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PDL 5841-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5841-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 10 maggio 2005 (v. stampato Senato n. 3367)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

dal ministro dell'interno
(PISANU)

e dal ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 12 maggio 2005

(Relatore: Giancarlo GIORGETTI)


NOTA: La V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione), il 19 maggio 2005, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 5841 e rilevato che:

            esso reca un contenuto la cui eterogeneità, già rilevabile nei tre articoli del testo originario, volti ad intervenire su diversi profili dell'ordinamento degli enti locali, risulta notevolmente accentuata a seguito dell'inserimento di ulteriori 12 articoli durante il procedimento di conversione al Senato;

            proroga, all'articolo 1, comma 1, il termine annuale per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali relativo all'anno 2005, già in precedenza prorogato al 28 febbraio 2005 dal decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, ed al 31 marzo dalla relativa legge di conversione; peraltro, tale termine in passato, con riguardo a ciascun anno, è stato oggetto di proroga sia con decreti ministeriali (per gli anni 2001, 2002, nonché per la prima delle proroghe relative al 2003 ed al 2004), in conformità all'articolo 151 del Testo unico sugli enti locali, sia con disposizioni contenute in decreti legge (per le ulteriori proroghe relative al 2003 e 2004), e cioè con uno strumento normativo diverso da quello previsto dall'ordinamento per la realizzazione dell'obiettivo in questione;

            contiene, all'articolo 1-septies, una disposizione relativa alle cause di ineleggibilità, circostanza che suscita perplessità sotto il profilo del rispetto del limite di contenuto dei decreti-legge statuito, con riguardo alla materia elettorale, dall'articolo 15, comma 2, lettera b), della legge n. 400 del 1988;

            reca norme di carattere ordinamentale, in particolare intervenendo, all'articolo 1-sexies, in materia di attribuzioni dei Consigli comunali e provinciali; tale materia rientra - sia pure in termini generali - nella più ampia delega conferita al Governo dalla legge n. 131 del 2003, per la «individuazione delle funzioni fondamentali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, essenziali per il funzionamento degli enti locali», nonché per la modifica delle disposizioni in materia di enti locali per adeguarle alla riforma del titolo V della Parte II della Costituzione;

            prevede formule generiche volte a consentire deroghe alla normativa vigente, che sarebbe opportuno specificare (in particolare, all'articolo 1-novies, in materia di anticipazioni a favore di enti locali in condizioni di difficoltà, ed all'articolo 3, relativamente alle spese di funzionamento dell'Ufficio di piano per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, che sono determinate «anche in deroga ad ogni altra disposizione»);

 

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            la tecnica della novellazione, in numerose norme, non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;

            non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

            non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

        ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione,

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            si sopprimano le norme contenute all'articolo 1-ter, comma 2, lettera b) - che provvede parzialmente alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del medesimo articolo mediante la soppressione di un inciso contenuto nel regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29 - ed all'articolo 3-quater - ove si deroga al disposto dell'articolo 10, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 - in quanto l'uso dello strumento della fonte normativa di rango primario non appare congruo in relazione alla finalità di modificare il contenuto di disposizioni presenti in provvedimenti non aventi natura legislativa;

        Il Comitato osserva altresì che:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 1, comma 1 - ove si proroga al 31 maggio 2005 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2005 da parte degli enti locali, che era stato già prorogato al 28 febbraio 2005 dal decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, ed al 31 marzo dalla legge di conversione, con modificazioni, del medesimo decreto - dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare la congruità dell'uso dello strumento normativo di rango primario, atteso che l'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ammette che il suddetto differimento possa essere adottato attraverso un decreto ministeriale;

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            al comma 2 del medesimo articolo 1 - secondo cui «sono confermate, per l'anno 2005, le disposizioni recate dal comma 1-bis dell'articolo 1» del citato decreto-legge n. 314 del 2004 - dovrebbe

 

