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PDL 5805

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5805



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TANZILLI

Disposizioni in materia di concessione di permessi non retribuiti
ai lavoratori

Presentata il 22 aprile 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Il provvedimento legislativo che si sottopone al vostro esame riguarda il tentativo di porre fine a una problematica di grande importanza per tutte le imprese edili nazionali, in virtù di una interpretazione normativa operata in maniera ambigua.
      Si tratta del cosiddetto «imponibile virtuale», concetto introdotto dall'articolo 29 del decreto-legge n. 244 del 1995 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341 del 1995, che prevedeva un nuovo meccanismo di calcolo delle retribuzioni e delle contribuzioni dovute ai datori di lavoro esercenti le attività edili; una virtualità derivante dal fatto che la retribuzione e la contribuzione in esame non corrispondono a quanto effettivamente lavorato, ma sono costituite da valori imponibili calcolati, nell'ipotesi di mancata prestazione lavorativa, su quanto il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato le intere ore settimanali previste da contratto. L'origine di questo meccanismo va rintracciata, certamente, nel tentativo di contrastare il lavoro nero, che in questo ambito si estrinsecava nel pagare contributi correlati a un numero di ore inferiore a quello corrispondente all'orario settimanale.
      Il legislatore, in seguito, si è anche fatto carico di individuare una serie di ipotesi in cui la retribuzione minima imponibile va scontata dalle ore di assenza dovute a malattia, infortuni, scioperi, sospensioni o interruzioni della cassa integrazioni guadagni ordinaria e straordinaria, o ad altri eventi per i quali è previsto un indennizzo o per i quali la retribuzione è conferita mediante accantonamenti delle casse edili. A esse si sono aggiunte, inoltre, una serie di circolari dell'Istituto nazionale della
 

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previdenza sociale che hanno individuato ulteriori cause di esclusione dall'obbligo contributivo.
      Ciò nonostante, si presentano ancora oggi nella prassi lavorativa alcune situazioni non disciplinate dalla legge, che creano non pochi problemi ai datori di lavoro, specialmente per quei soggetti che operano in territori dove il personale affianca alla sua normale retribuzione una seconda attività personale. Questo comporta una serie di assenze dal luogo di lavoro che non vengono computate nel novero di quelle detraibili dalla contribuzione e dalla retribuzione virtuali, che ricadono tutte a carico del datore di lavoro.
      In presenza di tale fenomeno l'unica alternativa percorribile sarebbe quella di aumentare il numero delle ore dei permessi non retribuiti che vengono concessi dalle imprese ai propri lavoratori; un numero di ore che superi e di molto il limite di 40 ore a oggi previsto dalla legge, prevedendo ad esempio che il monte ore dei permessi fissato a tale proposito dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 16 dicembre 1996, di cui al comunicato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1996, possa essere superato (la modifica prevede l'innalzamento a 320 ore annue), in modo tale da consentire ai datori di lavoro di non caricarsi di un onere contributivo che graverebbe in maniera iniqua solo ed esclusivamente su di loro.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Nel settore edile l'imponibile contributivo di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1996, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, non si applica ai permessi individuali non retribuiti nel limite massimo di 320 ore annue per motivi personali e di famiglia.


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