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PDL 2934

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2934



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SERENA

Disciplina della professione di investigatore privato

Presentata il 28 giugno 2002


      

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Onorevoli Colleghi! - Gli istituti di investigazione privata rappresentano uno dei settori più delicati del nostro Paese, svolgono non soltanto atti informativi ma anche un servizio sociale d'interesse in gran parte pubblico, tenuto conto dei competenti pubblici poteri, affiancandosi molto spesso, all'occorrenza, agli organi di giustizia.
      L'investigatore privato svolge indagini che investono una variata gamma di interessi, quali quelli commerciali, finanziari, patrimoniali, fallimentari, infortunistici, anticontraffazione del marchio, antiassenteismo, della tutela dei minori, del diritto di famiglia, senza poi dimenticare che da quando è entrato in vigore il nuovo codice di procedura penale ed, in particolare, dopo le modifiche ad esso apportate dalla legge 7 dicembre 2000, n. 397, l'investigatore è parte integrante della difesa e della parte civile.
      Senza ombra di dubbio, al momento attuale, esistono carenze legislative cui è necessario porre rimedio: va infatti ricordato che la normativa vigente è disciplinata da alcuni articoli contenuti in provvedimenti legislativi risalenti al 1931 e al 1940. È fuor di dubbio la necessità di un aggiornamento, in relazione non solo all'evoluzione dell'istituto in esame, ma anche alle norme comunitarie relative al diritto di stabilimento e alla tutela dei dati personali.
      Alla luce dell'evoluzione delle varie forme di attività svolte dagli istituti di investigazione privata, nonché del notevole processo di espansione che si è registrato negli ultimi anni, viene chiesta una migliore puntualizzazione, con riguardo soprattutto all'esigenza di assicurare una normativa più incisiva nei riguardi dell'attività e del comportamento di tutti coloro che operano nell'ambito del settore investigativo privato.
      L'istituzione dell'albo professionale è il mezzo per conferire agli investigatori privati una nuova e più adeguata dignità
 

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professionale, mettendo ordine in un settore delicato. L'albo professionale, con l'istituzione di un Consiglio nazionale e di consigli interregionali, è una garanzia di selezione e consente di svolgere la specifica attività professionale nell'ambito del dettato costituzionale e delle norme vigenti, in un quadro di autogoverno, secondo princìpi e concetti progressisti di pubblica utilità.
      Con l'acquisizione di una riconosciuta qualifica professionale l'investigatore privato troverà una migliore e maggiore valorizzazione ed una diversa e nuova dimensione nella società civile in cui opera, e coloro che si affideranno a lui saranno maggiormente cautelati e potranno usufruire di un servizio più preciso, soddisfacente e rispondente alle attuali e future esigenze della società moderna.
      Sono state queste le motivazioni per cui si è predisposta la presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
ORDINE DEGLI INVESTIGATORI
PRIVATI

Sezione I
PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.
(Ordine degli investigatori privati).

      1. È istituito l'ordine degli investigatori privati, di seguito denominato «ordine». Ad esso appartengono gli investigatori privati iscritti all'albo.
      2. L'ordine è composto da un Consiglio nazionale, con sede presso il Ministero della giustizia, e da tre consigli interregionali con sede, rispettivamente, nelle città di Milano, di Roma e di Napoli, di seguito denominati «consigli dell'ordine».
      3. L'alta vigilanza sull'esercizio della professione di investigatore privato è esercitata dal Ministero della giustizia tramite il Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile.

Art. 2.
(Diritti e doveri).

      1. È diritto insopprimibile degli investigatori privati rispondere al bisogno privato di informazione, nel rispetto dei princìpi costituzionali e con l'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità e della riservatezza altrui, ed è loro dovere inderogabile il rispetto della verità e della completezza dell'informazione.
      2. L'investigatore privato è tenuto a rispettare il segreto professionale, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario della fonte delle notizie, a promuovere lo spirito di collaborazione tra i colleghi e

 

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a consolidare l'immagine professionale presso l'opinione pubblica e gli organi di informazione.

Sezione II
CONSIGLI DELL'ORDINE

Art. 3.
(Giurisdizione e composizione
dei consigli dell'ordine).

      1. I consigli dell'ordine hanno la seguente giurisdizione:

          a) consiglio dell'ordine di Milano, per la Lombardia, il Piemonte, la Valle d'Aosta, la Liguria, il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia;

          b) consiglio dall'ordine di Roma, per l'Emilia Romagna, la Toscana, l'Umbria, le Marche, il Molise, l'Abruzzo, il Lazio e la Sardegna;

          c) Napoli, per la Campania, la Puglia, la Basilicata, la Calabria e la Sicilia.