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valutarsi l'opportunità di verificare la portata normativa della disposizione in esame, visto che il richiamato comma 1-bis già si riferisce alle procedure di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2005.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 5841, di conversione in legge del decreto-legge n. 44 del 2005, approvato dal Senato e recante «Disposizioni urgenti in materia di enti locali»,

            rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono in parte riconducibili alle materie «legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», «organi dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettere p), f) e g) della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, e per altra parte alla materia «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», che in base agli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione è riservata alla potestà legislativa dello Stato quanto alla determinazione dei principi fondamentali,

            rilevato, altresì, che le disposizioni recate dagli articoli 1-decies e 3-bis sono riconducibili, rispettivamente, alla materia «anagrafi» e «giurisdizione e norme processuali» riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dalle lettere i) e l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 5841, già approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 44 del 2005, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali;

            valutata in particolare positivamente la finalità dell'articolo 2 del decreto-legge di risolvere la situazione di difficoltà nella quale versano gli enti locali in ragione degli interventi di recupero, a valere sui trasferimenti erariali, relativi ai conguagli da effettuare sui proventi dell'addizionale sui consumi di energia elettrica;

            sottolineata l'esigenza di risolvere le gravi difficoltà finanziarie nelle quali versano i comuni colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, i quali hanno registrato minori introiti fiscali a seguito della sospensione del versamento dell'ICI e della TARSU disposta in tale occasione,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 5841, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali»;

            valutato positivamente il complesso delle misure recate dal provvedimento;

            ritenuto, tuttavia, essenziale segnalare l'assoluta incongruenza dell'articolo 1-sexies, in materia di competenze del consiglio comunale, che attribuisce a tale organo - senza alcuna possibilità di deroga - il compito di approvare i piani urbanistici attuativi e talune delibere in materia di esecuzione delle opere pubbliche;

            giudicato evidente che le disposizioni di cui all'articolo 1-sexies, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), si pongono in netto contrasto con

 

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il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni fissato dalla Costituzione, essendo ormai un dato acquisito che la materia urbanistica rientri tra le materie di competenza concorrente;

            ricordato che diverse regioni (tra cui Campania, Lombardia e Umbria) hanno già provveduto, in leggi regionali recentemente approvate, a rimettere l'approvazione dei piani attuativi alle giunte comunali, adottando la cautela di richiedere che i piani approvabili in giunta siano conformi al piano regolatore generale o, comunque, alla strumentazione urbanistica generale;

            rilevato altresì che il comma 1, lettera a), numeri 3) e 4), pone rilevanti problemi anche in ordine alle procedure di esecuzione delle opere pubbliche, in quanto prevede il trasferimento dalla giunta al consiglio comunale della competenza di approvare atti che - per la loro natura e il loro importo - costituiscono una mera esecuzione di decisioni fondamentali, che correttamente restano attribuite al consiglio stesso;

            osservato infine che, in materia di contabilità degli enti pubblici, occorre intervenire sull'applicazione della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), non soltanto in relazione ai bilanci degli enti locali, ma anche in ordine ai bilanci degli Enti parco nazionali, garantendo che le limitazioni di spesa introdotte dalla stessa legge finanziaria riguardino esclusivamente le spese correnti e di ordinaria amministrazione per la gestione dei parchi;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            sia soppresso l'articolo 1-sexies;

        e con la seguente osservazione:

            all'articolo 1-ter, valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre una specifica disposizione relativa agli Enti parco nazionali, che - come già disposto per altri enti pubblici - preveda che anche i parchi di rilievo nazionale siano esclusi dai vincoli di cui all'articolo 1, commi 18 e 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, almeno per quanto concerne gli investimenti e i progetti comunitari già approvati, nonché i residui passivi esistenti in bilancio.

 

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TESTO
approvato dal Senato della Repubblica
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TESTO
della Commissione
Art. 1.
Art. 1.
      1. Il decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.       Identico.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.  

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Testo approvato dal Senato della Repubblica
Testo della Commissione
Allegato Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 31 MARZO 2005, N.  44
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 31 MARZO 2005, N.  44
        Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:         Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:
        «Art. 1-bis. - (Modifica alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di limiti di spesa in conto capitale per enti locali). - 1. Dopo il comma 26 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è inserito il seguente:         «Art. 1-bis. - (Modifica alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di limiti di spesa in conto capitale per enti locali). - Identico.
        "26-bis. Gli enti locali che hanno registrato per l'esercizio 2004 un ammontare di impegni di spesa in conto capitale superiore del 100 per cento al corrispondente ammontare della spesa annua mediamente impegnata nel triennio 2001-2003 possono assumere impegni per spese in conto capitale per l'esercizio 2005 entro il limite rilevato per il 2004, incrementato del 2 per cento. Qualora l'ente eserciti tale facoltà, i limiti di spesa di cui al comma 22, lettera a), si applicano alla spesa corrente e ai pagamenti per spese in conto capitale".  
        Art. 1-ter. - (Modifica alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di criteri per la definizione dei limiti di spesa per enti locali). - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 22, è inserito il seguente:

        Art. 1-ter. - (Modifica alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di criteri per la definizione dei limiti di spesa per enti locali). - 1. Identico.

