Frontespizio Progetto di Legge Allegato

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 5859

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5859



 

Pag. 1

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 19 maggio 2005 (v. stampato Senato n. 3149)

presentato dal ministro degli affari esteri
(FRATTINI)

di concerto con il ministro dell'interno
(PISANU)

con il ministro della giustizia
(CASTELLI)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

con il ministro del lavoro e delle politiche sociali
(MARONI)

con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
(MATTEOLI)

e con il ministro delle comunicazioni
(GASPARRI)

Ratifica ed esecuzione della Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, con Allegati, adottata a Merano il 19 novembre 2002 dai Ministri dell'ambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima, nonché dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 19 maggio 2005
 

Pag. 2


torna su
DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, con Allegati, adottata a Merano il 19 novembre 2002 dai Ministri dell'ambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima, nonché l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data alla Decisione ed all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall'articolo XVI dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 489.060 annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante utilizzo della proiezione per lo stesso anno, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

 

Pag. 3


      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, ad eccezione della copertura degli eventuali maggiori oneri derivanti da variazioni della quota a carico dell'Italia del contributo al bilancio del Segretariato permanente, a norma dell'articolo 1, comma 3, dell'Allegato III alla Decisione VII/2, di cui all'articolo 1 della presente legge, cui si provvede mediante apposito provvedimento legislativo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

torna su
 

Pag. 4

 

Pag. 5

 

Pag. 6

 

Pag. 7

 

Pag. 8

 

Pag. 9

 

Pag. 10

 

Pag. 11

 

Pag. 12

 

Pag. 13

 

Pag. 14

 

Pag. 15

 

Pag. 16

 

Pag. 17

 

Pag. 18

 

Pag. 19

 

Pag. 20

 

Pag. 21

 

Pag. 22

 

Pag. 23

 

Pag. 24

 

Pag. 25


Frontespizio Progetto di Legge Allegato
torna su