      2. I consigli dell'ordine sono formati:

          a) da cinque membri se il numero degli iscritti al rispettivo albo è inferiore a 50;

          b) da sette membri se il numero degli iscritti è compreso fra 51 e 99;

          c) da nove membri se il numero degli iscritti è superiore a 99.

      3. I membri di ciascun consiglio dell'ordine sono eletti a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti dall'assemblea degli iscritti che risultano in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'ordine ai sensi dell'articolo 20.

 

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Art. 4.
(Elezione del consiglio dell'ordine).

       1. L'assemblea per l'elezione dei membri del consiglio dell'ordine è convocata almeno venti giorni prima della scadenza del consiglio in carica. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per lettera raccomandata almeno quindici giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione ai sensi dell'articolo 51.
      2. L'avviso contiene l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza nonché del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza stessa.
      3. L'assemblea è valida, in prima convocazione, quando interviene almeno la metà degli iscritti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 5.
(Votazioni).

      1. Il presidente dell'ordine, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, sceglie due scrutatori fra gli elettori presenti; il più anziano fra i due per iscrizione all'ordine esercita le funzioni di presidente del seggio. In caso di pari anzianità di iscrizione prevale l'anzianità di età.
      2. Il segretario dell'ordine esercita le funzioni di segretario del seggio.
      3. Durante la votazione è sufficiente la presenza di due componenti dell'ufficio elettorale.

Art. 6.
(Scrutinio e proclamazione degli eletti).

      1. Il voto è espresso per mezzo di liste concorrenti. Non è ammesso il voto per delega.
      2. Decorse due ore dall'inizio delle operazioni di voto, il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento si trovano nella sala,

 

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dichiara chiusa la votazione e procede alle operazione di scrutinio.
      3. Compiuto lo scrutinio, il presidente del seggio ne dichiara il risultato e proclama eletti coloro che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.
      4. Nel caso in cui non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta dei voti da tutti o da alcuno dei candidati, si procede in un'assemblea successiva, da convocare entro otto giorni, a una votazione di ballottaggio fra i candidati che hanno riportato il numero maggiore di voti, in numero doppio di quello dei consiglieri da eleggere.
      5. Dopo l'elezione, il presidente del seggio comunica al Consiglio nazionale dell'ordine e ai consigli dell'ordine l'esito delle operazioni elettorali e la proclamazione degli eletti.

Art. 7.
(Durata in carica del consiglio dell'ordine - Sostituzioni).

      1. I componenti del consiglio dell'ordine restano in carica tre anni e possono essere rieletti.
      2. Nel caso in cui uno dei componenti il consiglio dell'ordine venga a mancare, per qualsiasi causa, lo sostituisce il primo dei non eletti della rispettiva lista.
      3. I componenti di cui al comma 2 rimangono in carica fino alla scadenza del consiglio dell'ordine.

Art. 8.
(Reclamo contro le operazioni elettorali).

      1. Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto all'albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale dell'ordine, entro dieci giorni dalla proclamazione.
      2. Quando il reclamo investe l'elezione di tutto il consiglio dell'ordine ed è accolto, il Consiglio nazionale dell'ordine provvede, fissando un termine non superiore ad un mese, a rinnovare l'elezione dichiarata nulla.

 

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Art. 9.
(Cariche del consiglio dell'ordine).

      1. Ciascun consiglio dell'ordine elegge nel proprio seno il presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.

Art. 10
(Attribuzioni del presidente).

      1. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine; convoca e presiede l'assemblea degli iscritti ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla presente legge.
      2. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.
      3. Se il presidente e il vicepresidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione all'albo e, nel caso di pari anzianità di iscrizione, il più anziano di età.

Art. 11.
(Attribuzioni del consiglio dell'ordine).

      1. Il consiglio dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni:

          a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni in materia;

          b) vigila per la tutela del titolo di investigatore privato, in qualunque sede, anche giudiziaria, e svolge ogni attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

          c) cura la tenuta dell'albo e provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni;

          d) adotta i provvedimenti disciplinari;

          e) provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza dell'ordine e compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

          f) vigila sulla condotta e sul decoro degli iscritti;

 

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          g) dispone la convocazione dell'assemblea;

          h) fissa, con l'osservanza del limite massimo previsto dall'articolo 20, comma 1, lettera g), le quote annuali dovute dagli iscritti e determina inoltre i contributi per la iscrizione all'albo e nel registro dei praticanti e per il rilascio di certificati;

          i) esercita le altre attribuzioni demandategli dalla legge.