        "22-bis. Limitatamente all'anno 2005, le disposizioni di cui ai commi 21 e 22 non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e alle unioni di comuni, nonché alle comunità montane ed alle comunità isolane con popolazione fino a 50.000 abitanti".

 

        2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 111 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede:

        2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 111 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.

            a) quanto a 38.100.000 euro per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, come determinata dalla Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

 

            b) quanto a 72.900.000 euro per l'anno 2005, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla soppressione, nell'articolo 1,

 
 

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comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, delle parole: ", da svolgersi in sale non dedicate all'esercizio di altri giochi e comunque non collegate con locali nei quali siano installati apparecchi da divertimento e intrattenimento, nonché biliardi, biliardini e apparecchi similari,", ferma restando la facoltà del Ministro dell'economia e delle finanze di intervenire ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133.  

        3. L'importo corrispondente alle maggiori entrate di cui alla lettera b) del comma 2, non utilizzate a copertura degli oneri derivanti dal comma 1, è iscritto sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per 109,35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

        Soppresso.

        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.         3. Identico.

        Art. 1-quater. - (Modifica alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di calcolo del complesso delle spese di regioni ed enti locali). - 1. All'articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

        Art. 1-quater. - (Modifica alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di calcolo del complesso delle spese di regioni ed enti locali). - Identico.

            "f-bis) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a partire dal 1o gennaio 2004, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'amministrazione regionale".

 

        2. In conseguenza della disposizione introdotta dal comma 1, il livello di spesa per il 2003 delle regioni, assunto a base di calcolo per l'incremento del 4,8 per cento ai sensi del comma 23 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotto in misura pari ai trasferimenti di cui alla stessa disposizione.

 

        Art. 1-quinquies. - (Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di contrazione di aperture di credito da parte degli enti locali). - 1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato: "testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000", sono apportate le seguenti modifiche:

        Art. 1-quinquies. - (Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di contrazione di aperture di credito da parte degli enti locali). - Identico.

            a) l'articolo 205-bis è sostituito dal seguente:

 

        "Art. 205-bis. - (Contrazione di aperture di credito) - 1. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre aperture di credito nel rispetto della disciplina di cui al presente articolo.

 
        2. L'utilizzo del ricavato dell'operazione è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 204, comma 3.  
 

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        3. I contratti di apertura di credito devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:  

            a) la banca è tenuta ad effettuare erogazioni, totali o parziali, dell'importo del contratto in base alle richieste di volta in volta inoltrate dall'ente e previo rilascio da parte di quest'ultimo delle relative delegazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 206. L'erogazione dell'intero importo messo a disposizione al momento della contrazione dell'apertura di credito ha luogo nel termine massimo di tre anni, ferma restando la possibilità per l'ente locale di disciplinare contrattualmente le condizioni economiche di un eventuale utilizzo parziale;

 

            b) gli interessi sulle aperture di credito devono riferirsi ai soli importi erogati. L'ammortamento di tali importi deve avere una durata non inferiore a cinque anni con decorrenza dal 1o gennaio o dal 1o luglio successivi alla data dell'erogazione;

 

            c) le rate di ammortamento devono essere comprensive, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;

 

            d) unitamente alla prima rata di ammortamento delle somme erogate devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata;

 

            e) deve essere indicata la natura delle spese da finanziare e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi, secondo le norme vigenti;

 

            f) deve essere rispettata la misura massima di tasso applicabile alle aperture di credito i cui criteri di determinazione sono demandati ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno.

