetto dei valori ambientali del territorio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio i seguenti dati: numero, sesso, età e possibilità di nuova collocazione nel territorio nazionale degli animali posseduti.
      3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietato ogni tipo di acquisizione di animali da parte delle imprese di cui al comma 1, ivi compresa quella derivante da riproduzione dei soggetti detenuti.
      4. Il divieto di cui al comma 1, con la sola eccezione delle mostre itineranti o delle esposizioni di cani e di altri animali, si applica entro e non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      5. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sospensione della licenza per sei mesi e, in caso di recidiva, con la reclusione da uno a due anni o con

 

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la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. In caso di mancata comunicazione degli animali posseduti si applica la sospensione della licenza per un anno e la multa da 25.000 euro a 50.000 euro.
      6. La violazione del divieto di cui al comma 3 è punita con la sospensione della licenza per un anno e la reclusione da un minimo di due anni a un massimo di quattro anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro.

Art. 3.

      1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la Commissione per la gestione degli animali dismessi dai circhi e dagli spettacoli viaggianti, di seguito denominata «Commissione», per l'applicazione della presente legge con particolare riguardo alla collocazione degli animali dismessi.
      2. La Commissione è composta:

          a) dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o da un suo delegato, che la presiede;

          b) dal direttore della Direzione per la conservazione della natura del Dipartimento per l'assetto dei valori ambientali del territorio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio o da un suo delegato;

          c) dal direttore del Dipartimento della tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali del Ministero della salute o da un suo delegato;

          d) dal direttore del Servizio Cites del Corpo forestale dello Stato o da un suo delegato;

          e) dal direttore del Corpo forestale dello Stato o da un suo delegato;

          f) dal presidente della Commissione scientifica Cites istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio o da un suo delegato;

 

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          g) da due rappresentanti di associazioni per la protezione degli animali e della natura riconosciute come enti morali;

          h) da due rappresentanti delle associazioni di categoria dello spettacolo viaggiante, di cui uno designato dell'Ente nazionale circhi.

      3. La Commissione è nominata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanare entro e non oltre il termine di cui al comma 1, e rimane in carica due anni e fino alla totale dismissione degli animali.
      4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio adotta, con proprio decreto, il regolamento per il funzionamento della Commissione e per la ripartizione delle somme di cui all'articolo 5.
      5. La Commissione è convocata dal presidente almeno sei volte l'anno. Le funzioni di segreteria sono assicurate da un ufficio della Direzione per la conservazione della natura del Dipartimento per l'assetto dei valori ambientali del territorio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
      6. La Commissione si può avvalere della consulenza di esperti delle materie di volta in volta ritenute opportune in base alle finalità della presente legge.

Art. 4.

      1. Fino alla totale dismissione degli animali detenuti dalle imprese di cui al comma 1 dell'articolo 2, i comuni, con proprio provvedimento, possono disporre sul loro territorio il divieto di esposizione e di spettacolo per circhi e spettacoli viaggianti che fanno uso di animali.

Art. 5.

      1. Per le finalità della presente legge è autorizzata, per il biennio successivo alla

 

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data della sua entrata in vigore, la spesa complessiva di 5.000.000 di euro. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

      1. Per la totale dismissione degli animali detenuti dalle imprese di cui al comma 1 dell'articolo 2, è autorizzata a carico del Ministero per i beni e le attività culturali, oltre a quanto già previsto dal Fondo unico per lo spettacolo, la spesa straordinaria di 10 milioni di euro a sostegno delle imprese circensi.
      2. Per la totale dismissione degli animali detenuti dalle imprese di cui al comma 1 dell'articolo 2, lo Stato destina una quota del Fondo unico per lo spettacolo ai circhi e allo spettacolo viaggiante, individuando forme di credito agevolato per l'acquisto e la ristrutturazione delle attrezzature, contributi per attività di spettacolo finalizzati alla tutela dello spettacolo circense, del teatro viaggiante e del teatro di burattini, marionette e pupi, nonché contributi in conto capitale per il risarcimento di danni conseguenti ad eventi fortuiti.

Art. 7.

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione «circo equestre» utilizzata in ogni norma di legge e di regolamento vigente deve intendersi sostituita dalla seguente: «circo».

 

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      2. Sono fatte salve le norme e le disposizioni vigenti in materia di maltrattamento degli animali di cui all'articolo 727 codice penale e quelle relative al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni.

Art. 8.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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