Art. 12.
(Revisore dei conti).

      1. Ogni ordine ha un revisore dei conti. Il revisore controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal consiglio dell'ordine riferendone all'assemblea.
      2. L'assemblea convocata per l'elezione del consiglio dell'ordine elegge, con le modalità stabilite dagli articoli 4, 5 e 6, il revisore dei conti, scegliendolo tra gli iscritti che non ricoprono o che non hanno ricoperto negli ultimi tre anni la carica di consigliere.
      3. Il revisore dei conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 13.
(Assemblea per l'approvazione dei conti).

      1. L'assemblea per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo ha luogo ogni anno.

Art. 14.
(Assemblea straordinaria).

      1. Il presidente, oltre che nel caso di cui all'articolo 13, convoca l'assemblea ogni volta che lo deliberi il consiglio dell'ordine di propria iniziativa o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da parte di almeno un quarto degli iscritti all'albo. In tali casi, l'assemblea è convocata

 

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non oltre dieci giorni dalla deliberazione o dalla richiesta.

Art. 15.
(Norme comuni per le assemblee).

      1. Il presidente e il segretario del consiglio dell'ordine assumono rispettivamente le funzioni di presidente e di segretario dell'assemblea. In caso di impedimento del presidente si applica il disposto dell'articolo 10, commi 2 e 3.
      2. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
      3. Per le assemblee previste dagli articoli 13 e 14 e per quanto non ivi contemplato, si applica il disposto dell'articolo 4.

Sezione III
CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE

Art. 16.
(Consiglio nazionale dell'ordine:
composizione).

      1. È istituito presso il Ministero della giustizia il Consiglio nazionale dell'ordine degli investigatori privati, di seguito denominato «Consiglio nazionale».
      2. Il Consiglio nazionale è composto da un rappresentante per ogni ordine interregionale e da un rappresentante del Ministero della giustizia.
      3. L'elezione del Consiglio nazionale avviene ai sensi degli articoli 4 e seguenti, in quanto applicabili.
      4. Ai fini dell'elezione le assemblee sono convocate almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio nazionale in carica.
      5. Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto può proporre reclamo al Consiglio nazionale, nel termine di dieci giorni dalla proclamazione. In caso di

 

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accoglimento del reclamo, il Consiglio nazionale stesso fissa un termine, non superiore ad un mese, affinché l'assemblea dell'ordine interregionale interessato provveda al rinnovo dell'elezione dichiarata nulla.

Art. 17.
(Durata in carica del Consiglio nazionale - Sostituzioni).

      1. I componenti del Consiglio nazionale restano in carica tre anni e possono essere rieletti.
      2. Si applicano al Consiglio nazionale le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 7.

Art. 18.
(Incompatibilità).

      1. Non si può fare parte contemporaneamente di un consiglio dell'ordine e del Consiglio nazionale.
      2. Il componente di un consiglio dell'ordine che è nominato membro del Consiglio nazionale si intende decaduto, ove non rinunzi alla nuova elezione nel termine di dieci giorni dalla proclamazione, dalla carica di componente del consiglio dell'ordine.

Art. 19.
(Cariche).

      1. Il Consiglio nazionale elegge nel proprio seno il presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere. Designa inoltre un iscritto affinché eserciti le funzioni di revisore dei conti.

Art. 20.
(Attribuzioni del Consiglio nazionale).

      1. Il Consiglio nazionale, oltre a quelle demandategli dalle norme di legge e di

 

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regolamento vigenti, esercita le seguenti attribuzioni:

          a) dà parere, quando ne sia richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano la professione di investigatore privato;

          b) coordina e promuove le attività culturali dei consigli dell'ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;

          c) dà parere sullo scioglimento dei consigli dell'ordine ai sensi dell'articolo 23;

          d) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli all'ordine in materia di iscrizione e di cancellazione dall'albo, dall'elenco e dal registro, di cui al capo II, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine e dei revisori dei conti;

          e) redige il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza, approvato dal Ministro della giustizia;

          f) determina, con deliberazione approvata dal Ministro della giustizia, la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per le spese del suo funzionamento;

          g) stabilisce, ogni biennio, con deliberazione approvata dal Ministro della giustizia, il limite massimo delle quote annuali dovute ai consigli dell'ordine dai rispettivi iscritti.

Art. 21.
(Attribuzioni del presidente).