 

        4. Le aperture di credito sono soggette, al pari delle altre forme di indebitamento, al monitoraggio di cui all'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei termini e nelle modalità previsti dal relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o dicembre 2003, n. 389";

 

            b) all'articolo 183, comma 5, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

 

            "c-bis) con aperture di credito si considerano impegnate all'atto della stipula del contratto e per l'ammontare dell'importo del progetto o dei progetti, definitivi o esecutivi finanziati";

 
 

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            c) all'articolo 189, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché le somme derivanti dalla stipulazione di contratti di apertura di credito";  

            d) all'articolo 204, comma 1, dopo le parole: "prestiti obbligazionari precedentemente emessi" sono inserite le seguenti: ", a quello delle aperture di credito stipulate".

 

        2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 205-bis, comma 3, lettera f), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, i criteri di determinazione della misura massima del tasso applicabile alla apertura di credito sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo provvedimento sono approvati i modelli per la comunicazione delle caratteristiche finanziarie delle singole operazioni di apertura di credito.

 

        Art. 1-sexies. - (Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 in materia di attribuzioni dei consigli). - 1. All'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 sono apportate le seguenti modifiche:

        Art. 1-sexies. - (Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 in materia di attribuzioni dei consigli). - Identico.

            a) al comma 2:

 

                1) l'alinea è sostituito dal seguente: "Il consiglio ha competenza sui seguenti atti:";

 

                2) alla lettera b), dopo la parola: "urbanistici" sono inserite le seguenti: "ivi compresi quelli attuativi";

 

                3) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

 

            "h) assunzione di mutui, approvazione di progetti di opere pubbliche di importo superiore a 250.000 euro per i comuni sotto i 3.000 abitanti, a 500.000 euro per gli altri comuni, emissione di prestiti obbligazionari";

 

                4) la lettera l) è sostituita dalla seguente:

 

            "l) acquisti, alienazioni immobiliari, permute, appalti e concessioni, di importo superiore a 250.000 euro per i comuni sotto i 3.000 abitanti, a 500.000 euro per gli altri comuni";

 

            b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

 

        "2-bis. Le competenze del consiglio di cui al presente articolo non possono essere derogate, né delegate neppure in forza dello statuto o di altri atti dello stesso consiglio".

 
 

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        Art. 1-septies. - (Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 in materia di ineleggibilità). - 1. All'articolo 60 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:         Art. 1-septies. - (Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 in materia di ineleggibilità). - Identico.

            a) al comma 1, numero 12), le parole: "rispettivamente in altro comune, provincia o circoscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "in ogni altro comune, provincia o circoscrizione della Repubblica";

 

            b) al comma 2, al primo periodo, le parole: "di cui al numero 8)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai numeri da 2) a 12) del comma 1" e dopo la parola: "cessate" sono inserite le seguenti: "per dimissioni, revoca dell'incarico, collocamento in aspettativa non retribuita,";

 

            c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

 

        "3. Le cause di ineleggibilità previste nel numero 1) del comma 1 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, revoca dell'incarico, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione della candidatura";

 

            d) al comma 5, le parole: "al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 2 e 3".

 

        Art. 1-octies. - (Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 in materia di risanamento degli enti locali dissestati ed utilizzo delle disponibilità della massa attiva). - 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 sono apportate le seguenti modifiche:

        Art. 1-octies. - (Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 in materia di risanamento degli enti locali dissestati ed utilizzo delle disponibilità della massa attiva). - Identico.

            a) all'articolo 255, comma 5, secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "e dell'organo straordinario di liquidazione" e le parole: "per necessità emerse nel corso della procedura di liquidazione e pagamento della massa passiva di cui all'articolo 256, nonché nei casi di cui al comma 12 del medesimo articolo 256" sono sostituite dalle seguenti: "per permettere all'ente locale di realizzare il risanamento finanziario, se non raggiunto con l'approvazione del rendiconto della gestione";

 

            b) all'articolo 268-bis:

 

                1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

 

        "1-bis. Nel caso in cui l'organo straordinario di liquidazione abbia approvato il rendiconto senza che l'ente possa raggiungere un reale risanamento finanziario, il Ministro dell'interno, d'intesa con il sindaco dell'ente locale interessato, dispone con proprio decreto, sentito il parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, la prosecuzione della procedura del dissesto";

 
 

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            2) al comma 3, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "In casi eccezionali, su richiesta motivata dell'ente, può essere consentita una ulteriore proroga di un anno";  

            3) al comma 5, dopo le parole: "Ai fini dei commi 1" è inserita la seguente: ", 1-bis";

 

            c) all'articolo 268-ter, comma 4, primo periodo, le parole: ", che non abbiano concluso la procedura di risanamento con la presentazione del rendiconto consuntivo," sono soppresse.

