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PDL 5821

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5821



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CAPARINI

Modifica all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione degli oneri connessi a mutui accesi per la costruzione dell'abitazione principale

Presentata il 4 maggio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Nell'ambito delle politiche sociali finalizzate al sostegno dei contribuenti nella delicata fase dell'acquisto dell'immobile destinato ad abitazione principale, il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevede all'articolo 15 la possibilità di detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 19 per cento degli interessi passivi ed oneri accessori connessi alla contrazione di un mutuo bancario, fino ad importo complessivo non superiore a 5 milioni di vecchie lire.
      Con la legge 27 dicembre 1997, n. 449, legge collegata alla finanziaria per l'anno 1998, è stato introdotto al suddetto articolo 15 il comma 1-ter, che prevede la detrazione anche per gli interessi passivi derivanti da mutui contratti per la costruzione dell'abitazione principale.
      Per l'applicazione della suddetta norma è stato adottato un regolamento con decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1999, n. 311, che detta le condizioni affinché siano ammissibili le detrazioni degli interessi passivi.
      In particolare, il comma 3 dell'articolo 1 del citato regolamento stabilisce come condizione «che i lavori abbiano inizio nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto che sarà il possessore (...) dell'unità immobiliare da costruire (...)».
      Il comma 3 dell'articolo 2 ribadisce che: «La detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell'unità immobiliare non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo; la detrazione non spetta, altresì, se i detti lavori non sono ultimati entro il termine stabilito dalla concessione
 

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edilizia per la costruzione dell'immobile o in quello successivamente prorogato e da tale data inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'amministrazione finanziaria (...)».
      Le condizioni suddette pongono dei limiti al godimento dell'agevolazione fiscale non condivisibili.
      Infatti, si consideri i casi in cui il contribuente costruisce la propria casa e si avvale inizialmente di risorse proprie. A lavori iniziati può succedere di dover ricorrere alla contrazione di un mutuo bancario per il completamento dell'immobile, essendo esaurita la liquidità disponibile.
      Il mutuo successivamente acceso è comunque destinato alla costruzione della abitazione principale, che la legge intende agevolare, nonostante i lavori siano iniziati in tempi diversi rispetto a quelli previsti dal citato regolamento.
      Pertanto si ritiene opportuno rimuovere con la presente proposta di legge i limiti imposti dal citato regolamento, attraverso la modifica del disposto dell'articolo 15, comma 1-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a cui si aggiunge un periodo che renda ammissibile la detrazione degli interessi passivi per i mutui contratti per finanziare la costruzione dell'abitazione principale, stipulati almeno nell'arco di tempo di validità della concessione edilizia dell'immobile.
      La suddetta specificazione consentirà effettivamente ai contribuenti interessati di accedere al beneficio fiscale per tutti i mutui finalizzati alla costruzione e al completamento della prima casa e pertanto è idonea a realizzare pienamente la finalità che la norma fiscale citata ha inteso conseguire.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante norme sulle detrazioni per oneri, al comma 1-ter, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «È altresì ammessa la detrazione degli interessi e degli oneri dei mutui accesi per il finanziamento di lavori di costruzione, anche se iniziati oltre i termini stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1999, n. 311, purché si tratti di lavori di completamento e comunque eseguiti entro il periodo di validità della concessione edilizia».


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