      1. Il presidente del Consiglio nazionale convoca e presiede le riunioni del Consiglio, dà disposizioni per il regolare funzionamento del Consiglio stesso ed esercita tutte le attribuzioni demandategli dalla presente legge e dalle norme di legge e di regolamento vigenti.

 

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      2. In caso di assenza od impedimento del presidente, si applicano le disposizioni dell'articolo 10, commi 2 e 3.

Sezione IV
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 22.
(Riunioni dei consiglieri).

      1. Per la validità delle sedute di un consiglio dell'ordine o del Consiglio nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del presidente.
      2. Fino all'insediamento del nuovo consiglio dell'ordine, rimane in carica il consiglio uscente.

Art. 23.
(Attribuzioni del Ministro
della giustizia).

      1. Il Ministro della giustizia ha l'alta vigilanza sui consigli dell'ordine. Egli può, con decreto motivato, sentito il parere del Consiglio nazionale, sciogliere un consiglio dell'ordine che non è in grado di funzionare regolarmente, ovvero quando è decorso il termine di legge senza che si è provveduto alla elezione del nuovo consiglio o quando il consiglio, richiamato all'osservanza degli obblighi ad esso imposti, persiste nel violarli.
      2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 il Ministro della giustizia nomina, scegliendolo fra gli investigatori privati iscritti all'ordine, un commissario straordinario, al quale sono affidate le funzioni fino alla elezione del nuovo consiglio dell'ordine, che ha luogo entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

 

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Capo II
ALBO PROFESSIONALE DEGLI
INVESTIGATORI PRIVATI

Sezione I
ISCRIZIONE

Art. 24.
(Istituzione dell'albo).

      1. Presso ogni consiglio dell'ordine è istituito l'albo interregionale degli investigatori privati che hanno la loro residenza nel territorio compreso nella circoscrizione del consiglio, di seguito denominato «albo».
      2. Gli investigatori privati che hanno la loro abituale residenza fuori del territorio della Repubblica sono iscritti all'albo di Roma.

Art. 25.
(Albo professionale nazionale).

      1. È istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile, l'albo professionale nazionale degli investigatori privati, di seguito denominato «albo nazionale».
      2. L'albo nazionale è diviso in due sezioni:

          a) la prima, riguardante le persone fisiche;

          b) la seconda, riguardante le persone giuridiche.

      3. Per ogni iscritto alla prima sezione dell'albo nazionale sono indicati il nome, il cognome, la data di nascita, il comune di residenza o domicilio, il luogo dove si svolge l'attività. Per le società iscritte alla seconda sezione sono indicati la ragione o la denominazione sociale, il tipo di società, la sede statutaria e le eventuali sedi secondarie,

 

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il nome dei legali rappresentanti e dei preposti, anche se non soci, all'attività di investigazione.
      4. Copia dell'albo nazionale, a cura del Ministero della giustizia, è inviata alle corti d'appello, ai tribunali, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed ai consigli dell'ordine degli avvocati.
      5. A ciascuna persona fisica e ad ogni rappresentante legale di società iscritta all'albo nazionale è rilasciata una tessera.

Art. 26.
(Elenco speciale e registro).

      1. All'albo sono annessi l'elenco degli investigatori privati di nazionalità straniera di cui all'articolo 33, nonché il registro dei praticanti investigatori.

Art. 27.
(Requisiti per l'iscrizione all'albo).

      1. Per ottenere l'iscrizione all'albo come persona fisica è necessario:

          a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea ovvero, in mancanza del requisito della cittadinanza, essere residente nel territorio della Repubblica italiana, a condizione che analogo trattamento sia applicato nei Paesi di origine a favore dei cittadini italiani, salvo il caso degli apolidi;

          b) godere dei diritti civili;

          c) avere domicilio nel territorio della Repubblica;

          d) non avere riportato condanna per delitti per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore ad un anno o nel massimo a tre anni, oppure condanna comportante interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

 

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          e) non essere stato dichiarato fallito, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

          f) avere stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenza ed errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, destinata al risarcimento dei danni nei confronti dei clienti e dei terzi, il cui ammontare di copertura è stabilito annualmente dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale;

          g) avere svolto continuativamente la pratica investigativa per almeno ventiquattro mesi;

          h) avere sostenuto, con esito favorevole, la prova di idoneità professionale di cui all'articolo 30;

          i) essere in possesso del titolo di studio di scuola media superiore.