 

        2. Sono fatti salvi, per la ripartizione relativa all'anno 2002 del fondo di cui all'articolo 255 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, gli atti già acquisiti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

        Art. 1-novies. - (Anticipazioni a favore di enti locali in condizioni di difficoltà). - 1. In deroga alla normativa vigente, a favore dei comuni i cui organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e su richiesta della commissione straordinaria nominata ai sensi dell'articolo 144 del citato testo unico, il Ministero dell'interno provvede ad erogare in unica soluzione i trasferimenti erariali correnti e la quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF spettanti per l'anno 2005.

        Art. 1-novies. - (Anticipazioni a favore di enti locali in condizioni di difficoltà). - Identico.

        Art. 1-decies. - (Modifiche all'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente). - 1. Il quarto e il quinto comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

        Art. 1-decies. - (Modifiche all'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente). - Identico.

        "Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 12, è istituito, presso il Ministero dell'interno, l'Indice nazionale delle anagrafi (INA), alimentato e costantemente aggiornato, tramite collegamento informatico, da tutti i comuni.

 
        L'INA promuove la circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità delle persone residenti in Italia, certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia delle entrate.  
        Con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentiti il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), il Garante per la protezione dei dati personali e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è adottato il regolamento dell'INA. Il regolamento disciplina le modalità di aggiornamento dell'INA da parte dei comuni e le modalità per l'accesso da parte delle amministrazioni pubbliche centrali e locali al medesimo INA, per assicurarne la piena operatività"».  
 

Pag. 20-21

        All'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:         All'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:

        «1. Le spese di funzionamento dell'Ufficio di piano per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2001, e costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2004, istituito fino al 31 dicembre 2018, sono determinate, anche in deroga ad ogni altra disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e vengono individuate, nel limite massimo di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2005 fino all'anno 2018, nell'ambito delle somme erogate a qualsiasi titolo allo Stato per l'utilizzo tramite il concessionario per le attività e il progetto per la salvaguardia della laguna di Venezia, a valere sul limite di impegno per l'anno 2004 di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1o agosto 2002, n. 166».

        «1. Identico».

        Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:

        Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:

        «Art. 3-bis. - (Capacità dell'ente locale di stare in giudizio attraverso il dirigente). - 1. All'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il comma 3 è sostituito dal seguente:

        «Art. 3-bis. - (Capacità dell'ente locale di stare in giudizio attraverso il dirigente). - Identico.

            "3. L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio".

 

        2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

        Art. 3-ter. - (Modifica della legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di incompatibilità). - 1. All'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 20 luglio 2004, n. 215, dopo le parole: "dal mandato parlamentare", sono inserite le seguenti: ", di amministratore di enti locali, come definito dall'articolo 77, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,".

        Art. 3-ter. - (Modifica della legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di incompatibilità). - Identico.

        Art. 3-quater. - (Deroga all'articolo 10, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465). - 1. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, appartenenti a regioni diverse, posti in posizione di confine, che condividono analoghe condizioni territoriali, ricompresi in sezioni regionali diverse dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei

        Art. 3-quater. - (Deroga all'articolo 10, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465). - Identico».

 

Pag. 22-23

segretari comunali e provinciali, per assicurare e garantire lo svolgimento delle mansioni delle segreterie comunali nel rispetto dei criteri di economicità, efficienza ed efficacia, possono, a condizione che non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale o aderire a convenzioni già in atto».  
 

Pag. 24-25


Decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 75 del 1o aprile 2005.
 
Testo del decreto-legge
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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione (*)

Disposizioni urgenti in materia di enti locali
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la funzionalità degli enti locali, relativamente alle procedure di approvazione dei bilanci di previsione ed alle operazioni di recupero del conguaglio dell'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica, nonché l'operatività dell'Ufficio di piano per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna;

 

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2005;

 

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze;

 

e m a n a
 

il seguente decreto-legge:
 

Articolo 1.
(Bilanci di previsione degli enti locali).

