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PDL 3404

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3404



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TANZILLI

Modifica all'articolo 5 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, in materia di requisiti per l'iscrizione nel ruolo dei periti assicurativi

Presentata il 20 novembre 2002


      

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Onorevoli Colleghi! - La modifica alla legge 17 febbraio 1992, n. 166, recante «Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore e ai natanti derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi», che con la presente proposta di legge si propone alla vostra attenzione, vuole eliminare una palese limitazione alle competenze ed alle attività professionali del perito industriale e dell'ingegnere, che non trova alcuna giustificazione plausibile.
      È noto, infatti, che nell'attuale sistema legislativo l'accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli e dei natanti soggetti alla disciplina della legge n. 990 del 1969 sono competenza dei periti assicurativi iscritti in un apposito ruolo.
      A tali soggetti, poi, vanno aggiunti anche coloro che sono in possesso di un diploma di perito industriale o di una laurea in ingegneria sempre che risultino comunque iscritti da almeno tre anni nei relativi albi professionali e che per lo stesso periodo temporale abbiano altresì esercitato questa attività nel settore specifico.
      A queste specificazioni ne vanno aggiunte altre due. La prima riguarda la figura del perito industriale, che può essere iscritto al ruolo dei periti assicurativi solo se la specializzazione del suo diploma è attinente all'area meccanica; l'altra riguarda la dimostrazione dell'effettiva pratica professionale fornita con idonea documentazione anche fiscale.
      L'articolo 3 del decreto-legge n. 542 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, fissava in
 

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maniera restrittiva e inderogabile la data del 28 giugno 1995 quale termine ultimo per far valere gli anni di pratica professionale fornita con idonea documentazione anche fiscale.
      Da un punto di vista esclusivamente sistematico si osserva, poi, come per l'iscrizione al ruolo dei periti assicurativi si richiede una prova di esame in merito ad elementi e nozioni delle materie tecniche comuni ai corsi di studio sostenuti dagli ingegneri e dai periti industriali e che appaiono più che sufficienti per una constatazione e valutazione dei danni a cose e per le tecniche necessarie per la loro riparazione.
      La norma, così come strutturata, rappresenta una vera e propria restrizione delle competenze professionali di due categorie (ingegneri e periti industriali) visto che limita fortemente le possibilità di assumere incarichi come periti assicurativi, attività che di fatto svolgevano all'indomani della entrata in vigore della legge n. 166 del 1992.
      Abbiamo cercato di rivisitare la normativa vigente tenendo conto del dibattito e delle esigenze che già nelle passate legislature avevano portato a numerose proposte di modifica.
      Affinché possano riaprirsi quegli spazi lavorativi che di fatto queste categorie già detenevano, si propone, quindi, la modifica alla legge n. 166 del 1992, rendendo un grande servizio al diritto e alla giustizia di questo Paese. Si confida in una larga condivisione della presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 1, lettera e), dell'articolo 5 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, le parole: «in area meccanica» e: «avendo altresì esercitato per tre anni l'attività nel settore specifico che deve risultare da idonea documentazione anche fiscale» sono soppresse.


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