      2. Salvo il disposto della lettera d) del comma 1, nel caso di condanna che non comporta interdizione dai pubblici uffici, o nel caso in cui questa è cessata, il consiglio dell'ordine può concedere l'iscrizione all'albo solo se, vagliate tutte le circostanze e in particolare la condotta del richiedente successivamente alla condanna, ritiene che il richiedente è meritevole dell'iscrizione.
      3. Per ottenere l'iscrizione all'albo come persona giuridica, è necessario che la società sia in possesso dei seguenti requisiti:

          a) avere la sede legale e gli uffici direzionali in Italia;

          b) l'oggetto sociale deve essere limitato all'attività di investigazione privata con esclusione di altra attività che non persegue direttamente o indirettamente il raggiungimento o il consolidamento dell'oggetto sociale;

          c) il presidente o chiunque ha la legale rappresentanza deve essere iscritto all'albo e avere esercitato per almeno cinque anni l'attività di investigatore privato;

 

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          d) essere legalmente rappresentata e gestita nella sede principale e in eventuali sedi secondarie da persone iscritte all'albo;

          e) avere stipulato la polizza di cui al comma 1, lettera f).

      4. Le società di investigazione privata devono preporre alle loro attività persone fisiche provviste ciascuna dei requisiti richiesti dal comma 1.

Art. 28.
(Modalità di iscrizione all'albo).

      1. La domanda di iscrizione all'albo come persona fisica deve essere corredata dai seguenti documenti:

          a) estratto dell'atto di nascita;

          b) certificato di residenza, di cittadinanza e casellario giudiziale;

          c) dichiarazione di cui al comma 1 dell'articolo 32.

      2. La domanda di iscrizione all'albo come persona giuridica deve essere corredata dalla seguente documentazione:

          a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto nonché prova dell'avvenuto loro deposito presso l'ufficio del registro delle imprese e della relativa iscrizione;

          b) certificato attestante l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;

          c) elenco degli amministratori, dei rappresentanti legali e dei gestori della società.

Art. 29.
(Accoglimento e rigetto della domanda).

      1. L'iscrizione è deliberata dal competente consiglio dell'ordine entro due mesi dalla presentazione della domanda. Decorso tale termine inutilmente, il richiedente

 

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può ricorrere entro un mese al Consiglio nazionale che decide sulla domanda di iscrizione.
      2. Il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione all'albo o al registro dei praticanti deve essere motivato e deve essere notificato all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di quindici giorni dalla deliberazione.

Art. 30.
(Prova di idoneità professionale).

      1. L'accertamento dell'idoneità professionale, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera h), consiste in una prova scritta e in una prova orale di tecnica e pratica di investigazione integrata dalla conoscenza delle norme giuridiche che hanno attinenza con la materia della investigazione privata.

      2. Le materie oggetto dell'esame scritto e del colloquio sono:

          a) cultura generale;

          b) elementi di diritto e di procedura penale;

          c) princìpi sull'attività di pubblica sicurezza;

          d) nozioni di diritto commerciale e industriale.

      3. Sono esonerati dalla prova di idoneità:

          a) coloro che, già iscritti all'albo, chiedono nuovamente l'iscrizione entro due anni dalla cancellazione avvenuta, sempre che tale cancellazione non sia stata determinata da provvedimenti disciplinari;

          b) coloro che hanno svolto per almeno un quadriennio, in modo continuativo, mansioni direttive in una società investigativa o hanno per lo stesso periodo

 

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ricoperto funzioni di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria;

          c) coloro che sono stati autorizzati all'esercizio dell'attività di investigatore privato ai sensi della legislazione previgente alla data di entrata in vigore della presente legge.

      4. Le modalità di svolgimento dell'esame, con cadenza biennale, sono determinate con decreto del Ministro della giustizia.

Art. 31.
(Registro dei praticanti).

      1. Nel registro dei praticanti possono essere iscritti coloro che intendono avviarsi alla professione di investigatore privato e che hanno compiuto diciotto anni di età.
      2. La domanda per l'iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 28. Deve essere altresì corredata dalla dichiarazione dell'investigatore privato presso cui si deve svolgere la pratica ai sensi dell'articolo 32, comprovante l'effettivo inizio della pratica stessa.

Art. 32.
(Pratica investigativa).

      1. La pratica investigativa è svolta presso un investigatore o una società di investigazione. Dopo ventiquattro mesi, il praticante può chiedere il rilascio di una dichiarazione motivata sull'attività svolta, per i fini di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c).
      2. Il praticante non può rimanere iscritto per più di tre anni al registro.

Art. 33.
(Società di investigazione e investigatori stranieri).