Articolo 1.
(Bilanci di previsione degli enti locali).

        1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2005 da parte degli enti locali è differito al 31 maggio 2005.

        Identico.

        2. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l'anno 2005, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 2005, n. 26.  
 


        (*) Le modifiche apportate dal Senato sono stampate in neretto. Le modifiche apportate dalle Commissioni sono stampate in neretto corsivo.

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Articolo 1-bis.
(Modifica alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di limiti di spesa in conto capitale per enti locali).
 

        1. Dopo il comma 26 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è inserito il seguente:

 

        «26-bis. Gli enti locali che hanno registrato per l'esercizio 2004 un ammontare di impegni di spesa in conto capitale superiore del 100 per cento al corrispondente ammontare della spesa annua mediamente impegnata nel triennio 2001-2003 possono assumere impegni per spese in conto capitale per l'esercizio 2005 entro il limite rilevato per il 2004, incrementato del 2 per cento. Qualora l'ente eserciti tale facoltà, i limiti di spesa di cui al comma 22, lettera a), si applicano alla spesa corrente e ai pagamenti per spese in conto capitale».

 

Articolo 1-ter.
(Modifica alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di criteri per la definizione dei limiti di spesa per enti locali).
 

        1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 22, è inserito il seguente:

 

        «22-bis. Limitatamente all'anno 2005, le disposizioni di cui ai commi 21 e 22 non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e alle unioni di comuni, nonché alle comunità montane ed alle comunità isolane con popolazione fino a 50.000 abitanti».

 

        2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 111 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.

          3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 

Articolo 1-quater.
(Modifica alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di calcolo del complesso delle spese di regioni ed enti locali).
 

        1. All'articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

 

            «f-bis) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a partire


Pag. 28-29
  dal 1o gennaio 2004, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'amministrazione regionale».
 

        2. In conseguenza della disposizione introdotta dal comma 1, il livello di spesa per il 2003 delle regioni, assunto a base di calcolo per l'incremento del 4,8 per cento ai sensi del comma 23 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotto in misura pari ai trasferimenti di cui alla stessa disposizione.

 

Articolo 1-quinquies.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di contrazione di aperture di credito da parte degli enti locali).
 

        1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato: «testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000», sono apportate le seguenti modifiche:

 

            a) l'articolo 205-bis è sostituito dal seguente:

 

        «Art. 205-bis. - (Contrazione di aperture di credito) - 1. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre aperture di credito nel rispetto della disciplina di cui al presente articolo.

          2. L'utilizzo del ricavato dell'operazione è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 204, comma 3.
          3. I contratti di apertura di credito devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:
 

            a) la banca è tenuta ad effettuare erogazioni, totali o parziali, dell'importo del contratto in base alle richieste di volta in volta inoltrate dall'ente e previo rilascio da parte di quest'ultimo delle relative delegazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 206. L'erogazione dell'intero importo messo a disposizione al momento della contrazione dell'apertura di credito ha luogo nel termine massimo di tre anni, ferma restando la possibilità per l'ente locale di disciplinare contrattualmente le condizioni economiche di un eventuale utilizzo parziale;

 

            b) gli interessi sulle aperture di credito devono riferirsi ai soli importi erogati. L'ammortamento di tali importi deve avere una durata non inferiore a cinque anni con decorrenza dal 1o gennaio o dal 1o luglio successivi alla data dell'erogazione;

 

            c) le rate di ammortamento devono essere comprensive, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;


Pag. 30-31
              d) unitamente alla prima rata di ammortamento delle somme erogate devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata;
 

            e) deve essere indicata la natura delle spese da finanziare e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi, secondo le norme vigenti;

 

            f) deve essere rispettata la misura massima di tasso applicabile alle aperture di credito i cui criteri di determinazione sono demandati ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno.