      1. Possono essere iscritti all'albo nell'elenco speciale di cui all'articolo 26 i

 

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cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea che provano, attraverso un attestato rilasciato dalla competente autorità di controllo, di avere svolto per quattro anni l'attività di investigatore privato in uno qualsiasi degli Stati membri dell'Unione europea, in proprio o come dipendenti o dirigenti di impresa esercente tale attività.
      2. Il termine di quattro anni di cui al comma 1 è ridotto ad un anno per coloro che hanno svolto una formazione preliminare per l'attività di investigatore privato comprovata da un certificato rilasciato e riconosciuto dalla competente autorità dello Stato di origine o di provenienza.
      3. L'interessato deve inoltre attestare, mediante documento equipollente o dichiarazione sostitutiva, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 27, comma 1, lettere c), d), e) e f).
      4. Le società che hanno sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea e che intendono esercitare la loro attività nel territorio della Repubblica italiana sono iscritte all'albo con la stessa procedura prevista per le società che hanno sede legale in Italia.
      5. I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono ottenere l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 26 se hanno compiuto i ventuno anni e a condizione che lo Stato di cui sono cittadini pratichi il trattamento di reciprocità.
      6. La domanda di iscrizione di cui al comma 5 del presente articolo deve essere corredata dai documenti di cui all'articolo 28, comma 1, lettere a) e b), nonché da una attestazione del Ministero degli affari esteri che provi che il richiedente è cittadino di uno Stato con il quale esiste trattamento di reciprocità.

Sezione II
TRASFERIMENTI E CANCELLAZIONE

Art. 34.
(Trasferimenti).

      1. Nessuno può essere iscritto contemporaneamente a più di un albo. In caso di cambiamento di residenza, l'investigatore

 

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privato deve chiedere il trasferimento all'albo del luogo della nuova residenza; decorsi tre mesi dal cambiamento senza che il trasferimento sia stato richiesto, il consiglio dell'ordine procede di ufficio alla cancellazione dall'albo dell'investigatore che si è trasferito in altra sede ed alla comunicazione di tale cancellazione al consiglio dell'ordine nella cui giurisdizione è compreso il luogo della nuova residenza, che provvede ad iscrivere l'investigatore nel proprio albo.

Art. 35.
(Cancellazione dall'albo).

      1. Il consiglio dell'ordine delibera di ufficio la cancellazione dall'albo in caso di perdita del godimento dei diritti civili, da qualunque titolo derivata, o di perdita della cittadinanza italiana. In tale secondo caso, l'investigatore è iscritto, su domanda, nell'elenco speciale per gli stranieri di cui all'articolo 26, qualora ricorrono le condizioni previste dall'articolo 33.

Art. 36.
(Condanna penale).

      1. Sono cancellati dall'albo coloro che hanno riportato condanne penali che importano l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
      2. Nel caso di condanna che importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'iscritto è sospeso di diritto durante il periodo di interdizione. Ove sia emesso mandato di cattura, gli effetti dell'iscrizione sono sospesi di diritto fino alla revoca del mandato.
      3. Nel caso di condanna penale che non importa la pena accessoria di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, il consiglio dell'ordine inizia un procedimento disciplinare ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 46.

Art. 37.
(Cessazione dell'attività professionale).

      1. L'investigatore privato è cancellato dall'albo o dall'elenco speciale di cui all'articolo

 

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26 quando risulta che è venuto a mancare il requisito dell'attività professionale continuativa. La cancellazione è disposta dopo due anni di inattività professionale. Tale termine è elevato a tre anni per l'investigatore che ha almeno dieci anni di iscrizione.
      2. Nel calcolo dei termini indicati al comma 1 non si tiene conto del periodo di inattività dovuta all'assunzione di cariche o di funzioni amministrative, politiche o scientifiche, o all'espletamento degli obblighi militari.

Art. 38.
(Reiscrizione).

      1. L'investigatore privato cancellato dall'albo può, a sua richiesta, essere riammesso quando sono cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.
      2. Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna penale, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, la domanda di nuova iscrizione può essere proposta quando si è ottenuta la riabilitazione.

Art. 39.
(Notificazione delle deliberazioni
del consiglio dell'ordine).

      1. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine di cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale di cui all'articolo 26, o di diniego di nuova iscrizione ai sensi dell'articolo 38, devono essere motivate e notificate all'interessato nei modi e nei termini di cui all'articolo 29.

Capo III
ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INVESTIGATORE PRIVATO

Art. 40.
(Esercizio della professione).

      1. Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di investigatore

 

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privato se non è iscritto all'albo. La violazione di tale disposizione è punita a norma degli articoli 348 e 498 del codice penale, ove il fatto non costituisca un reato più grave.

Art. 41.
(Oggetto dell'attività di investigatore
privato).

      1. Agli effetti della presente legge è investigatore privato chi esercita professionalmente e continuativamente, anche se non esclusivamente:

          a) attività di sicurezza, quali consulenza e studio sulle misure da adottare per la protezione di aziende e di patrimoni, nonché per la difesa della proprietà industriale e commerciale;

          b) ricerche ed informazioni per conto di privati;

          c) investigazioni per conto di terzi al fine della raccolta di elementi probatori e della loro valutazione, in sede giudiziaria o arbitrale.

Art. 42.
(Incompatibilità).

      1. Non è consentita la contemporanea iscrizione all'albo ed agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, degli agenti di cambio, dei ragionieri e periti commerciali, nonché degli agenti di assicurazione.
      2. Gli investigatori privati che esercitano la loro attività nell'ambito di persone giuridiche possono operare esclusivamente in nome e per conto della società da cui dipendono.

Art. 43.
(Tariffa professionale).

      1. I criteri e i modi per la determinazione del compenso spettante al professionista

 

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per l'opera prestata sono stabiliti ai sensi dell'articolo 2233 del codice civile.
      2. Alle prestazioni rese dagli investigatori privati si applicano le norme in materia di gratuito patrocinio stabilite dalla legge 30 luglio 1990, n. 217, e successive modificazioni.
      3. Il professionista può far valere in giudizio il proprio diritto al pagamento degli onorari sia con processo di cognizione, sia con procedimento di ingiunzione.
      4. Le prestazioni valutate in relazione al tempo impiegato sono compensate a vacazione. Ogni vacazione ha la durata di un'ora; per ciascuna ora e frazione di essa è dovuto un compenso stabilito, ai sensi del comma 5, dalla tabella nazionale.
      5. Il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale, con proprio decreto, fissa, modifica e aggiorna i compensi professionali. L'aggiornamento è effettuato con cadenza triennale.

Art. 44.
(Facoltà di astensione dal testimoniare).

      1. Gli investigatori privati possono opporre il segreto professionale in sede di testimonianza, nel procedimento penale e in quello civile, su quanto appreso in relazione ad un incarico di indagine, negli stessi limiti consentiti al consulente tecnico delle parti.

Capo IV
DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI

Art. 45.
(Procedimento disciplinare).

      1. Gli iscritti all'albo, all'elenco speciale o al registro, di cui al capo II, che si rendono colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionali, o di fatti che compromettono la propria reputazione

 

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e la dignità dell'ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare che deve essere iniziato d'ufficio dal consiglio dell'ordine competente ai sensi dell'articolo 46.

Art. 46.
(Competenze).

      1. La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto l'incolpato.
      2. Se l'incolpato è membro del consiglio dell'ordine competente ai sensi del comma 1, il procedimento disciplinare è rimesso al consiglio dell'ordine designato dal Consiglio nazionale.

Art. 47.
(Astensione o ricusazione dei membri
del consiglio dell'ordine).

      1. L'astensione e la ricusazione dei componenti del consiglio dell'ordine sono disciplinate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.
      2. Sull'astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione decide il consiglio dell'ordine competente.
      3. Se, a seguito di astensioni e di ricusazioni, viene a mancare il numero legale, il presidente del consiglio dell'ordine rimette gli atti al consiglio dell'ordine designato dal Consiglio nazionale.
      4. Il consiglio dell'ordine competente ai sensi del comma 3, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al consiglio dell'ordine cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

 

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Art. 48.
(Sanzioni disciplinari).

      1. Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal consiglio dell'ordine competente, previa audizione dell'incolpato assistito da un difensore. Esse sono:

          a) l'avvertimento;

          b) la censura;

          c) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;

          d) la radiazione dall'albo.

Art. 49.
(Avvertimento).

      1. L'avvertimento, da infliggere nei casi di abusi o di mancanze di lieve entità, consiste nel rilievo della mancanza commessa e nel richiamo dell'investigatore privato all'osservanza dei suoi doveri. Esso, quando è conseguente ad un giudizio disciplinare, è disposto dal presidente del consiglio dell'ordine.
      2. L'avvertimento è rivolto oralmente dal presidente del consiglio dell'ordine e se ne redige verbale sottoscritto anche dal segretario.
      3. Entro il mese successivo, l'investigatore privato al quale è stato rivolto l'avvertimento può chiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 50.
(Censura).

      1. La censura, da infliggere nei casi di abusi o mancanze di grave entità, consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata.

 

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Art. 51.
(Sospensione).