 

        4. Le aperture di credito sono soggette, al pari delle altre forme di indebitamento, al monitoraggio di cui all'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei termini e nelle modalità previsti dal relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o dicembre 2003, n. 389»;

 

            b) all'articolo 183, comma 5, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

 

            «c-bis) con aperture di credito si considerano impegnate all'atto della stipula del contratto e per l'ammontare dell'importo del progetto o dei progetti, definitivi o esecutivi finanziati»;

 

            c) all'articolo 189, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché le somme derivanti dalla stipulazione di contratti di apertura di credito»;

 

            d) all'articolo 204, comma 1, dopo le parole: «prestiti obbligazionari precedentemente emessi» sono inserite le seguenti: «, a quello delle aperture di credito stipulate».

 

        2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 205-bis, comma 3, lettera f), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, i criteri di determinazione della misura massima del tasso applicabile alla apertura di credito sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo provvedimento sono approvati i modelli per la comunicazione delle caratteristiche finanziarie delle singole operazioni di apertura di credito.


Pag. 32-33
 

Articolo 1-sexies.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 in materia di attribuzioni dei consigli).
 

        1. All'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 sono apportate le seguenti modifiche:

 

            a) al comma 2:

 

                1) l'alinea è sostituito dal seguente: «Il consiglio ha competenza sui seguenti atti:»;

 

                2) alla lettera b), dopo la parola: «urbanistici» sono inserite le seguenti: «ivi compresi quelli attuativi»;

 

                3) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

 

            «h) assunzione di mutui, approvazione di progetti di opere pubbliche di importo superiore a 250.000 euro per i comuni sotto i 3.000 abitanti, a 500.000 euro per gli altri comuni, emissione di prestiti obbligazionari»;

 

                4) la lettera l) è sostituita dalla seguente:

 

            «l) acquisti, alienazioni immobiliari, permute, appalti e concessioni, di importo superiore a 250.000 euro per i comuni sotto i 3.000 abitanti, a 500.000 euro per gli altri comuni»;

 

            b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

 

        «2-bis. Le competenze del consiglio di cui al presente articolo non possono essere derogate, né delegate neppure in forza dello statuto o di altri atti dello stesso consiglio».

 

Articolo 1-septies.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 in materia di ineleggibilità).
 

        1. All'articolo 60 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

 

            a) al comma 1, numero 12), le parole: «rispettivamente in altro comune, provincia o circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «in ogni altro comune, provincia o circoscrizione della Repubblica»;


Pag. 34-35
 

            b) al comma 2, al primo periodo, le parole: «di cui al numero 8)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai numeri da 2) a 12) del comma 1» e dopo la parola: «cessate» sono inserite le seguenti: «per dimissioni, revoca dell'incarico, collocamento in aspettativa non retribuita,»;

 

            c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

 

        «3. Le cause di ineleggibilità previste nel numero 1) del comma 1 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, revoca dell'incarico, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione della candidatura»;

 

            d) al comma 5, le parole: «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2 e 3».

 

Articolo 1-octies.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 in materia di risanamento degli enti locali dissestati ed utilizzo delle disponibilità della massa attiva).
 

        1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 sono apportate le seguenti modifiche:

 

            a) all'articolo 255, comma 5, secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole: «e dell'organo straordinario di liquidazione» e le parole: «per necessità emerse nel corso della procedura di liquidazione e pagamento della massa passiva di cui all'articolo 256, nonché nei casi di cui al comma 12 del medesimo articolo 256» sono sostituite dalle seguenti: «per permettere all'ente locale di realizzare il risanamento finanziario, se non raggiunto con l'approvazione del rendiconto della gestione»;

 

            b) all'articolo 268-bis:

 

                1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

 

        «1-bis. Nel caso in cui l'organo straordinario di liquidazione abbia approvato il rendiconto senza che l'ente possa raggiungere un reale risanamento finanziario, il Ministro dell'interno, d'intesa con il sindaco dell'ente locale interessato, dispone con proprio decreto, sentito il parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, la prosecuzione della procedura del dissesto»;

 

                2) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In casi eccezionali, su richiesta motivata dell'ente, può essere consentita una ulteriore proroga di un anno»;


Pag. 36-37
 

                3) al comma 5, dopo le parole: «Ai fini dei commi 1» è inserita la seguente: «, 1-bis»;

 

            c) all'articolo 268-ter, comma 4, primo periodo, le parole: «, che non abbiano concluso la procedura di risanamento con la presentazione del rendiconto consuntivo,» sono soppresse.