      1. La sospensione dall'esercizio professionale può essere inflitta nei casi in cui l'iscritto con la sua condotta ha compromesso la dignità professionale.

Art. 52.
(Radiazione).

      1. La radiazione può essere disposta nel caso in cui l'iscritto con la sua condotta ha gravemente compromesso la dignità professionale.

Art. 53.
(Procedimento).

      1. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire davanti al consiglio dell'ordine competente.
      2. Il consiglio dell'ordine, assunte sommarie informazioni, contesta all'incolpato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento i fatti che gli vengono addebitati e le eventuali prove raccolte, e gli assegna un termine non minore di un mese per essere sentito nelle sue discolpe.
      3. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensivi.

Art. 54.
(Provvedimenti disciplinari. Notificazione).

      1. I provvedimenti disciplinari sono adottati a votazione segreta. Essi devono essere motivati e sono notificati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro un mese dalla deliberazione.

 

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Art. 55.
(Prescrizione).

      1. L'azione disciplinare si prescrive entro cinque anni dal fatto.
      2. Nel caso che per il fatto sia stato promosso procedimento penale, il termine di cui al comma 1 decorre dal giorno in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di condanna o di proscioglimento o di non luogo a procedere o il decreto di condanna.
      3. La prescrizione è interrotta dalla notificazione degli addebiti all'interessato, da eseguire nei modi di cui all'articolo 54, nonché dalle discolpe presentate per iscritto all'incolpato.
      4. La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione; se più sono gli atti interruttivi la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato oltre la metà.
      5. L'interruzione della prescrizione ha effetto nei confronti di tutti coloro che hanno concorso nel fatto che ha dato luogo al procedimento disciplinare.

Art. 56.
(Reiscrizione dei radiati).

      1. L'investigatore privato radiato dall'albo o dall'elenco speciale di cui all'articolo 26 a seguito di provvedimento disciplinare può chiedere di essere riammesso, decorsi cinque anni dal giorno della radiazione.
      2. Il consiglio dell'ordine competente delibera sulla domanda; la deliberazione è notificata nei modi e nei termini di cui all'articolo 54.

Capo V
RECLAMI CONTRO LE DELIBERAZIONI DELL'ORDINE

Art. 57.
(Ricorso al Consiglio nazionale).

      1. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine relative alla iscrizione o alla cancellazione

 

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dall'albo, dall'elenco speciale o dal registro di cui al capo II e quelle pronunciate in materia disciplinare possono essere impugnate dagli interessati con ricorso al Consiglio nazionale nel termine di un mese. Il termine decorre per gli interessati dal giorno in cui è notificato loro il provvedimento.
      2. I ricorsi al Consiglio nazionale in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.

Art. 58.
(Procedure per i ricorsi disciplinari).

      1. Prima della deliberazione sui ricorsi in materia disciplinare, il Consiglio nazionale deve in ogni caso sentire il pubblico ministero, il quale comunica per iscritto le sue conclusioni.
      2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 54.

Art. 59.
(Deliberazioni del Consiglio nazionale).

      1. Le deliberazioni del Consiglio nazionale, pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizione all'albo, all'elenco speciale o al registro di cui al capo II e di cancellazione, nonché in materia disciplinare ed elettorale, devono essere motivate e sono notificate, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro un mese, agli interessati, al consiglio dell'ordine che ha emesso la deliberazione, nonché al procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto ha sede il consiglio stesso.

Art. 60.
(Azione giudiziaria).

      1. Le deliberazioni di cui all'articolo 59 possono essere impugnate, nel termine di un mese dalla notifica, innanzi al tribunale del capoluogo del distretto in cui ha

 

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sede il consiglio dell'ordine presso cui l'investigatore privato è iscritto od ove l'elezione contestata si è svolta. Avverso la sentenza del tribunale è dato ricorso alla corte d'appello competente per territorio, nel termine di un mese dalla notifica.
      2. Possono proporre reclamo all'autorità giudiziaria l'interessato, il procuratore della Repubblica e il procuratore generale competenti per territorio.

Art. 61.
(Procedimento).

      1. Il tribunale e la corte d'appello competenti provvedono ai sensi dell'articolo 60, in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati. La sentenza può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata.
      2. Le sentenze sono notificate a cura della cancelleria al pubblico ministero e alle parti.

Art. 62.
(Ricorso per cassazione).

      1. Avverso le sentenze della corte d'appello è ammesso ricorso alla Corte di cassazione, ai sensi dell'articolo 360 del codice di procedura civile, da parte del procuratore generale competente e degli interessati, nel termine di due mesi dalla notifica.


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