 

        2. Sono fatti salvi, per la ripartizione relativa all'anno 2002 del fondo di cui all'articolo 255 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, gli atti già acquisiti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Articolo 1-novies.
(Anticipazioni a favore di enti locali in condizioni
di difficoltà).
 

        1. In deroga alla normativa vigente, a favore dei comuni i cui organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e su richiesta della commissione straordinaria nominata ai sensi dell'articolo 144 del citato testo unico, il Ministero dell'interno provvede ad erogare in unica soluzione i trasferimenti erariali correnti e la quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF spettanti per l'anno 2005.

 

Articolo 1-decies.
(Modifiche all'ordinamento delle anagrafi
della popolazione residente).
 

        1. Il quarto e il quinto comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

 

        «Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 12, è istituito, presso il Ministero dell'interno, l'Indice nazionale delle anagrafi (INA), alimentato e costantemente aggiornato, tramite collegamento informatico, da tutti i comuni.

          L'INA promuove la circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità delle persone residenti in Italia, certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia delle entrate.
          Con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro per l'innovazione ele tecnologie, sentiti il Centro nazionale per l'informatica nellapubblica amministrazione (CNIPA), il Garante per la protezione dei dati

Pag. 38-39
  personali e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è adottato il regolamento dell'INA. Il regolamento disciplina le modalità di aggiornamento dell'INA da parte dei comuni e le modalità per l'accesso da parte delle amministrazioni pubbliche centrali e locali al medesimo INA, per assicurarne la piena operatività».

Articolo 2.
(Conguagli sui proventi dell'addizionale sui consumi di energia elettrica).

Articolo 2.
(Conguagli sui proventi dell'addizionale sui consumi di energia elettrica).

        1. Il recupero a valere sui trasferimenti erariali delle maggiori somme corrisposte in via presuntiva ai comuni dal Ministero dell'interno per gli anni 2004 e precedenti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, è effettuato, a decorrere dall'anno 2005, per cinque esercizi finanziari.

        Identico.

Articolo 3.
(Ufficio di piano per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna).

Articolo 3.
(Ufficio di piano per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna).

        1. Le spese di funzionamento dell'Ufficio di piano per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 marzo 2001 e costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 febbraio 2004, sono determinate, anche in deroga ad ogni altra disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e vengono individuate a valere sulle somme erogate a qualsiasi titolo allo Stato per l'utilizzo tramite il concessionario per le attività e il progetto per la salvaguardia della laguna di Venezia.

        1. Le spese di funzionamento dell'Ufficio di piano per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2001, e costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2004, istituito fino al 31 dicembre 2018, sono determinate, anche in deroga ad ogni altra disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e vengono individuate, nel limite massimo di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2005 fino all'anno 2018, nell'ambito delle somme erogate a qualsiasi titolo allo Stato per l'utilizzo tramite il concessionario per le attività e il progetto per la salvaguardia della laguna di Venezia, a valere sul limite di impegno per l'anno 2004 di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1o agosto 2002, n. 166.

 

Articolo 3-bis.
(Capacità dell'ente locale di stare in giudizio attraverso il dirigente).
 

        1. All'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il comma 3 è sostituito dal seguente:

 

            «3. L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio».

 

        2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.


Pag. 40-41
 

Articolo 3-ter.
(Modifica della legge 20 luglio 2004, n. 215,
in materia di incompatibilità).
 

        1. All'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 20 luglio 2004, n. 215, dopo le parole: «dal mandato parlamentare», sono inserite le seguenti: «, di amministratore di enti locali, come definito dall'articolo 77, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,».

 

Articolo 3-quater.
(Deroga all'articolo 10, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465).
 

        1. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, appartenenti a regioni diverse, posti in posizione di confine, che condividono analoghe condizioni territoriali, ricompresi in sezioni regionali diverse dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, per assicurare e garantire lo svolgimento delle mansioni delle segreterie comunali nel rispetto dei criteri di economicità, efficienza ed efficacia, possono, a condizione che non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale o aderire a convenzioni già in atto».

Articolo 4.
(Entrata in vigore).
 

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

        Dato a Roma, addì 31 marzo 2005.

 

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Pisanu, Ministro dell'interno.
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.

 


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